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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48415/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto si tratta di eventuali violazioni di norme processuali non stabilite a pena di nullità, non trattandosi di incompletezza del dispositivo; che, nella specie, dalla lettura degli atti processuali, risulta evidente che il primo giudice sia incorso in un mero errore materiale circa la data della pronuncia, come già sottolineato dalla Corte territoriale (si veda pag. 5); ritenuto che le ulteriori doglianze, in punto di prova della penale responsabilità, con particolare riguardo all'identificazione dell'imputato quale autore del reato, è privo di specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); osservato che l'ulteriore censura, con la quale si contesta il riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa, è priva di specificità e non consentita in sede di legittimità perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 3); ritenuto che l'ultima doglianza, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è generica e manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 546, comma 3, cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto si tratta di eventuali violazioni di norme processuali non stabilite a pena di nullità, non trattandosi di incompletezza del dispositivo; che, nella specie, dalla lettura degli atti processuali, risulta evidente che il primo giudice sia incorso in un mero errore materiale circa la data della pronuncia, come già sottolineato dalla Corte territoriale (si veda pag. 5); ritenuto che le ulteriori doglianze, in punto di prova della penale responsabilità, con particolare riguardo all'identificazione dell'imputato quale autore del reato, è privo di specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); osservato che l'ulteriore censura, con la quale si contesta il riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa, è priva di specificità e non consentita in sede di legittimità perché la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 3); ritenuto che l'ultima doglianza, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è generica e manifestamente infondata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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