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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03794/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 4 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Salerno, in parziale riforma di quella genetica, ha annullato l'ordinanza del 1 settembre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno di applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati ascritti al capo 48, numeri 1, 2 e 6 ed ha confermato l'ordinanza con riferimento ai capi 1 ex art. 74 del d.P.R. 309/1990 ed ai reati ex art. 73 del d.P.R. 309/1990 di cui ai capi 34, 35, 36, 49, 58, e 66, 74, e 48 in relazione gli altri punti della tabella.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, limitatamente ai capi 1, 34 e 58.

2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione per il travisamento della prova, in relazione al reato associativo di cui al capo 1.

2.1.1. Dopo aver riportato i motivi di riesame e parte della motivazione dell'ordinanza impugnata, si sostiene che il ricorrente sarebbe stato intercettato ed individuato come pusher per la prima volta il 29 maggio 2019 e che in quella data non avrebbe potuto conoscere gli aspetti organizzativi dell'associazione per delinquere.

I soggetti con i quali il ricorrente sarebbe entrato in contatto sarebbero altri pusher, tra cui [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti il Giudice per le indagini preliminari avrebbe escluso il capo 34, mentre il ricorrente non conoscerebbe neanche dove abita [OSCURATO:PERSONA].

2.1.2. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], le conversazioni relative al capo 58 sarebbero slegate dalle condotte associative; il Tribunale del riesame non avrebbe valutato che, come risulterebbe dall'informativa di Polizia giudiziaria a pag. 409, in quel momento il ricorrente non sarebbe stato più il pusher del gruppo gestito da [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale del riesame sarebbe incorso nel travisamento della prova perché avrebbe introdotto una informazione rilevante che non esisterebbe quanto alla consapevolezza di agire per un'associazione sulla base di una asserita ma non dimostrata effettiva conoscenza di alcuni soggetti.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza assoluta di motivazione o la manifesta illogicità della motivazione sulla conferma dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui ai capi 1,34 e 58.

2.2.1. Con i motivi di riesame si contestò l'ordinanza genetica nella parte in cui aveva ritenuto la condotta di partecipazione nei rapporti costanti intrattenuti con i vari sodali, mentre sarebbe emerso che il ricorrente avrebbe preso solo ordini da [OSCURATO:PERSONA], e rispetto ai 5 promotori ed organizzatori ed i 16 partecipi, avrebbe avuto rapporti con un solo promotore e con 2, al più 3, partecipi.Inoltre, la condotta del ricorrente si sarebbe svolta, secondo la polizia giudiziaria, in un arco di tempo molto limitato, dal 29 maggio 2019 al 18 giugno 2019.

Il Tribunale del riesame avrebbe solo ribadito quanto affermato dal Giudice per le indagini preliminari senza rispondere a tali argomentazioni difensive e ritenuto la partecipazione sulla base di una condotta estemporanea non dimostrativa della consapevole partecipazione.

Altri rilievi difensivi non valutati sarebbero: il ricorrente non disponeva di mezzi dell'associazione, non aveva avuto in consegna telefoni cellulari, non vi era prova della partecipazione ai guadagni, non avrebbe fruito dell'assistenza legale del gruppo.

Il Tribunale del riesame avrebbe motivato l'intraneità solo sui fatti di cui al capo 66.

2.2.2. Quanto al capo 34, poiché sarebbero stati esclusi i gravi indizi dì colpevolezza per il correo [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente avrebbe dovuto rispondere dei capi 34 e 48 in concorso con [OSCURATO:PERSONA] a fronte di un unico disegno criminoso.

Sarebbe stato logico annullare il capo 34 e rendere unitaria la condotta contestata al capo 48.

2.2.3. Quanto al capo 58, rispetto al quale era stata contestata la sussistenza della gravità, la motivazione si fonderebbe su una lettura errata della conversione ìntercettata.

Inoltre, la condotta sarebbe avvenuta il 10 luglio 2019 mentre la collaborazione all'associazione si sarebbe conclusa il 18 giugno 2019.

Il difensore ha depositato note conclusive con cui ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame. [OSCURATO:PERSONA]'TTO

1. Il primo ed il secondo motivo sono manifestamente infondatí.

1.1. Quanto al primo motivo, il travisamento della prova, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., può essere invocato quale vizio della motivazione, sotto i profili della contraddittorietà o illogicità manifesta, solo quando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o sul risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale - quanto alla prova dichiarativa, ad es. il vizio sussiste se il teste ha detto rosso ed il giudice ha scritto bianco - o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia.

In più, il vizio sussiste solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, ferma restando l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio.È, invece, inammissibile il motivo di ricorso con cui si contesti l'adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ottenerne una diversa: si tratta di una censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge.

1.2. La sussistenza della condotta di partecipazione è stata dedotta dal Tribunale del riesame in base al contenuto delle intercettazioni eseguite nel procedimento e riportate in sintesi nell'ordinanza; gli elementi di prova a fondamento della decisione sono costituiti dalla commissione di una pluralità di reati fine dell'associazione per delinquere, di cui alcuni non contestati, su indicazione di [OSCURATO:PERSONA], uno dei promotori; dai rapporti con gli altri associati nella commissione dei reati per conto dell'associazione ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), dimostrativi così dell'esecuzione dei delitti relativi alle sostanze stupefacenti per conto del sodalizio criminoso.

Dunque, il dedotto vizio della motivazione per il travisamento della prova per omissione è del tutto insussistente.

1.3. Inoltre, il primo ed il secondo motivo, più che confrontarsi con la motivazione della ordinanza impugnata per dimostrare l'esistenza dei vizi dedotti, prospettano questioni di merito ed ìn fatto relative alla valutazione degli elementi di prova.

In sostanza si critica l'adeguatezza della valutazione degli elementi indiziari compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa.

1.4. Il secondo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui deduce l'omessa risposta ai motivi di riesame, posto che la motivazione sul punto si rinviene nelle pagine 16-20.

1.5. La motivazione sulla sussistenza della condotta di partecipazione è immune da vizi logici.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza la consapevolezza dell'associato non può che essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione.

Il Tribunale del riesame ha correttamente applicato il principio per cui in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordantì in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (fattispecie in cui la partecipazione al reato associativo era stata desunta non solo dal dato storico della reiterata commissione di reati fine in concorso tra gli associati, ma anche dall'esistenza di un rapporto di collaborazione collaudato e destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 02).

1.6. Correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto che i rapporti, per e nella commissione dei reati fine, con uno dei promotori e con altri partecipi siano elementi di prova della condotta di partecipazione.

Le altre argomentazioni del ricorso collidono con il costante orientamento della giurisprudenza per cui per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252232 - 01).

1.7. Il Tribunale del riesame ha anche correttamente valutato la durata della condotta, applicando il principio per cui, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'a ffectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 - 01).

Il Tribunale del riesame ha dunque valutato gli elementi di prova sufficienti ad un giudizio allo stato degli atti.

1.8. Quanto al capo 34, il ricorso è del tutto generico, dovendo per altro rilevarsi che si contesta non tanto la sussistenza della gravità indiziaria quanto l'inquadramento in uno o in un altro capo di imputazione.

1.9. Il secondo motivo, relativo al capo 58, è inammissibile poiché si fonda solo su un'interpretazione alternativa della fonte di prova e sulla contestazione del valore probatorio attribuito ad una conversione intercettata.

Il motivo propone dunque esclusivamente una questione di merito.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 4 ottobre 2021 il Tribunale del riesame di Salerno, in parziale riforma di quella genetica, ha annullato l'ordinanza del 1 settembre 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno di applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati ascritti al capo 48, numeri 1, 2 e 6 ed ha confermato l'ordinanza con riferimento ai capi 1 ex art. 74 del d.P.R. 309/1990 ed ai reati ex art. 73 del d.P.R. 309/1990 di cui ai capi 34, 35, 36, 49, 58, e 66, 74, e 48 in relazione gli altri punti della tabella. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, limitatamente ai capi 1, 34 e 58. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione per il travisamento della prova, in relazione al reato associativo di cui al capo 1. 2.1.1. Dopo aver riportato i motivi di riesame e parte della motivazione dell'ordinanza impugnata, si sostiene che il ricorrente sarebbe stato intercettato ed individuato come pusher per la prima volta il 29 maggio 2019 e che in quella data non avrebbe potuto conoscere gli aspetti organizzativi dell'associazione per delinquere. I soggetti con i quali il ricorrente sarebbe entrato in contatto sarebbero altri pusher, tra cui [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti il Giudice per le indagini preliminari avrebbe escluso il capo 34, mentre il ricorrente non conoscerebbe neanche dove abita [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.2. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], le conversazioni relative al capo 58 sarebbero slegate dalle condotte associative; il Tribunale del riesame non avrebbe valutato che, come risulterebbe dall'informativa di Polizia giudiziaria a pag. 409, in quel momento il ricorrente non sarebbe stato più il pusher del gruppo gestito da [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame sarebbe incorso nel travisamento della prova perché avrebbe introdotto una informazione rilevante che non esisterebbe quanto alla consapevolezza di agire per un'associazione sulla base di una asserita ma non dimostrata effettiva conoscenza di alcuni soggetti. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza assoluta di motivazione o la manifesta illogicità della motivazione sulla conferma dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui ai capi 1,34 e 58. 2.2.1. Con i motivi di riesame si contestò l'ordinanza genetica nella parte in cui aveva ritenuto la condotta di partecipazione nei rapporti costanti intrattenuti con i vari sodali, mentre sarebbe emerso che il ricorrente avrebbe preso solo ordini da [OSCURATO:PERSONA], e rispetto ai 5 promotori ed organizzatori ed i 16 partecipi, avrebbe avuto rapporti con un solo promotore e con 2, al più 3, partecipi.Inoltre, la condotta del ricorrente si sarebbe svolta, secondo la polizia giudiziaria, in un arco di tempo molto limitato, dal 29 maggio 2019 al 18 giugno 2019. Il Tribunale del riesame avrebbe solo ribadito quanto affermato dal Giudice per le indagini preliminari senza rispondere a tali argomentazioni difensive e ritenuto la partecipazione sulla base di una condotta estemporanea non dimostrativa della consapevole partecipazione. Altri rilievi difensivi non valutati sarebbero: il ricorrente non disponeva di mezzi dell'associazione, non aveva avuto in consegna telefoni cellulari, non vi era prova della partecipazione ai guadagni, non avrebbe fruito dell'assistenza legale del gruppo. Il Tribunale del riesame avrebbe motivato l'intraneità solo sui fatti di cui al capo 66. 2.2.2. Quanto al capo 34, poiché sarebbero stati esclusi i gravi indizi dì colpevolezza per il correo [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente avrebbe dovuto rispondere dei capi 34 e 48 in concorso con [OSCURATO:PERSONA] a fronte di un unico disegno criminoso. Sarebbe stato logico annullare il capo 34 e rendere unitaria la condotta contestata al capo 48. 2.2.3. Quanto al capo 58, rispetto al quale era stata contestata la sussistenza della gravità, la motivazione si fonderebbe su una lettura errata della conversione ìntercettata. Inoltre, la condotta sarebbe avvenuta il 10 luglio 2019 mentre la collaborazione all'associazione si sarebbe conclusa il 18 giugno 2019. Il difensore ha depositato note conclusive con cui ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame. [OSCURATO:PERSONA]'TTO 1. Il primo ed il secondo motivo sono manifestamente infondatí. 1.1. Quanto al primo motivo, il travisamento della prova, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., può essere invocato quale vizio della motivazione, sotto i profili della contraddittorietà o illogicità manifesta, solo quando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o sul risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale - quanto alla prova dichiarativa, ad es. il vizio sussiste se il teste ha detto rosso ed il giudice ha scritto bianco - o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. In più, il vizio sussiste solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, ferma restando l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio.È, invece, inammissibile il motivo di ricorso con cui si contesti l'adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ottenerne una diversa: si tratta di una censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge. 1.2. La sussistenza della condotta di partecipazione è stata dedotta dal Tribunale del riesame in base al contenuto delle intercettazioni eseguite nel procedimento e riportate in sintesi nell'ordinanza; gli elementi di prova a fondamento della decisione sono costituiti dalla commissione di una pluralità di reati fine dell'associazione per delinquere, di cui alcuni non contestati, su indicazione di [OSCURATO:PERSONA], uno dei promotori; dai rapporti con gli altri associati nella commissione dei reati per conto dell'associazione ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), dimostrativi così dell'esecuzione dei delitti relativi alle sostanze stupefacenti per conto del sodalizio criminoso. Dunque, il dedotto vizio della motivazione per il travisamento della prova per omissione è del tutto insussistente. 1.3. Inoltre, il primo ed il secondo motivo, più che confrontarsi con la motivazione della ordinanza impugnata per dimostrare l'esistenza dei vizi dedotti, prospettano questioni di merito ed ìn fatto relative alla valutazione degli elementi di prova. In sostanza si critica l'adeguatezza della valutazione degli elementi indiziari compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. 1.4. Il secondo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui deduce l'omessa risposta ai motivi di riesame, posto che la motivazione sul punto si rinviene nelle pagine 16-20. 1.5. La motivazione sulla sussistenza della condotta di partecipazione è immune da vizi logici. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza la consapevolezza dell'associato non può che essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione. Il Tribunale del riesame ha correttamente applicato il principio per cui in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordantì in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (fattispecie in cui la partecipazione al reato associativo era stata desunta non solo dal dato storico della reiterata commissione di reati fine in concorso tra gli associati, ma anche dall'esistenza di un rapporto di collaborazione collaudato e destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi; Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 02). 1.6. Correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto che i rapporti, per e nella commissione dei reati fine, con uno dei promotori e con altri partecipi siano elementi di prova della condotta di partecipazione. Le altre argomentazioni del ricorso collidono con il costante orientamento della giurisprudenza per cui per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252232 - 01). 1.7. Il Tribunale del riesame ha anche correttamente valutato la durata della condotta, applicando il principio per cui, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'a ffectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 - 01). Il Tribunale del riesame ha dunque valutato gli elementi di prova sufficienti ad un giudizio allo stato degli atti. 1.8. Quanto al capo 34, il ricorso è del tutto generico, dovendo per altro rilevarsi che si contesta non tanto la sussistenza della gravità indiziaria quanto l'inquadramento in uno o in un altro capo di imputazione. 1.9. Il secondo motivo, relativo al capo 58, è inammissibile poiché si fonda solo su un'interpretazione alternativa della fonte di prova e sulla contestazione del valore probatorio attribuito ad una conversione intercettata. Il motivo propone dunque esclusivamente una questione di merito. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d
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