CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 12792/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e rappresentante p.t. avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per A.G. , avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che, riportandosi alle memorie scritte versate in atti, hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso o per il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 06/06/20251 Ia Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 22/02/2024 - che aveva condannato A.G. per il reato di lesioni personali gravi commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in danno di A.K. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per l'illecitoamministrativo di cui all'art. 25 septies, comma 2, d. Igs. n. 231 del 2001 — assolveva l'imputata ed escludeva la responsabilità dell'ente. [OSCURATO:PERSONA] A.G. nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e, quindi, di datore di lavoro, era stata elevata imputazione per aver cagionato al A.K. dipendente di detta società ed operante nel cantiere sito in Luogo_2 lesioni personali consistite in "trauma toracico chiuso, frattura scomposta del III medio-prossimale clavicola sinistra, frattura base D1 di 02, D3 e testa 4° - 5° raggio nnetacarpale mano sinistra", da cui derivava una malattia / con incapacità di attendere alle normali occupazioni/ di 550 giorni, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro; in particolare, in violazione degli artt. 2087 cod. civ. , 17 e 28, in relazione all'art. 15, comma 1, lett. c), d), e), f), i), 97, comma 1, 111, comma 1, lett. A) e 4 d. Igs. n. 81 del 2008, ometteva di adottare le misure necessarie per assicurare l'incolumità dei lavoratori, con specifico riferimento alla individuazione delle modalità e delle attrezzature di lavoro impiegate presso il cantiere aperto per i lavori di ripristino dei balconi del condominio sito in [..Luogo_2 , in specie, ai fini della valutazione del rischio e della individuazione delle misure di prevenzione per i lavoratori, ometteva di attenersi alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 d. Igs. n. 81 del 2008, con specifico riferimento alle lett. c), d), e), f), i), in quanto disponeva, autorizzava o comunque non impediva che i lavori in quota (fino al 7° piano di altezza dell'edificio) fossero eseguiti in assenza di ponteggi o altre opere provvisionali, ma attraverso sistemi di accesso e posizionannento dei lavoratori in quota mediante funi, pertanto, omettendo di eliminare o ridurre al minimo i rischi per i lavoratori, omettendo di rispettare i principi ergononnici, omettendo di ridurre i rischi alla fonte, sostituendo ciò che non era o era meno pericoloso con ciò che era o era più pericoloso e, in ogni caso, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuali, in assenza di circostanze in cui l'impiego di altra attrezzatura più sicura non fosse giustificato dalla breve durata di impiego e dalle caratteristiche esistenti dei siti che si potessero modificare (nel caso di specie, non vi erano ostacoli logistici alla installazione di ponteggio per l'accesso ai piani e la durata prevista dei lavori era di circa 90 gg.); inoltre, ometteva di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, omettendo di verificare la stabilità dei parapetti delle coperture in marmo dei balconi degli edifici, anche in relazione alle possibili sollecitazioni derivanti dal posizionamento e dai movimenti delle funi alle quali sarebbero stati assicurati i lavoratori; cosicché, mentre il A.K. assicurato mediante fune, si trovava all'altezza del terzo piano dell'edificio, intento a procedere alle 2lavorazioni su un balcone, veniva improvvisamente colpito al petto ed alla clavicola da una lastra di marmo delle dimensioni di m. 1 per m. 0,20, posta a copertura del parapetto di un balcone sito ad un piano superiore e che, verosimilmente, in conseguenza degli sfregamenti della fune e, comunque, perché non idoneamente fissata, si staccava cadendo verso terra e colpendolo violentemente sul petto, sulla clavicola e sulla mano sinistra, cagionandogli conseguentemente le gràvi lesioni personali sopra specificate. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., invece, era elevata contestazione in relazione all'illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies, comma 2, d. Igs. n. 231 del 2001, perché traeva vantaggio dalla condotta del reato attribuibile a A.G.[...] rivestente funzioniN-mministrazione, rappresentanza e direzione; vantaggio, in particolare, consistito nella maggiore competitività sul mercato della persona giuridica, in grado di offrire prestazioni a costi inferiori, proprio in ragione del risparmio delle spese derivanti dall'adozione di misure di protezione collettiva nei vari cantieri. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 111 d. Igs. n. 81 del 2008. Ritiene che la Corte territoriale non abbia fatto corretta applicazione del dettato dell'art. 111 d. Igs. n. 81 del 2008, laddove ha affermato che i) la priorità delle misure di protezione collettive, previste dal comma 1, rappresenta non una regola, ma un mero criterio e che ii) il comma 4 introduce margini di valutazione e non richiede che l'impiego di altre attrezzature di lavoro non sia possibile, ma solo che non sia giustificato, consentendo in tal modo di far emergere condizioni che giustifichino una diversa valutazione; che, invece, il comma 1 dell'art. 111 d. Igs. n. 81 del 2008 fissa il principio secondo il quale, ove possibile, i lavori in quota vanno evitati, operando da terra o comunque da un luogo sicuro con attrezzature che permettano di raggiungere il punto oggetto dell'attività; che, qualora non sia possibile evitarli, il legislatore individua la regola generale, secondo la quale il datore di lavoro è tenuto ad eseguire una valutazione al fine di individuare le attrezzature di lavoro più sicure, attenendosi a due criteri: la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuali e l'adeguatezza delle dimensioni delle attrezzature di lavoro rispetto ai rischi derivanti dall'uso delle medesime; che, dunque, il dettato del comma 1 in esame lascia al datore di lavoro un certo margine di discrezionalità: devono essere valutati tutti i fattori di rischio e, sebbene il ricorso alle misure di protezione collettiva non costituisca un obbligo inderogabile, rappresenta sicuramente la 3scelta da privilegiare in relazione alla loro tendenziale maggiore sicurezza, fermo restando che, all'esito della valutazione, si renda necessaria l'adozione sia delle misure di protezione collettiva che quelle di protezione individuale; che, a fronte di questa regola generale fissata nel comma 1, il comma 4 detta la regola speciale per quella specifica categoria di lavori in quota, che si svolgono in fune; che detta ultima disposizione rende evidente il disfavore del legislatore per i lavori in fune, che, dunque, in via di principio non sono consentiti, essendo, tuttavia, ammessi solo in presenza di tre presupposti, vale a dire che il lavoro possa comunque essere eseguito in condizioni di sicurezza, che il ricorso ad altre attrezzature più sicure, quali ad esempio il ponteggio, non sia giustificato in ragione della breve durata del lavoro e delle specifiche caratteristiche dei siti, qualora non modificabili; che nelle ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una valutazione diversa da quella richiesta dal comma 1, non dovendo individuare le misure più sicure, ma dovendo stabilire se iOricorso ai lavori in fune sia giustificato, tenendo conto della ragionevole durata dei lavori (che deve essere breve), della fattibilità tecnica di altre modalità di lavoro (che dovrà essere esclusa o, comunque, comportare gravi difficoltà di realizzazione), dovendo in ogni caso assicurare un adeguato livello di sicurezza per i lavoratori; che, in conclusione, la Corte territoriale ha fatto una indebita confusione tra comma 1 e comma 4 dell'art. 111 cit., disconoscendo la specifica disciplina per i lavori in fune ed affermando che anche in questi casi l'individuazione delle modalità di lavoro più sicure per i lavori in quota è sostanzialmente rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, giungendo a minimizzare la priorità legislativamente assegnata alle misure di protezione collettiva. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per illogicità e mancanza di motivazione. Rappresenta che la Corte di appello ha affermato che le caratteristiche dei luoghi avrebbero comportato nel caso di installazione del ponteggio l'insorgenza di rischi maggiori per i lavoratori; che tale circostanza, tuttavia, non trova alcun fondamento nell'istruttoria espletata e che, anzi, è regola di esperienza che la realizzazione di un ponteggio a regola d'arte comporta rischi minimi per i lavoratori che lo utilizzano per i lavori in quota; che non è corretta nemmeno l'ulteriore affermazione, secondo la quale i lavori da svolgere avevano carattere assolutamente puntuale, atteso che dalla documentazione contrattuale in atti emerge che si trattava di lavori di rifacimento dei parapetti dei balconi, con demolizione di alcune parti e rimozione di pesanti lastre (una delle quali, cadendo dall'alto, aveva colpito la persona offesa), lavori che oggettivamente è difficile qualificare come puntuali o di mero ripristino esteriore e di rifinitura; che, anche con riferimento alla durata dei lavori, non può affermarsi che si trattasse 4di lavori di breve durata, atteso che essi avevano una durata indicativa di 60 giorni; che, invero, pur volendo considerare le eventuali sospensioni per condizioni meteo sfavorevoli ed i tempi di preparazione del materiale, si trattava comunque di una durata che la stessa società indicava in 30-32 giorni effettivi; che, dunque, risulta del tutto illogico sostenere che 30-32 giorni effettivi di lavoro rappresentino un periodo di breve durata, in grado di giustificare il ricorso a modalità di lavoro in fune, per cui il legislatore, al comma 4 dell'art. 111 d. Igs. n. 81 del 2008, ha valutato come compatibili con le esigenze di sicurezza solo in casi specifici. 3. In data 09/02/2026 è pervenuta memoria difensiva a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 4. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è pervenuta memoria difensiva a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di A.G.5. In data 19/02/2026 è pervenuta memoria di replica a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per i motivi che seguono. 1.1. L'art. 582 cod. proc. pen. rimanda per le modalità di presentazione dell'atto di impugnazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato all'art. 111 bis del codice di rito, il quale stabilisce che «il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici»; al comma 1-bis, l'art. 582 cit. riconosce solo alle parti private la facoltà di presentare l'impugnazione alternativamente o con le modalità di cui al comma 1 ovvero personalmente, anche a mezzo di incaricato. Dunque, il pubblico ministero può presentare l'atto di impugnazione solo in modalità telematica, tramite l'inserimento nel [OSCURATO:PERSONA] atti Penali (PDP) ovvero, con specifico riferimento al ricorso per cassazione e solo fino al 31/12/2026, alternativamente anche in forma cartacea, ai sensi dell'art. 1, comma 5, D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, che stabilisce che, solo a partire dal primo gennaio 2027, il ricorso dovrà essere presentato esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 111 bis cod. proc. pen., con l'evidente conseguenza che fino ad allora entrambe le modalità di presentazione risultano 5consentite; le altre parti private, invece, possono scegliere tra la modalità telematica e la presentazione dell'impugnazione in forma cartacea, tanto consentendo, sia pure in via del tutto residuale, l'art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen., con l'ulteriore precisazione che, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.M. n. 206 del 2024, «Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche». La sanzione per il mancato rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 582 cod. proc. pen. è l'inammissibilità dell'impugnazione, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Sul tema delle modalità di presentazione dell'impugnazione si sono di recente pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 6565 del 11/12/2025, dep. 2026, Messina), che - partendo dal caso specifico sottoposto al loro esame, ricadente nella previsione normativa di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che, nel regolare la fase transitoria del processo penale telematico, espressamente prevede la possibilità di trasmettere atti processuali, comprese le impugnazioni, mediante posta elettronica certificata, a condizione che l'indirizzo di destinazione dell'ufficio giudiziario competente sia incluso negli elenchi ufficiali predisposti dal DGSIA - hanno ricostruito in maniera organica il sistema relativo alle modalità di presentazione dell'impugnazione. In particolare, per quel che qui rileva, sulla scorta dei principi di diritto affermati, deve ritenersi che sia comunque inammissibile l'impugnazione presentata con deposito cartaceo, anche se avvenuta nei termini, qualora la stessa sia stata preceduta da analogo atto di impugnazione veicolato con modalità telematiche, effettive o erroneamente ritenute tali, come appunto si è verificato nel caso di specie, laddove nella pec si legge testualmente: «trasmetto in allegato - ai fini del deposito telematico - il ricorso in Cassazione a firma del Procuratore Generale». Ed invero, diversamente opinando, si introdurrebbe una indebita commistione di disciplina telematica e disciplina cartacea, oltre ad una sovrapposizione del domicilio fisico (la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato) a quello digitale, in tal modo determinando «una sorta di "ibridazione" chiaramente non consentita». 1.2. Nel caso di specie, il Procuratore generale .aveva la possibilità di presentare il ricorso o con modalità telematica o, ai sensi del D.M. n. 206 del 2024, in forma cartacea, ma, una volta sceltd)uno dei due regimi, non aveva più la possibilità di cambiare strada, optando per l'altra. Il ricorso, invece, è stato inoltrato dalla segreteria del Procuratore generale alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato via pec, 6dunque, secondo una modalità non consentita dalla legge, cui ha fatto seguito il deposito in forma cartacea. Si osserva, invero, che il deposito cosiddetto telematico - che, come si è già evidenziato, è quello che avviene tramite il [OSCURATO:PERSONA] atti Penali (PDP) - non corrisponde al deposito a mezzo pec, trattandosi di due distinte modalità di presentazione. In secondo luogo, che la scansione temporale sia quella ora descritta, vale a dire che sia avvenuto prima l'inoltro della pec e poi il deposito in forma cartacea, si desume agevolmente dal testo della stessa pec del 14/10/2025, delle ore 08.38, con la quale è stato trasmesso il ricorso, in cui si legge: «Seguirà la trasmissione in formato cartaceo dell'originale, delle copie e degli allegati». Orbene, alla luce delle considerazioni svolte, una volta presentato il ricorso via pec, il Procuratore generale non avrebbe potuto poi presentarlo anche in forma cartacea, come è invece avvenuto, tanto essendogli ormai precluso a seguito della scelta dell'altra modalità di presentazione, con la conseguenza che la mancata osservanza delle disposizioni dettate dall'art. 582 cod. proc. pen. nei termini sopra specificati comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. P.Q.M