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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12675/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusoper il rigetto del ricorso;sentito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ del Forodi CATANZARO, che hanno chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appellodel Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Catanzaro con cui, nell’accogliere l’istanza cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], era stata data al fatto ascritto all’indagato una qualificazione differente da quellaipotizzata dal Pubblico Ministero richiedente (truffa aggravata, in luogo di peculato).2.

Ha presentato ricorso per Cassazione il Publico Ministero presso il Tribunale diCatanzaro adducendo violazione di legge, manifesta illogicità della motivazione eomessa motivazione.2.1 Da un lato, si evidenzia nel ricorso che uno degli assunti decisori – che, cioè, loIuliano fosse entrato in possesso del denaro versatogli dai pazienti visitati, agendo al difuori del rapporto contrattuale con la [OSCURATO:PERSONA] ed in violazione delle disposizionicontrattuali che regolano l'attività intramoenia – è errato.

È, infatti, sufficiente adintegrare la violazione contestata, il semplice fatto che l’agente si appropri del denarodi cui dispone ‘in ragione’ del proprio ufficio, con una relazione di disponibilità che nongiunge alla detenzione, tanto meno qualificata.D’altro canto, il dr. [OSCURATO:PERSONA] prenotava in autonomia, nell’accordo con l’ufficio chesarebbe stato preposto, e riceveva i pagamenti, limitandosi a comunicare solo una partedelle visite all’[OSCURATO:PERSONA] ed a richiedere alla stessa la documentazione fiscalenecessaria solo ove fosse stata richiesta dal paziente la ricevuta del pagamentoeffettuato.Altro assunto errato della decisione contestata è la ricostruzione della prassiinstaurata dal dr. [OSCURATO:PERSONA], con la gestione dei pazienti in via privata e con il trattenimentodell’intero corrispettivo da costoro corrisposto per le prestazioni mediche ricevute, qualeartificio consistente nel ‘silenzio espressivo’ della ‘maliziosa omessa rendicontazionedelle visite effettuate in regime di intramoenia’.

Tale ipotesi è smentita dall’accordo, ocomunque consenso, ovvero, ancora, tolleranza del personale dell’ufficio aziendalepreposto che era disponibile, a seconda dei casi, a collaborare o a coprire le illegalitàcommesse dal dr. [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri professionisti analogamente coinvolti, se nonaddirittura a commettere ulteriori reati per assicurare il conseguimento del fine illecito.2.2 In relazione alla dedotta omessa pronuncia, il ricorso lamenta che il Tribunaleha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riformare l'ordinanza cautelare nella partein cui disponeva il sequestro solo parziale delle somme di denaro che costituivano ilprofitto dei reati di peculato, come indicate nella richiesta originaria, con esclusione dellapercentuale del compenso che comunque sarebbe spettato al dirigente medico per leprestazioni svolte intramoenia, in quanto ritenuto profitto non ingiusto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso merita parziale accoglimento, in relazione all’omesso esame di una dellequestioni sottoposte al Tribunale di Catanzaro con l’appello cautelare, a causa dellatotale obliterazione di quella parte di petitum che riguardava l’accoglimento solo parzialedell’istanza di sequestro delle somme di denaro profitto dei reati di peculato indicatenella richiesta originaria.

Su quest’ultimo aspetto, il provvedimento impugnato è deltutto privo di motivazione, con conseguente, inevitabile annullamento, in parte qua.2.

Quanto, invece, alla questione dedotta in via principale (o, quanto meno, quellapiù estensivamente trattata nel ricorso), se ne deve rilevare la manifesta infondatezza,con conseguente inammissibilità, per tale aspetto, del ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica ribadisce con il ricorso la tesi giàformulata in appello, anche riportando quanto già sostenuto nella precedente fasecautelare.

In sostanza, si sostiene che, pur in presenza di un’attività illecita, ladisponibilità del denaro – e la successiva appropriazione – occasionata da un’attivitàsvolta nell’ambito dell’esercizio professionale intramoenia, impedisce la qualificazionedella condotta in termini di truffa.

Infatti, ai fini dell’integrazione del peculato, èsufficiente che l’agente si appropri del denaro o altra utilità detenuta o di cui aveva ladisponibilità ‘in ragione’ del proprio ufficio, non essendo però necessario che dettaragione sia legale e conforme alla disciplina specifica della funzione svolta dal soggettoagente, essendo per contro sufficiente “l’occasionalità”.

Occasionalità, in questo caso,propiziata dalla relazione con gli uffici preposti alla gestione delle prenotazioni dellevisite dell’[OSCURATO:PERSONA] sanitaria competente, che provvedevano ad inviare al medico ipazienti richiedenti la visita privata ed, al tempo stesso, si occupavano dellaregolarizzazione amministrativa e fiscale ogni qual volta il paziente richiedesse laricevuta per il compenso corrisposto per la prestazione ricevuta.4.

La tesi propugnata dal ricorrente ‘prova troppo’ come pure ha correttamenteritenuto il Tribunale (in particolare a pg. 3).

In effetti, se è vero – come sostiene ilricorso – che anche la semplice occasione possa essere fonte di un dovere diconservazione, custodia e restituzione del denaro o del bene della PubblicaAmministrazione o destinato a pubblica finalità, ciò non può avvenire (perché non si puòparlare di occasione, in termine proprio) allorché l’acquisizione del denaro sia il fruttodella condotta truffaldina o di una qualche altra condotta illecita.

Infatti, in tali casi,come si vede benissimo nella vicenda in esame, è l’indagato che, con opportuni artifici,“crea l’occasione” per poi appropriarsi delle somme.

L’esatto opposto della tesi sostenutae dei precedenti ivi citati.E allora, è inevitabile riconoscere che l’illiceità della condotta o l’affidamento deldenaro in espressa violazione della legge o di regolamento, oltre a costituire autonomaragione di acquisizione della disponibilità della res, al di fuori di un rapporto pubblico odell’esercizio di una pubblica funzione, elidono ogni rapporto con l’ente (Sez. 6, n. 24717del 24/04/2024, Lombardo, Rv. 286666 – 01).

Tale fenomeno si è manifestato nel casospecifico, ove – grazie all’accordo, o con la connivenza dei funzionari dell’ufficiopreposto, cfr. pg. 4 – quanto accadeva nello studio del medico avveniva in un contestoprivatistico, salvo regolarizzazione in caso di richiesta di documentazione fiscale.5.

Per queste ragioni, l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio al Tribunale delriesame di Catanzaro, va disposto limitatamente al tema del sequestro, coninammissibilità del ricorso nel resto.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata limitatamente al punto relativo al sequestro e rinviaper nuovo esame al Tribunale del riesame di Catanzaro.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così deciso il 4 marzo 2026Il Consigliere relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusoper il rigetto del ricorso;sentito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]’ del Forodi CATANZARO, che hanno chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l’appellodel Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Catanzaro con cui, nell’accogliere l’istanza cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], era stata data al fatto ascritto all’indagato una qualificazione differente da quellaipotizzata dal Pubblico Ministero richiedente (truffa aggravata, in luogo di peculato).2. Ha presentato ricorso per Cassazione il Publico Ministero presso il Tribunale diCatanzaro adducendo violazione di legge, manifesta illogicità della motivazione eomessa motivazione.2.1 Da un lato, si evidenzia nel ricorso che uno degli assunti decisori – che, cioè, loIuliano fosse entrato in possesso del denaro versatogli dai pazienti visitati, agendo al difuori del rapporto contrattuale con la [OSCURATO:PERSONA] ed in violazione delle disposizionicontrattuali che regolano l'attività intramoenia – è errato. È, infatti, sufficiente adintegrare la violazione contestata, il semplice fatto che l’agente si appropri del denarodi cui dispone ‘in ragione’ del proprio ufficio, con una relazione di disponibilità che nongiunge alla detenzione, tanto meno qualificata.D’altro canto, il dr. [OSCURATO:PERSONA] prenotava in autonomia, nell’accordo con l’ufficio chesarebbe stato preposto, e riceveva i pagamenti, limitandosi a comunicare solo una partedelle visite all’[OSCURATO:PERSONA] ed a richiedere alla stessa la documentazione fiscalenecessaria solo ove fosse stata richiesta dal paziente la ricevuta del pagamentoeffettuato.Altro assunto errato della decisione contestata è la ricostruzione della prassiinstaurata dal dr. [OSCURATO:PERSONA], con la gestione dei pazienti in via privata e con il trattenimentodell’intero corrispettivo da costoro corrisposto per le prestazioni mediche ricevute, qualeartificio consistente nel ‘silenzio espressivo’ della ‘maliziosa omessa rendicontazionedelle visite effettuate in regime di intramoenia’. Tale ipotesi è smentita dall’accordo, ocomunque consenso, ovvero, ancora, tolleranza del personale dell’ufficio aziendalepreposto che era disponibile, a seconda dei casi, a collaborare o a coprire le illegalitàcommesse dal dr. [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri professionisti analogamente coinvolti, se nonaddirittura a commettere ulteriori reati per assicurare il conseguimento del fine illecito.2.2 In relazione alla dedotta omessa pronuncia, il ricorso lamenta che il Tribunaleha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riformare l'ordinanza cautelare nella partein cui disponeva il sequestro solo parziale delle somme di denaro che costituivano ilprofitto dei reati di peculato, come indicate nella richiesta originaria, con esclusione dellapercentuale del compenso che comunque sarebbe spettato al dirigente medico per leprestazioni svolte intramoenia, in quanto ritenuto profitto non ingiusto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso merita parziale accoglimento, in relazione all’omesso esame di una dellequestioni sottoposte al Tribunale di Catanzaro con l’appello cautelare, a causa dellatotale obliterazione di quella parte di petitum che riguardava l’accoglimento solo parzialedell’istanza di sequestro delle somme di denaro profitto dei reati di peculato indicatenella richiesta originaria. Su quest’ultimo aspetto, il provvedimento impugnato è deltutto privo di motivazione, con conseguente, inevitabile annullamento, in parte qua.2. Quanto, invece, alla questione dedotta in via principale (o, quanto meno, quellapiù estensivamente trattata nel ricorso), se ne deve rilevare la manifesta infondatezza,con conseguente inammissibilità, per tale aspetto, del ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica ribadisce con il ricorso la tesi giàformulata in appello, anche riportando quanto già sostenuto nella precedente fasecautelare. In sostanza, si sostiene che, pur in presenza di un’attività illecita, ladisponibilità del denaro – e la successiva appropriazione – occasionata da un’attivitàsvolta nell’ambito dell’esercizio professionale intramoenia, impedisce la qualificazionedella condotta in termini di truffa. Infatti, ai fini dell’integrazione del peculato, èsufficiente che l’agente si appropri del denaro o altra utilità detenuta o di cui aveva ladisponibilità ‘in ragione’ del proprio ufficio, non essendo però necessario che dettaragione sia legale e conforme alla disciplina specifica della funzione svolta dal soggettoagente, essendo per contro sufficiente “l’occasionalità”. Occasionalità, in questo caso,propiziata dalla relazione con gli uffici preposti alla gestione delle prenotazioni dellevisite dell’[OSCURATO:PERSONA] sanitaria competente, che provvedevano ad inviare al medico ipazienti richiedenti la visita privata ed, al tempo stesso, si occupavano dellaregolarizzazione amministrativa e fiscale ogni qual volta il paziente richiedesse laricevuta per il compenso corrisposto per la prestazione ricevuta.4. La tesi propugnata dal ricorrente ‘prova troppo’ come pure ha correttamenteritenuto il Tribunale (in particolare a pg. 3). In effetti, se è vero – come sostiene ilricorso – che anche la semplice occasione possa essere fonte di un dovere diconservazione, custodia e restituzione del denaro o del bene della PubblicaAmministrazione o destinato a pubblica finalità, ciò non può avvenire (perché non si puòparlare di occasione, in termine proprio) allorché l’acquisizione del denaro sia il fruttodella condotta truffaldina o di una qualche altra condotta illecita. Infatti, in tali casi,come si vede benissimo nella vicenda in esame, è l’indagato che, con opportuni artifici,“crea l’occasione” per poi appropriarsi delle somme. L’esatto opposto della tesi sostenutae dei precedenti ivi citati.E allora, è inevitabile riconoscere che l’illiceità della condotta o l’affidamento deldenaro in espressa violazione della legge o di regolamento, oltre a costituire autonomaragione di acquisizione della disponibilità della res, al di fuori di un rapporto pubblico odell’esercizio di una pubblica funzione, elidono ogni rapporto con l’ente (Sez. 6, n. 24717del 24/04/2024, Lombardo, Rv. 286666 – 01). Tale fenomeno si è manifestato nel casospecifico, ove – grazie all’accordo, o con la connivenza dei funzionari dell’ufficiopreposto, cfr. pg. 4 – quanto accadeva nello studio del medico avveniva in un contestoprivatistico, salvo regolarizzazione in caso di richiesta di documentazione fiscale.5. Per queste ragioni, l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio al Tribunale delriesame di Catanzaro, va disposto limitatamente al tema del sequestro, coninammissibilità del ricorso nel resto. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata limitatamente al punto relativo al sequestro e rinviaper nuovo esame al Tribunale del riesame di Catanzaro.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così deciso il 4 marzo 2026Il Consigliere relatore Il Presidente
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