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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 19021/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 21 settembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Palermo il 30 ottobre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile di tentativo pluriaggravato di furto di un'auto, commesso il 27 agosto 2019, quindi condannandolo alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 56, comma 3, cod. pen.) e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento nel caso di specie dell'ipotesi della desistenza volontaria: chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza, con cui non si confronta, risultando aspecifico: alle pp. 3-5 della decisione impugnata, oltre che alle p. 4-6 di quella di primo grado, si spiega infatti in maniera diffusa, congrua e logica perchè debba parlarsi nel caso di specie di tentativo perfezionato.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] st sore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ?/-4.2,(2-4;n.' Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 21 settembre 2020 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Palermo il 30 ottobre 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile di tentativo pluriaggravato di furto di un'auto, commesso il 27 agosto 2019, quindi condannandolo alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 56, comma 3, cod. pen.) e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento nel caso di specie dell'ipotesi della desistenza volontaria: chiede l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza, con cui non si confronta, risultando aspecifico: alle pp. 3-5 della decisione impugnata, oltre che alle p. 4-6 di quella di primo grado, si spiega infatti in maniera diffusa, congrua e logica perchè debba parlarsi nel caso di specie di tentativo perfezionato. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] st sore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ?/-4.2,(2-4;n.' Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19021/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris