CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 21212/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n domiciliodigitale ex lege;-ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], comeda procura speciale in calce al controricorso, con domicilio digitale ex lege;-controricorrente-nei confronti diLLOYD’S [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona del procuratore speciale delRappresentante per l’Italia pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.tiNumero registro generale 2416/2025CC 14 maggio 2026 Numero sezionale 1758/2026Ric. 2416 del 2025 Numero di raccolta generale 21212/2026Pres. A. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. AmbrosiMarco Ferraro e [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale allegata alcontroricorso, con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 278 e condomicilio digitale ex lege;-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del rappresentante legale pro tempore,rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come daprocura speciale in calce al controricorso, con domicilio eletto in Roma, VialeEuropa n. 190 e con domicilio digitale ex lege;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di appello di SALERNO n. 998/2024,pubblicata il 19 novembre 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2026 dallaConsigliera dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] citarono in giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] al fine di farne accertare la responsabilità permancata annotazione ai sensi dell’art. 167 c.c. della costituzione di un fondopatrimoniale stipulato in data 16 marzo 2004 nell’atto di matrimonio; dedusseroche a seguito di tale mancata annotazione subirono il pignoramentodell’immobile oggetto del medesimo fondo patrimoniale e conclusero, chiedendoche il convenuto fosse condannato al pagamento della somma di euro 62.038,62,pari all’importo del pignoramento immobiliare eseguito in loro danno.[OSCURATO:PERSONA] si costituì, eccependo di non essere responsabile di alcunché,avendo effettuato tempestivamente la trascrizione dell’atto di costituzione delfondo patrimoniale in data 18 marzo 2004 e di aver richiesto, poi, l’annotazionea margine dell’atto di matrimonio al competente Ufficio comunale tramitel’inoltro della raccomandata postale n. 57/29 in data 1 aprile 2004 e chiese,quindi, che fosse autorizzata la chiamata in causa sia delle [OSCURATO:PERSONA] che dellapropria compagnia assicuratrice. Si costituirono le chiamate; in particolare, [OSCURATO:SOCIETA]. eccepì la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni e, inCC 14 maggio 2026 Numero registro generale 2416/2025Ric. 2416 del 2025 Numero sezionale 1758/2026Pres. A. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 21212/2026Rel. I. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]ogni caso, la limitazione della responsabilità nei casi di disservizio, e lacompagnia assicuratrice eccepì l’infondatezza della domanda attorea.Il Tribunale di Prato, con la sentenza n.2277/2021, rigettò la domanda,compensando integralmente le spese di giudizio tra le parti.2. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] proposero gravame avverso la sentenzadi prime cure.Si costituirono nel giudizio tutte le parti appellate, contestando le censure mosseda parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chieserola conferma.La Corte d’appello di Salerno con la sentenza impugnata ha rigettato il gravamee condannato gli appellanti a rifondere al notaio appellato le spese del gradocome da dispositivo, compensandole tra tutte le altre parti.3. Per la cassazione della sentenza d’appello, qui impugnata, ricorrono SalvatoreMemoli ed [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; resistono con rispettiviCompany S.A..La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1, c.p.c..Ha depositato memoria la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di assicurazioni Lloyd’sInsurance Company S.A..Motivi della decisione1. Con l’unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., i ricorrenticensurano la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c. 2236 c.c. e art.34 bis disp. att. del c.c..” sotto due concorrenti profili; con il primo, lamentanoche la Corte d’appello con la sentenza impugnata abbia ritenuto sufficiente, aifini della prova dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 34-bis disp. att. c.c.,il talloncino di accettazione della raccomandata n. 57/29 del 01.04.2004, sulquale il notaio aveva annotato a penna i numeri di repertorio degli atti spediti,qualificandolo come fatto non contestato, senza aver tenuto conto dellededuzioni svolte dai ricorrenti in proposito sia in primo grado nella comparsaconclusionale sia della contestazione specifica contenuta nell’atto di appello, conNumero registro generale 2416/2025CC 14 maggio 2026 Numero sezionale 1758/2026Ric. 2416 del 2025 Numero di raccolta generale 21212/2026Pres. A. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. Ambrosicui avevano contestato il fatto che la raccomandata spedita dal notaio al Comunecontenesse l’atto da annotare; con il secondo, sostengono che fosse obbligo delNotaio inviare la richiesta di annotazione con raccomandata A/R.2. L’unico motivo di ricorso si rivela inammissibile rispetto ad entrambi i profilidi censura prospettati.2.1. Quanto al primo profilo di censura, i ricorrenti, nel denunciare formalmenteun vizio di violazione di legge tendono ad introdurre, nella sostanza, profili difatto richiedendo dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito incontrapposizione a quello formulato dal giudice di merito, debitamente motivatoe, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, omettendo di considerare chetanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale -delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui competenon solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede dilegittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adesse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499).Va aggiunto in proposito che a sorreggere il ricorso per cassazione non valgonocensure il cui fine sia quello di addurre difformità rispetto alle attese ed allededuzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudiceagli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso inun'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento diquest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamenteestranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U.,27/12/2019 n. 34476; Cass. Sez. U., 25/10/2013, n. 24148; da ultimo, Cass.Sez. 5, 22/11/2023, n. 32505 e Cass. Sez. L, 03/04/2024 n. 8740).2.2. Si rivela inammissibile anche il secondo profilo di censura. I ricorrenti nonsi confrontano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata etendono a riproporre la tesi svolta nelle fasi di merito e motivatamente disattesasia dal Tribunale che dalla Corte d’appello.I giudici del merito, difatti, hanno valutato la ricevuta della raccomandata e lasua riferibilità all'atto in questione, ritenendo sufficiente la trasmissione conNumero registro generale 2416/2025CC 14 maggio 2026 Numero sezionale 1758/2026Ric. 2416 del 2025 Numero di raccolta generale 21212/2026Pres. A. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rel. I. Ambrosiraccomandata semplice ai fini dell’adempimento dell'obbligo notarile inconformità con l’orientamento di questa Corte, richiamato dalla Corte di merito(pag. 15 della sentenza impugnata), secondo cui il notaio richiesto di stipularel'atto costitutivo di un fondo patrimoniale è tenuto a richiederne l'annotazionenell'atto di matrimonio, ma non è responsabile del ritardo con cui il Comuneeventualmente vi provveda, non potendo sostituirsi alla PubblicaAmministrazione nel compimento di un atto di sua competenza né avendo ladisponibilità di strumenti legali per rimediare all'inerzia di quest'ultima (Cass.Sez. 3, 1/09/2023 n. 25567).Pertanto, i ricorrenti non considerano le ragioni offerte dalla Corte di merito,determinandosi in tal guisa una mera contrapposizione della propria valutazioneal giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nellaproposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 366,n. 4 c.p.c., (Cass. 24/09/2018, n. 22478; in precedenza, Cass. 21/03/2014, n.6733; Cass. 15/03/2006, n. 5637).Come veduto, tale onere non è stato ottemperato dalla parte ricorrente nel casodi specie, che si è limitata a rappresentare l'oggetto delle proprie originariedomande e delle proprie successive doglianze.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese vengono liquidate secondo il principio della soccombenza come dadispositivo e poste a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, in favore di ciascunadelle parti controricorrenti. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali infavore delle parti controricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che si liquidanoper ciascuna in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltrespese generali al 15% e accessori come per legge.Condanna altresì i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle speseprocessuali in favore della Compagnia di assicurazione che si liquidano inCC 14 maggio 2026 Numero registro generale 2416/2025Ric. 2416 del 2025 Numero sezionale 1758/2026Pres. A. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 21212/2026Rel. I. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generalial 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20febbraio 2020 n. 4315).Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile 14 maggio 2026Il PresidenteAugusto Tatangelo