CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36871/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
04/1990; OSSERVA 1. In data 19 luglio 2024 il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento ha chiesto alla Corte di cassazione di correggere il dispositivo della sentenza n. 26254 del 2024, al fine di consentire la corretta individuazione della pena da eseguire nei confronti del condannato [OSCURATO:PERSONA] e, con riferimento agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di delimitare l'ambito della cognizione della Corte di appello di Trento in sede di rinvio. Il Procuratore generale ha, infatti, rilevato che, nell'ordinanza n. 29535 del 18 luglio 2024 della Corte di cassazione, volta ad integrare il dispositivo della predetta sentenza ai sensi dell'art. 624, comma 2 e 3, cod. proc. pen., Berdusco erroneamente non risulta tra i condannati per i quali la sentenza della Corte di appello di Trento è stata dichiarata esecutiva. Il Procuratore generale ha, inoltre, rilevato che: - il dispositivo della sentenza n. 26254 del 2024 non reca indicazione dell'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Trento, pur presente nella motivazione, disposto in favore di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai capi 6.1), 7.1.), 8.1) e 9); - con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], inoltre, la motivazione della predetta sentenza recherebbe l'indicazione dell'annullamento con rinvio alla Corte di appello di Trento in riferimento ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale di cui ai capi 6.1) e 10.1), per i quali, tuttavia, il ricorso dell'imputato è stato rigettato. 3. La sentenza n. 26254 del 2024 di questa Corte: - ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Trento in ordine ai delitti di danneggiamento (capo 2, lett. c), di lesioni personali aggravate (capi 6.2), 6.3), 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5) e di interruzione di pubblico servizio (capo 4) contestati a [OSCURATO:PERSONA], confermando le statuizioni civili e rigettando nel resto il ricorso; per i capi relativi ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale (capi 6.1), 7.1) e 8.1), dunque, la sentenza di appello deve essere dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Trento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di danneggiamento (art. 2, lett. g), di interruzione di pubblico servizio (capo 4), di delitti di lesioni personali aggravate (capi 6.2), 6.3), 7.2), 8.2), 8.3), 8.4) e 8.5) e di violenza privata (capo 11) e con rinvio, quanto ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale (capi 6.1), 7.1), 8.1) e 9); tale ultima indicazione, tuttavia, non è presente nel dispositivo, pur essendo desumibile dall'omologo annullamento con rinvio disposto per i delitti di lesioni personali e dal testo della motivazione, e, dunque, l'errore materiale deve essere corretto come di seguito indicato; - ha annullato la sentenza di appello, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], senza rinvio con riferimento ai delitti prescritti di interruzione di pubblico servizio (capo 4), di lesioni personali aggravate (capi 6.2, 6.3, 10.2), rigettando i motivi di ricorso relativi ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale al medesimo contestati ai capi 6.1) e 10.1); - che, tuttavia, la motivazione della sentenza, pur avendo argomentando il rigetto dei motivi di ricorso relativi ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale, nel periodo finale (a pag. 115), per mero errore materiale, ha fatto riferimento all'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione a tali delitti; - che tale errore materiale, per la sua evidenza e irrilevanza, rispetto alle indicazioni del dispositivo e alla stessa motivazione della sentenza impugnata, non impone alcuna correzione. P.Q.M. Visti gli artt. 130 e 624 cod. proc. pen., ad integrazione del dispositivo della sentenza n. 26254 del 2024 di questa Corte, dispone: - dopo le parole «[OSCURATO:PERSONA]» e prima delle espressioni «con riferimento al reato di resistenza aggravata a pubblici ufficiali» siano inserite le seguenti parole « [OSCURATO:PERSONA]»; - dichiara irrevocabile la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano - in data 5 ottobre 2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale di cui ai capi 6.1), 7.1) e 8.1). Rigetta nel resto la richiesta della Procura generale di Trento. Manda alla Cancelleria per la trascrizione della presente ordinanza in calce alla sentenza n.