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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 16961/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4220/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 484/2018 depositata il26/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Perugia respinse la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la declaratoria di natura simulata di una serie di contratti (di permuta, di compravendita, di mutuo) fra loro legati e proposta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, nonché [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] (che aveva aderito alle domande attrici).

A seguito di rituale impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e della Angeli, al quale si affiancava con impugnazione incidentale adesiva [OSCURATO:PERSONA], e nella resistenza della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ed in concordato preventivo, la Corte d’appello di Perugia rigettò il gravame principale e quello incidentale.

Il giudice di secondo grado ritenne che, da un lato, gli stessi appellanti intendessero alienare i terreni di loro proprietà per acquistare immobili da destinare ad abitazione, sicché l’esigenza manifestata attraverso il preliminare di permuta del 14.2.2008 sarebbe stata soddisfatta attraverso l’atto di vendita del terreno e la stipula dei due preliminari di acquisto di beni futuri.

Da ciò l’irrilevanza della problematica afferente la nullità o no del preliminare, ai sensi del D. Lgs. n. 102/2005, anche a prescindere dalla presenza o meno dei relativi presupposti.

Contro la predetta sentenza (n. 484/2018) ricorronoper cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 378 c.p.c.

Sono rimasti intimati la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ed in concordato preventivo nonché [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1351, 1362, 1418, 1470, 1472, 1552, 1555 e 2932 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che, rispetto al contratto di permuta del 14 febbraio 2008 – suscettibile di esecuzione in forma specifica – i successivi contratti preliminari di vendita di immobili da costruire costituissero l’attuazione degli obblighi assunti con il primo preliminare, laddove invece tali atti avrebbero configurato l’ingiustificata duplicazione di obblighi volti a raggiungere gli effetti finali dell’operazione economica programmata con il preliminare di vendita. 1.1) Con il secondo mezzo, il Gentilucci e la Angeli si dolgonodella violazione e falsa applicazione degli artt. 101 comma 2° c.p.c., 1363, 1366, 1418 e 1421 c.c., 2, 3 e 6 D. L. vo n. 122/2005, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

I giudici di secondo grado avrebbero omesso di rilevare, una volta esclusane la nullità per simulazione, gli insuperabili profili di invalidità derivanti dalla mancanza della fideiussione che, ai sensi del D. Lgs 122/2005, la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe comunque dovuto procurarsi a pena di nullità dei contratti immobiliari. 2) Il primo motivo è inammissibile. 2.1) Per un verso, l a parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazionedi una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazionepoi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Sez. 1, n. 16987 del 27 giugno 2018; Sez. 3, n. 28319 del 28 novembre 2017). 2.2) Per altro verso, la censurapretende di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incont ra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 2.3) È dunque inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito(Sez.

U., n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). 3) Il secondo motivo è fondato. 3.1) Una volta ritenuta la piena validità del preliminare del 14 febbraio 2008 e dunque avendo affermato la validità anche dei successivi preliminari del 2009, che di esso erano attuativi, la Corte d’appello – senza ricorrere alla pilatesca formula dell’” irrilevanza della problematica afferente la nullità o meno del preliminare 14.2.2008 ex D. Lgs. 102/2005, anche a prescindere dalla presenza o meno dei relativi presupposti” –avrebbe dovuto porsi il problema che la necessità della fideiussione non era affatto superata.

Infatti, o a volerla reputare necessaria per il contratto del 2008 o a volerla reputare necessaria per quelli del 2009, come affermato da questa Corte, in tema di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, l'obbligo di rilascio della polizza assicurativa prevista dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n 122 del 2005 sussiste, ai sensi del successivo art. 5, in relazione atutti i contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire (o altra denuncia o provvedimento abilitativo) successivamente alla data (coincidente con il 21 luglio 2005) di entrata in vigore del suddetto decreto n. 122(Sez. 2, n. 28859 del 19 ottobre 2021).

Pertanto, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce dei principi sopra esposti.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’appello di Per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4220/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 484/2018 depositata il26/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Perugia respinse la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la declaratoria di natura simulata di una serie di contratti (di permuta, di compravendita, di mutuo) fra loro legati e proposta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, nonché [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] (che aveva aderito alle domande attrici). A seguito di rituale impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e della Angeli, al quale si affiancava con impugnazione incidentale adesiva [OSCURATO:PERSONA], e nella resistenza della [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ed in concordato preventivo, la Corte d’appello di Perugia rigettò il gravame principale e quello incidentale. Il giudice di secondo grado ritenne che, da un lato, gli stessi appellanti intendessero alienare i terreni di loro proprietà per acquistare immobili da destinare ad abitazione, sicché l’esigenza manifestata attraverso il preliminare di permuta del 14.2.2008 sarebbe stata soddisfatta attraverso l’atto di vendita del terreno e la stipula dei due preliminari di acquisto di beni futuri. Da ciò l’irrilevanza della problematica afferente la nullità o no del preliminare, ai sensi del D. Lgs. n. 102/2005, anche a prescindere dalla presenza o meno dei relativi presupposti. Contro la predetta sentenza (n. 484/2018) ricorronoper cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 378 c.p.c. Sono rimasti intimati la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ed in concordato preventivo nonché [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1351, 1362, 1418, 1470, 1472, 1552, 1555 e 2932 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che, rispetto al contratto di permuta del 14 febbraio 2008 – suscettibile di esecuzione in forma specifica – i successivi contratti preliminari di vendita di immobili da costruire costituissero l’attuazione degli obblighi assunti con il primo preliminare, laddove invece tali atti avrebbero configurato l’ingiustificata duplicazione di obblighi volti a raggiungere gli effetti finali dell’operazione economica programmata con il preliminare di vendita. 1.1) Con il secondo mezzo, il Gentilucci e la Angeli si dolgonodella violazione e falsa applicazione degli artt. 101 comma 2° c.p.c., 1363, 1366, 1418 e 1421 c.c., 2, 3 e 6 D. L. vo n. 122/2005, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. I giudici di secondo grado avrebbero omesso di rilevare, una volta esclusane la nullità per simulazione, gli insuperabili profili di invalidità derivanti dalla mancanza della fideiussione che, ai sensi del D. Lgs 122/2005, la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe comunque dovuto procurarsi a pena di nullità dei contratti immobiliari. 2) Il primo motivo è inammissibile. 2.1) Per un verso, l a parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazionedi una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibiliinterpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazionepoi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Sez. 1, n. 16987 del 27 giugno 2018; Sez. 3, n. 28319 del 28 novembre 2017). 2.2) Per altro verso, la censurapretende di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incont ra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 2.3) È dunque inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito(Sez. U., n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). 3) Il secondo motivo è fondato. 3.1) Una volta ritenuta la piena validità del preliminare del 14 febbraio 2008 e dunque avendo affermato la validità anche dei successivi preliminari del 2009, che di esso erano attuativi, la Corte d’appello – senza ricorrere alla pilatesca formula dell’” irrilevanza della problematica afferente la nullità o meno del preliminare 14.2.2008 ex D. Lgs. 102/2005, anche a prescindere dalla presenza o meno dei relativi presupposti” –avrebbe dovuto porsi il problema che la necessità della fideiussione non era affatto superata. Infatti, o a volerla reputare necessaria per il contratto del 2008 o a volerla reputare necessaria per quelli del 2009, come affermato da questa Corte, in tema di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, l'obbligo di rilascio della polizza assicurativa prevista dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n 122 del 2005 sussiste, ai sensi del successivo art. 5, in relazione atutti i contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire (o altra denuncia o provvedimento abilitativo) successivamente alla data (coincidente con il 21 luglio 2005) di entrata in vigore del suddetto decreto n. 122(Sez. 2, n. 28859 del 19 ottobre 2021). Pertanto, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce dei principi sopra esposti. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’appello di Per
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