CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 35556/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 del GIP TRIBUNALE di FROSINONE41:ato avviso alle parti:3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena anni 2 di mesi 10 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 commi 1, 1 bis lettera a) e 4 del d.P.R. 309/1990, poiché propostcì avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame i ricorrenti hanno allegato una generica violazione di legge e un generico vizio della motivazione, ma non hanno posto a sostegno del proprio ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per Cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta, dunque, di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore Il P