CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 13826/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrentenonchéUnipol [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore ad negotia NorbertoOdorico, sedente in Bologna, con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 7408/24 resa dalla Corte d’appello di Roma edepositata in data 26 novembre 2024.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del ventisettemarzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA] veniva condannato, in solido con la casa di cura [OSCURATO:SOCIETA]., al risarcimento del danno da responsabilità sanitaria. Il PugliaNumero registro generale 2277/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 13826/2026Data pubblicazione 12/05/2026comunicava la sentenza – come già aveva fatto per la citazione - tantoall’assicuratrice Milanese con cui era all’epoca della citazione (giugno2012) assicurato, quanto alla precedente assicuratrice Unipolsai, con cuiera stato assicurato fino al luglio 2011 (e a partire dal 2001), in quanto ilfatto illecito imputatogli risaliva al 2007.[OSCURATO:PERSONA], a fronte del rifiuto opposto dall’[OSCURATO:PERSONA], citava lastessa in giudizio, giudizio poi esteso alla Unipol a seguito delle eccezionidella prima.Il giudizio di primo grado si concludeva con il rigetto della domanda: neiconfronti di Unipolsai per mancanza di domanda; nei confronti dellaMilanese in quanto si riteneva che trattavasi di garanzia a secondo rischioin caso di contemporanea vigenza di altra polizza (quella, appunto, diUnipolsai).Proposto appello, la Corte capitolina rigettava il gravame ritenendo chel’[OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a rispondere nei limiti di cui all’art. 16delle condizioni di polizza, in base alle quali, come interpretate dalla Cortecapitolina stessa, la compagnia risponde – in caso di svolgimento diquest’ultima, ipotesi non verificatasi visto che la casa di cura avevapacificamente pagato l’intero risarcimento in favore dei danneggiati,oppure ove fosse stata esercitata la rivalsa da parte della strutturaospedaliera nei confronti del medico assicurato per colpa grave, ipotesiquest’ultima anch’essa esclusa dal giudice d’appello.[OSCURATO:PERSONA] propone allora ricorso in cassazione fondato su duemotivi, mentre le assicuratrici resistono a mezzo di distinti controricorsi.Il ricorrente ha infine depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Pregiudizialmente va chiarito che la contemporanea pendenza di ungiudizio di revocazione, pendente davanti alla Corte d’appello di Roma,inerente alla stessa sentenza impugnata dinanzi a questa Corte, nonNumero registro generale 2277/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 13826/2026Data pubblicazione 12/05/2026ostacola lo svolgersi in parallelo del presente giudizio, come discendeinfatti dalla disciplina dell’art. 398 cod. proc. civ., né risulta rappresentatae provata la sospensione del presente procedimento ai sensi del medesimoart. 398, ult. comma, cod. proc. civ.Solo la definizione di uno dei due giudizi comporta l’inammissibilitàdell’altro (Cass. Sez. 5, 06/05/2025, n. 11836; Cass. Sez. 1, 04/10/2023,n. 27946), ma di tale definizione non vi è notizia.2. Con il secondo motivo, da esaminarsi per primo per ragioni di prioritàlogica ex art. 276, secondo comma, c.p.c., si deduce “in relazione all’art.360 co. 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 2909 c.c.”.Secondo il ricorrente erroneamente la Corte d’appello avrebbe accertatonon essere stata esercitata la rivalsa nei suoi confronti da parte dellaAurelia 80 s.r.l. (gestore della clinica e condannata, in solido con l’odiernoricorrente, al risarcimento del danno), quando invece in base alla sentenzadi primo grado ciò era stato accertato e la relativa statuizione era passatain giudicato.2.1. L’addebito mosso dal ricorrente è riferito alla seguente affermazionedella Corte capitolina “Né chiaramente viene in rilievo il punto 3 dell’art.16, non essendo stata esercitata la rivalsa per colpa grave”, identificandoin sostanza i presupposti della garanzia assicurativa nell’esercizio, daparte della struttura sanitaria coobbligata solidale, di un’azione fondatasulla colpa grave o il dolo del medico, quando a parere del ricorrente ilprimo giudice aveva appunto già statuito con efficacia di giudicato circal’esercizio della rivalsa da parte della struttura sanitaria.Ma il motivo è infondato, perché il giudice di primo grado aveva solo datostragiudiziale di regresso da parte della struttura sanitaria al Puglia inquanto coobbligato solidale rispetto all’obbligazione integralmente pagatadalla struttura ad esito della relativa controversia.Numero registro generale 2277/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 13826/2026Data pubblicazione 12/05/2026Inoltre, il Tribunale aveva rigettato la domanda di garanzia versol’[OSCURATO:PERSONA] ritenendo trattarsi di assicurazione a secondorischio, quindi inoperante a causa della esistenza della coperturaassicurativa apprestata dalla Unipol. Questo determinava l’assorbimento diogni questione inerente all’avverarsi del rischio (vale a dire l’esercizio delregresso da parte della clinica), sicché non può affermarsi l’esistenza delgiudicato interno in merito ad una questione dichiarata assorbita.3.Col primo mezzo si deduce “in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.,avuto riguardo alla mancata concessione del termine a difesa previstodall’art. 101 co. 2 c.p.c.; in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.,violazione dell’art. 101 co. 2 c.p.c.”.A parere del ricorrente la decisione ha violato l’art. 101 cod. proc. civ.poiché basata sul rilievo d’ufficio del mancato esercizio della rivalsa.3.1. Va premesso che il motivo non solleva questioni in ordineall’interpretazione della clausola n. 16 del contratto.In particolare con tale motivo il ricorrente non contesta che per “rivalsa”,ai sensi di polizza, dovesse intendersi solo una domanda giudiziale, e nonanche la mera richiesta stragiudiziale; né che bastasse una richiestastragiudiziale da parte del condebitore solidale, per far sorgere l’obbligodell’assicuratore della responsabilità civile di garantire l’assicurato.Ciò posto, fin dal primo grado il ricorrente ha allegato a fondamentodell’azione il fatto che nei suoi confronti era stata esercitata, da parte dellaAurelia 80 s.p.a., l’azione (scilicet, una domanda giudiziale) di rivalsa,circostanza che però il primo giudice ha escluso.Con la sua decisione quindi il giudice d’appello non ha operato alcun rilievod’ufficio, ma semplicemente ha ritenuto non dimostrata la suddettacircostanza, che era il fatto costitutivo della domanda di garanzia, ovveroil rischio assicurato. E va da sé che il giudice investito della domanda dicondanna dell’assicuratore della responsabilità civile al pagamentoNumero registro generale 2277/2025Numero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 13826/2026Data pubblicazione 12/05/2026dell’indennizzo ha certamente il potere-dovere di rilevare d’ufficio se ilrischio oggetto del contratto si sia avverato.4. In definitiva il ricorso dev’essere rigettato, con aggravio di spese in capoal ricorrente soccombente.Sussistono in capo allo stesso i presupposti processuali per dichiararel'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l.24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 8.200,00oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, i.v.a. ec.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi.Dichiara la sussistenza in capo al ricorrente dei presupposti processualiper dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma, il ventisette marzo 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])