CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19893/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza dell'il. gennaio 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Lecce dichiarava non estinta la pena per la quale era stato concesso ad [OSCURATO:PERSONA] l'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), applicando contestualmente al condannato la detenzione domiciliare per 80 giorni. Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito del giudizio negativo sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, precedentemente concessa, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Lecce. Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, formulando un giudizio congruo e privo di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che l'esito negativo dell'affidamento in prova derivava dall'inosservanza delle prescrizioni impostegli - verificatasi 1'8 marzo 2019 - e dalla pendenza di tre procedimenti penali, imponevano di ritenere il percorso trattamentale intrapreso dal ricorrente inidoneo ad assolvere alle finalità rieducative sue proprie, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376 - 01; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero, Rv. 217706 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso