CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 39153/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVA Ldato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Genova, con sentenza in data 23/11/2020, su concorde richiesta delle parti, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Savona in data 30/01/2020, appellata da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la continuazione tra i reati per cui si procede e quelli già giudicati con sentenza della Corte di appello di Genova in data 02/07/2018, irrevocabile in data 16/01/2019, rideterminava la pena complessiva nella misura di anni quattro, mesi tre e giorni dieci di reclusione. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'entità della pena irrogata. Il ricorso è inammissibile in quanto al di fuori dal perimetro legittimante il controllo di legittimità. In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi - qui non ricorrente - di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]