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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12477/2026

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[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 1 aprile 2025, che in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Foggia del 20 gennaio 2023, previa concessione delle attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 285 del 30 aprile 1992, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 16 giugno 2020.

Rilevato che il primo motivo con cui è stata dedotta la mancata dichiarazione di estinzione della contravvenzione contestata per intervenuta prescrizione non tiene conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175 - 01) è manifestamente infondato.

Parimenti inammissibile è il motivo riguardante la mancata scistituzione della pena.

Va in proposito rilevato che, anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, per come risulti anche dai precedenti penali.

I "fondati motivi" che impongono la non sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 58, comma primo, seconda parte,

I. n. 689 del 1981, esprimono la necessità di bilanciare, in chiave prognostica,. le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena.

Ciò si risolve in un obbligo di congrua motivazione per il giudice.

Va, altresì, ricordato che l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso sottoposto al Collegio (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovic, Rv. 276716).La Corte territoriale, nella specie, ha formulato una valutazione negativa in ordine alla prognosi favorevole richiesta ai fini dell'applicazione della pena sostitutiva, con riguardo alla finalità rieducativa, al contenimento del rischio di recidiva come emergente dalle plurime condanne riportate dall'imputato, già gravato da precedenti rilevanti, e dalla circostanza che nel biennio ha riportato altra condanna per fatti analoghi a quelli oggetto di imputazione.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 1 aprile 2025, che in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Foggia del 20 gennaio 2023, previa concessione delle attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 285 del 30 aprile 1992, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 16 giugno 2020. Rilevato che il primo motivo con cui è stata dedotta la mancata dichiarazione di estinzione della contravvenzione contestata per intervenuta prescrizione non tiene conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175 - 01) è manifestamente infondato. Parimenti inammissibile è il motivo riguardante la mancata scistituzione della pena. Va in proposito rilevato che, anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, per come risulti anche dai precedenti penali. I "fondati motivi" che impongono la non sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 58, comma primo, seconda parte, I. n. 689 del 1981, esprimono la necessità di bilanciare, in chiave prognostica,. le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena. Ciò si risolve in un obbligo di congrua motivazione per il giudice. Va, altresì, ricordato che l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso sottoposto al Collegio (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovic, Rv. 276716).La Corte territoriale, nella specie, ha formulato una valutazione negativa in ordine alla prognosi favorevole richiesta ai fini dell'applicazione della pena sostitutiva, con riguardo alla finalità rieducativa, al contenimento del rischio di recidiva come emergente dalle plurime condanne riportate dall'imputato, già gravato da precedenti rilevanti, e dalla circostanza che nel biennio ha riportato altra condanna per fatti analoghi a quelli oggetto di imputazione. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.M