CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 agosto 1956
Cassazione n. 45110/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 02/08/1956 a Surbo avverso l'ordinanza del 15/06/2021 del Tribunale di Lecce. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 giugno 2021 il Tribunale di Lecce ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale monocratico di Lecce aveva, in data 17 maggio 2021, rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora applicatagli per il delitto di illecita detenzione di circa tre chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo violazioni di legge sia in punto di gravità della base indiziaria, sia in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, per avere il Tribunale erroneamente valutato le risultanze offerte dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta nell'ambito del parallelo procedimento penale svoltosi con rito abbreviato a carico del coimputato e quelle, conformi, della consulenza tecnica di parte, che concludevano entrambe nel senso della concreta inidoneità della sostanza a generare effetti psicoattivi, così violando anche il disposto di cui all'art. 299 cod. proc. pen., sotto il profilo dell'omessa considerazione degli elementi di novità emersi nel giudizio di merito. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 18 ottobre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 26 ottobre 2021 il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle argomentazioni svolte nella requisitoria del Procuratore generale, insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto poiché la consistenza della base indiziaria delineata nella motivazione dell'impugnata ordinanza non è assistita da una precisa ed argomentata esposizione del necessario requisito della gravità in ordine all'accertamento in concreto dell'efficacia drogante della sostanza oggetto dell'imputazione provvisoriamente enucleata in sede cautelare. A fronte del rilevante elemento di novità dedotto dalla difesa con riferimento agli esiti delle richiamate consulenze tecniche di parte e d'ufficio - là dove nel primo caso è stata esclusa, in forza della rilevata percentuale di THC, la presenza di un effetto drogante nelle infiorescenze di cannabis sativa in sequestro, e nel secondo caso, pur ritenendosi possibile ricavare, dalla complessiva quantità della sostanza rinvenuta, un numero di dosi pari a circa 353, è stata comunque rilevata la presenza di una percentuale media di THC puro inferiore al limite previsto dalle tabelle ministeriali per una dose singola drogante - l'ordinanza impugnata non sembra aver esaminato appieno le implicazioni logicamente sottese alla sostanziale corrispondenza del contenuto delle argomentazioni ivi esposte, con riferimento ai passaggi ove entrambi i consulenti tecnici sembrano concordare sul fatto che, in considerazione della percentuale di sostanza psicoattiva contenuta, le infiorescenze in sequestro presentano una capacità drogante talmente ininfluente da essere metabolizzata dall'organismo ancor prima di poter attivare l'effetto psicotropo. Pur richiamando tali elementi di fatto, di per sé indicativi, quanto meno, di un quadro indiziario non univocamente strutturato, l'ordinanza impugnata non ha sciolto l'alternativa decisoria postale in sede di gravame cautelare, ma ha sostanzialmente rimesso al giudizio di merito il vaglio definitivo sulla fondatezza dell'accusa, pronunziandosi infine sulle esigenze cautelari come se la gravità del compendio indiziario poggiasse su una solida base di sostegno logico- argomentativo. All'esito della necessaria rivalutazione dei profili inerenti alla gravità o meno delle emergenze indiziarie, dovrà essere conseguentemente riesaminato anche il quadro delle esigenze cautelari. 2. S'impone, sulla base delle su esposte considerazioni, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio dinanzi al Tribunale in dispositivo indicato, affinché, nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito, provveda ad eliminare i rilevati vizi della motivazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]