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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06969/2026

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SENTENZASul ricorso n. 3536-2024, proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -Ricorrente principale e controricorrente incidentaleCONTROAUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D’AOSTA - [OSCURATO:SOCIETA].,p.i. 00955370010, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamentedomiciliata in Roma, alla via Germanico n. 107, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Rosignano, èrappresentata e difesa -Ricorrente incidentale e Controricorrente principaleAvverso la sentenza n. 495/01/2023 della Commissione tributaria regionaledel Piemonte, depositata il 30.11.2023;RGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 329 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 maggio2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA],sentito il P.G., nella persona del Sostituto procuratore generale AlbertoCardino, sentite le parti presenti.Dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi del giudizio si evince chel’Agenzia delle entrate, a seguito di un’ampia attività di verifica nei confrontidella società [OSCURATO:SOCIETA]. per gli anni d’imposta 2006/2011, rilevò anomalienel trattamento fiscale riservato alle somme percepite da [OSCURATO:PERSONA] di Torino, con riferimento alla realizzazione degli interventi sullaviabilità ordinaria interagente con il [OSCURATO:PERSONA] diTorino (SATT).

Nello specifico era risultato che tali importi erano stati trattatiai fini Iva come contributi a fondo perduto e pertanto considerati come meritrasferimenti finanziari svincolati da prestazioni, dunque fuori campo dellabase imponibile, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del d.P.R. 633/72; aifini delle II.DD. risultavano via via incassati, senza alcuna emersione qualicomponenti positivi di reddito per l’esercizio di competenza.Al contrario, secondo l’amministrazione finanziaria, essi, ai fini Iva,dovevano costituire corrispettivi ricevuti a fronte di prestazioni, previstedalla convenzione con gli enti pubblici territoriali (Regione e Comuniinteressati), e pertanto erogazioni da assoggettare ad IVA; ai fini delleimposte dirette, per i medesimi motivi, le erogazioni percepite dalla societàdovevano concorrere alla formazione del reddito d’esercizio di competenza,ai sensi dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), rientrando tra i ricavi dicui all’art. 85 TUIR.successivi al periodo di verifica, e, quanto all’oggetto del presente giudizio,l’avviso d’accertamento relativo all’anno 2016, con il quale fu recuperato adimponibile l’importo di € 3.993.745,87, erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] diTorino, da tassare ai fini IRES, IRAP ed IVA.

Con l’atto impositivo l’erariopretese una maggiore Ires, pari ad € 1.098.280,00, una maggiore Irap, pariad € 155.756,00, e una maggiore IVA di € 878.624,00, oltre sanzioni.Seguì il contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di I grado,che accolse il ricorso della società con sentenza n. 252/2023.RGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 39 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate fu respinto dalla Corte digiustizia tributaria di II grado del Piemonte con sentenza n. 495/2023.

Ilgiudice d’appello, dopo aver escluso la carenza di motivazione dell’attoimpositivo, su cui era fondato l’esito del giudizio di primo grado, ha tuttaviaparimenti accolto le ragioni della contribuente.

In sintesi, in riferimento alleopere per le quali la società aveva ricevuto contributi dagli enti territoriali, ilgiudice d’appello ha ritenuto che dall’esame dell’Accordo di programma,regolativo dei rapporti, dal ruolo svolto dalla ATIVA, concessionaria ANAS,dal ruolo comunque riservato all’Anas per gli interventi ai quali si riferiva laviabilità ordinaria di raccordo con i tratti autostradali, oggetto dell’Accordo,nonché dalla Convenzione attuativa dell’accordo di programma, nonemergeva che quei contributi avessero natura di corrispettivo perl’esecuzione delle medesime opere, essendo assente un rapportosinallagmatico.

Ha quindi affermato che “Criterio generale per l’imposizioneè l’esistenza di un rapporto sinallagmatico nel quale il contributo ricevutocostituisce il corrispettivo per la prestazione”.

Da ciò ha tratto la convinzioneche, per l’assenza della natura di corrispettivo, la cessione di quel denarofosse fuori campo Iva, così come, per la medesima natura, ai fini delleimposte dirette non rientrasse tra i ricavi.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso lasocietà, a sua volta spiegando ricorso incidentale, affidato a due motivi,ulteriormente illustrato da memoria deposita ai sensi dell’art. 378 c.p.c.All’udienza del 13 maggio 2025, all’esito della discussione, sentite leconclusioni delle parti presenti e della Procura Generale, che ha chiesto ilrigetto del ricorso erariale e il rigetto del ricorso incidentale, la causa è statariservata per la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo l’Agenzia delle entrate ha denunciato la “Falsaapplicazione dell’art. 5 l. n. 531/1982, violazione degli artt. 1 e 3 dpr n.633/72, violazione degli artt. 109 e 85 dpr n. 917/86, violazione dell’art. 5d. l.vo n. 446/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”.

LaCorte di II grado avrebbe erroneamente attribuito alle somme erogate daglienti territoriali la natura di contributi a fondo perduto e non invece dicorrispettivo.

Questo perché, nella prospettiva del giudice d’appello, «leRGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 349 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026obbligazioni di ATIVA non deriverebbero dall’Accordo di Programma e dallaconnessa Convenzione attuativa sottoscritte dalla predetta società con laRegione Piemonte e la Provincia di Torino, bensì dalla legge ed in particolare,dall’art. 5 della L. n. 531/1982.».

Ad avviso dell’Agenzia delle entrate lanorma richiamata nella pronuncia impugnata sarebbe invece inconferente,limitandosi a prevedere il concorso finanziario dell’Anas, laddove -secondola ricorrente- la Convenzione stipulata tra le parti, che al punto 2 richiamala cd. legge Merloni (l. 109/1994), consente di ritenere che il concorsofinanziari degli enti territoriali avrebbe avuto la funzione di integrare gliintroiti del concessionario al fine di calmierare i prezzi.

E a tal fine rileverebbel’art. 6 della convenzione, che prevede l’impegno di ATIVA di mantenere fissol’introito del pedaggio.

Peraltro, specifica ancora la difesa erariale, in essanon si opera alcun richiamo a contributi a fondo perduto a favore dellesocietà concessionarie, mentre le “obbligazioni” di ATIVA e degli entiterritoriali partecipanti trovano fonte solo nell’Accordo di Programma e nellaConvenzione attuativa da esse sottoscritti.Il motivo erariale è fondato nei termini e per le ragioni appresso chiariti.Questa Corte ha avvertito come, ai fini della valutazionedell'assoggettamento ad Iva dei contributi pubblici, ciò che rileva è lafunzione del contributo ed in particolare la sua diretta connessione col prezzodell'operazione.

Ciò -si è chiarito- accade se esso sia versato all'operatorebeneficiato perché questi fornisca un bene o presti un servizio determinati ene diminuisca proporzionalmente il prezzo (Cass., 18 novembre 2021, n.35154; cfr. anche 19 novembre 2020, n. 26318, in un contesto relativo asovvenzioni a fondo perduto, costituite da contributi all'immatricolazione,ritenuti integranti la base imponibile purché direttamente connessi colprezzo dell'operazione, ossia quando i contributi siano versati all'operatoresovvenzionato perché assicuri la fornitura di un bene o la prestazione di unservizio ad un prezzo inferiore a quello che avrebbe richiesto in mancanza disovvenzione).Nel primo dei precedenti richiamati, il cui esame verteva sullaassoggettabilità ad Iva, Ires ed Irap dei contributi pubblici erogati allasocietà di trasporto locale in concessione di pubblico servizio, si è affermatoche ai fini Iva la rilevanza del contributo va valutata in base all’art. 11, parteA, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva (corrispondente all'art. 73RGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 359 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026della direttiva iva), che conforma il contenuto dell'art. 13, d.P.R. n. 633/72.La norma nazionale prescrive che la base imponibile delle cessioni di beni edelle prestazioni di servizi è costituita «dall'ammontare complessivo deicorrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizionicontrattuali..., aumentato delle integrazioni direttamente connesse con icorrispettivi dovuti da altri soggetti».

Nella base imponibile dell'impostavanno dunque «incluse le somme versate da terzi ai soggetti passivi, sedirettamente connesse col prezzo delle operazioni svolte, allo scopo diassoggettare all'imposta l'intero valore dei beni o delle prestazioni di servizie, dunque, a evitare che il versamento di una tale somma provochi un gettitod'imposta inferiore (Corte giust. 15 luglio 2004, causa C-144/02,Commissione c.

Repubblica federale di Germania; Corte giust. 9 ottobre2019, cause C-573/18 e C -574/18, C GmbH co.

KG)».Si è pertanto affermato che nell’ipotesi di versamento di somme da partedi terzi ai soggetti passivi sono interessate tre parti, quella che corrispondela somma, il soggetto che ne beneficia e l'acquirente del bene o ildestinatario del servizio, rispettivamente ceduto o fornito dal beneficiato.

Leoperazioni considerate come assoggettabili all’imposta armonizzata devonoessere quelle erogate in favore del cessionario o del committente (CGUE,sentenza 22 novembre 2001, in causa C-184/00, punto 10).

«Né lacircostanza che il beneficiario della prestazione di servizi non sia il soggettoche versa il contributo, ma l'utente del trasporto è di per sé idonea ainterrompere il nesso diretto tra la prestazione di servizi eseguita e ilcorrispettivo ricevuto (Corte giust. 27 marzo 2014, causa C-151/13, LeRayon d'Or SARL, punto 35, […])» (Cass., 35154/2021, cit.).I principi enunciati da questa Corte trovano conferma, con ulteriorispecificazioni, nella più recente giurisprudenza unionale.La Corte di giustizia UE, nella sentenza 8 maggio 2025, in causa C-615/23, alla questione proposta dal giudice del rinvio polacco, il qualechiedeva se «l’articolo 73 della direttiva IVA debba essere interpretato nelsenso che la compensazione forfettaria versata da un ente locale aun’impresa che fornisce servizi di trasporto pubblico collettivo e destinata acoprire le perdite subite nell’ambito della fornitura di tali servizi sia compresanella base imponibile di tale impresa», ha risposto che «21.

In forzadell’articolo 73 della direttiva IVA, per le cessioni di beni e le prestazioni diRGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 369 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026servizi, la base imponibile “comprende tutto ciò che costituisce ilcorrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per talioperazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, compresele sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni”».Nella decisione, dopo aver constatato che la fattispecie portata alla suapubblico collettivo forniti dall’operatore erano gli utenti ed acquirenti di taliservizi, mentre l’organizzatore che versava la compensazione all’operatorenon era destinatario di tale servizio, rivestendo pertanto la qualità di “terzo”ai sensi di tale articolo 73, ha esaminato la questione se tale compensazionepossa costituire una sovvenzione direttamente connessa con il prezzo di talioperazioni.

A tal fine ha rilevato che «[…], ai sensi dell’articolo 73 delladirettiva IVA, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, stabilendo che labase imponibile dell’IVA comprende, nelle ipotesi da esso previste,determinate sovvenzioni versate ai soggetti passivi, tale articolo 73 mira adassoggettare all’IVA l’intero valore dei beni o delle prestazioni di servizi edunque ad evitare che il versamento di una sovvenzione provochi un gettitod’imposta inferiore [v., per analogia, sentenza del 9 ottobre 2019, C e C(IVA e sovvenzioni agricole), C-573/18 e C-574/18, EU:C:2019:847, punto30 e giurisprudenza citata].

24. Conformemente al suo tenore letterale, taledisposizione si applica qualora la sovvenzione sia direttamente connessa conil prezzo dell’operazione in questione.

Affinché tale ipotesi possa dirsisussistente, la sovvenzione deve essere specificatamente versataall’operatore sovvenzionato affinché quest’ultimo fornisca un bene o prestiun servizio determinato.

Solo in questo caso la sovvenzione può essereconsiderata un corrispettivo della cessione di un bene o della prestazione diun servizio ed è pertanto imponibile [v., per analogia, sentenza del 9 ottobre2019, C e C (IVA e sovvenzioni agricole), C-573/18 e C-574/18,EU:C:2019:847, punto 31 e giurisprudenza citata].

25. Inoltre, occorreverificare che gli acquirenti del bene o i destinatari del servizio tragganoprofitto dalla sovvenzione concessa al beneficiario di quest’ultima.

Infatti, ènecessario che il prezzo che l’acquirente o il destinatario devono pagare siafissato in modo tale da diminuire proporzionalmente alla sovvenzioneconcessa al venditore del bene o al prestatore del servizio, la qualecostituisce allora un elemento di determinazione del prezzo richiesto da taleRGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 379 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026venditore o prestatore.

Si deve dunque verificare se, oggettivamente, il fattoche una sovvenzione sia versata al venditore o al prestatore consenta aquest’ultimo di vendere il bene o di fornire il servizio ad un prezzo inferiorea quello che egli dovrebbe richiedere in mancanza di sovvenzione [v., peranalogia, sentenza del 9 ottobre 2019, C e C (IVA e sovvenzioni agricole),C-573/18 e C-574/18, EU:C:2019:847, punto 32 e giurisprudenza citata].25.

Inoltre, il corrispettivo rappresentato dalla sovvenzione deve,quantomeno, essere determinabile [v., per analogia, sentenza del 9 ottobre2019, C e C (IVA e sovvenzioni agricole), C-573/18 e C-574/18,EU:C:2019:847, punto 33 e giurisprudenza citata].

26. Pertanto, la nozionedi «sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo», ai sensi dell’articolo73 della direttiva IVA, include unicamente le sovvenzioni che costituiscono ilcorrispettivo integrale o parziale di un’operazione di cessione di beni o diprestazione di servizi determinata e che sono versate da un terzo alvenditore o al prestatore [v., per analogia, sentenza del 9 ottobre 2019, C eC (IVA e sovvenzioni agricole), C-573/18 e C-574/18, EU:C:2019:847,punto 34 e giurisprudenza citata]».Il giudice unionale, dopo aver constatato che nel caso portato alla suadi trasporto forniti, fissato dall’organizzatore di tali servizi, poiché lo scopodi tale compensazione era anzitutto quello di coprire le perdite connesse atale attività, ha affermato che «30.

In tali circostanze, si deve constatareche una compensazione come quella di cui trattasi nel procedimentoprincipale non è specificamente versata all’operatore affinché effettui unservizio di trasporto ad un destinatario determinato di tale servizio e non haalcuna influenza sul prezzo che tale destinatario deve pagare, dato che taleprezzo non è fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente allacompensazione versata al prestatore di tale servizio.

Per contro […] dettacompensazione è concessa a posteriori ed è indipendente dall’utilizzoconcreto dei servizi di trasporto, ma dipende dal numero di veicoli/kmproposti.

Una siffatta compensazione non rientra quindi nella nozione di«sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo», ai sensi dell’articolo 73della direttiva IVA.

31. Tale conclusione non è rimessa in discussione dalfatto che, senza una siffatta compensazione, che consente di ridurrenettamente il prezzo del servizio fornito, il prezzo dei titoli di trasportoRGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 389 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026dovrebbe essere più elevato per i beneficiari di tale servizio.

32. […] occorreinfatti considerare che, necessariamente, qualsiasi sovvenzione puòprodurre effetti sul calcolo dei prezzi, indipendentemente dal fatto chequest’ultimo sia effettuato dal beneficiario della sovvenzione o, come nelcaso di specie, dall’organizzatore che versa detta sovvenzione.

Orbene,come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il solo fatto che unfinanziamento possa influire sul prezzo dei beni ceduti o dei servizi fornitidall’organismo che riceve tale finanziamento non è sufficiente a renderequest’ultimo imponibile in quanto sovvenzione direttamente connessa alprezzo, ai sensi dell’articolo 73 della direttiva IVA (v., in tal senso, sentenzadel 22 novembre 2001, Office des produits wallons, C-184/00,EU:C:2001:629, punto 12).

33. Ciò premesso, le sovvenzioni direttamentecollegate al prezzo di un’operazione imponibile costituiscono solo una dellesituazioni previste dall’articolo 73 della direttiva IVA, e la base imponibile diuna prestazione di servizi è costituita comunque da tutto ciò che è ricevutoquale corrispettivo del servizio prestato (v., per analogia, sentenza del 27marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] d’Or, C-151/13, EU:C:2014:185, punto 30 egiurisprudenza citata). […];

35. La causa che ha dato luogo a detta sentenzaverteva sull’assoggettabilità ad imposta di un “forfait cure” che una cassanazionale di assicurazione malattia versava a strutture di residenza peranziani non autosufficienti per la prestazione di servizi di cura medica eparamedica ai residenti di tali strutture e il cui calcolo teneva conto inparticolare del numero di residenti accolti in ciascun istituto e del loro gradodi non autosufficienza.

Nella medesima sentenza la Corte ha accertato cheesisteva un nesso diretto tra le prestazioni di servizi fornite da una talestruttura ai propri residenti e il corrispettivo ricevuto, ossia tale “forfaitcure”, cosicché un pagamento forfettario siffatto costituiva il corrispettivodelle prestazioni di cura effettuate a titolo oneroso da tale struttura abeneficio dei suoi residenti e rientrava a tale titolo nell’ambito di applicazionedell’IVA.

36. A tal proposito la Corte ha precisato che la circostanza per cuiil beneficiario diretto delle prestazioni di servizi di cui trattasi non è la cassanazionale di assicurazione malattia che paga il forfait, ma l’assicurato diquest’ultima, non è tale da interrompere il nesso diretto esistente tra laprestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto (sentenza del 27marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] d’Or, C-151/13, EU:C:2014:185, punto 35)».RGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 399 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026Dopo aver considerato che la fattispecie trattata nel precedente della Corteunionale ([OSCURATO:PERSONA] d’Or in C-151/13) non fosse comparabile con quellaportata alla sua attenzione, perché in quel precedente esisteva un nessodiretto tra le prestazioni di cure a favore degli ospiti della struttura ricettivadi persone anziane non autosufficienti e il corrispettivo finanziario versato atale istituto, determinato in funzione delle cure ricevute e del numero diresidenti interessati (punti 37-39), il giudice unionale ha invece avvertitoche «[…] nel caso di specie, i servizi di trasporto pubblico collettivo nonvanno a beneficio di persone che possono essere chiaramente identificate,bensì di tutti i potenziali passeggeri.

Inoltre, la compensazione è calcolatasenza tener conto dell’identità e del numero degli utenti del servizio fornito.40.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere allaquestione sollevata dichiarando che l’articolo 73 della direttiva IVA deveessere interpretato nel senso che la compensazione forfettaria versata da unente locale a un’impresa che fornisce servizi di trasporto pubblico collettivoe destinata a coprire le perdite subite nell’ambito della fornitura di tali servizinon è compresa nella base imponibile di tale impresa».I precedenti unionali, e quelli di legittimità prima richiamati (ma si vedaanche Cass., 25 agosto 2023, n. 25288, che ha rigettato il ricorsodell’Agenzia delle entrate contro la sentenza pronunciata in esito al giudiziodi rinvio scaturito da Cass. n. 35154/2021, cit.) sono le coordinate, condiviseda questo Collegio, per la valutazione della presente controversia.Ebbene, rispetto ai principi appena enunciati, il giudice d’appello con lasua decisione ha ignorato le regole dispensate ed appena riassunte.Nella prospettiva dell’amministrazione finanziaria, nel denunciarel’inconferenza della L. n. 531/1982 e nel ritenere di contro corretto ilrichiamo alla Convenzione stipulata tra le parti, la ricorrente insiste nelsostenere che il concorso finanziario degli enti territoriali avrebbe avuto lafunzione di integrare gli introiti del concessionario al fine di calmierare iprezzi.

La riduzione del costo dell’impresa sovvenzionata avrebbe consentitouna riduzione del prezzo a beneficio degli utenti del servizio, e quindi «ilcontributo pubblico costituirebbe un'integrazione parziale del corrispettivodovuto al gestore, rilevante ai fini II.DD. e IVA» (pag. 22 del ricorso).Nel ragionamento seguito dal giudice regionale è invece dato evincereche «Criterio generale per l’imposizione è l’esistenza di un rapportoRGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale1 309 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026sinallagmatico nel quale il contributo ricevuto costituisce il corrispettivo perla prestazione, in assenza di una corrispondente specifica prestazione acarico del beneficiario le medesime somme costituiscono cessioni che hannoper oggetto denaro, fuori campo IVA ai sensi dell’art 2, comma 3, lett. a,d.p.r. 633/1972 (c.d. contributi a fondo perduto)».Il giudice d’appello argomenta sul punto sostenendo e rilevando chedall’art. 4 dell’Accordo si desume che le opere realizzate da ATIVA sarebberostate prese in carico dagli enti pubblici competenti ma la dismissionepatrimoniale da parte di Ativa sarebbe avvenuta dopo l‘integraleammortamento.

Sempre dall’Accordo e dalla Convenzione attuativa laregione Piemonte e la Provincia di Torino non risultano mai committenti, néche ATIVA sia identificata come incaricata alla realizzazione delle opere versocorrispettivo.

Le opere, previste a supporto della viabilità ordinariainteragenti con il sistema autostradale di Torino (SATT), sarebbero statesopportate da ATIVA sino all’importo di 55 miliardi di lire, ponendosi a caricodegli enti territoriali l’eccedenza sino ad un ammontare predeterminato.Ogni variazione e modifica doveva essere adottata d’intesa e con il consensodi ANAS, di cui dunque ATIVA risultava la concessionaria per i trattiautostradali ai quali si riferisce la viabilità ordinaria di raccordo oggettodell’Accordo di programma.

Pertanto, Accordo di programma e Convenzione12.8.1982 n. 531, senza assumere rilievo che nei predetti documenti non vifosse alcun richiamo a quella norma.Dal ragionamento articolato e qui sintetizzato, si evince come esso nonsi confronti affatto con i principi enunciati dalla giurisprudenza unionale enazionale riferibili all’interpretazione dell’art. 73 della direttiva Iva.

Peressere più espliciti, la stessa interpretazione dell’Accordo di programma edella Convenzione attuativa, regolamentante i rapporti tra ATIVA, Anas edenti territoriali coinvolti negli interventi di raccordo della viabilità ordinariacon la rete autostradale SATT, all’esito della quale la Commissione regionaleha ritenuto che i contributi erogati fossero fuori campo Iva, rivela un difettodi sussunzione della vicenda, osservata sotto il profilo giuridico, rispetto allecoordinate normative qui applicabili, disvelata dall’erronea interpretazionedella norma unionale, che a sua volta conforma il contenuto dell’art. 13,d.P.R. n. 633/1972.RGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale1 319 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026Occorre invece ribadire che, come chiaramente affermato nella recentesentenza della Corte europea, qualunque sia la sovvenzione erogataall’operatore/beneficiario, perché essa possa collegarsi al prezzo corrispostodai terzi fruitori del servizio prestato dall’operatore è necessario che essaincida sul corrispettivo integrale o parziale di un’operazione di cessione dibeni o di prestazione di servizi, così da consentire al venditore o al prestatoredi servizi -beneficiario della sovvenzione- di praticare un prezzo inferiore aquello altrimenti applicabile in assenza di sovvenzione; ad un tempo il solofatto che un finanziamento possa influire sul prezzo dei beni ceduti o deiservizi forniti dall’organismo che riceve tale finanziamento non è sufficientea rendere quest’ultimo sempre imponibile, in quanto sovvenzionedirettamente connessa al prezzo, ai sensi dell’articolo 73 della direttiva IVA.Quel nesso deve considerarsi infatti interrotto qualora i servizi resi sianoindirizzati ad una collettività, ossia ad ogni potenziale fruitore, senza che lepersone possano essere chiaramente identificate, in questo caso dovendosicalcolare la compensazione senza tener conto dell’identità e del numero degliutenti del servizio fornito (CGUE, 8 maggio 2025, in causa C-615/23, cit.).In questo senso neppure il ragionamento sviluppato dalla difesa erarialeappare in sintonia con i principi affermati dalla CGUE, laddove essa proponeuna relazione “rigida” tra riduzione del costo d’impresa sovvenzionata /riduzione del prezzo a beneficio degli utenti del servizio / contributo pubblico(sovvenzione) integrante parzialmente il corrispettivo dovuto al gestore-operatore, e come tale riconducibile all’imponibile su cui calcolare impostedirette ed imposta sul valore aggiunto (secondo lo schema illustrato a p. 22del ricorso, penultimo capoverso).In definitiva, e per quanto qui interessa, rispetto all’Iva la sentenzagiunge a conclusioni del tutto astratte e non sussumibili nel contenutodell’art. 73 della direttiva 112/2006, così come interpretata dallagiurisprudenza unionale.Le conclusioni non mutano ove la questione si esamini con riguardo alleimposte dirette, per le quali il giudice regionale si è limitato a considerareche «è da ritenere che medesimo trattamento è da applicare anche per leII.DD. poiché una medesima erogazione non può che assumere un’unicanatura».RGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 13523 6/2024Numero sezionale 398/2025Numero di raccolta generale 6969/2026La difesa erariale ha rilevato come sia i contributi in conto capitale, sia iData pubblicazione 23/03/2026contributi in conto esercizio, anche nella forma di finanziamenti a fondoperduto, sono apporti destinati generalmente a integrare i ricavi e/o a ridurrei costi della gestione caratteristica dell'impresa (p. 22/23 del ricorso).

Dondene discende la loro imponibilità ai fini delle imposte dirette.In questo contesto, accanto agli argomenti sviluppati trattando dellaimponibilità dei contributi pubblici versati dagli enti territoriali alla ATIVA,quale operatore/esecutore delle opere viarie di raccordo con il sistemaautostradale SATT, occorre tener conto dell’obbligo convenzionale che lasocietà ha assunto di dismissione delle opere realizzande (e quindi poirealizzate) al momento del loro completo ammortamento (qui poco interessase l’acquisizione al patrimonio pubblico avvenga appena le opere sianocompletate, come sostiene la difesa erariale a conforto della natura dicorrispettivo dei contributi erogati, oppure ad esaurimentodell’ammortamento).Quel che rileva, allora, è che il giudice regionale, nel verificare la naturadi corrispettivo di quelle sovvenzioni -come tali da comprendersinell’imponibile Ires- non si è peritato di sindacare in alcun modo se i costi diesecuzione e realizzazione delle opere viarie risultino ammortizzati, tenendoconto anche della spesa sostenuta con quei contributi oppure no.A proposito di interventi su impianti in concessione, da devolversigratuitamente all'ente concedente alla scadenza del rapporto, ed inriferimento al trattamento dell’eccedenza detraibile dell'imposta ed ai criteridi calcolo dell’ammortamento nel corso degli esercizi di attività, questa Corte(Cass., 15 novembre 2013, n. 25668) aveva già avvertito che l'art. 88, terzocomma, lettera b), del d.P.R. n. 917 del 1986 annovera fra le sopravvenienzeliberalità (contributi in conto capitale), esclusi: - i contributi produttivi diricavi, ossia i contributi di fonte privatistica spettanti contrattualmente ecomunque denominati (art. 85, 1° comma, lettera g); - i contributi di fontepubblicistica in conto esercizio spettanti esclusivamente a norma di legge(art. 85, 1° comma, lettera h) e, appunto, - i contributi destinati all'acquistodi beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamentoadottato.RGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale1 39 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026A seguito delle modifiche apportate dalla legge numero 449 del 1997,dunque, i contributi rappresentano l'investimento diretto del concedente perpartecipare al costo di realizzazione dell'opera, per cui sono destinati arilevare in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cuiafferiscono.

Ciò può avvenire in base a due differenti metodi dicontabilizzazione, entrambi coerenti con i principi contabili internazionali(IAS numero 20): secondo un primo metodo, i contributi percepiticoncorrono indirettamente alla formazione del reddito sotto forma di minoriquote di ammortamento, contabilizzate e dedotte nei periodi d'impostasuccessivi; in base ad un secondo metodo, il costo di acquisto dei beni ècontabilizzato al lordo dei contributi, che risulterà tra i componenti positividel conto economico, di guisa che concorrerà alla formazione del redditod'impresa sotto forma di quote di risconto passivo proporzionalmentecorrispondenti alle quote di ammortamento ancora da dedurre.

E la Corte,sul punto, ha escluso che, in concreto, si possa procedere ad ammortamentodi beni strumentali acquistati con pubblici contributi, per evitare unaduplicazione dei vantaggi generati dai contributi stessi; il contribuente,quindi, potrà procedere soltanto all'ammortamento di beni (o di quote diessi) acquistati con denaro proprio; nel caso in cui il bene sia stato acquistatocon denaro parzialmente proprio, la somma deducibile ogni anno a titolo diammortamento deve essere calcolata su tutto il prezzo versato, mal'ammortamento dovrà, comunque, arrestarsi quando siano dedotte tutte lesomme versate di tasca propria dal contribuente (Cass., 6 agosto 2008, n.21155).Anche sotto tale profilo, dunque, la pronuncia impugnata non risulta chesi sia confrontata con i principi di diritto applicabili in materia.In definitiva il motivo trova accoglimento, e la sentenza va cassata.Trattando ora dei motivi di censura alla sentenza, a sua volta spiegatidalla società con il ricorso incidentale, con il primo motivo la società si duoledella violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000,n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

Il collegioavrebbe erroneamente escluso il vizio radicale da cui era affetto ilprocedimento accertativo endoprocedimentale, per violazione delcontraddittorio.RGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 13543 6/2024Numero sezionale 398/2025Numero di raccolta generale 6969/2026La società in particolare lamenta che il contraddittorio era statoData pubblicazione 23/03/2026instaurato sotto un profilo meramente formale, ossia, prima della notificadell’atto impositivo, l’Agenzia aveva ricevuto le osservazioni dellacontribuente avverso le risultanze del processo verbale di constatazione,riportandole anche nel corpo dell’atto impositivo.

Poi, di fatto, avevaconfermato i contenuti del pvc, senza dare alcuna contezza delle predetteosservazioni, cioè senza motivare l’avviso d’accertamento tenendo contoconcretamente delle osservazioni depositate dalla contribuente.La questione della motivazione dell’atto impositivo, e nello specifico delsuo contenuto quando il contribuente abbia prodotto osservazioni agli esitied ai rilievi contenuti nel processo verbale di contestazione, è stata più volteaffrontata da questa Corte, che ha ritenuto conforme ai principi enunciatidalla normativa in materia di contraddittorio l’emissione dell’atto impositivosenza dedicare specifiche ragioni in risposta alle osservazioni allegate dalcontribuente.Questa Corte ha affermato che in tema di imposte sui redditi e sul valoreaggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menzionale osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per lequali è espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva una lesionedi specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto eche, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutaretali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo(Cass., 7 maggio 2024, n. 12343; 3 maggio 2022, n. 1398; Cass.10/05/2021, n. 12268, 31 marzo 2017, n. 8378; 24 febbraio 2016, n. 3583).Nel caso di specie risulta che l’atto impositivo ha riportato analiticamentele osservazioni del contribuente, ancorché a ciò non sia seguito unaltrettanto analitico rigetto delle osservazioni, ma questo non configuraaffatto lesione del contraddittorio, perché, dal tenore complessivo dell’attoerariale, si deduce che quelle osservazioni non siano state condivise e nonche l’ufficio accertatore le abbia ignorate.

È allora palese che in questaipotesi ci si trovi dinanzi ad un rigetto implicito delle osservazioni formulatedalla parte sottoposta a verifica ed accertamento, senza che ciò possaconfigurarsi come vizio incidente sulla validità dell’atto.RGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 13 53 6/2024Numero sezionale 398/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Il consolidato orientamento giurisprudenziale non ha motivo di essereData pubblicazione 23/03/2026mutato dal recente intervento normativo, introdotto dall’art. 1, comma 4 deld.lgs. n. 219 del 2023, secondo il quale «L'atto adottato all'esito delcontraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivatocon riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere».Intanto la norma richiamata, che si collega all’obbligo di trasmissionedel cd. schema d’atto, è successiva alle vicende endoprocedimentali ed aifatti qui controversi, così che non può affermarsene l’applicabilità al caso alvaglio di questo collegio.

In ogni caso la maggiore attenzione che ilLegislatore ha inteso imporre nella redazione della motivazione non puòtradursi nell’obbligo di spiegare, osservazione per osservazione, punto perpunto, le ragioni per le quali si ritenga che esse vadano respinte, essendoinvece sufficiente che, nella sua consequenzialità logica, la motivazionecontenga argomentazioni da cui evincere la mancata condivisione delleosservazioni stesse.Con il secondo motivo la società si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 96 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.

Erroneamente il collegio d’appello non avrebbe accolto la domandarisarcitoria.

Il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesseal suo esame, in ragione dell’accoglimento del ricorso erariale.In conclusione, il ricorso incidentale va rigettato.Alla cassazione della sentenza, nei termini di cui in motivazione, segueil rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte,che, in diversa composizione, provvederà, oltre che alla liquidazione dellespese del giudizio di legittimità, al riesame dell’appello erariale, tenendoconto dei seguenti principi di diritto:A) ‹‹In tema di contributi pubblici, ed ai fini della determinazionedell’imponibile iva, qualunque sia la sovvenzione erogataall’operatore/beneficiario, perché essa possa collegarsi al prezzo corrispostodai terzi fruitori del servizio prestato dall’operatore è necessario che essaincida sul corrispettivo integrale o parziale di un’operazione di cessione dibeni o di prestazione di servizi, così da consentire al venditore o al prestatoredi servizi -beneficiario della sovvenzione- di praticare un prezzo inferiore aquello altrimenti applicabile in assenza di sovvenzione; ad un tempo il solofatto che un finanziamento possa influire sul prezzo dei beni ceduti o deiRGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 13563 6/2024Numero sezionale 398/2025Numero di raccolta generale 6969/2026servizi forniti dall’organismo che riceve tale finanziamento non è sufficienteData pubblicazione 23/03/2026a rendere quest’ultimo sempre imponibile, in quanto sovvenzionedirettamente connessa al prezzo, ai sensi dell’articolo 73 della direttiva IVA.Quel nesso deve considerarsi infatti interrotto qualora i servizi resi sianoindirizzati ad una collettività, ossia ad ogni potenziale fruitore, senza che lepersone possano essere chiaramente identificate, in questo caso dovendosicalcolare la compensazione senza tener conto dell’identità e del numero degliutenti del servizio fornito››;B) «Ai fini della determinazione delle imposte dirette, ex art. 83, d.P.R.n. 917 del 1986, e con riguardo ai beni pubblici in concessione da devolversigratuitamente all'ente concedente alla scadenza del rapporto, i contributipubblici, versati dal concedente per sostenere parzialmente la realizzazione,da parte del concessionario, di prodotti o interventi di miglioramento oampliamento dei primi, non costituiscono sopravvenienze attive, ex art. 88,comma 3, lett. b) del medesimo d.P.R., ma sono destinati a rilevare indiminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono.

Inquesta ipotesi il concessionario, ove abbia realizzato interventiincrementativi o migliorativi del bene pubblico in concessione con denaroparzialmente proprio, potrà dedurre ogni anno a titolo di ammortamento unimporto calcolato sul costo sostenuto, purché l'ammortamento si arresti aconclusione della deduzione dei costi sopportati di tasca propria, al nettodunque dei contributi pubblici beneficiati».Numero registro generale 3513 6/2024Numero sezionale 398/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIva – Contributi pubblici –Composta dagli Ill.mi Sigg.

Magistrati: Imponibilità - Condizionidott.

Angelina-[OSCURATO:PERSONA] Presidentedott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 3536/2024dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere est.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA]dott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereHa pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso n. 3536-2024, proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -Ricorrente principale e controricorrente incidentaleCONTROAUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D’AOSTA - [OSCURATO:SOCIETA].,p.i. 00955370010, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamentedomiciliata in Roma, alla via Germanico n. 107, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Rosignano, èrappresentata e difesa -Ricorrente incidentale e Controricorrente principaleAvverso la sentenza n. 495/01/2023 della Commissione tributaria regionaledel Piemonte, depositata il 30.11.2023;RGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 329 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 maggio2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA],sentito il P.G., nella persona del Sostituto procuratore generale AlbertoCardino, sentite le parti presenti.Dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi del giudizio si evince chel’Agenzia delle entrate, a seguito di un’ampia attività di verifica nei confrontidella società [OSCURATO:SOCIETA]. per gli anni d’imposta 2006/2011, rilevò anomalienel trattamento fiscale riservato alle somme percepite da [OSCURATO:PERSONA] di Torino, con riferimento alla realizzazione degli interventi sullaviabilità ordinaria interagente con il [OSCURATO:PERSONA] diTorino (SATT).

Nello specifico era risultato che tali importi erano stati trattatiai fini Iva come contributi a fondo perduto e pertanto considerati come meritrasferimenti finanziari svincolati da prestazioni, dunque fuori campo dellabase imponibile, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del d.P.R. 633/72; aifini delle II.DD. risultavano via via incassati, senza alcuna emersione qualicomponenti positivi di reddito per l’esercizio di competenza.Al contrario, secondo l’amministrazione finanziaria, essi, ai fini Iva,dovevano costituire corrispettivi ricevuti a fronte di prestazioni, previstedalla convenzione con gli enti pubblici territoriali (Regione e Comuniinteressati), e pertanto erogazioni da assoggettare ad IVA; ai fini delleimposte dirette, per i medesimi motivi, le erogazioni percepite dalla societàdovevano concorrere alla formazione del reddito d’esercizio di competenza,ai sensi dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), rientrando tra i ricavi dicui all’art. 85 TUIR.successivi al periodo di verifica, e, quanto all’oggetto del presente giudizio,l’avviso d’accertamento relativo all’anno 2016, con il quale fu recuperato adimponibile l’importo di € 3.993.745,87, erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] diTorino, da tassare ai fini IRES, IRAP ed IVA.

Con l’atto impositivo l’erariopretese una maggiore Ires, pari ad € 1.098.280,00, una maggiore Irap, pariad € 155.756,00, e una maggiore IVA di € 878.624,00, oltre sanzioni.Seguì il contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di I grado,che accolse il ricorso della società con sentenza n. 252/2023.RGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 39 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate fu respinto dalla Corte digiustizia tributaria di II grado del Piemonte con sentenza n. 495/2023.

Ilgiudice d’appello, dopo aver escluso la carenza di motivazione dell’attoimpositivo, su cui era fondato l’esito del giudizio di primo grado, ha tuttaviaparimenti accolto le ragioni della contribuente.

In sintesi, in riferimento alleopere per le quali la società aveva ricevuto contributi dagli enti territoriali, ilgiudice d’appello ha ritenuto che dall’esame dell’Accordo di programma,regolativo dei rapporti, dal ruolo svolto dalla ATIVA, concessionaria ANAS,dal ruolo comunque riservato all’Anas per gli interventi ai quali si riferiva laviabilità ordinaria di raccordo con i tratti autostradali, oggetto dell’Accordo,nonché dalla Convenzione attuativa dell’accordo di programma, nonemergeva che quei contributi avessero natura di corrispettivo perl’esecuzione delle medesime opere, essendo assente un rapportosinallagmatico.

Ha quindi affermato che “Criterio generale per l’imposizioneè l’esistenza di un rapporto sinallagmatico nel quale il contributo ricevutocostituisce il corrispettivo per la prestazione”.

Da ciò ha tratto la convinzioneche, per l’assenza della natura di corrispettivo, la cessione di quel denarofosse fuori campo Iva, così come, per la medesima natura, ai fini delleimposte dirette non rientrasse tra i ricavi.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso lasocietà, a sua volta spiegando ricorso incidentale, affidato a due motivi,ulteriormente illustrato da memoria deposita ai sensi dell’art. 378 c.p.c.All’udienza del 13 maggio 2025, all’esito della discussione, sentite leconclusioni delle parti presenti e della Procura Generale, che ha chiesto ilrigetto del ricorso erariale e il rigetto del ricorso incidentale, la causa è statariservata per la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo l’Agenzia delle entrate ha denunciato la “Falsaapplicazione dell’art. 5 l. n. 531/1982, violazione degli artt. 1 e 3 dpr n.633/72, violazione degli artt. 109 e 85 dpr n. 917/86, violazione dell’art. 5d. l.vo n. 446/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”.

LaCorte di II grado avrebbe erroneamente attribuito alle somme erogate daglienti territoriali la natura di contributi a fondo perduto e non invece dicorrispettivo.

Questo perché, nella prospettiva del giudice d’appello, «leRGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 349 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026obbligazioni di ATIVA non deriverebbero dall’Accordo di Programma e dallaconnessa Convenzione attuativa sottoscritte dalla predetta società con laRegione Piemonte e la Provincia di Torino, bensì dalla legge ed in particolare,dall’art. 5 della L. n. 531/1982.».

Ad avviso dell’Agenzia delle entrate lanorma richiamata nella pronuncia impugnata sarebbe invece inconferente,limitandosi a prevedere il concorso finanziario dell’Anas, laddove -secondola ricorrente- la Convenzione stipulata tra le parti, che al punto 2 richiamala cd. legge Merloni (l. 109/1994), consente di ritenere che il concorsofinanziari degli enti territoriali avrebbe avuto la funzione di integrare gliintroiti del concessionario al fine di calmierare i prezzi.

E a tal fine rileverebbel’art. 6 della convenzione, che prevede l’impegno di ATIVA di mantenere fissol’introito del pedaggio.

Peraltro, specifica ancora la difesa erariale, in essanon si opera alcun richiamo a contributi a fondo perduto a favore dellesocietà concessionarie, mentre le “obbligazioni” di ATIVA e degli entiterritoriali partecipanti trovano fonte solo nell’Accordo di Programma e nellaConvenzione attuativa da esse sottoscritti.Il motivo erariale è fondato nei termini e per le ragioni appresso chiariti.Questa Corte ha avvertito come, ai fini della valutazionedell'assoggettamento ad Iva dei contributi pubblici, ciò che rileva è lafunzione del contributo ed in particolare la sua diretta connessione col prezzodell'operazione.

Ciò -si è chiarito- accade se esso sia versato all'operatorebeneficiato perché questi fornisca un bene o presti un servizio determinati ene diminuisca proporzionalmente il prezzo (Cass., 18 novembre 2021, n.35154; cfr. anche 19 novembre 2020, n. 26318, in un contesto relativo asovvenzioni a fondo perduto, costituite da contributi all'immatricolazione,ritenuti integranti la base imponibile purché direttamente connessi colprezzo dell'operazione, ossia quando i contributi siano versati all'operatoresovvenzionato perché assicuri la fornitura di un bene o la prestazione di unservizio ad un prezzo inferiore a quello che avrebbe richiesto in mancanza disovvenzione).Nel primo dei precedenti richiamati, il cui esame verteva sullaassoggettabilità ad Iva, Ires ed Irap dei contributi pubblici erogati allasocietà di trasporto locale in concessione di pubblico servizio, si è affermatoche ai fini Iva la rilevanza del contributo va valutata in base all’art. 11, parteA, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva (corrispondente all'art. 73RGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 359 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026della direttiva iva), che conforma il contenuto dell'art. 13, d.P.R. n. 633/72.La norma nazionale prescrive che la base imponibile delle cessioni di beni edelle prestazioni di servizi è costituita «dall'ammontare complessivo deicorrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizionicontrattuali..., aumentato delle integrazioni direttamente connesse con icorrispettivi dovuti da altri soggetti».

Nella base imponibile dell'impostavanno dunque «incluse le somme versate da terzi ai soggetti passivi, sedirettamente connesse col prezzo delle operazioni svolte, allo scopo diassoggettare all'imposta l'intero valore dei beni o delle prestazioni di servizie, dunque, a evitare che il versamento di una tale somma provochi un gettitod'imposta inferiore (Corte giust. 15 luglio 2004, causa C-144/02,Commissione c.

Repubblica federale di Germania; Corte giust. 9 ottobre2019, cause C-573/18 e C -574/18, C GmbH co.

KG)».Si è pertanto affermato che nell’ipotesi di versamento di somme da partedi terzi ai soggetti passivi sono interessate tre parti, quella che corrispondela somma, il soggetto che ne beneficia e l'acquirente del bene o ildestinatario del servizio, rispettivamente ceduto o fornito dal beneficiato.

Leoperazioni considerate come assoggettabili all’imposta armonizzata devonoessere quelle erogate in favore del cessionario o del committente (CGUE,sentenza 22 novembre 2001, in causa C-184/00, punto 10).

«Né lacircostanza che il beneficiario della prestazione di servizi non sia il soggettoche versa il contributo, ma l'utente del trasporto è di per sé idonea ainterrompere il nesso diretto tra la prestazione di servizi eseguita e ilcorrispettivo ricevuto (Corte giust. 27 marzo 2014, causa C-151/13, LeRayon d'Or SARL, punto 35, […])» (Cass., 35154/2021, cit.).I principi enunciati da questa Corte trovano conferma, con ulteriorispecificazioni, nella più recente giurisprudenza unionale.La Corte di giustizia UE, nella sentenza 8 maggio 2025, in causa C-615/23, alla questione proposta dal giudice del rinvio polacco, il qualechiedeva se «l’articolo 73 della direttiva IVA debba essere interpretato nelsenso che la compensazione forfettaria versata da un ente locale aun’impresa che fornisce servizi di trasporto pubblico collettivo e destinata acoprire le perdite subite nell’ambito della fornitura di tali servizi sia compresanella base imponibile di tale impresa», ha risposto che «21.

In forzadell’articolo 73 della direttiva IVA, per le cessioni di beni e le prestazioni diRGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 369 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026servizi, la base imponibile “comprende tutto ciò che costituisce ilcorrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per talioperazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, compresele sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni”».Nella decisione, dopo aver constatato che la fattispecie portata alla suapubblico collettivo forniti dall’operatore erano gli utenti ed acquirenti di taliservizi, mentre l’organizzatore che versava la compensazione all’operatorenon era destinatario di tale servizio, rivestendo pertanto la qualità di “terzo”ai sensi di tale articolo 73, ha esaminato la questione se tale compensazionepossa costituire una sovvenzione direttamente connessa con il prezzo di talioperazioni.

A tal fine ha rilevato che «[…], ai sensi dell’articolo 73 delladirettiva IVA, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, stabilendo che labase imponibile dell’IVA comprende, nelle ipotesi da esso previste,determinate sovvenzioni versate ai soggetti passivi, tale articolo 73 mira adassoggettare all’IVA l’intero valore dei beni o delle prestazioni di servizi edunque ad evitare che il versamento di una sovvenzione provochi un gettitod’imposta inferiore [v., per analogia, sentenza del 9 ottobre 2019, C e C(IVA e sovvenzioni agricole), C-573/18 e C-574/18, EU:C:2019:847, punto30 e giurisprudenza citata].

24. Conformemente al suo tenore letterale, taledisposizione si applica qualora la sovvenzione sia direttamente connessa conil prezzo dell’operazione in questione.

Affinché tale ipotesi possa dirsisussistente, la sovvenzione deve essere specificatamente versataall’operatore sovvenzionato affinché quest’ultimo fornisca un bene o prestiun servizio determinato.

Solo in questo caso la sovvenzione può essereconsiderata un corrispettivo della cessione di un bene o della prestazione diun servizio ed è pertanto imponibile [v., per analogia, sentenza del 9 ottobre2019, C e C (IVA e sovvenzioni agricole), C-573/18 e C-574/18,EU:C:2019:847, punto 31 e giurisprudenza citata].

25. Inoltre, occorreverificare che gli acquirenti del bene o i destinatari del servizio tragganoprofitto dalla sovvenzione concessa al beneficiario di quest’ultima.

Infatti, ènecessario che il prezzo che l’acquirente o il destinatario devono pagare siafissato in modo tale da diminuire proporzionalmente alla sovvenzioneconcessa al venditore del bene o al prestatore del servizio, la qualecostituisce allora un elemento di determinazione del prezzo richiesto da taleRGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 379 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026venditore o prestatore.

Si deve dunque verificare se, oggettivamente, il fattoche una sovvenzione sia versata al venditore o al prestatore consenta aquest’ultimo di vendere il bene o di fornire il servizio ad un prezzo inferiorea quello che egli dovrebbe richiedere in mancanza di sovvenzione [v., peranalogia, sentenza del 9 ottobre 2019, C e C (IVA e sovvenzioni agricole),C-573/18 e C-574/18, EU:C:2019:847, punto 32 e giurisprudenza citata].25.

Inoltre, il corrispettivo rappresentato dalla sovvenzione deve,quantomeno, essere determinabile [v., per analogia, sentenza del 9 ottobre2019, C e C (IVA e sovvenzioni agricole), C-573/18 e C-574/18,EU:C:2019:847, punto 33 e giurisprudenza citata].

26. Pertanto, la nozionedi «sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo», ai sensi dell’articolo73 della direttiva IVA, include unicamente le sovvenzioni che costituiscono ilcorrispettivo integrale o parziale di un’operazione di cessione di beni o diprestazione di servizi determinata e che sono versate da un terzo alvenditore o al prestatore [v., per analogia, sentenza del 9 ottobre 2019, C eC (IVA e sovvenzioni agricole), C-573/18 e C-574/18, EU:C:2019:847,punto 34 e giurisprudenza citata]».Il giudice unionale, dopo aver constatato che nel caso portato alla suadi trasporto forniti, fissato dall’organizzatore di tali servizi, poiché lo scopodi tale compensazione era anzitutto quello di coprire le perdite connesse atale attività, ha affermato che «30.

In tali circostanze, si deve constatareche una compensazione come quella di cui trattasi nel procedimentoprincipale non è specificamente versata all’operatore affinché effettui unservizio di trasporto ad un destinatario determinato di tale servizio e non haalcuna influenza sul prezzo che tale destinatario deve pagare, dato che taleprezzo non è fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente allacompensazione versata al prestatore di tale servizio.

Per contro […] dettacompensazione è concessa a posteriori ed è indipendente dall’utilizzoconcreto dei servizi di trasporto, ma dipende dal numero di veicoli/kmproposti.

Una siffatta compensazione non rientra quindi nella nozione di«sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo», ai sensi dell’articolo 73della direttiva IVA.

31. Tale conclusione non è rimessa in discussione dalfatto che, senza una siffatta compensazione, che consente di ridurrenettamente il prezzo del servizio fornito, il prezzo dei titoli di trasportoRGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 389 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026dovrebbe essere più elevato per i beneficiari di tale servizio.

32. […] occorreinfatti considerare che, necessariamente, qualsiasi sovvenzione puòprodurre effetti sul calcolo dei prezzi, indipendentemente dal fatto chequest’ultimo sia effettuato dal beneficiario della sovvenzione o, come nelcaso di specie, dall’organizzatore che versa detta sovvenzione.

Orbene,come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il solo fatto che unfinanziamento possa influire sul prezzo dei beni ceduti o dei servizi fornitidall’organismo che riceve tale finanziamento non è sufficiente a renderequest’ultimo imponibile in quanto sovvenzione direttamente connessa alprezzo, ai sensi dell’articolo 73 della direttiva IVA (v., in tal senso, sentenzadel 22 novembre 2001, Office des produits wallons, C-184/00,EU:C:2001:629, punto 12).

33. Ciò premesso, le sovvenzioni direttamentecollegate al prezzo di un’operazione imponibile costituiscono solo una dellesituazioni previste dall’articolo 73 della direttiva IVA, e la base imponibile diuna prestazione di servizi è costituita comunque da tutto ciò che è ricevutoquale corrispettivo del servizio prestato (v., per analogia, sentenza del 27marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] d’Or, C-151/13, EU:C:2014:185, punto 30 egiurisprudenza citata). […];

35. La causa che ha dato luogo a detta sentenzaverteva sull’assoggettabilità ad imposta di un “forfait cure” che una cassanazionale di assicurazione malattia versava a strutture di residenza peranziani non autosufficienti per la prestazione di servizi di cura medica eparamedica ai residenti di tali strutture e il cui calcolo teneva conto inparticolare del numero di residenti accolti in ciascun istituto e del loro gradodi non autosufficienza.

Nella medesima sentenza la Corte ha accertato cheesisteva un nesso diretto tra le prestazioni di servizi fornite da una talestruttura ai propri residenti e il corrispettivo ricevuto, ossia tale “forfaitcure”, cosicché un pagamento forfettario siffatto costituiva il corrispettivodelle prestazioni di cura effettuate a titolo oneroso da tale struttura abeneficio dei suoi residenti e rientrava a tale titolo nell’ambito di applicazionedell’IVA.

36. A tal proposito la Corte ha precisato che la circostanza per cuiil beneficiario diretto delle prestazioni di servizi di cui trattasi non è la cassanazionale di assicurazione malattia che paga il forfait, ma l’assicurato diquest’ultima, non è tale da interrompere il nesso diretto esistente tra laprestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto (sentenza del 27marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] d’Or, C-151/13, EU:C:2014:185, punto 35)».RGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 399 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026Dopo aver considerato che la fattispecie trattata nel precedente della Corteunionale ([OSCURATO:PERSONA] d’Or in C-151/13) non fosse comparabile con quellaportata alla sua attenzione, perché in quel precedente esisteva un nessodiretto tra le prestazioni di cure a favore degli ospiti della struttura ricettivadi persone anziane non autosufficienti e il corrispettivo finanziario versato atale istituto, determinato in funzione delle cure ricevute e del numero diresidenti interessati (punti 37-39), il giudice unionale ha invece avvertitoche «[…] nel caso di specie, i servizi di trasporto pubblico collettivo nonvanno a beneficio di persone che possono essere chiaramente identificate,bensì di tutti i potenziali passeggeri.

Inoltre, la compensazione è calcolatasenza tener conto dell’identità e del numero degli utenti del servizio fornito.40.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere allaquestione sollevata dichiarando che l’articolo 73 della direttiva IVA deveessere interpretato nel senso che la compensazione forfettaria versata da unente locale a un’impresa che fornisce servizi di trasporto pubblico collettivoe destinata a coprire le perdite subite nell’ambito della fornitura di tali servizinon è compresa nella base imponibile di tale impresa».I precedenti unionali, e quelli di legittimità prima richiamati (ma si vedaanche Cass., 25 agosto 2023, n. 25288, che ha rigettato il ricorsodell’Agenzia delle entrate contro la sentenza pronunciata in esito al giudiziodi rinvio scaturito da Cass. n. 35154/2021, cit.) sono le coordinate, condiviseda questo Collegio, per la valutazione della presente controversia.Ebbene, rispetto ai principi appena enunciati, il giudice d’appello con lasua decisione ha ignorato le regole dispensate ed appena riassunte.Nella prospettiva dell’amministrazione finanziaria, nel denunciarel’inconferenza della L. n. 531/1982 e nel ritenere di contro corretto ilrichiamo alla Convenzione stipulata tra le parti, la ricorrente insiste nelsostenere che il concorso finanziario degli enti territoriali avrebbe avuto lafunzione di integrare gli introiti del concessionario al fine di calmierare iprezzi.

La riduzione del costo dell’impresa sovvenzionata avrebbe consentitouna riduzione del prezzo a beneficio degli utenti del servizio, e quindi «ilcontributo pubblico costituirebbe un'integrazione parziale del corrispettivodovuto al gestore, rilevante ai fini II.DD. e IVA» (pag. 22 del ricorso).Nel ragionamento seguito dal giudice regionale è invece dato evincereche «Criterio generale per l’imposizione è l’esistenza di un rapportoRGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale1 309 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026sinallagmatico nel quale il contributo ricevuto costituisce il corrispettivo perla prestazione, in assenza di una corrispondente specifica prestazione acarico del beneficiario le medesime somme costituiscono cessioni che hannoper oggetto denaro, fuori campo IVA ai sensi dell’art 2, comma 3, lett. a,d.p.r. 633/1972 (c.d. contributi a fondo perduto)».Il giudice d’appello argomenta sul punto sostenendo e rilevando chedall’art. 4 dell’Accordo si desume che le opere realizzate da ATIVA sarebberostate prese in carico dagli enti pubblici competenti ma la dismissionepatrimoniale da parte di Ativa sarebbe avvenuta dopo l‘integraleammortamento.

Sempre dall’Accordo e dalla Convenzione attuativa laregione Piemonte e la Provincia di Torino non risultano mai committenti, néche ATIVA sia identificata come incaricata alla realizzazione delle opere versocorrispettivo.

Le opere, previste a supporto della viabilità ordinariainteragenti con il sistema autostradale di Torino (SATT), sarebbero statesopportate da ATIVA sino all’importo di 55 miliardi di lire, ponendosi a caricodegli enti territoriali l’eccedenza sino ad un ammontare predeterminato.Ogni variazione e modifica doveva essere adottata d’intesa e con il consensodi ANAS, di cui dunque ATIVA risultava la concessionaria per i trattiautostradali ai quali si riferisce la viabilità ordinaria di raccordo oggettodell’Accordo di programma.

Pertanto, Accordo di programma e Convenzione12.8.1982 n. 531, senza assumere rilievo che nei predetti documenti non vifosse alcun richiamo a quella norma.Dal ragionamento articolato e qui sintetizzato, si evince come esso nonsi confronti affatto con i principi enunciati dalla giurisprudenza unionale enazionale riferibili all’interpretazione dell’art. 73 della direttiva Iva.

Peressere più espliciti, la stessa interpretazione dell’Accordo di programma edella Convenzione attuativa, regolamentante i rapporti tra ATIVA, Anas edenti territoriali coinvolti negli interventi di raccordo della viabilità ordinariacon la rete autostradale SATT, all’esito della quale la Commissione regionaleha ritenuto che i contributi erogati fossero fuori campo Iva, rivela un difettodi sussunzione della vicenda, osservata sotto il profilo giuridico, rispetto allecoordinate normative qui applicabili, disvelata dall’erronea interpretazionedella norma unionale, che a sua volta conforma il contenuto dell’art. 13,d.P.R. n. 633/1972.RGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale1 319 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026Occorre invece ribadire che, come chiaramente affermato nella recentesentenza della Corte europea, qualunque sia la sovvenzione erogataall’operatore/beneficiario, perché essa possa collegarsi al prezzo corrispostodai terzi fruitori del servizio prestato dall’operatore è necessario che essaincida sul corrispettivo integrale o parziale di un’operazione di cessione dibeni o di prestazione di servizi, così da consentire al venditore o al prestatoredi servizi -beneficiario della sovvenzione- di praticare un prezzo inferiore aquello altrimenti applicabile in assenza di sovvenzione; ad un tempo il solofatto che un finanziamento possa influire sul prezzo dei beni ceduti o deiservizi forniti dall’organismo che riceve tale finanziamento non è sufficientea rendere quest’ultimo sempre imponibile, in quanto sovvenzionedirettamente connessa al prezzo, ai sensi dell’articolo 73 della direttiva IVA.Quel nesso deve considerarsi infatti interrotto qualora i servizi resi sianoindirizzati ad una collettività, ossia ad ogni potenziale fruitore, senza che lepersone possano essere chiaramente identificate, in questo caso dovendosicalcolare la compensazione senza tener conto dell’identità e del numero degliutenti del servizio fornito (CGUE, 8 maggio 2025, in causa C-615/23, cit.).In questo senso neppure il ragionamento sviluppato dalla difesa erarialeappare in sintonia con i principi affermati dalla CGUE, laddove essa proponeuna relazione “rigida” tra riduzione del costo d’impresa sovvenzionata /riduzione del prezzo a beneficio degli utenti del servizio / contributo pubblico(sovvenzione) integrante parzialmente il corrispettivo dovuto al gestore-operatore, e come tale riconducibile all’imponibile su cui calcolare impostedirette ed imposta sul valore aggiunto (secondo lo schema illustrato a p. 22del ricorso, penultimo capoverso).In definitiva, e per quanto qui interessa, rispetto all’Iva la sentenzagiunge a conclusioni del tutto astratte e non sussumibili nel contenutodell’art. 73 della direttiva 112/2006, così come interpretata dallagiurisprudenza unionale.Le conclusioni non mutano ove la questione si esamini con riguardo alleimposte dirette, per le quali il giudice regionale si è limitato a considerareche «è da ritenere che medesimo trattamento è da applicare anche per leII.DD. poiché una medesima erogazione non può che assumere un’unicanatura».RGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 13523 6/2024Numero sezionale 398/2025Numero di raccolta generale 6969/2026La difesa erariale ha rilevato come sia i contributi in conto capitale, sia iData pubblicazione 23/03/2026contributi in conto esercizio, anche nella forma di finanziamenti a fondoperduto, sono apporti destinati generalmente a integrare i ricavi e/o a ridurrei costi della gestione caratteristica dell'impresa (p. 22/23 del ricorso).

Dondene discende la loro imponibilità ai fini delle imposte dirette.In questo contesto, accanto agli argomenti sviluppati trattando dellaimponibilità dei contributi pubblici versati dagli enti territoriali alla ATIVA,quale operatore/esecutore delle opere viarie di raccordo con il sistemaautostradale SATT, occorre tener conto dell’obbligo convenzionale che lasocietà ha assunto di dismissione delle opere realizzande (e quindi poirealizzate) al momento del loro completo ammortamento (qui poco interessase l’acquisizione al patrimonio pubblico avvenga appena le opere sianocompletate, come sostiene la difesa erariale a conforto della natura dicorrispettivo dei contributi erogati, oppure ad esaurimentodell’ammortamento).Quel che rileva, allora, è che il giudice regionale, nel verificare la naturadi corrispettivo di quelle sovvenzioni -come tali da comprendersinell’imponibile Ires- non si è peritato di sindacare in alcun modo se i costi diesecuzione e realizzazione delle opere viarie risultino ammortizzati, tenendoconto anche della spesa sostenuta con quei contributi oppure no.A proposito di interventi su impianti in concessione, da devolversigratuitamente all'ente concedente alla scadenza del rapporto, ed inriferimento al trattamento dell’eccedenza detraibile dell'imposta ed ai criteridi calcolo dell’ammortamento nel corso degli esercizi di attività, questa Corte(Cass., 15 novembre 2013, n. 25668) aveva già avvertito che l'art. 88, terzocomma, lettera b), del d.P.R. n. 917 del 1986 annovera fra le sopravvenienzeliberalità (contributi in conto capitale), esclusi: - i contributi produttivi diricavi, ossia i contributi di fonte privatistica spettanti contrattualmente ecomunque denominati (art. 85, 1° comma, lettera g); - i contributi di fontepubblicistica in conto esercizio spettanti esclusivamente a norma di legge(art. 85, 1° comma, lettera h) e, appunto, - i contributi destinati all'acquistodi beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamentoadottato.RGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale1 39 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026A seguito delle modifiche apportate dalla legge numero 449 del 1997,dunque, i contributi rappresentano l'investimento diretto del concedente perpartecipare al costo di realizzazione dell'opera, per cui sono destinati arilevare in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cuiafferiscono.

Ciò può avvenire in base a due differenti metodi dicontabilizzazione, entrambi coerenti con i principi contabili internazionali(IAS numero 20): secondo un primo metodo, i contributi percepiticoncorrono indirettamente alla formazione del reddito sotto forma di minoriquote di ammortamento, contabilizzate e dedotte nei periodi d'impostasuccessivi; in base ad un secondo metodo, il costo di acquisto dei beni ècontabilizzato al lordo dei contributi, che risulterà tra i componenti positividel conto economico, di guisa che concorrerà alla formazione del redditod'impresa sotto forma di quote di risconto passivo proporzionalmentecorrispondenti alle quote di ammortamento ancora da dedurre.

E la Corte,sul punto, ha escluso che, in concreto, si possa procedere ad ammortamentodi beni strumentali acquistati con pubblici contributi, per evitare unaduplicazione dei vantaggi generati dai contributi stessi; il contribuente,quindi, potrà procedere soltanto all'ammortamento di beni (o di quote diessi) acquistati con denaro proprio; nel caso in cui il bene sia stato acquistatocon denaro parzialmente proprio, la somma deducibile ogni anno a titolo diammortamento deve essere calcolata su tutto il prezzo versato, mal'ammortamento dovrà, comunque, arrestarsi quando siano dedotte tutte lesomme versate di tasca propria dal contribuente (Cass., 6 agosto 2008, n.21155).Anche sotto tale profilo, dunque, la pronuncia impugnata non risulta chesi sia confrontata con i principi di diritto applicabili in materia.In definitiva il motivo trova accoglimento, e la sentenza va cassata.Trattando ora dei motivi di censura alla sentenza, a sua volta spiegatidalla società con il ricorso incidentale, con il primo motivo la società si duoledella violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000,n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

Il collegioavrebbe erroneamente escluso il vizio radicale da cui era affetto ilprocedimento accertativo endoprocedimentale, per violazione delcontraddittorio.RGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 13543 6/2024Numero sezionale 398/2025Numero di raccolta generale 6969/2026La società in particolare lamenta che il contraddittorio era statoData pubblicazione 23/03/2026instaurato sotto un profilo meramente formale, ossia, prima della notificadell’atto impositivo, l’Agenzia aveva ricevuto le osservazioni dellacontribuente avverso le risultanze del processo verbale di constatazione,riportandole anche nel corpo dell’atto impositivo.

Poi, di fatto, avevaconfermato i contenuti del pvc, senza dare alcuna contezza delle predetteosservazioni, cioè senza motivare l’avviso d’accertamento tenendo contoconcretamente delle osservazioni depositate dalla contribuente.La questione della motivazione dell’atto impositivo, e nello specifico delsuo contenuto quando il contribuente abbia prodotto osservazioni agli esitied ai rilievi contenuti nel processo verbale di contestazione, è stata più volteaffrontata da questa Corte, che ha ritenuto conforme ai principi enunciatidalla normativa in materia di contraddittorio l’emissione dell’atto impositivosenza dedicare specifiche ragioni in risposta alle osservazioni allegate dalcontribuente.Questa Corte ha affermato che in tema di imposte sui redditi e sul valoreaggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menzionale osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per lequali è espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva una lesionedi specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto eche, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutaretali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo(Cass., 7 maggio 2024, n. 12343; 3 maggio 2022, n. 1398; Cass.10/05/2021, n. 12268, 31 marzo 2017, n. 8378; 24 febbraio 2016, n. 3583).Nel caso di specie risulta che l’atto impositivo ha riportato analiticamentele osservazioni del contribuente, ancorché a ciò non sia seguito unaltrettanto analitico rigetto delle osservazioni, ma questo non configuraaffatto lesione del contraddittorio, perché, dal tenore complessivo dell’attoerariale, si deduce che quelle osservazioni non siano state condivise e nonche l’ufficio accertatore le abbia ignorate.

È allora palese che in questaipotesi ci si trovi dinanzi ad un rigetto implicito delle osservazioni formulatedalla parte sottoposta a verifica ed accertamento, senza che ciò possaconfigurarsi come vizio incidente sulla validità dell’atto.RGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 13 53 6/2024Numero sezionale 398/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Il consolidato orientamento giurisprudenziale non ha motivo di essereData pubblicazione 23/03/2026mutato dal recente intervento normativo, introdotto dall’art. 1, comma 4 deld.lgs. n. 219 del 2023, secondo il quale «L'atto adottato all'esito delcontraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivatocon riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere».Intanto la norma richiamata, che si collega all’obbligo di trasmissionedel cd. schema d’atto, è successiva alle vicende endoprocedimentali ed aifatti qui controversi, così che non può affermarsene l’applicabilità al caso alvaglio di questo collegio.

In ogni caso la maggiore attenzione che ilLegislatore ha inteso imporre nella redazione della motivazione non puòtradursi nell’obbligo di spiegare, osservazione per osservazione, punto perpunto, le ragioni per le quali si ritenga che esse vadano respinte, essendoinvece sufficiente che, nella sua consequenzialità logica, la motivazionecontenga argomentazioni da cui evincere la mancata condivisione delleosservazioni stesse.Con il secondo motivo la società si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 96 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.

Erroneamente il collegio d’appello non avrebbe accolto la domandarisarcitoria.

Il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesseal suo esame, in ragione dell’accoglimento del ricorso erariale.In conclusione, il ricorso incidentale va rigettato.Alla cassazione della sentenza, nei termini di cui in motivazione, segueil rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte,che, in diversa composizione, provvederà, oltre che alla liquidazione dellespese del giudizio di legittimità, al riesame dell’appello erariale, tenendoconto dei seguenti principi di diritto:A) ‹‹In tema di contributi pubblici, ed ai fini della determinazionedell’imponibile iva, qualunque sia la sovvenzione erogataall’operatore/beneficiario, perché essa possa collegarsi al prezzo corrispostodai terzi fruitori del servizio prestato dall’operatore è necessario che essaincida sul corrispettivo integrale o parziale di un’operazione di cessione dibeni o di prestazione di servizi, così da consentire al venditore o al prestatoredi servizi -beneficiario della sovvenzione- di praticare un prezzo inferiore aquello altrimenti applicabile in assenza di sovvenzione; ad un tempo il solofatto che un finanziamento possa influire sul prezzo dei beni ceduti o deiRGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 13563 6/2024Numero sezionale 398/2025Numero di raccolta generale 6969/2026servizi forniti dall’organismo che riceve tale finanziamento non è sufficienteData pubblicazione 23/03/2026a rendere quest’ultimo sempre imponibile, in quanto sovvenzionedirettamente connessa al prezzo, ai sensi dell’articolo 73 della direttiva IVA.Quel nesso deve considerarsi infatti interrotto qualora i servizi resi sianoindirizzati ad una collettività, ossia ad ogni potenziale fruitore, senza che lepersone possano essere chiaramente identificate, in questo caso dovendosicalcolare la compensazione senza tener conto dell’identità e del numero degliutenti del servizio fornito››;B) «Ai fini della determinazione delle imposte dirette, ex art. 83, d.P.R.n. 917 del 1986, e con riguardo ai beni pubblici in concessione da devolversigratuitamente all'ente concedente alla scadenza del rapporto, i contributipubblici, versati dal concedente per sostenere parzialmente la realizzazione,da parte del concessionario, di prodotti o interventi di miglioramento oampliamento dei primi, non costituiscono sopravvenienze attive, ex art. 88,comma 3, lett. b) del medesimo d.P.R., ma sono destinati a rilevare indiminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono.

Inquesta ipotesi il concessionario, ove abbia realizzato interventiincrementativi o migliorativi del bene pubblico in concessione con denaroparzialmente proprio, potrà dedurre ogni anno a titolo di ammortamento unimporto calcolato sul costo sostenuto, purché l'ammortamento si arresti aconclusione della deduzione dei costi sopportati di tasca propria, al nettodunque dei contributi pubblici beneficiati».

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale.

Cassa lasentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte,cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese dilegittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, nella misura pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma delcomma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il giorno 13 maggio 2025.Il Consigliere est.

La PresidenteRGN 3536/2024Consigliere est.

FedericiP.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale.

Cassa lasentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte,cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese dilegittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, nella misura pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma delcomma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il giorno 13 maggio 2025.Il Consigliere est.

La PresidenteRGN 3536/2024Consigliere est.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso n. 3536-2024, proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -Ricorrente principale e controricorrente incidentaleCONTROAUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D’AOSTA - [OSCURATO:SOCIETA].,p.i. 00955370010, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamentedomiciliata in Roma, alla via Germanico n. 107, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Rosignano, èrappresentata e difesa -Ricorrente incidentale e Controricorrente principaleAvverso la sentenza n. 495/01/2023 della Commissione tributaria regionaledel Piemonte, depositata il 30.11.2023;RGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 329 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 maggio2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA],sentito il P.G., nella persona del Sostituto procuratore generale AlbertoCardino, sentite le parti presenti.Dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi del giudizio si evince chel’Agenzia delle entrate, a seguito di un’ampia attività di verifica nei confrontidella società [OSCURATO:SOCIETA]. per gli anni d’imposta 2006/2011, rilevò anomalienel trattamento fiscale riservato alle somme percepite da [OSCURATO:PERSONA] di Torino, con riferimento alla realizzazione degli interventi sullaviabilità ordinaria interagente con il [OSCURATO:PERSONA] diTorino (SATT). Nello specifico era risultato che tali importi erano stati trattatiai fini Iva come contributi a fondo perduto e pertanto considerati come meritrasferimenti finanziari svincolati da prestazioni, dunque fuori campo dellabase imponibile, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del d.P.R. 633/72; aifini delle II.DD. risultavano via via incassati, senza alcuna emersione qualicomponenti positivi di reddito per l’esercizio di competenza.Al contrario, secondo l’amministrazione finanziaria, essi, ai fini Iva,dovevano costituire corrispettivi ricevuti a fronte di prestazioni, previstedalla convenzione con gli enti pubblici territoriali (Regione e Comuniinteressati), e pertanto erogazioni da assoggettare ad IVA; ai fini delleimposte dirette, per i medesimi motivi, le erogazioni percepite dalla societàdovevano concorrere alla formazione del reddito d’esercizio di competenza,ai sensi dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), rientrando tra i ricavi dicui all’art. 85 TUIR.successivi al periodo di verifica, e, quanto all’oggetto del presente giudizio,l’avviso d’accertamento relativo all’anno 2016, con il quale fu recuperato adimponibile l’importo di € 3.993.745,87, erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] diTorino, da tassare ai fini IRES, IRAP ed IVA. Con l’atto impositivo l’erariopretese una maggiore Ires, pari ad € 1.098.280,00, una maggiore Irap, pariad € 155.756,00, e una maggiore IVA di € 878.624,00, oltre sanzioni.Seguì il contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di I grado,che accolse il ricorso della società con sentenza n. 252/2023.RGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 39 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate fu respinto dalla Corte digiustizia tributaria di II grado del Piemonte con sentenza n. 495/2023. Ilgiudice d’appello, dopo aver escluso la carenza di motivazione dell’attoimpositivo, su cui era fondato l’esito del giudizio di primo grado, ha tuttaviaparimenti accolto le ragioni della contribuente. In sintesi, in riferimento alleopere per le quali la società aveva ricevuto contributi dagli enti territoriali, ilgiudice d’appello ha ritenuto che dall’esame dell’Accordo di programma,regolativo dei rapporti, dal ruolo svolto dalla ATIVA, concessionaria ANAS,dal ruolo comunque riservato all’Anas per gli interventi ai quali si riferiva laviabilità ordinaria di raccordo con i tratti autostradali, oggetto dell’Accordo,nonché dalla Convenzione attuativa dell’accordo di programma, nonemergeva che quei contributi avessero natura di corrispettivo perl’esecuzione delle medesime opere, essendo assente un rapportosinallagmatico. Ha quindi affermato che “Criterio generale per l’imposizioneè l’esistenza di un rapporto sinallagmatico nel quale il contributo ricevutocostituisce il corrispettivo per la prestazione”. Da ciò ha tratto la convinzioneche, per l’assenza della natura di corrispettivo, la cessione di quel denarofosse fuori campo Iva, così come, per la medesima natura, ai fini delleimposte dirette non rientrasse tra i ricavi.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso lasocietà, a sua volta spiegando ricorso incidentale, affidato a due motivi,ulteriormente illustrato da memoria deposita ai sensi dell’art. 378 c.p.c.All’udienza del 13 maggio 2025, all’esito della discussione, sentite leconclusioni delle parti presenti e della Procura Generale, che ha chiesto ilrigetto del ricorso erariale e il rigetto del ricorso incidentale, la causa è statariservata per la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo l’Agenzia delle entrate ha denunciato la “Falsaapplicazione dell’art. 5 l. n. 531/1982, violazione degli artt. 1 e 3 dpr n.633/72, violazione degli artt. 109 e 85 dpr n. 917/86, violazione dell’art. 5d. l.vo n. 446/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”. LaCorte di II grado avrebbe erroneamente attribuito alle somme erogate daglienti territoriali la natura di contributi a fondo perduto e non invece dicorrispettivo. Questo perché, nella prospettiva del giudice d’appello, «leRGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 349 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026obbligazioni di ATIVA non deriverebbero dall’Accordo di Programma e dallaconnessa Convenzione attuativa sottoscritte dalla predetta società con laRegione Piemonte e la Provincia di Torino, bensì dalla legge ed in particolare,dall’art. 5 della L. n. 531/1982.». Ad avviso dell’Agenzia delle entrate lanorma richiamata nella pronuncia impugnata sarebbe invece inconferente,limitandosi a prevedere il concorso finanziario dell’Anas, laddove -secondola ricorrente- la Convenzione stipulata tra le parti, che al punto 2 richiamala cd. legge Merloni (l. 109/1994), consente di ritenere che il concorsofinanziari degli enti territoriali avrebbe avuto la funzione di integrare gliintroiti del concessionario al fine di calmierare i prezzi. E a tal fine rileverebbel’art. 6 della convenzione, che prevede l’impegno di ATIVA di mantenere fissol’introito del pedaggio. Peraltro, specifica ancora la difesa erariale, in essanon si opera alcun richiamo a contributi a fondo perduto a favore dellesocietà concessionarie, mentre le “obbligazioni” di ATIVA e degli entiterritoriali partecipanti trovano fonte solo nell’Accordo di Programma e nellaConvenzione attuativa da esse sottoscritti.Il motivo erariale è fondato nei termini e per le ragioni appresso chiariti.Questa Corte ha avvertito come, ai fini della valutazionedell'assoggettamento ad Iva dei contributi pubblici, ciò che rileva è lafunzione del contributo ed in particolare la sua diretta connessione col prezzodell'operazione. Ciò -si è chiarito- accade se esso sia versato all'operatorebeneficiato perché questi fornisca un bene o presti un servizio determinati ene diminuisca proporzionalmente il prezzo (Cass., 18 novembre 2021, n.35154; cfr. anche 19 novembre 2020, n. 26318, in un contesto relativo asovvenzioni a fondo perduto, costituite da contributi all'immatricolazione,ritenuti integranti la base imponibile purché direttamente connessi colprezzo dell'operazione, ossia quando i contributi siano versati all'operatoresovvenzionato perché assicuri la fornitura di un bene o la prestazione di unservizio ad un prezzo inferiore a quello che avrebbe richiesto in mancanza disovvenzione).Nel primo dei precedenti richiamati, il cui esame verteva sullaassoggettabilità ad Iva, Ires ed Irap dei contributi pubblici erogati allasocietà di trasporto locale in concessione di pubblico servizio, si è affermatoche ai fini Iva la rilevanza del contributo va valutata in base all’art. 11, parteA, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva (corrispondente all'art. 73RGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 359 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026della direttiva iva), che conforma il contenuto dell'art. 13, d.P.R. n. 633/72.La norma nazionale prescrive che la base imponibile delle cessioni di beni edelle prestazioni di servizi è costituita «dall'ammontare complessivo deicorrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizionicontrattuali..., aumentato delle integrazioni direttamente connesse con icorrispettivi dovuti da altri soggetti». Nella base imponibile dell'impostavanno dunque «incluse le somme versate da terzi ai soggetti passivi, sedirettamente connesse col prezzo delle operazioni svolte, allo scopo diassoggettare all'imposta l'intero valore dei beni o delle prestazioni di servizie, dunque, a evitare che il versamento di una tale somma provochi un gettitod'imposta inferiore (Corte giust. 15 luglio 2004, causa C-144/02,Commissione c. Repubblica federale di Germania; Corte giust. 9 ottobre2019, cause C-573/18 e C -574/18, C GmbH   co. KG)».Si è pertanto affermato che nell’ipotesi di versamento di somme da partedi terzi ai soggetti passivi sono interessate tre parti, quella che corrispondela somma, il soggetto che ne beneficia e l'acquirente del bene o ildestinatario del servizio, rispettivamente ceduto o fornito dal beneficiato. Leoperazioni considerate come assoggettabili all’imposta armonizzata devonoessere quelle erogate in favore del cessionario o del committente (CGUE,sentenza 22 novembre 2001, in causa C-184/00, punto 10). «Né lacircostanza che il beneficiario della prestazione di servizi non sia il soggettoche versa il contributo, ma l'utente del trasporto è di per sé idonea ainterrompere il nesso diretto tra la prestazione di servizi eseguita e ilcorrispettivo ricevuto (Corte giust. 27 marzo 2014, causa C-151/13, LeRayon d'Or SARL, punto 35, […])» (Cass., 35154/2021, cit.).I principi enunciati da questa Corte trovano conferma, con ulteriorispecificazioni, nella più recente giurisprudenza unionale.La Corte di giustizia UE, nella sentenza 8 maggio 2025, in causa C-615/23, alla questione proposta dal giudice del rinvio polacco, il qualechiedeva se «l’articolo 73 della direttiva IVA debba essere interpretato nelsenso che la compensazione forfettaria versata da un ente locale aun’impresa che fornisce servizi di trasporto pubblico collettivo e destinata acoprire le perdite subite nell’ambito della fornitura di tali servizi sia compresanella base imponibile di tale impresa», ha risposto che «21. In forzadell’articolo 73 della direttiva IVA, per le cessioni di beni e le prestazioni diRGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 369 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026servizi, la base imponibile “comprende tutto ciò che costituisce ilcorrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per talioperazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, compresele sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni”».Nella decisione, dopo aver constatato che la fattispecie portata alla suapubblico collettivo forniti dall’operatore erano gli utenti ed acquirenti di taliservizi, mentre l’organizzatore che versava la compensazione all’operatorenon era destinatario di tale servizio, rivestendo pertanto la qualità di “terzo”ai sensi di tale articolo 73, ha esaminato la questione se tale compensazionepossa costituire una sovvenzione direttamente connessa con il prezzo di talioperazioni. A tal fine ha rilevato che «[…], ai sensi dell’articolo 73 delladirettiva IVA, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, stabilendo che labase imponibile dell’IVA comprende, nelle ipotesi da esso previste,determinate sovvenzioni versate ai soggetti passivi, tale articolo 73 mira adassoggettare all’IVA l’intero valore dei beni o delle prestazioni di servizi edunque ad evitare che il versamento di una sovvenzione provochi un gettitod’imposta inferiore [v., per analogia, sentenza del 9 ottobre 2019, C e C(IVA e sovvenzioni agricole), C-573/18 e C-574/18, EU:C:2019:847, punto30 e giurisprudenza citata]. 24. Conformemente al suo tenore letterale, taledisposizione si applica qualora la sovvenzione sia direttamente connessa conil prezzo dell’operazione in questione. Affinché tale ipotesi possa dirsisussistente, la sovvenzione deve essere specificatamente versataall’operatore sovvenzionato affinché quest’ultimo fornisca un bene o prestiun servizio determinato. Solo in questo caso la sovvenzione può essereconsiderata un corrispettivo della cessione di un bene o della prestazione diun servizio ed è pertanto imponibile [v., per analogia, sentenza del 9 ottobre2019, C e C (IVA e sovvenzioni agricole), C-573/18 e C-574/18,EU:C:2019:847, punto 31 e giurisprudenza citata]. 25. Inoltre, occorreverificare che gli acquirenti del bene o i destinatari del servizio tragganoprofitto dalla sovvenzione concessa al beneficiario di quest’ultima. Infatti, ènecessario che il prezzo che l’acquirente o il destinatario devono pagare siafissato in modo tale da diminuire proporzionalmente alla sovvenzioneconcessa al venditore del bene o al prestatore del servizio, la qualecostituisce allora un elemento di determinazione del prezzo richiesto da taleRGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 379 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026venditore o prestatore. Si deve dunque verificare se, oggettivamente, il fattoche una sovvenzione sia versata al venditore o al prestatore consenta aquest’ultimo di vendere il bene o di fornire il servizio ad un prezzo inferiorea quello che egli dovrebbe richiedere in mancanza di sovvenzione [v., peranalogia, sentenza del 9 ottobre 2019, C e C (IVA e sovvenzioni agricole),C-573/18 e C-574/18, EU:C:2019:847, punto 32 e giurisprudenza citata].25. Inoltre, il corrispettivo rappresentato dalla sovvenzione deve,quantomeno, essere determinabile [v., per analogia, sentenza del 9 ottobre2019, C e C (IVA e sovvenzioni agricole), C-573/18 e C-574/18,EU:C:2019:847, punto 33 e giurisprudenza citata]. 26. Pertanto, la nozionedi «sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo», ai sensi dell’articolo73 della direttiva IVA, include unicamente le sovvenzioni che costituiscono ilcorrispettivo integrale o parziale di un’operazione di cessione di beni o diprestazione di servizi determinata e che sono versate da un terzo alvenditore o al prestatore [v., per analogia, sentenza del 9 ottobre 2019, C eC (IVA e sovvenzioni agricole), C-573/18 e C-574/18, EU:C:2019:847,punto 34 e giurisprudenza citata]».Il giudice unionale, dopo aver constatato che nel caso portato alla suadi trasporto forniti, fissato dall’organizzatore di tali servizi, poiché lo scopodi tale compensazione era anzitutto quello di coprire le perdite connesse atale attività, ha affermato che «30. In tali circostanze, si deve constatareche una compensazione come quella di cui trattasi nel procedimentoprincipale non è specificamente versata all’operatore affinché effettui unservizio di trasporto ad un destinatario determinato di tale servizio e non haalcuna influenza sul prezzo che tale destinatario deve pagare, dato che taleprezzo non è fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente allacompensazione versata al prestatore di tale servizio. Per contro […] dettacompensazione è concessa a posteriori ed è indipendente dall’utilizzoconcreto dei servizi di trasporto, ma dipende dal numero di veicoli/kmproposti. Una siffatta compensazione non rientra quindi nella nozione di«sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo», ai sensi dell’articolo 73della direttiva IVA. 31. Tale conclusione non è rimessa in discussione dalfatto che, senza una siffatta compensazione, che consente di ridurrenettamente il prezzo del servizio fornito, il prezzo dei titoli di trasportoRGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 389 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026dovrebbe essere più elevato per i beneficiari di tale servizio. 32. […] occorreinfatti considerare che, necessariamente, qualsiasi sovvenzione puòprodurre effetti sul calcolo dei prezzi, indipendentemente dal fatto chequest’ultimo sia effettuato dal beneficiario della sovvenzione o, come nelcaso di specie, dall’organizzatore che versa detta sovvenzione. Orbene,come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il solo fatto che unfinanziamento possa influire sul prezzo dei beni ceduti o dei servizi fornitidall’organismo che riceve tale finanziamento non è sufficiente a renderequest’ultimo imponibile in quanto sovvenzione direttamente connessa alprezzo, ai sensi dell’articolo 73 della direttiva IVA (v., in tal senso, sentenzadel 22 novembre 2001, Office des produits wallons, C-184/00,EU:C:2001:629, punto 12). 33. Ciò premesso, le sovvenzioni direttamentecollegate al prezzo di un’operazione imponibile costituiscono solo una dellesituazioni previste dall’articolo 73 della direttiva IVA, e la base imponibile diuna prestazione di servizi è costituita comunque da tutto ciò che è ricevutoquale corrispettivo del servizio prestato (v., per analogia, sentenza del 27marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] d’Or, C-151/13, EU:C:2014:185, punto 30 egiurisprudenza citata). […]; 35. La causa che ha dato luogo a detta sentenzaverteva sull’assoggettabilità ad imposta di un “forfait cure” che una cassanazionale di assicurazione malattia versava a strutture di residenza peranziani non autosufficienti per la prestazione di servizi di cura medica eparamedica ai residenti di tali strutture e il cui calcolo teneva conto inparticolare del numero di residenti accolti in ciascun istituto e del loro gradodi non autosufficienza. Nella medesima sentenza la Corte ha accertato cheesisteva un nesso diretto tra le prestazioni di servizi fornite da una talestruttura ai propri residenti e il corrispettivo ricevuto, ossia tale “forfaitcure”, cosicché un pagamento forfettario siffatto costituiva il corrispettivodelle prestazioni di cura effettuate a titolo oneroso da tale struttura abeneficio dei suoi residenti e rientrava a tale titolo nell’ambito di applicazionedell’IVA. 36. A tal proposito la Corte ha precisato che la circostanza per cuiil beneficiario diretto delle prestazioni di servizi di cui trattasi non è la cassanazionale di assicurazione malattia che paga il forfait, ma l’assicurato diquest’ultima, non è tale da interrompere il nesso diretto esistente tra laprestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto (sentenza del 27marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] d’Or, C-151/13, EU:C:2014:185, punto 35)».RGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 399 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026Dopo aver considerato che la fattispecie trattata nel precedente della Corteunionale ([OSCURATO:PERSONA] d’Or in C-151/13) non fosse comparabile con quellaportata alla sua attenzione, perché in quel precedente esisteva un nessodiretto tra le prestazioni di cure a favore degli ospiti della struttura ricettivadi persone anziane non autosufficienti e il corrispettivo finanziario versato atale istituto, determinato in funzione delle cure ricevute e del numero diresidenti interessati (punti 37-39), il giudice unionale ha invece avvertitoche «[…] nel caso di specie, i servizi di trasporto pubblico collettivo nonvanno a beneficio di persone che possono essere chiaramente identificate,bensì di tutti i potenziali passeggeri. Inoltre, la compensazione è calcolatasenza tener conto dell’identità e del numero degli utenti del servizio fornito.40. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere allaquestione sollevata dichiarando che l’articolo 73 della direttiva IVA deveessere interpretato nel senso che la compensazione forfettaria versata da unente locale a un’impresa che fornisce servizi di trasporto pubblico collettivoe destinata a coprire le perdite subite nell’ambito della fornitura di tali servizinon è compresa nella base imponibile di tale impresa».I precedenti unionali, e quelli di legittimità prima richiamati (ma si vedaanche Cass., 25 agosto 2023, n. 25288, che ha rigettato il ricorsodell’Agenzia delle entrate contro la sentenza pronunciata in esito al giudiziodi rinvio scaturito da Cass. n. 35154/2021, cit.) sono le coordinate, condiviseda questo Collegio, per la valutazione della presente controversia.Ebbene, rispetto ai principi appena enunciati, il giudice d’appello con lasua decisione ha ignorato le regole dispensate ed appena riassunte.Nella prospettiva dell’amministrazione finanziaria, nel denunciarel’inconferenza della L. n. 531/1982 e nel ritenere di contro corretto ilrichiamo alla Convenzione stipulata tra le parti, la ricorrente insiste nelsostenere che il concorso finanziario degli enti territoriali avrebbe avuto lafunzione di integrare gli introiti del concessionario al fine di calmierare iprezzi. La riduzione del costo dell’impresa sovvenzionata avrebbe consentitouna riduzione del prezzo a beneficio degli utenti del servizio, e quindi «ilcontributo pubblico costituirebbe un'integrazione parziale del corrispettivodovuto al gestore, rilevante ai fini II.DD. e IVA» (pag. 22 del ricorso).Nel ragionamento seguito dal giudice regionale è invece dato evincereche «Criterio generale per l’imposizione è l’esistenza di un rapportoRGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale1 309 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026sinallagmatico nel quale il contributo ricevuto costituisce il corrispettivo perla prestazione, in assenza di una corrispondente specifica prestazione acarico del beneficiario le medesime somme costituiscono cessioni che hannoper oggetto denaro, fuori campo IVA ai sensi dell’art 2, comma 3, lett. a,d.p.r. 633/1972 (c.d. contributi a fondo perduto)».Il giudice d’appello argomenta sul punto sostenendo e rilevando chedall’art. 4 dell’Accordo si desume che le opere realizzate da ATIVA sarebberostate prese in carico dagli enti pubblici competenti ma la dismissionepatrimoniale da parte di Ativa sarebbe avvenuta dopo l‘integraleammortamento. Sempre dall’Accordo e dalla Convenzione attuativa laregione Piemonte e la Provincia di Torino non risultano mai committenti, néche ATIVA sia identificata come incaricata alla realizzazione delle opere versocorrispettivo. Le opere, previste a supporto della viabilità ordinariainteragenti con il sistema autostradale di Torino (SATT), sarebbero statesopportate da ATIVA sino all’importo di 55 miliardi di lire, ponendosi a caricodegli enti territoriali l’eccedenza sino ad un ammontare predeterminato.Ogni variazione e modifica doveva essere adottata d’intesa e con il consensodi ANAS, di cui dunque ATIVA risultava la concessionaria per i trattiautostradali ai quali si riferisce la viabilità ordinaria di raccordo oggettodell’Accordo di programma. Pertanto, Accordo di programma e Convenzione12.8.1982 n. 531, senza assumere rilievo che nei predetti documenti non vifosse alcun richiamo a quella norma.Dal ragionamento articolato e qui sintetizzato, si evince come esso nonsi confronti affatto con i principi enunciati dalla giurisprudenza unionale enazionale riferibili all’interpretazione dell’art. 73 della direttiva Iva. Peressere più espliciti, la stessa interpretazione dell’Accordo di programma edella Convenzione attuativa, regolamentante i rapporti tra ATIVA, Anas edenti territoriali coinvolti negli interventi di raccordo della viabilità ordinariacon la rete autostradale SATT, all’esito della quale la Commissione regionaleha ritenuto che i contributi erogati fossero fuori campo Iva, rivela un difettodi sussunzione della vicenda, osservata sotto il profilo giuridico, rispetto allecoordinate normative qui applicabili, disvelata dall’erronea interpretazionedella norma unionale, che a sua volta conforma il contenuto dell’art. 13,d.P.R. n. 633/1972.RGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale1 319 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026Occorre invece ribadire che, come chiaramente affermato nella recentesentenza della Corte europea, qualunque sia la sovvenzione erogataall’operatore/beneficiario, perché essa possa collegarsi al prezzo corrispostodai terzi fruitori del servizio prestato dall’operatore  è necessario che essaincida sul corrispettivo integrale o parziale di un’operazione di cessione dibeni o di prestazione di servizi, così da consentire al venditore o al prestatoredi servizi -beneficiario della sovvenzione- di praticare un prezzo inferiore aquello altrimenti applicabile in assenza di sovvenzione; ad un tempo il solofatto che un finanziamento possa influire sul prezzo dei beni ceduti o deiservizi forniti dall’organismo che riceve tale finanziamento non è sufficientea rendere quest’ultimo sempre imponibile, in quanto sovvenzionedirettamente connessa al prezzo, ai sensi dell’articolo 73 della direttiva IVA.Quel nesso deve considerarsi infatti interrotto qualora i servizi resi sianoindirizzati ad una collettività, ossia ad ogni potenziale fruitore, senza che lepersone possano essere chiaramente identificate, in questo caso dovendosicalcolare la compensazione senza tener conto dell’identità e del numero degliutenti del servizio fornito (CGUE, 8 maggio 2025, in causa C-615/23, cit.).In questo senso neppure il ragionamento sviluppato dalla difesa erarialeappare in sintonia con i principi affermati dalla CGUE, laddove essa proponeuna relazione “rigida” tra riduzione del costo d’impresa sovvenzionata /riduzione del prezzo a beneficio degli utenti del servizio / contributo pubblico(sovvenzione) integrante parzialmente il corrispettivo dovuto al gestore-operatore, e come tale riconducibile all’imponibile su cui calcolare impostedirette ed imposta sul valore aggiunto (secondo lo schema illustrato a p. 22del ricorso, penultimo capoverso).In definitiva, e per quanto qui interessa, rispetto all’Iva la sentenzagiunge a conclusioni del tutto astratte e non sussumibili nel contenutodell’art. 73 della direttiva 112/2006, così come interpretata dallagiurisprudenza unionale.Le conclusioni non mutano ove la questione si esamini con riguardo alleimposte dirette, per le quali il giudice regionale si è limitato a considerareche «è da ritenere che medesimo trattamento è da applicare anche per leII.DD. poiché una medesima erogazione non può che assumere un’unicanatura».RGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 13523 6/2024Numero sezionale 398/2025Numero di raccolta generale 6969/2026La difesa erariale ha rilevato come sia i contributi in conto capitale, sia iData pubblicazione 23/03/2026contributi in conto esercizio, anche nella forma di finanziamenti a fondoperduto, sono apporti destinati generalmente a integrare i ricavi e/o a ridurrei costi della gestione caratteristica dell'impresa (p. 22/23 del ricorso). Dondene discende la loro imponibilità ai fini delle imposte dirette.In questo contesto, accanto agli argomenti sviluppati trattando dellaimponibilità dei contributi pubblici versati dagli enti territoriali alla ATIVA,quale operatore/esecutore delle opere viarie di raccordo con il sistemaautostradale SATT, occorre tener conto dell’obbligo convenzionale che lasocietà ha assunto di dismissione delle opere realizzande (e quindi poirealizzate) al momento del loro completo ammortamento (qui poco interessase l’acquisizione al patrimonio pubblico avvenga appena le opere sianocompletate, come sostiene la difesa erariale a conforto della natura dicorrispettivo dei contributi erogati, oppure ad esaurimentodell’ammortamento).Quel che rileva, allora, è che il giudice regionale, nel verificare la naturadi corrispettivo di quelle sovvenzioni -come tali da comprendersinell’imponibile Ires- non si è peritato di sindacare in alcun modo se i costi diesecuzione e realizzazione delle opere viarie risultino ammortizzati, tenendoconto anche della spesa sostenuta con quei contributi oppure no.A proposito di interventi su impianti in concessione, da devolversigratuitamente all'ente concedente alla scadenza del rapporto, ed inriferimento al trattamento dell’eccedenza detraibile dell'imposta ed ai criteridi calcolo dell’ammortamento nel corso degli esercizi di attività, questa Corte(Cass., 15 novembre 2013, n. 25668) aveva già avvertito che l'art. 88, terzocomma, lettera b), del d.P.R. n. 917 del 1986 annovera fra le sopravvenienzeliberalità (contributi in conto capitale), esclusi: - i contributi produttivi diricavi, ossia i contributi di fonte privatistica spettanti contrattualmente ecomunque denominati (art. 85, 1° comma, lettera g); - i contributi di fontepubblicistica in conto esercizio spettanti esclusivamente a norma di legge(art. 85, 1° comma, lettera h) e, appunto, - i contributi destinati all'acquistodi beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamentoadottato.RGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale1 39 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026A seguito delle modifiche apportate dalla legge numero 449 del 1997,dunque, i contributi rappresentano l'investimento diretto del concedente perpartecipare al costo di realizzazione dell'opera, per cui sono destinati arilevare in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cuiafferiscono. Ciò può avvenire in base a due differenti metodi dicontabilizzazione, entrambi coerenti con i principi contabili internazionali(IAS numero 20): secondo un primo metodo, i contributi percepiticoncorrono indirettamente alla formazione del reddito sotto forma di minoriquote di ammortamento, contabilizzate e dedotte nei periodi d'impostasuccessivi; in base ad un secondo metodo, il costo di acquisto dei beni ècontabilizzato al lordo dei contributi, che risulterà tra i componenti positividel conto economico, di guisa che concorrerà alla formazione del redditod'impresa sotto forma di quote di risconto passivo proporzionalmentecorrispondenti alle quote di ammortamento ancora da dedurre. E la Corte,sul punto, ha escluso che, in concreto, si possa procedere ad ammortamentodi beni strumentali acquistati con pubblici contributi, per evitare unaduplicazione dei vantaggi generati dai contributi stessi; il contribuente,quindi, potrà procedere soltanto all'ammortamento di beni (o di quote diessi) acquistati con denaro proprio; nel caso in cui il bene sia stato acquistatocon denaro parzialmente proprio, la somma deducibile ogni anno a titolo diammortamento deve essere calcolata su tutto il prezzo versato, mal'ammortamento dovrà, comunque, arrestarsi quando siano dedotte tutte lesomme versate di tasca propria dal contribuente (Cass., 6 agosto 2008, n.21155).Anche sotto tale profilo, dunque, la pronuncia impugnata non risulta chesi sia confrontata con i principi di diritto applicabili in materia.In definitiva il motivo trova accoglimento, e la sentenza va cassata.Trattando ora dei motivi di censura alla sentenza, a sua volta spiegatidalla società con il ricorso incidentale, con il primo motivo la società si duoledella violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000,n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c. Il collegioavrebbe erroneamente escluso il vizio radicale da cui era affetto ilprocedimento accertativo endoprocedimentale, per violazione delcontraddittorio.RGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 13543 6/2024Numero sezionale 398/2025Numero di raccolta generale 6969/2026La società in particolare lamenta che il contraddittorio era statoData pubblicazione 23/03/2026instaurato sotto un profilo meramente formale, ossia, prima della notificadell’atto impositivo, l’Agenzia aveva ricevuto le osservazioni dellacontribuente avverso le risultanze del processo verbale di constatazione,riportandole anche nel corpo dell’atto impositivo. Poi, di fatto, avevaconfermato i contenuti del pvc, senza dare alcuna contezza delle predetteosservazioni, cioè senza motivare l’avviso d’accertamento tenendo contoconcretamente delle osservazioni depositate dalla contribuente.La questione della motivazione dell’atto impositivo, e nello specifico delsuo contenuto quando il contribuente abbia prodotto osservazioni agli esitied ai rilievi contenuti nel processo verbale di contestazione, è stata più volteaffrontata da questa Corte, che ha ritenuto conforme ai principi enunciatidalla normativa in materia di contraddittorio l’emissione dell’atto impositivosenza dedicare specifiche ragioni in risposta alle osservazioni allegate dalcontribuente.Questa Corte ha affermato che  in tema di imposte sui redditi e sul valoreaggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menzionale osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per lequali è espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva una lesionedi specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto eche, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutaretali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo(Cass., 7 maggio 2024, n. 12343; 3 maggio 2022, n. 1398; Cass.10/05/2021, n. 12268, 31 marzo 2017, n. 8378; 24 febbraio 2016, n. 3583).Nel caso di specie risulta che l’atto impositivo ha riportato analiticamentele osservazioni del contribuente, ancorché a ciò non sia seguito unaltrettanto analitico rigetto delle osservazioni, ma questo non configuraaffatto lesione del contraddittorio, perché, dal tenore complessivo dell’attoerariale, si deduce che quelle osservazioni non siano state condivise e nonche l’ufficio accertatore le abbia ignorate. È allora palese che in questaipotesi ci si trovi dinanzi ad un rigetto implicito delle osservazioni formulatedalla parte sottoposta a verifica ed accertamento, senza che ciò possaconfigurarsi come vizio incidente sulla validità dell’atto.RGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 13 53 6/2024Numero sezionale 398/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Il consolidato orientamento giurisprudenziale non ha motivo di essereData pubblicazione 23/03/2026mutato dal recente intervento normativo, introdotto dall’art. 1, comma 4 deld.lgs. n. 219 del 2023, secondo il quale «L'atto adottato all'esito delcontraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivatocon riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere».Intanto la norma richiamata, che si collega all’obbligo di trasmissionedel cd. schema d’atto, è successiva alle vicende endoprocedimentali ed aifatti qui controversi, così che non può affermarsene l’applicabilità al caso alvaglio di questo collegio. In ogni caso la maggiore attenzione che ilLegislatore ha inteso imporre nella redazione della motivazione non puòtradursi nell’obbligo di spiegare, osservazione per osservazione, punto perpunto, le ragioni per le quali si ritenga che esse vadano respinte, essendoinvece sufficiente che, nella sua consequenzialità logica, la motivazionecontenga argomentazioni da cui evincere la mancata condivisione delleosservazioni stesse.Con il secondo motivo la società si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 96 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c. Erroneamente il collegio d’appello non avrebbe accolto la domandarisarcitoria. Il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesseal suo esame, in ragione dell’accoglimento del ricorso erariale.In conclusione, il ricorso incidentale va rigettato.Alla cassazione della sentenza, nei termini di cui in motivazione, segueil rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte,che, in diversa composizione, provvederà, oltre che alla liquidazione dellespese del giudizio di legittimità, al riesame dell’appello erariale, tenendoconto dei seguenti principi di diritto:A) ‹‹In tema di contributi pubblici, ed ai fini della determinazionedell’imponibile iva, qualunque sia la sovvenzione erogataall’operatore/beneficiario, perché essa possa collegarsi al prezzo corrispostodai terzi fruitori del servizio prestato dall’operatore è necessario che essaincida sul corrispettivo integrale o parziale di un’operazione di cessione dibeni o di prestazione di servizi, così da consentire al venditore o al prestatoredi servizi -beneficiario della sovvenzione- di praticare un prezzo inferiore aquello altrimenti applicabile in assenza di sovvenzione; ad un tempo il solofatto che un finanziamento possa influire sul prezzo dei beni ceduti o deiRGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 13563 6/2024Numero sezionale 398/2025Numero di raccolta generale 6969/2026servizi forniti dall’organismo che riceve tale finanziamento non è sufficienteData pubblicazione 23/03/2026a rendere quest’ultimo sempre imponibile, in quanto sovvenzionedirettamente connessa al prezzo, ai sensi dell’articolo 73 della direttiva IVA.Quel nesso deve considerarsi infatti interrotto qualora i servizi resi sianoindirizzati ad una collettività, ossia ad ogni potenziale fruitore, senza che lepersone possano essere chiaramente identificate, in questo caso dovendosicalcolare la compensazione senza tener conto dell’identità e del numero degliutenti del servizio fornito››;B) «Ai fini della determinazione delle imposte dirette, ex art. 83, d.P.R.n. 917 del 1986, e con riguardo ai beni pubblici in concessione da devolversigratuitamente all'ente concedente alla scadenza del rapporto, i contributipubblici, versati dal concedente per sostenere parzialmente la realizzazione,da parte del concessionario, di prodotti o interventi di miglioramento oampliamento dei primi, non costituiscono sopravvenienze attive, ex art. 88,comma 3, lett. b) del medesimo d.P.R., ma sono destinati a rilevare indiminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono. Inquesta ipotesi il concessionario, ove abbia realizzato interventiincrementativi o migliorativi del bene pubblico in concessione con denaroparzialmente proprio, potrà dedurre ogni anno a titolo di ammortamento unimporto calcolato sul costo sostenuto, purché l'ammortamento si arresti aconclusione della deduzione dei costi sopportati di tasca propria, al nettodunque dei contributi pubblici beneficiati».Numero registro generale 3513 6/2024Numero sezionale 398/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIva – Contributi pubblici –Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Imponibilità - Condizionidott. Angelina-[OSCURATO:PERSONA]  Presidentedott. [OSCURATO:PERSONA]   Consigliere  [OSCURATO:PERSONA] 3536/2024dott. [OSCURATO:PERSONA]   Consigliere  [OSCURATO:PERSONA].dott. [OSCURATO:PERSONA]   Consigliere est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA]dott. [OSCURATO:PERSONA]   ConsigliereHa pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso n. 3536-2024, proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -Ricorrente principale e controricorrente incidentaleCONTROAUTOSTRADA TORINO - IVREA - VALLE D’AOSTA - [OSCURATO:SOCIETA].,p.i. 00955370010, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamentedomiciliata in Roma, alla via Germanico n. 107, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Rosignano, èrappresentata e difesa -Ricorrente incidentale e Controricorrente principaleAvverso la sentenza n. 495/01/2023 della Commissione tributaria regionaledel Piemonte, depositata il 30.11.2023;RGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 329 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 maggio2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA],sentito il P.G., nella persona del Sostituto procuratore generale AlbertoCardino, sentite le parti presenti.Dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi del giudizio si evince chel’Agenzia delle entrate, a seguito di un’ampia attività di verifica nei confrontidella società [OSCURATO:SOCIETA]. per gli anni d’imposta 2006/2011, rilevò anomalienel trattamento fiscale riservato alle somme percepite da [OSCURATO:PERSONA] di Torino, con riferimento alla realizzazione degli interventi sullaviabilità ordinaria interagente con il [OSCURATO:PERSONA] diTorino (SATT). Nello specifico era risultato che tali importi erano stati trattatiai fini Iva come contributi a fondo perduto e pertanto considerati come meritrasferimenti finanziari svincolati da prestazioni, dunque fuori campo dellabase imponibile, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del d.P.R. 633/72; aifini delle II.DD. risultavano via via incassati, senza alcuna emersione qualicomponenti positivi di reddito per l’esercizio di competenza.Al contrario, secondo l’amministrazione finanziaria, essi, ai fini Iva,dovevano costituire corrispettivi ricevuti a fronte di prestazioni, previstedalla convenzione con gli enti pubblici territoriali (Regione e Comuniinteressati), e pertanto erogazioni da assoggettare ad IVA; ai fini delleimposte dirette, per i medesimi motivi, le erogazioni percepite dalla societàdovevano concorrere alla formazione del reddito d’esercizio di competenza,ai sensi dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), rientrando tra i ricavi dicui all’art. 85 TUIR.successivi al periodo di verifica, e, quanto all’oggetto del presente giudizio,l’avviso d’accertamento relativo all’anno 2016, con il quale fu recuperato adimponibile l’importo di € 3.993.745,87, erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] diTorino, da tassare ai fini IRES, IRAP ed IVA. Con l’atto impositivo l’erariopretese una maggiore Ires, pari ad € 1.098.280,00, una maggiore Irap, pariad € 155.756,00, e una maggiore IVA di € 878.624,00, oltre sanzioni.Seguì il contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di I grado,che accolse il ricorso della società con sentenza n. 252/2023.RGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 39 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate fu respinto dalla Corte digiustizia tributaria di II grado del Piemonte con sentenza n. 495/2023. Ilgiudice d’appello, dopo aver escluso la carenza di motivazione dell’attoimpositivo, su cui era fondato l’esito del giudizio di primo grado, ha tuttaviaparimenti accolto le ragioni della contribuente. In sintesi, in riferimento alleopere per le quali la società aveva ricevuto contributi dagli enti territoriali, ilgiudice d’appello ha ritenuto che dall’esame dell’Accordo di programma,regolativo dei rapporti, dal ruolo svolto dalla ATIVA, concessionaria ANAS,dal ruolo comunque riservato all’Anas per gli interventi ai quali si riferiva laviabilità ordinaria di raccordo con i tratti autostradali, oggetto dell’Accordo,nonché dalla Convenzione attuativa dell’accordo di programma, nonemergeva che quei contributi avessero natura di corrispettivo perl’esecuzione delle medesime opere, essendo assente un rapportosinallagmatico. Ha quindi affermato che “Criterio generale per l’imposizioneè l’esistenza di un rapporto sinallagmatico nel quale il contributo ricevutocostituisce il corrispettivo per la prestazione”. Da ciò ha tratto la convinzioneche, per l’assenza della natura di corrispettivo, la cessione di quel denarofosse fuori campo Iva, così come, per la medesima natura, ai fini delleimposte dirette non rientrasse tra i ricavi.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso lasocietà, a sua volta spiegando ricorso incidentale, affidato a due motivi,ulteriormente illustrato da memoria deposita ai sensi dell’art. 378 c.p.c.All’udienza del 13 maggio 2025, all’esito della discussione, sentite leconclusioni delle parti presenti e della Procura Generale, che ha chiesto ilrigetto del ricorso erariale e il rigetto del ricorso incidentale, la causa è statariservata per la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo l’Agenzia delle entrate ha denunciato la “Falsaapplicazione dell’art. 5 l. n. 531/1982, violazione degli artt. 1 e 3 dpr n.633/72, violazione degli artt. 109 e 85 dpr n. 917/86, violazione dell’art. 5d. l.vo n. 446/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.”. LaCorte di II grado avrebbe erroneamente attribuito alle somme erogate daglienti territoriali la natura di contributi a fondo perduto e non invece dicorrispettivo. Questo perché, nella prospettiva del giudice d’appello, «leRGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 349 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026obbligazioni di ATIVA non deriverebbero dall’Accordo di Programma e dallaconnessa Convenzione attuativa sottoscritte dalla predetta società con laRegione Piemonte e la Provincia di Torino, bensì dalla legge ed in particolare,dall’art. 5 della L. n. 531/1982.». Ad avviso dell’Agenzia delle entrate lanorma richiamata nella pronuncia impugnata sarebbe invece inconferente,limitandosi a prevedere il concorso finanziario dell’Anas, laddove -secondola ricorrente- la Convenzione stipulata tra le parti, che al punto 2 richiamala cd. legge Merloni (l. 109/1994), consente di ritenere che il concorsofinanziari degli enti territoriali avrebbe avuto la funzione di integrare gliintroiti del concessionario al fine di calmierare i prezzi. E a tal fine rileverebbel’art. 6 della convenzione, che prevede l’impegno di ATIVA di mantenere fissol’introito del pedaggio. Peraltro, specifica ancora la difesa erariale, in essanon si opera alcun richiamo a contributi a fondo perduto a favore dellesocietà concessionarie, mentre le “obbligazioni” di ATIVA e degli entiterritoriali partecipanti trovano fonte solo nell’Accordo di Programma e nellaConvenzione attuativa da esse sottoscritti.Il motivo erariale è fondato nei termini e per le ragioni appresso chiariti.Questa Corte ha avvertito come, ai fini della valutazionedell'assoggettamento ad Iva dei contributi pubblici, ciò che rileva è lafunzione del contributo ed in particolare la sua diretta connessione col prezzodell'operazione. Ciò -si è chiarito- accade se esso sia versato all'operatorebeneficiato perché questi fornisca un bene o presti un servizio determinati ene diminuisca proporzionalmente il prezzo (Cass., 18 novembre 2021, n.35154; cfr. anche 19 novembre 2020, n. 26318, in un contesto relativo asovvenzioni a fondo perduto, costituite da contributi all'immatricolazione,ritenuti integranti la base imponibile purché direttamente connessi colprezzo dell'operazione, ossia quando i contributi siano versati all'operatoresovvenzionato perché assicuri la fornitura di un bene o la prestazione di unservizio ad un prezzo inferiore a quello che avrebbe richiesto in mancanza disovvenzione).Nel primo dei precedenti richiamati, il cui esame verteva sullaassoggettabilità ad Iva, Ires ed Irap dei contributi pubblici erogati allasocietà di trasporto locale in concessione di pubblico servizio, si è affermatoche ai fini Iva la rilevanza del contributo va valutata in base all’art. 11, parteA, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva (corrispondente all'art. 73RGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 359 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026della direttiva iva), che conforma il contenuto dell'art. 13, d.P.R. n. 633/72.La norma nazionale prescrive che la base imponibile delle cessioni di beni edelle prestazioni di servizi è costituita «dall'ammontare complessivo deicorrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizionicontrattuali..., aumentato delle integrazioni direttamente connesse con icorrispettivi dovuti da altri soggetti». Nella base imponibile dell'impostavanno dunque «incluse le somme versate da terzi ai soggetti passivi, sedirettamente connesse col prezzo delle operazioni svolte, allo scopo diassoggettare all'imposta l'intero valore dei beni o delle prestazioni di servizie, dunque, a evitare che il versamento di una tale somma provochi un gettitod'imposta inferiore (Corte giust. 15 luglio 2004, causa C-144/02,Commissione c. Repubblica federale di Germania; Corte giust. 9 ottobre2019, cause C-573/18 e C -574/18, C GmbH   co. KG)».Si è pertanto affermato che nell’ipotesi di versamento di somme da partedi terzi ai soggetti passivi sono interessate tre parti, quella che corrispondela somma, il soggetto che ne beneficia e l'acquirente del bene o ildestinatario del servizio, rispettivamente ceduto o fornito dal beneficiato. Leoperazioni considerate come assoggettabili all’imposta armonizzata devonoessere quelle erogate in favore del cessionario o del committente (CGUE,sentenza 22 novembre 2001, in causa C-184/00, punto 10). «Né lacircostanza che il beneficiario della prestazione di servizi non sia il soggettoche versa il contributo, ma l'utente del trasporto è di per sé idonea ainterrompere il nesso diretto tra la prestazione di servizi eseguita e ilcorrispettivo ricevuto (Corte giust. 27 marzo 2014, causa C-151/13, LeRayon d'Or SARL, punto 35, […])» (Cass., 35154/2021, cit.).I principi enunciati da questa Corte trovano conferma, con ulteriorispecificazioni, nella più recente giurisprudenza unionale.La Corte di giustizia UE, nella sentenza 8 maggio 2025, in causa C-615/23, alla questione proposta dal giudice del rinvio polacco, il qualechiedeva se «l’articolo 73 della direttiva IVA debba essere interpretato nelsenso che la compensazione forfettaria versata da un ente locale aun’impresa che fornisce servizi di trasporto pubblico collettivo e destinata acoprire le perdite subite nell’ambito della fornitura di tali servizi sia compresanella base imponibile di tale impresa», ha risposto che «21. In forzadell’articolo 73 della direttiva IVA, per le cessioni di beni e le prestazioni diRGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 369 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026servizi, la base imponibile “comprende tutto ciò che costituisce ilcorrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per talioperazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, compresele sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni”».Nella decisione, dopo aver constatato che la fattispecie portata alla suapubblico collettivo forniti dall’operatore erano gli utenti ed acquirenti di taliservizi, mentre l’organizzatore che versava la compensazione all’operatorenon era destinatario di tale servizio, rivestendo pertanto la qualità di “terzo”ai sensi di tale articolo 73, ha esaminato la questione se tale compensazionepossa costituire una sovvenzione direttamente connessa con il prezzo di talioperazioni. A tal fine ha rilevato che «[…], ai sensi dell’articolo 73 delladirettiva IVA, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, stabilendo che labase imponibile dell’IVA comprende, nelle ipotesi da esso previste,determinate sovvenzioni versate ai soggetti passivi, tale articolo 73 mira adassoggettare all’IVA l’intero valore dei beni o delle prestazioni di servizi edunque ad evitare che il versamento di una sovvenzione provochi un gettitod’imposta inferiore [v., per analogia, sentenza del 9 ottobre 2019, C e C(IVA e sovvenzioni agricole), C-573/18 e C-574/18, EU:C:2019:847, punto30 e giurisprudenza citata]. 24. Conformemente al suo tenore letterale, taledisposizione si applica qualora la sovvenzione sia direttamente connessa conil prezzo dell’operazione in questione. Affinché tale ipotesi possa dirsisussistente, la sovvenzione deve essere specificatamente versataall’operatore sovvenzionato affinché quest’ultimo fornisca un bene o prestiun servizio determinato. Solo in questo caso la sovvenzione può essereconsiderata un corrispettivo della cessione di un bene o della prestazione diun servizio ed è pertanto imponibile [v., per analogia, sentenza del 9 ottobre2019, C e C (IVA e sovvenzioni agricole), C-573/18 e C-574/18,EU:C:2019:847, punto 31 e giurisprudenza citata]. 25. Inoltre, occorreverificare che gli acquirenti del bene o i destinatari del servizio tragganoprofitto dalla sovvenzione concessa al beneficiario di quest’ultima. Infatti, ènecessario che il prezzo che l’acquirente o il destinatario devono pagare siafissato in modo tale da diminuire proporzionalmente alla sovvenzioneconcessa al venditore del bene o al prestatore del servizio, la qualecostituisce allora un elemento di determinazione del prezzo richiesto da taleRGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 379 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026venditore o prestatore. Si deve dunque verificare se, oggettivamente, il fattoche una sovvenzione sia versata al venditore o al prestatore consenta aquest’ultimo di vendere il bene o di fornire il servizio ad un prezzo inferiorea quello che egli dovrebbe richiedere in mancanza di sovvenzione [v., peranalogia, sentenza del 9 ottobre 2019, C e C (IVA e sovvenzioni agricole),C-573/18 e C-574/18, EU:C:2019:847, punto 32 e giurisprudenza citata].25. Inoltre, il corrispettivo rappresentato dalla sovvenzione deve,quantomeno, essere determinabile [v., per analogia, sentenza del 9 ottobre2019, C e C (IVA e sovvenzioni agricole), C-573/18 e C-574/18,EU:C:2019:847, punto 33 e giurisprudenza citata]. 26. Pertanto, la nozionedi «sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo», ai sensi dell’articolo73 della direttiva IVA, include unicamente le sovvenzioni che costituiscono ilcorrispettivo integrale o parziale di un’operazione di cessione di beni o diprestazione di servizi determinata e che sono versate da un terzo alvenditore o al prestatore [v., per analogia, sentenza del 9 ottobre 2019, C eC (IVA e sovvenzioni agricole), C-573/18 e C-574/18, EU:C:2019:847,punto 34 e giurisprudenza citata]».Il giudice unionale, dopo aver constatato che nel caso portato alla suadi trasporto forniti, fissato dall’organizzatore di tali servizi, poiché lo scopodi tale compensazione era anzitutto quello di coprire le perdite connesse atale attività, ha affermato che «30. In tali circostanze, si deve constatareche una compensazione come quella di cui trattasi nel procedimentoprincipale non è specificamente versata all’operatore affinché effettui unservizio di trasporto ad un destinatario determinato di tale servizio e non haalcuna influenza sul prezzo che tale destinatario deve pagare, dato che taleprezzo non è fissato in modo tale da diminuire proporzionalmente allacompensazione versata al prestatore di tale servizio. Per contro […] dettacompensazione è concessa a posteriori ed è indipendente dall’utilizzoconcreto dei servizi di trasporto, ma dipende dal numero di veicoli/kmproposti. Una siffatta compensazione non rientra quindi nella nozione di«sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo», ai sensi dell’articolo 73della direttiva IVA. 31. Tale conclusione non è rimessa in discussione dalfatto che, senza una siffatta compensazione, che consente di ridurrenettamente il prezzo del servizio fornito, il prezzo dei titoli di trasportoRGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 389 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026dovrebbe essere più elevato per i beneficiari di tale servizio. 32. […] occorreinfatti considerare che, necessariamente, qualsiasi sovvenzione puòprodurre effetti sul calcolo dei prezzi, indipendentemente dal fatto chequest’ultimo sia effettuato dal beneficiario della sovvenzione o, come nelcaso di specie, dall’organizzatore che versa detta sovvenzione. Orbene,come risulta dalla giurisprudenza della Corte, il solo fatto che unfinanziamento possa influire sul prezzo dei beni ceduti o dei servizi fornitidall’organismo che riceve tale finanziamento non è sufficiente a renderequest’ultimo imponibile in quanto sovvenzione direttamente connessa alprezzo, ai sensi dell’articolo 73 della direttiva IVA (v., in tal senso, sentenzadel 22 novembre 2001, Office des produits wallons, C-184/00,EU:C:2001:629, punto 12). 33. Ciò premesso, le sovvenzioni direttamentecollegate al prezzo di un’operazione imponibile costituiscono solo una dellesituazioni previste dall’articolo 73 della direttiva IVA, e la base imponibile diuna prestazione di servizi è costituita comunque da tutto ciò che è ricevutoquale corrispettivo del servizio prestato (v., per analogia, sentenza del 27marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] d’Or, C-151/13, EU:C:2014:185, punto 30 egiurisprudenza citata). […]; 35. La causa che ha dato luogo a detta sentenzaverteva sull’assoggettabilità ad imposta di un “forfait cure” che una cassanazionale di assicurazione malattia versava a strutture di residenza peranziani non autosufficienti per la prestazione di servizi di cura medica eparamedica ai residenti di tali strutture e il cui calcolo teneva conto inparticolare del numero di residenti accolti in ciascun istituto e del loro gradodi non autosufficienza. Nella medesima sentenza la Corte ha accertato cheesisteva un nesso diretto tra le prestazioni di servizi fornite da una talestruttura ai propri residenti e il corrispettivo ricevuto, ossia tale “forfaitcure”, cosicché un pagamento forfettario siffatto costituiva il corrispettivodelle prestazioni di cura effettuate a titolo oneroso da tale struttura abeneficio dei suoi residenti e rientrava a tale titolo nell’ambito di applicazionedell’IVA. 36. A tal proposito la Corte ha precisato che la circostanza per cuiil beneficiario diretto delle prestazioni di servizi di cui trattasi non è la cassanazionale di assicurazione malattia che paga il forfait, ma l’assicurato diquest’ultima, non è tale da interrompere il nesso diretto esistente tra laprestazione di servizi effettuata e il corrispettivo ricevuto (sentenza del 27marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] d’Or, C-151/13, EU:C:2014:185, punto 35)».RGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale 399 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026Dopo aver considerato che la fattispecie trattata nel precedente della Corteunionale ([OSCURATO:PERSONA] d’Or in C-151/13) non fosse comparabile con quellaportata alla sua attenzione, perché in quel precedente esisteva un nessodiretto tra le prestazioni di cure a favore degli ospiti della struttura ricettivadi persone anziane non autosufficienti e il corrispettivo finanziario versato atale istituto, determinato in funzione delle cure ricevute e del numero diresidenti interessati (punti 37-39), il giudice unionale ha invece avvertitoche «[…] nel caso di specie, i servizi di trasporto pubblico collettivo nonvanno a beneficio di persone che possono essere chiaramente identificate,bensì di tutti i potenziali passeggeri. Inoltre, la compensazione è calcolatasenza tener conto dell’identità e del numero degli utenti del servizio fornito.40. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere allaquestione sollevata dichiarando che l’articolo 73 della direttiva IVA deveessere interpretato nel senso che la compensazione forfettaria versata da unente locale a un’impresa che fornisce servizi di trasporto pubblico collettivoe destinata a coprire le perdite subite nell’ambito della fornitura di tali servizinon è compresa nella base imponibile di tale impresa».I precedenti unionali, e quelli di legittimità prima richiamati (ma si vedaanche Cass., 25 agosto 2023, n. 25288, che ha rigettato il ricorsodell’Agenzia delle entrate contro la sentenza pronunciata in esito al giudiziodi rinvio scaturito da Cass. n. 35154/2021, cit.) sono le coordinate, condiviseda questo Collegio, per la valutazione della presente controversia.Ebbene, rispetto ai principi appena enunciati, il giudice d’appello con lasua decisione ha ignorato le regole dispensate ed appena riassunte.Nella prospettiva dell’amministrazione finanziaria, nel denunciarel’inconferenza della L. n. 531/1982 e nel ritenere di contro corretto ilrichiamo alla Convenzione stipulata tra le parti, la ricorrente insiste nelsostenere che il concorso finanziario degli enti territoriali avrebbe avuto lafunzione di integrare gli introiti del concessionario al fine di calmierare iprezzi. La riduzione del costo dell’impresa sovvenzionata avrebbe consentitouna riduzione del prezzo a beneficio degli utenti del servizio, e quindi «ilcontributo pubblico costituirebbe un'integrazione parziale del corrispettivodovuto al gestore, rilevante ai fini II.DD. e IVA» (pag. 22 del ricorso).Nel ragionamento seguito dal giudice regionale è invece dato evincereche «Criterio generale per l’imposizione è l’esistenza di un rapportoRGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale1 309 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026sinallagmatico nel quale il contributo ricevuto costituisce il corrispettivo perla prestazione, in assenza di una corrispondente specifica prestazione acarico del beneficiario le medesime somme costituiscono cessioni che hannoper oggetto denaro, fuori campo IVA ai sensi dell’art 2, comma 3, lett. a,d.p.r. 633/1972 (c.d. contributi a fondo perduto)».Il giudice d’appello argomenta sul punto sostenendo e rilevando chedall’art. 4 dell’Accordo si desume che le opere realizzate da ATIVA sarebberostate prese in carico dagli enti pubblici competenti ma la dismissionepatrimoniale da parte di Ativa sarebbe avvenuta dopo l‘integraleammortamento. Sempre dall’Accordo e dalla Convenzione attuativa laregione Piemonte e la Provincia di Torino non risultano mai committenti, néche ATIVA sia identificata come incaricata alla realizzazione delle opere versocorrispettivo. Le opere, previste a supporto della viabilità ordinariainteragenti con il sistema autostradale di Torino (SATT), sarebbero statesopportate da ATIVA sino all’importo di 55 miliardi di lire, ponendosi a caricodegli enti territoriali l’eccedenza sino ad un ammontare predeterminato.Ogni variazione e modifica doveva essere adottata d’intesa e con il consensodi ANAS, di cui dunque ATIVA risultava la concessionaria per i trattiautostradali ai quali si riferisce la viabilità ordinaria di raccordo oggettodell’Accordo di programma. Pertanto, Accordo di programma e Convenzione12.8.1982 n. 531, senza assumere rilievo che nei predetti documenti non vifosse alcun richiamo a quella norma.Dal ragionamento articolato e qui sintetizzato, si evince come esso nonsi confronti affatto con i principi enunciati dalla giurisprudenza unionale enazionale riferibili all’interpretazione dell’art. 73 della direttiva Iva. Peressere più espliciti, la stessa interpretazione dell’Accordo di programma edella Convenzione attuativa, regolamentante i rapporti tra ATIVA, Anas edenti territoriali coinvolti negli interventi di raccordo della viabilità ordinariacon la rete autostradale SATT, all’esito della quale la Commissione regionaleha ritenuto che i contributi erogati fossero fuori campo Iva, rivela un difettodi sussunzione della vicenda, osservata sotto il profilo giuridico, rispetto allecoordinate normative qui applicabili, disvelata dall’erronea interpretazionedella norma unionale, che a sua volta conforma il contenuto dell’art. 13,d.P.R. n. 633/1972.RGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale1 319 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026Occorre invece ribadire che, come chiaramente affermato nella recentesentenza della Corte europea, qualunque sia la sovvenzione erogataall’operatore/beneficiario, perché essa possa collegarsi al prezzo corrispostodai terzi fruitori del servizio prestato dall’operatore  è necessario che essaincida sul corrispettivo integrale o parziale di un’operazione di cessione dibeni o di prestazione di servizi, così da consentire al venditore o al prestatoredi servizi -beneficiario della sovvenzione- di praticare un prezzo inferiore aquello altrimenti applicabile in assenza di sovvenzione; ad un tempo il solofatto che un finanziamento possa influire sul prezzo dei beni ceduti o deiservizi forniti dall’organismo che riceve tale finanziamento non è sufficientea rendere quest’ultimo sempre imponibile, in quanto sovvenzionedirettamente connessa al prezzo, ai sensi dell’articolo 73 della direttiva IVA.Quel nesso deve considerarsi infatti interrotto qualora i servizi resi sianoindirizzati ad una collettività, ossia ad ogni potenziale fruitore, senza che lepersone possano essere chiaramente identificate, in questo caso dovendosicalcolare la compensazione senza tener conto dell’identità e del numero degliutenti del servizio fornito (CGUE, 8 maggio 2025, in causa C-615/23, cit.).In questo senso neppure il ragionamento sviluppato dalla difesa erarialeappare in sintonia con i principi affermati dalla CGUE, laddove essa proponeuna relazione “rigida” tra riduzione del costo d’impresa sovvenzionata /riduzione del prezzo a beneficio degli utenti del servizio / contributo pubblico(sovvenzione) integrante parzialmente il corrispettivo dovuto al gestore-operatore, e come tale riconducibile all’imponibile su cui calcolare impostedirette ed imposta sul valore aggiunto (secondo lo schema illustrato a p. 22del ricorso, penultimo capoverso).In definitiva, e per quanto qui interessa, rispetto all’Iva la sentenzagiunge a conclusioni del tutto astratte e non sussumibili nel contenutodell’art. 73 della direttiva 112/2006, così come interpretata dallagiurisprudenza unionale.Le conclusioni non mutano ove la questione si esamini con riguardo alleimposte dirette, per le quali il giudice regionale si è limitato a considerareche «è da ritenere che medesimo trattamento è da applicare anche per leII.DD. poiché una medesima erogazione non può che assumere un’unicanatura».RGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 13523 6/2024Numero sezionale 398/2025Numero di raccolta generale 6969/2026La difesa erariale ha rilevato come sia i contributi in conto capitale, sia iData pubblicazione 23/03/2026contributi in conto esercizio, anche nella forma di finanziamenti a fondoperduto, sono apporti destinati generalmente a integrare i ricavi e/o a ridurrei costi della gestione caratteristica dell'impresa (p. 22/23 del ricorso). Dondene discende la loro imponibilità ai fini delle imposte dirette.In questo contesto, accanto agli argomenti sviluppati trattando dellaimponibilità dei contributi pubblici versati dagli enti territoriali alla ATIVA,quale operatore/esecutore delle opere viarie di raccordo con il sistemaautostradale SATT, occorre tener conto dell’obbligo convenzionale che lasocietà ha assunto di dismissione delle opere realizzande (e quindi poirealizzate) al momento del loro completo ammortamento (qui poco interessase l’acquisizione al patrimonio pubblico avvenga appena le opere sianocompletate, come sostiene la difesa erariale a conforto della natura dicorrispettivo dei contributi erogati, oppure ad esaurimentodell’ammortamento).Quel che rileva, allora, è che il giudice regionale, nel verificare la naturadi corrispettivo di quelle sovvenzioni -come tali da comprendersinell’imponibile Ires- non si è peritato di sindacare in alcun modo se i costi diesecuzione e realizzazione delle opere viarie risultino ammortizzati, tenendoconto anche della spesa sostenuta con quei contributi oppure no.A proposito di interventi su impianti in concessione, da devolversigratuitamente all'ente concedente alla scadenza del rapporto, ed inriferimento al trattamento dell’eccedenza detraibile dell'imposta ed ai criteridi calcolo dell’ammortamento nel corso degli esercizi di attività, questa Corte(Cass., 15 novembre 2013, n. 25668) aveva già avvertito che l'art. 88, terzocomma, lettera b), del d.P.R. n. 917 del 1986 annovera fra le sopravvenienzeliberalità (contributi in conto capitale), esclusi: - i contributi produttivi diricavi, ossia i contributi di fonte privatistica spettanti contrattualmente ecomunque denominati (art. 85, 1° comma, lettera g); - i contributi di fontepubblicistica in conto esercizio spettanti esclusivamente a norma di legge(art. 85, 1° comma, lettera h) e, appunto, - i contributi destinati all'acquistodi beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamentoadottato.RGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 3536/2024Numero sezionale1 39 8/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Data pubblicazione 23/03/2026A seguito delle modifiche apportate dalla legge numero 449 del 1997,dunque, i contributi rappresentano l'investimento diretto del concedente perpartecipare al costo di realizzazione dell'opera, per cui sono destinati arilevare in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cuiafferiscono. Ciò può avvenire in base a due differenti metodi dicontabilizzazione, entrambi coerenti con i principi contabili internazionali(IAS numero 20): secondo un primo metodo, i contributi percepiticoncorrono indirettamente alla formazione del reddito sotto forma di minoriquote di ammortamento, contabilizzate e dedotte nei periodi d'impostasuccessivi; in base ad un secondo metodo, il costo di acquisto dei beni ècontabilizzato al lordo dei contributi, che risulterà tra i componenti positividel conto economico, di guisa che concorrerà alla formazione del redditod'impresa sotto forma di quote di risconto passivo proporzionalmentecorrispondenti alle quote di ammortamento ancora da dedurre. E la Corte,sul punto, ha escluso che, in concreto, si possa procedere ad ammortamentodi beni strumentali acquistati con pubblici contributi, per evitare unaduplicazione dei vantaggi generati dai contributi stessi; il contribuente,quindi, potrà procedere soltanto all'ammortamento di beni (o di quote diessi) acquistati con denaro proprio; nel caso in cui il bene sia stato acquistatocon denaro parzialmente proprio, la somma deducibile ogni anno a titolo diammortamento deve essere calcolata su tutto il prezzo versato, mal'ammortamento dovrà, comunque, arrestarsi quando siano dedotte tutte lesomme versate di tasca propria dal contribuente (Cass., 6 agosto 2008, n.21155).Anche sotto tale profilo, dunque, la pronuncia impugnata non risulta chesi sia confrontata con i principi di diritto applicabili in materia.In definitiva il motivo trova accoglimento, e la sentenza va cassata.Trattando ora dei motivi di censura alla sentenza, a sua volta spiegatidalla società con il ricorso incidentale, con il primo motivo la società si duoledella violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000,n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c. Il collegioavrebbe erroneamente escluso il vizio radicale da cui era affetto ilprocedimento accertativo endoprocedimentale, per violazione delcontraddittorio.RGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 13543 6/2024Numero sezionale 398/2025Numero di raccolta generale 6969/2026La società in particolare lamenta che il contraddittorio era statoData pubblicazione 23/03/2026instaurato sotto un profilo meramente formale, ossia, prima della notificadell’atto impositivo, l’Agenzia aveva ricevuto le osservazioni dellacontribuente avverso le risultanze del processo verbale di constatazione,riportandole anche nel corpo dell’atto impositivo. Poi, di fatto, avevaconfermato i contenuti del pvc, senza dare alcuna contezza delle predetteosservazioni, cioè senza motivare l’avviso d’accertamento tenendo contoconcretamente delle osservazioni depositate dalla contribuente.La questione della motivazione dell’atto impositivo, e nello specifico delsuo contenuto quando il contribuente abbia prodotto osservazioni agli esitied ai rilievi contenuti nel processo verbale di contestazione, è stata più volteaffrontata da questa Corte, che ha ritenuto conforme ai principi enunciatidalla normativa in materia di contraddittorio l’emissione dell’atto impositivosenza dedicare specifiche ragioni in risposta alle osservazioni allegate dalcontribuente.Questa Corte ha affermato che  in tema di imposte sui redditi e sul valoreaggiunto, è valido l'avviso di accertamento che non menzionale osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per lequali è espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva una lesionedi specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto eche, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutaretali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo(Cass., 7 maggio 2024, n. 12343; 3 maggio 2022, n. 1398; Cass.10/05/2021, n. 12268, 31 marzo 2017, n. 8378; 24 febbraio 2016, n. 3583).Nel caso di specie risulta che l’atto impositivo ha riportato analiticamentele osservazioni del contribuente, ancorché a ciò non sia seguito unaltrettanto analitico rigetto delle osservazioni, ma questo non configuraaffatto lesione del contraddittorio, perché, dal tenore complessivo dell’attoerariale, si deduce che quelle osservazioni non siano state condivise e nonche l’ufficio accertatore le abbia ignorate. È allora palese che in questaipotesi ci si trovi dinanzi ad un rigetto implicito delle osservazioni formulatedalla parte sottoposta a verifica ed accertamento, senza che ciò possaconfigurarsi come vizio incidente sulla validità dell’atto.RGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 13 53 6/2024Numero sezionale 398/2025Numero di raccolta generale 6969/2026Il consolidato orientamento giurisprudenziale non ha motivo di essereData pubblicazione 23/03/2026mutato dal recente intervento normativo, introdotto dall’art. 1, comma 4 deld.lgs. n. 219 del 2023, secondo il quale «L'atto adottato all'esito delcontraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivatocon riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere».Intanto la norma richiamata, che si collega all’obbligo di trasmissionedel cd. schema d’atto, è successiva alle vicende endoprocedimentali ed aifatti qui controversi, così che non può affermarsene l’applicabilità al caso alvaglio di questo collegio. In ogni caso la maggiore attenzione che ilLegislatore ha inteso imporre nella redazione della motivazione non puòtradursi nell’obbligo di spiegare, osservazione per osservazione, punto perpunto, le ragioni per le quali si ritenga che esse vadano respinte, essendoinvece sufficiente che, nella sua consequenzialità logica, la motivazionecontenga argomentazioni da cui evincere la mancata condivisione delleosservazioni stesse.Con il secondo motivo la società si duole della violazione e falsaapplicazione dell’art. 96 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c. Erroneamente il collegio d’appello non avrebbe accolto la domandarisarcitoria. Il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesseal suo esame, in ragione dell’accoglimento del ricorso erariale.In conclusione, il ricorso incidentale va rigettato.Alla cassazione della sentenza, nei termini di cui in motivazione, segueil rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte,che, in diversa composizione, provvederà, oltre che alla liquidazione dellespese del giudizio di legittimità, al riesame dell’appello erariale, tenendoconto dei seguenti principi di diritto:A) ‹‹In tema di contributi pubblici, ed ai fini della determinazionedell’imponibile iva, qualunque sia la sovvenzione erogataall’operatore/beneficiario, perché essa possa collegarsi al prezzo corrispostodai terzi fruitori del servizio prestato dall’operatore è necessario che essaincida sul corrispettivo integrale o parziale di un’operazione di cessione dibeni o di prestazione di servizi, così da consentire al venditore o al prestatoredi servizi -beneficiario della sovvenzione- di praticare un prezzo inferiore aquello altrimenti applicabile in assenza di sovvenzione; ad un tempo il solofatto che un finanziamento possa influire sul prezzo dei beni ceduti o deiRGN 3536/2024Consigliere est. FedericiNumero registro generale 13563 6/2024Numero sezionale 398/2025Numero di raccolta generale 6969/2026servizi forniti dall’organismo che riceve tale finanziamento non è sufficienteData pubblicazione 23/03/2026a rendere quest’ultimo sempre imponibile, in quanto sovvenzionedirettamente connessa al prezzo, ai sensi dell’articolo 73 della direttiva IVA.Quel nesso deve considerarsi infatti interrotto qualora i servizi resi sianoindirizzati ad una collettività, ossia ad ogni potenziale fruitore, senza che lepersone possano essere chiaramente identificate, in questo caso dovendosicalcolare la compensazione senza tener conto dell’identità e del numero degliutenti del servizio fornito››;B) «Ai fini della determinazione delle imposte dirette, ex art. 83, d.P.R.n. 917 del 1986, e con riguardo ai beni pubblici in concessione da devolversigratuitamente all'ente concedente alla scadenza del rapporto, i contributipubblici, versati dal concedente per sostenere parzialmente la realizzazione,da parte del concessionario, di prodotti o interventi di miglioramento oampliamento dei primi, non costituiscono sopravvenienze attive, ex art. 88,comma 3, lett. b) del medesimo d.P.R., ma sono destinati a rilevare indiminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono. Inquesta ipotesi il concessionario, ove abbia realizzato interventiincrementativi o migliorativi del bene pubblico in concessione con denaroparzialmente proprio, potrà dedurre ogni anno a titolo di ammortamento unimporto calcolato sul costo sostenuto, purché l'ammortamento si arresti aconclusione della deduzione dei costi sopportati di tasca propria, al nettodunque dei contributi pubblici beneficiati». P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale. Cassa lasentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte,cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese dilegittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, nella misura pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma delcomma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il giorno 13 maggio 2025.Il Consigliere est.                                                La PresidenteRGN 3536/2024Consigliere est. FedericiP.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale. Cassa lasentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte,cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione delle spese dilegittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, nella misura pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma delcomma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il giorno 13 maggio 2025.Il Consigliere est.                                                La PresidenteRGN 3536/2024Consigliere est. Federici
Sentenza Cassazione n. 06969/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris