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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 43283/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città in data 22 maggio 2019, che aveva riconosciuto colpevole [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) dei delitti di minaccia grave e di lesioni personali aggravate commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato dal difensore ad un solo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 192, commi 2 e 3, cod.proc.pen., per non essere stata fondata, l'affermazione di responsabilità, su prove tali da raggiungere la soglia dell"oltre ogni ragionevole dubbio', essendosi la parte offesa determinata a sporgere querela soltanto dopo oltre un mese dagli accadimenti.

3. Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze cui il motivo è affidato constano di rilievi astratti, in quanto per lo più privi di effettivi addentellati agli elementi della fattispecie concreta siccome valorizzati nella sentenza impugnata, e, comunque, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con ineccepibili argomenti dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, sì da risultare sviluppati in assenza di autentico confronto critico con le ragioni loro (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Gli stessi si traducono, peraltro, in doglianze volte a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di decisive emergenze processuali, palesandosi, come tali, estranei al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944), destinato a riscontrare soltanto l'esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Peraltro, è jus receptum che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575); aporie che, nella sentenza impugnata, non figurano.

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città in data 22 maggio 2019, che aveva riconosciuto colpevole [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) dei delitti di minaccia grave e di lesioni personali aggravate commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato dal difensore ad un solo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 192, commi 2 e 3, cod.proc.pen., per non essere stata fondata, l'affermazione di responsabilità, su prove tali da raggiungere la soglia dell"oltre ogni ragionevole dubbio', essendosi la parte offesa determinata a sporgere querela soltanto dopo oltre un mese dagli accadimenti. 3. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze cui il motivo è affidato constano di rilievi astratti, in quanto per lo più privi di effettivi addentellati agli elementi della fattispecie concreta siccome valorizzati nella sentenza impugnata, e, comunque, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con ineccepibili argomenti dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, sì da risultare sviluppati in assenza di autentico confronto critico con le ragioni loro (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Gli stessi si traducono, peraltro, in doglianze volte a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di decisive emergenze processuali, palesandosi, come tali, estranei al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944), destinato a riscontrare soltanto l'esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Peraltro, è jus receptum che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575); aporie che, nella sentenza impugnata, non figurano. 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere estensore I