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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32314/2026

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CUI 054YI4B) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, dpr 309/90 di cui all'imputazione, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla sua posizione di responsabilità, avendo congruamente valorizzato plurimi elementi indiziari dimostrativi della illecita destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente trovata in suo possesso, quali: la mancata dimostrazione della sua qualità di assuntore, la suddivisione in n. 12 confezioni/barrette dell'hashish, il rinvenimento presso l'abitazione di materiale comunemente utilizzato per la suddivisione e confezione in dosi della droga, l'assenza di una lecita attività lavorativa, i messaggi telefonici su cui ha riferito il teste Mantovani, logicamente e plausibilmente interpretati come accordi per la cessione di sostanza stupefacente.

Quanto al diniego dell'art. 131-bis c.p., i giudicanti hanno adeguatamente valorizzato la professionalità e abitualità della condotta, mentre il beneficio della non menzione è stato negato per la dimostrata intensità e persistenza del proposito delittuoso, stanti i precedenti a carico, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, insindacabile in questa sede.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CUI 054YI4B) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, dpr 309/90 di cui all'imputazione, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla sua posizione di responsabilità, avendo congruamente valorizzato plurimi elementi indiziari dimostrativi della illecita destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente trovata in suo possesso, quali: la mancata dimostrazione della sua qualità di assuntore, la suddivisione in n. 12 confezioni/barrette dell'hashish, il rinvenimento presso l'abitazione di materiale comunemente utilizzato per la suddivisione e confezione in dosi della droga, l'assenza di una lecita attività lavorativa, i messaggi telefonici su cui ha riferito il teste Mantovani, logicamente e plausibilmente interpretati come accordi per la cessione di sostanza stupefacente. Quanto al diniego dell'art. 131-bis c.p., i giudicanti hanno adeguatamente valorizzato la professionalità e abitualità della condotta, mentre il beneficio della non menzione è stato negato per la dimostrata intensità e persistenza del proposito delittuoso, stanti i precedenti a carico, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, insindacabile in questa sede. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M
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