CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 14940/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10488/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA N. 92, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che l a rappresenta e difende conprocura speciale in calce al ricorso ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende con procuraspeciale in calce al controricorso ; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4696/2020 depositata il 5.10.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.4.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che i primi due motivi del ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] ripropongono la questione dell'abusivo frazionamento dei crediti per compensi professionali, che sarebbe stato operato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nonostante la loro provenienza da un unico rapporto di fatto pluriennale tra le parti; - considerato che l'ordinanza interlocutoria della P rima S ezione civile di questa Corte n. 3643 del 16.1/8.2.2024, in ragione del contrasto esistente sul punto tra diverse pronunce della Suprema Corte in tema di abusivo frazionamento del credito, ha richiesto la rimessione alle sezioni unite della Corte di Cassazione della questione relativa agli effetti derivanti d a ll' accertamento di abusivo frazionamento del credito, al fine di stabilire se da esso derivi l'improponibilità della domanda con le eventuali conseguenze in ordine alla possibile formazione nelle more di un giudicato su un'altra frazione del credito, preclusivo della riproposizione della domanda relativa ai crediti residui, o se da esso debbano derivare solo conseguenze sul governo delle spese processuali, onde evitare pregiudizi a discapito della parte che abbia subito il frazionamento dei crediti operato dalla controparte, ma senza preclusioni per la pronuncia sul merito della domanda relativa al credito frazionato; - ritenuto quindi necessario rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione sulla questione specificata in motivazione. Così decisoin Roma, nella camera di consiglio de