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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 15049/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/07/2021 emessa dalla Corte d'appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto (assenza di violenza, velocità dell'autovettura), è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 2 e 3); Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA], stensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/07/2021 emessa dalla Corte d'appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto (assenza di violenza, velocità dell'autovettura), è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 2 e 3); Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA], stensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D
Sentenza Cassazione n. 15049/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris