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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47082/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Al. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/03/1:175 avverso la sentenza del 20/1.2/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25436/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla prova della sussistenza dell'elemento soggettivo circa il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva - è aspecifico in quanto la ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., seguendo un proprio approccio critico ed omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

La ricorrente, infatti, insistendo sul tema del prestito, pare non avvedersi che la Corte di Appello ha ribadito quanto già argomentato dal Tribunale riguardo la consapevolezza dell'appellante di aver ricevuto e negoziato i vaglia postali in contestazione con la consapevolezza che si trattava di titoli all'ordine della S.r.l. con cui non aveva mai avuto rapporti.

Inoltre, stante la evidente crisi economica che stava affrontando la sua famiglia, l'imputata aveva un concreto interesse e personale vantaggio ad appropriarsi delle residue risorse finanziarie della società.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Al. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/03/1:175 avverso la sentenza del 20/1.2/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25436/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla prova della sussistenza dell'elemento soggettivo circa il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva - è aspecifico in quanto la ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., seguendo un proprio approccio critico ed omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. La ricorrente, infatti, insistendo sul tema del prestito, pare non avvedersi che la Corte di Appello ha ribadito quanto già argomentato dal Tribunale riguardo la consapevolezza dell'appellante di aver ricevuto e negoziato i vaglia postali in contestazione con la consapevolezza che si trattava di titoli all'ordine della S.r.l. con cui non aveva mai avuto rapporti. Inoltre, stante la evidente crisi economica che stava affrontando la sua famiglia, l'imputata aveva un concreto interesse e personale vantaggio ad appropriarsi delle residue risorse finanziarie della società. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembr
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