CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 gennaio 2021
Cassazione n. 29386/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 22995-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12/D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585 [OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE; - intimato - avverso la sentenza n. 33-3q/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 60. R.G. 22995/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Marocco, adiva il Tribunale di Roma a seguito della decisione della Commissione territoriale, che aveva respinto la sua domanda di protezione. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese per aiutare la sua numerosa famiglia in condizioni di bisogno e di aver avviato un percorso di integrazione in Italia. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la decisione è stata impugnata dal richiedente in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria. La Corte d'appello di Roma, con sentenza 22 maggio 2019, n. 3739, ha rigettato il gravame. 2. Avverso la decisione della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione. Il Ministero dell'interno non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in tre motivi, strettamente connessi tra di loro e perciò trattati unitariamente: a) il primo motivo contesta, ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione solo apparente, essendosi la Corte d'appello limitata a richiamare gli argomenti del giudice di primo grado, in relazione alla richiesta concessione della protezione umanitaria; b) il secondo motivo fa valere, ai sensi dei nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti a causa dell'assoluta assenza di istruttoria in merito alle condizioni personali del ricorrente; c) il terzo motivo lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto inesistente la condizione di vulnerabilità del ricorrente "nonostante l'ampia motivazione sulle problematiche del paese di origine". I motivi sono inammissibili. Quanto ai primi due motivi, non . cwOw sussiste il vizio sentenza per apparenza o mancanza della motivazione (prospettato nei due motivi richiamando i diversi parametri di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c.), avendo il giudice d'appello sufficientemente argomentato la conferma del rigetto della domanda di protezione umanitaria, in particolare in relazione allo svolgimento di attività lavorativa non regolare. Quanto al terzo motivo, lo svolgimento del medesimo è assolutamente generico, risolvendosi nel richiamo di disposizioni normative e precedenti giurisprudenziali, senza fornire alcuna deduzione relativa alla condizione di vulnerabilità del ricorrente. II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese in quanto il Ministero intimato non si è difeso nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 14 gennaio 2021. Il Presidente funzionlio e