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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 01489/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono - all'esito della riqualificazione operata dal Tribunale di Foggia ex art. 37 d.lgs. 274/2000 dell'originario appello dai medesimi proposto - avverso la sentenza del Giudice di pace di Lucera, con la quale i predetti sono stati condannati alla pena di C 33 di multa ciascuno per il reato di minaccia; Considerato che il motivo di ricorso proposto, con il quale si censura l'affermazione di responsabilità degli imputati, articola esclusivamente doglianze in fatto e rivalutative del materiale probatorio, inammissibili in sede di legittimità; Rilevato che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono - all'esito della riqualificazione operata dal Tribunale di Foggia ex art. 37 d.lgs. 274/2000 dell'originario appello dai medesimi proposto - avverso la sentenza del Giudice di pace di Lucera, con la quale i predetti sono stati condannati alla pena di C 33 di multa ciascuno per il reato di minaccia; Considerato che il motivo di ricorso proposto, con il quale si censura l'affermazione di responsabilità degli imputati, articola esclusivamente doglianze in fatto e rivalutative del materiale probatorio, inammissibili in sede di legittimità; Rilevato che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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