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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32154/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano inammissibili perché, ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis d.

Igs. 74 del 2000 per i reati in contestazione (art. 2 e 8 d.

Igs. 74 del 2000) i termini di prescrizione sono elevati di un terzo; al momento della decisione impugnata, pertanto i reati (commessi il 30 settembre 2011 e fino al 28 settembre 2012) non risultavano prescritti.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultano inammissibili perché, ai sensi dell'art. 17 comma 1 bis d. Igs. 74 del 2000 per i reati in contestazione (art. 2 e 8 d. Igs. 74 del 2000) i termini di prescrizione sono elevati di un terzo; al momento della decisione impugnata, pertanto i reati (commessi il 30 settembre 2011 e fino al 28 settembre 2012) non risultavano prescritti. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14
Sentenza Cassazione n. 32154/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris