CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07559/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]’, il quale ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 26 agosto 2025 il Tribunale del riesame di Messina confermava la misura degli arresti domiciliari disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all’art. 512-bis cod. pen. (in quanto [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] attribuivano fittiziamente a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] la titolarità dell’impresa [OSCURATO:SOCIETA].), in forza di provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina; avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo: 1.1 violazione degli artt. 273 e 512-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi motivi di colpevolezza; travisamento della prova e illogica interpretazione delle dichiarazioni dell’indagato: quantoal ruolo gestorio di [OSCURATO:PERSONA], l’ordinanza cautelare e quella del riesame avevano erroneamente interpretato la conversazione tra l’indagato ed il padre come confessione del suo ruolo di prestanome, senza considerare una serie di elementi di segno contrario (quali la gestione della sabbia e rifiuto di assumere [OSCURATO:PERSONA])che dimostravano una gestione effettiva ed autonoma della società da parte del ricorrente; l’ordinanza impugnata aveva fondato il giudizio di gravitò indiziaria valorizzando in modo acritico le dichiarazioni di terzi, in particolare del fratello [OSCURATO:PERSONA]; quanto ai rapporti con [OSCURATO:PERSONA], l’intero impianto accusatorio poggiava sulla presunta ingerenza di quest’ultimonella gestione della [OSCURATO:SOCIETA]., ma le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] fornivano una chiave di lettura alternativa e non illogica; 1.2 violazione di legge in relazione agli artt. 274, 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione; carenza assoluta e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza e concretezza e attualità delle esigenze cautelari, a seguito dell’esclusione dell’aggravante del metodo mafioso: il Giudice per le indagini preliminari aveva fondato il giudizio di pericolosità dell’indagato sulla presunzione relativa di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen., e il Tribunale aveva escluso la sussistenza di indizi per l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., confermando però la misura cautelare degli arresti domiciliari con una motivazione meramente apparente e del tutto avulsa da una concreta valutazione degli elementi di fatto dirimenti, omettendo di valutare la circostanza dell’avvenuto sequestro preventivo di tutte le compagini societarie e dei relativi beni aziendali; inoltre, non si era tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] era un soggetto giovane, incensurato e con un ruolo del tutto marginale, e del notevole lasso di tempo tra l’epoca dei fatti contestati e l’applicazione della misura [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Si deve ricordare che in tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per Cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). Dall'analisi della motivazione del provvedimento impugnato non si rinvengono carenze motivazionali, avendo il Tribunale osservato, quanto alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, come la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata costituita per raccogliere l’eredità operativa della [OSCURATO:SOCIETA]., già colpita da provvedimenti interdittivi antimafia e per la quale era emerso il ruolo di prestanome svolto da [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA], e che le quote della stessa erano state acquistate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a prezzi irrisori e pagate in contanti, ma che, malgrado [OSCURATO:PERSONA] figurasse come amministratore della società, la stessa era gestita (come la [OSCURATO:SOCIETA]) dal duo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]; dopo aver elencato gli elementi in base ai quali si riteneva che la [OSCURATO:SOCIETA]. era una continuazione della [OSCURATO:SOCIETA] (pag.6), ha riportato le conversazioni intercettate dalle quali emergeva che [OSCURATO:PERSONA] era amministratore solo di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. ma che le decisioni venivano prese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], con la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] del suo ruolo di prestanome (si veda la motivazione contenuta nel secondo periodo di pag.9); a fronte delle numerose conversazioni riportate nelle pagine da 8 a 11 dell’ordinanza impugnata, il motivo di ricorso è generico in quanto ne contesta solo alcune, oltretutto proponendo una interpretazione diversa da quella dei giudici di merito, operazione non consentita nella presente sede in quanto in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (vedi Sez.3, n. 3, 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337). 1.3 Il secondo motivo di ricorso è generico in quanto non si confronta assolutamente con le considerazioni del Tribunale esposte nelle ultime due pagine dell’ordinanza impugnata, nella quale vi è congrua motivazione sia sul pericolo di reiterazione del reato che sulla scelta della misura, essendo stato considerato il ruolo tutt’altro che marginale dell’indagato, nonostantela sua giovane età e l’incensuratezza, con la considerazione che l'operatività della sutrttura organizzativa dei coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata possibile senza la consapevole ed attiva partecipazione del ricorrente; pertanto, il tribunale non si è basato, come sostenuto in ricorso, sulla presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. nonostante l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ma ha indicato specifici elementi in base ai quali si è ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato (si veda, in particolare, la motivazione contenute nel primo periodo di pag.14 dell'ordinanza impuganta). 3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent