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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 17446/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 291 bis d.P.R. n. 43 del 1973 in relazione all'art. 54 cod.pen. è inammissibile perché contrario al dato normativo e alla costante giurisprudenza di legittimità, di cui i giudici territoriali hanno fatto corretta applicazione, secondo cui la situazione di indigenza non è di per sè idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Rv. 267640 - 01; Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, Rv. 265888 - 01), difettando in ogni caso l'attualità del pericolo.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contestapta correttezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità e comunque manifesta infondatezza.

La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena, di poco superiore al minimo edittale, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi.

Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] tensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 291 bis d.P.R. n. 43 del 1973 in relazione all'art. 54 cod.pen. è inammissibile perché contrario al dato normativo e alla costante giurisprudenza di legittimità, di cui i giudici territoriali hanno fatto corretta applicazione, secondo cui la situazione di indigenza non è di per sè idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Rv. 267640 - 01; Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, Rv. 265888 - 01), difettando in ogni caso l'attualità del pericolo. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contestapta correttezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità e comunque manifesta infondatezza. La corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena, di poco superiore al minimo edittale, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] tensore
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