CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 dicembre 2024
Cassazione n. 12687/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di BresciaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p. del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen.Giovanni B. Bertolini che ha chiesto rettificarsi la sanzione pecuniaria a favore dellacassa delle ammende in euro 500 e dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con istanza alla Corte d'Appello di Brescia del 12/12/2024 [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del proprio difensore, chiedeva la revisione ai sensi dell'art. 630 lett. a)cod. proc. pen. della sentenza della Corte di Appello di Milano del 27 febbraio 2018,irrevocabile in data 11 ottobre 2018, che aveva parzialmente riformato la sentenzaemessa dai Guo presso il Tribunale di Milano il 19/11/2015, confermandonel’affermazione di responsabilità.Con tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di socio accomandatario di Metals.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., era stato condannato alla pena di anni uno direclusione per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 per avere distrutto odoccultato le scritture contabili della società relative agli anni d'imposta 2009, 2010e 2011, fatto accertato il 17 settembre 2014.Secondo la tesi difensiva, che aveva portato all’istanza di revisione, i fattiposti a base della pronuncia di condanna sono incompatibili con quelli posti afondamento della sentenza n. 7692/2024 del 20 ottobre 2024 del Tribunale diMilano con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto, con la formula perché il fatto non sussiste,dal reato di bancarotta da operazione dolose di cui all'art. 223, commi 1 e 2 n. 2,l.f. per omessi versamenti sistematici delle imposte a partire dal 2013 e accumulodi un debito erariale di curo 2.361.064,76 su un passivo di curo 3.957.090,18.Nella sentenza di assoluzione si era accertato che le cause del dissesto dellasocietà Metal s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. (con fallimento dichiarato in data29/01/2015), erano riconducibili alle omesse dichiarazioni fiscali e agli omessiversamenti dei tributi. Si constatava, altresì, che la contabilità della fallita eragestita fino all’anno 2013 dal commercialista della società [OSCURATO:PERSONA]. L'[OSCURATO:PERSONA] eraritenuto all'oscuro del mancato versamento delle imposte, avendo egli corrispostoil dovuto al [OSCURATO:PERSONA] che poi non lo aveva versato all'erario. Nella sentenza diassoluzione era stato, quindi, escluso che l'[OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole dell'omessoversamento delle imposte.Secondo la linea difensiva l'assenza del dolo di evasione accertato nellasentenza di assoluzione per l'ipotesi di bancarotta si riverbererebbe anche sui fattidi cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 per cui l'[OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna,escludendo la sussistenza del dolo specifico e del fine di evasione.Nell'istanza si ricordava che il debito fiscale era emerso nell'anno 2013 aseguito della notifica della cartella esattoriale n.06820130134069402000 per euro523.567,14, avente ad oggetto il mancato pagamento di tributi negli anni diimposta dal 2009 in poi, ovvero gli stessi anni interessati dalla sparizione deidocumenti di cui alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10 D.lgs.74/2000. Si evidenziava che non aveva senso per l'[OSCURATO:PERSONA] occultare o distruggeredocumenti contabili poiché egli non aveva l'intento di evadere le imposte, avendocorrisposto il dovuto al [OSCURATO:PERSONA] che poi distraeva gli importi consegnando all'Aiellomoduli F23 artefatti così ingannandolo sull'esatto adempimento.Il difensore faceva presente che l'addebitabilità al [OSCURATO:PERSONA] delle condotte di cuiall'art. 10 d.lgs. 74/2000 era tema affrontato anche nella sentenza di condanna. Igiudici del merito avevano evidenziato la genericità dell'accusa svolta alcommercialista, ma tale valutazione era da ritenersi superata alla luce di quantoaccertato nella sentenza di assoluzione.Nelle conclusioni la difesa richiedeva di disporre la revisione e revocare lacondanna, perché il fatto non sussiste ex art 630 lett. a) cod. proc. pen. perinconciliabilità dei fatti della sentenza di condanna della Corte di Appello di Milanodel 27 febbraio 2018 con la sentenza di assoluzione del Tribunale di Milano del 20ottobre 2024.Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha dichiaratoinammissibile l’avanzata istanza.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, l’[OSCURATO:PERSONA], amezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi, di seguito enunciati neilimiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co.1, disp. att., cod. proc. pen.Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art.630 lett. a) cod. proc. pen. in nesso con l'art. 7 CEDU.Il ricorrente ricorda che la Corte d'Appello di Brescia, nell’ordinanzaimpugnata, ha ritenuto che i fatti posti a fondamento della sentenza di condannapossano conciliarsi con quelli decisi nella sentenza penale di assoluzioneirrevocabile del Tribunale di Milano n. 7692/2024 del 6/6/2024 - 24/7/2024.[OSCURATO:PERSONA] — prosegue il ricorso — è stato condannato, quale socioaccomandatario di Metal s.a.s., per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, cheprevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con lareclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte suiredditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta odistrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoriala conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o delvolume di affari. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] è invece stato assolto, sempre qualesocio accomandatario della precitata s.a.s., dichiarata fallita dal Tribunale diMilano, per insussistenza del fatto e nella sentenza di assoluzione in questionestato espressamente escluso che egli avesse cagionato con dolo e per effetto dioperazioni dolose, il fallimento della Società, e ciò per il fatto che è stato alcontempo assolutamente escluso che abbia omesso sistematicamente di versareimposte e in particolare IVA, in considerazione di un consistente debito neiconfronti dell'Erario, ammontante a 2.361.064,76 euro rispetto ad un passivocomplessivo di 3.957.090,18 euro.Il ricorrente si duole che l'ordinanza impugnata non aderisca a talericostruzione, poiché considera che la sentenza assolutoria non si pone in contrastocon la "responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA]" sancita nella sentenza di condanna per il reato dicui all'art. 10 d.lgs. 74/2010 per la distruzione e sottrazione delle scritture contabilidella società. Ciò che rilevava, ai fini dell'individuazione della "responsabilitàdell'[OSCURATO:PERSONA]", non è – secondo la Corte bresciana - tanto chi abbia tenuto le scrittureall'epoca degli omessi versamenti, quanto piuttosto chi aveva la disponibilità dellescritture contabili nel periodo in cui queste furono occultate o distrutte. Secondola Corte territoriale, nella sentenza di condanna, il momento significativo èindividuato nell'avvenuta consegna delle scritture contabili della società(dichiarazione redditi 2011, i registri IVA acquisti e vendite per gli anni 2009-2010-2011) direttamente all’odierno ricorrente in data 08/11/2012, come emergeva daun verbale di consegna la cui sottoscrizione era riconosciuta personalmente dallostesso [OSCURATO:PERSONA]: egli ha reso dichiarazioni in tal senso alla Guardia di Finanza in data20/11/2014. Da quel momento, argomenta l'ordinanza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] avevapiena disponibilità delle scritture contabili, che tuttavia non vennero più rinvenutee non furono mai consegnate alla Guardia di Finanza in sede di accesso in data170/9/2014 e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], all'epoca, non diede mai una giustificazione per lamancata produzione. DalI'8/11/2012, quindi, il commercialista [OSCURATO:PERSONA] non era piùil soggetto detentore delle scritture contabili.Quanto al profilo soggettivo, l'ordinanza osserva che la sottrazione dellescritture agli accertatori si sostanziò il 17/09/2014, ovvero oltre un anno dopo lanotifica della cartella esattoriale (il 30/04/2013) e l'esito negativo della richiestadi annullamento della stessa (il 27/8/2013). Nel frattempo, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva anchegià incaricato almeno uno dei propri dipendenti al fine di eseguire un accertamentointerno con riguardo alle irregolarità contabili.Al momento della sottrazione, quindi, l'[OSCURATO:PERSONA] ben sapeva del debito erarialematurato in capo alla propria società, della rilevante consistenza dello stesso,nonché delle irregolarità contabili emergenti dalle scritture in suo possesso.La Corte bresciana conclude che, anche se l'evasione fosse statacompletamente orchestrata dal commercialista [OSCURATO:PERSONA], come ritenuto nellasentenza assolutoria, non viene meno in capo all'[OSCURATO:PERSONA] il fine di evasione quantoalla condotta successiva di sottrazione delle scritture contabili, posto che lasuccessiva condotta di "occultamento" appare, secondo l'ordinanza impugnata,diretta ad ostacolare l'accertamento di gravi e reiterate irregolarità contabili di cuil'[OSCURATO:PERSONA] era pienamente a conoscenza, così consolidando l'evasione fiscale giàperfezionatasi.Dato il contesto decisorio poc'anzi descritto, il ricorrente lamenta esserviviolazione dell'art. 630 lett. a) cod. proc. pen., in primis, in quanto il ragionamentodella Corte non reggerebbe perché non considera che la sentenza irrevocabile diassoluzione pronunciata in altro procedimento penale possa integrare prova nuovaai fini della revisione, nonostante tale sentenza abbia escluso il medesimoelemento soggettivo posto a fondamento della sentenza di condanna.Ricorda il ricorrente che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la sentenzaassolutoria irrevocabile costituisce prova nuova quando introduce accertamentiincompatibili con quelli posti a base della condanna.In tal senso, Sez. 2 n. 34628/2022, in via preliminare, ha richiamato ilprincipio in questione, che, in particolare, postula che in tema di revisione, per"prove nuove", rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le provesopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scopertesuccessivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizioovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti diprove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, eindipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte diquest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addiritturadoloso del condannato - dato che qui non è -, rilevante solo ai fini del diritto allariparazione dell'errore giudiziario (in tal senso, si richiamano anche i dicta di Sez.5, n. 12763/2020 e di sez. 2 n. 23928/2020).Più nello specifico, secondo il ricorrente è lecito chiedersi quindi che sensoavesse che l'imputato occultasse o distruggesse le scritture contabili in questionese era, come in effetti era, al momento della "sottrazione", a conoscenza delnotevole debito erariale provocato in capo alla propria società e delle irregolaritàcontabili emergenti dalle scritture in suo possesso, consistite nella alterazione deimoduli di versamento delle imposte per le indebite compensazioni, alterazione chenon poteva che avere operato il commercialista [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata vada oltre le risultanzeistruttorie recepite nella sentenza di condanna, laddove attribuisce in sostanza adAiello un dolo di evasione non per l'evasione fiscale in sé, ma per il fatto che volevacoprire e dare definitività di copertura alla pre-descritta situazione debitoria versol'Erario, per trarne vantaggio. Ma tutto ciò sarebbe un quid pluris aggiunto ex postdalla Corte di Brescia per difendere la sentenza di condanna senza tenere contodel portato della sentenza di assoluzione.Per il ricorrente una valutazione prognostica ex ante fa ritenere, invece, chenon vi fosse nell'imputato alcun dolo di occultamento di scritture contabilifinalizzato a coprire un'evasione fiscale altrui, perché le sentenze di condanna siain primo che in secondo grado attribuiscono direttamente ad [OSCURATO:PERSONA] un tale dolo,invece escluso dalla sentenza di assoluzione. In altri termini, nelle condanneneppure è menzionato [OSCURATO:PERSONA], autore dell'evasione fiscale in quanto, appropriatosidei fondi che [OSCURATO:PERSONA] gli metteva a disposizione per pagare le imposte: un datoquesto contenuto nella sentenza assolutoria, incontestabile ormai e nonconsiderato dalla Ordinanza.Si tratterebbe — secondo la tesi proposta in ricorso — di un’ordinanza che èandata oltre, con un’inammissibile estensione in malam partem del contenuto dellesentenze di condanna. Per il ricorrente, un conto è il dolo diretto dell'evasionefiscale da parte del contribuente quale scopo imprescindibile dell'occultamento odistruzione delle scritture contabili, escluso - tale dolo diretto - dalla sentenza diassoluzione, e in radice. Un altro e differente conto è il dolo dell'occultamentodell'evasione fiscale commessa non dal contribuente, ma dal commercialista delcontribuente che si è appropriato delle somme messegli a disposizione dalcontribuente. Oltre tutto in un contesto finale di istanza di fallimento in proprio delcontribuente - imputato, considerato nell’ordinanza.Anche sotto tale aspetto — prosegue il ricorrente — non avrebbe avuto sensooccultare scritture contabili se poi si fosse presentata una siffatta istanza e,soprattutto, nulla è stato contestato nel procedimento risoltosi con l'assoluzione intermini di bancarotta documentale, evidentemente perché il contribuente hacomunque, fattivamente, consentito la ricostruzione dei dati contabili della proprias.a.s. In questo senso, il fatto che dall'8/11/2012 il commercialista [OSCURATO:PERSONA] non fossepiù il soggetto detentore delle scritture contabili, non avrebbe alcuna rilevanza senon quale elemento per la qui contestata ricostruzione dell'ordinanza.Del resto, si legge ancora in ricorso, il capo di imputazione che è esitato nellacondanna, faceva riferimento al 2013 quale anno a partire dal quale vi sarebbestata la poi esclusa evasione fiscale sistematica, da parte del ricorrente. E dallasentenza di assoluzione emerge che il 2013, con la notifica della cartella esattorialen. 06820130134069402000, pari a 523.567,14 euro (così a pagina 7 dellasentenza assolutoria), era l'anno in cui è emerso il debito di Metal S.a.s. versol'Erario, ma con riferimento, però, agli anni dal 2009 in poi. Gli stessi indicati nellasentenza di condanna.Tuttavia evidenzia il ricorrente che nel reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000,il dolo specifico consiste nella finalità di evasione propria del contribuente, mentrel'ordinanza impugnata fonderebbe la decisione su fatti non accertati nel giudicatodi condanna, ossia l'occultamento finalizzato alla evasione fiscale "orchestrata" daPremi, occultamento posto in atto da [OSCURATO:PERSONA] per trarre profitto dalla evasione fiscalein questione che, di fatto, era invece una appropriazione aggravata posta in attodal commercialista.Evidenzia il ricorrente che, in materia di reati tributari, la finalità dellacondotta costituisce elemento essenziale del fatto e non può essere ridefinita insenso peggiorativo dopo il giudicato, essendo vietata ogni interpretazione inmalam partem del fatto accertato, anche se operata in sede incidentale. E che, inmateria di art. 10 d.lgs. 74/2000, l'elemento soggettivo deve riferirsi all'evasionepropria del contribuente poiché la finalità della condotta costituisce elementoessenziale del fatto e non può essere ridefinita in senso peggiorativo dopo ilgiudicato. L'ordinanza impugnata, invece, attribuisce all'esponente una condottafunzionale alla copertura di un illecito tributario altrui; con aggravamento deldisvalore della condotta tipica ex art. 10 d.lgs. 74/2000, in modo frontalmenteopposto al principio costituzionale nazionale ed euro-unitario di legalità di cui agliartt. 25 e 24 della nostra Costituzione e dell'art. 7 CEDU. Invece, nel caso di specie,l'ordinanza impugnata ha attribuito alla condotta del ricorrente una finalità diversae più sfavorevole, introducendo nel giudizio di revisione una rilettura del fatto taleda incidere sul contenuto essenziale del giudicato di condanna, modificandolo persmarcarlo dalla portata eversiva della sentenza assolutoria.Si sottolinea che nel giudizio di revisione è preclusa qualsiasi rivalutazione delfatto storico accertato con sentenza irrevocabile, tanto più se idonea a modificarnela struttura soggettiva o la finalità tipica del reato tributario come in precedenzaoggettivamente delineato. Così ponendosi, l'ordinanza impugnata secondo ilricorrente è al di fuori del perimetro del giudicato di condanna anche laddove, poi,le sentenze di condanna del GUP e della Corte di Appello connettono al reato di cuial capo 2), estinto perché prescritto, l'occultamento (o distruzione) di scritturecontabili, che sarebbe stato eseguito "per non smentire" la esposizione di fattureovvero il rilevante giro di fatture fittizie, secondo quanto recitato, nell'ordine, inciascuna delle suddette sentenze di condanna. Si tratta, però. di fatture in realtàmai emesse, riconosciute come tali nella sentenza stessa dei GUP. Sulle stesse,quindi, non vi è stata evasione alcuna, essendo state enunciate, e solo enunciate,per lo scopo ben diverso da quello evasivo, di ottenere aperture creditizie dalsistema bancario, in relazione al reato prescritto; indicato al medesimo capo 2),previsto dall'art. 137, comma 1- bis d.lgs.385/1993.Peraltro, sottolinea il ricorrente che si tratta di reato che ha quale soggettotutelato il sistema bancario, altro rispetto al soggetto tutelato dal d.lgs. 74/2000,che è l'Erario in quanto Ente espressione del patrimonio e delle finanze dellacollettività statale. Un (lato, questo in toto pretermesso nell'Ordinanza impugnata.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio motivazionale delprovvedimento impugnato. Sottolinea che, poiché è escluso il dolo evasivo fiscalenella sentenza di assoluzione, risulta escluso, secondo logica e in virtù del principiodi non contraddizione, anche il dolo di cui alla sentenza di condanna, ossia che vifosse il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero diconsentire l'evasione a terzi, cui la norma "de qua" preordina l'occultamento o ladistruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui èobbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione deiredditi o del volume di affari. In cui, va precisato, il fatto di consentire l'evasionea terzi è qui ontologicamente escluso, riferendosi direttamente al ricorrente che,da sentenza di assoluzione, non ha posto in essere alcuna evasione ma l'ha subitaper fatto, mano ed opera del premi.Si evidenzia, altresì, in ricorso che, considerato che l'occultamento/distruzionedi cui sopra, nella struttura precettiva dell'art. 10 d.lgs. 74/2000, deve essere taleda non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari, per lo scopoevasivo suddetto, la sentenza di assoluzione: a. attesta che il ricorrente si èl'omesso pagamento all'Erario destinatario di detti importi è stato impedito dalladistrazione operata dal commercialista, che lo ha tratto in inganno; b. evidenziache non avrebbe avuto senso che il medesimo richiedente occultasse odistruggesse alcunché, se non aveva, come in effetti è stato accertato, in modochiaro ed evidente nella sentenza di assoluzione, che non ha avuto l'intento dievadere imposte di vario genere; c. dà anche conto che il medesimocommercialista che in data 8/11/2012 ha consegnato le scritture contabili alricorrente, ha tratto in inganno quest'ultimo, nel senso di avergli fatto credere chele imposte venivano da lui-commercialista regolarmente pagate per conto di Metals.a.s., che gli forniva la relativa provvista in danaro. Avendo il commercialistaconsegnato moduli F23 artefatti, di apparente, avvenuto saldo.[OSCURATO:PERSONA] che, nelle sentenze di condanna (il richiamo è a pag. 3 dellasentenza della Corte d'Appello), al ricorrente è stata opposta la genericità dellacontestazione di contenuti e valenza del verbale di consegna 8/11/2012, con lasentenza di assoluzione detta genericità risulterebbe fuori luogo nel contesto dellacondotta del commercialista in essa descritta. Tanto più se si considera che talecondotta viene riscontrata dal ricorrente a distanza posteriore rispetto alla datadelI'8/11/2012, ossia all'atto della notifica (Iella cartella esattoriale di cui si è datoconto in precedenza.Per quanto il reato di cui alla sentenza di condanna risulti estinto ex art. 167cod. pen., si sottolinea in ricorso che occorre considerare Sez. 3 n. 44519/2019,chiara nel precisare che persiste l'interesse e il diritto del condannato alla revisionedella pronuncia di condanna ex art. 630 cod. proc. pen.Con il terzo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in riferimentoall'art. 634 cod. proc. pen. in quanto c’è una palese contraddizione nelladeterminazione della ammenda nella ordinanza, che in dispositivo si quantifica in1.000 euro, mentre in motivazione si indica in 500 euro.Inoltre, vi sarebbe una violazione dell'alt. 634 cod. proc. pen. perl’applicazione automatica dell'ammenda, dato, che dall'ordinanza non emerge,neppure implicitamente, una valutazione di manifesta infondatezza o di colpa otemerarietà nella proposizione dell'istanza di revisione. Nel caso di specie, lamotivazione dell'ordinanza si limita ad illustrare le ragioni tecnico-giuridichedell'inammissibilità, senza contenere alcun giudizio espresso o desumibile ditemerarietà o colpa dell'istante.Il capo sanzionatorio contiene in sé, comunque, per il ricorrente, unamotivazione apparente, essendo la relativa condanna priva di qualsiasi raccordologico tra le ragioni dell'inammissibilità e l'irrogazione della sanzione pecuniaria,in contrasto con la ratio deflattiva dell'art. 634 cod. proc. penIl ricorrente pertanto chiede annullarsi l’ordinanza impugnata, con rinvio adaltra Corte d'Appello competente, per nuovo esame dell'ammissibilità dell'istanzadi revisione ai fini dell'accoglimento della stessa per l'annullamento della condannain oggetto, nonché annullare senza rinvio l'ordinanza stessa con riguardo al capoche dispone l'ammenda ex art. 634 cod. proc. pen.3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p.riportate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I primi due motivi — con i quali si deduce violazione di legge e vizio dimotivazione per l’erroneo disconoscimento dell’inconciliabilità della sentenza dellaCorte d’appello di Milano del 27/02/2018 che aveva condannato il ricorrente, qualesocio accomandatario di METAL sas di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all’art10, d.lgs 74/2000 per l’occultamento delle scritture contabili della società per gliTribunale di Milano n. 7692 del 20/10/2024, che aveva assolto lo stesso ricorrente“perché il fatto non sussiste” dal delitto di bancarotta da operazione dolose di cuiall’art. 223, commi 1 e 2, l. f. per omessi versamenti sistemativi delle imposte apartire dal 2013 e accumulo di debito erariale di € 2,360 mln. su un passivo di €3,957 mln. in relazione al fallimento della stessa società dichiarato il 29/01/2015— sono manifestamente infondati.Tali profili di doglianza, infatti, tendono a sollecitare a questa Corte unarivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità, ancor menonell’ambito di un giudizio di revisione.Per contro, l’impianto argomentativo del provvedimento impugnato apparepuntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendereintelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutiniodi legittimità, avendo i giudici bresciani preso in esame le deduzioni difensive edessendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico innessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base diapprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o dimanifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.Peraltro, il ricorrente propone in questa sede temi che non sono affatto nuovi(in particolar modo con riguardo al ruolo del commercialista [OSCURATO:PERSONA]), che sono statispecificamente trattati sia nella sentenza di assoluzione che in quelle di condanna,oltre che nell’impugnata ordinanza con cui è stata dichiarata inammissibile lerichiesta di revisione.Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.2. I ricordati primi due motivi sono inammissibili anche per la loro genericità,non confrontandosi effettivamente con il ragionevole argomentare della sentenzaimpugnata.Il dictum della Corte bresciana si colloca, infatti, nel solco della consolidatagiurisprudenza di legittimità secondo cui, in linea generale, in tema di revisione, ilconcetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma 1,lett. a), cod. proc. pen. deve essere inteso con riferimento ad una oggettivaincompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, nongià alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni(vedasi ex multis Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 2017, Mortola, Rv. 269757;Sez. 4, n. 8135 del 25/10/2001, dep. 2002, Pisano FC, Rv. 221098), né alledivergenti valutazioni in ordine ad elementi normativi della fattispecie, fondatesulla medesima ricostruzione in punto di fatto (Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018,Delbono, Rv. 273749).Con riguardo al concetto di inconciliabilità si è chiarito che la sequenzanormativamente imposta passa, dunque, attraverso una triplice, convergentedisamina. Occorre, anzitutto, che i fatti storici - vale a dire gli accadimenti materialisu cui si radica la nozione di "fatto" penalmente significativa sul versante del nebis in idem: e cioè, azione od omissione, evento e nesso di causalità - siano glistessi. È necessario, poi, che i fatti risultino "fondamentali" ai fini delle decisioniposte in comparazione, giacché, ove mancasse il requisito della necessariadecisività, la diversa ricostruzione degli stessi fatti non potrebbe mai fungere daelemento "dirompente" rispetto alla "tenuta" intrinseca della decisione oggetto direvisione (a norma dell'art. 631 cod. proc. pen., infatti, gli elementi in base ai qualisi chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità, essere tali da dimostrare,se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530o 531 cod. proc. pen.). È, infine, essenziale il requisito della inconciliabilità: il chesta a significare che la diversa ricostruzione del medesimo fatto deve pervenire adapprodi fra loro alternativi (vedasi Sez. 2, n. 11453 del 10/03/2015, Riselli, Rv.263162; conf. Sez. 4, n. 28654 del 05/07/2024, Bonzagni, non mass.; Sez. 1, n.9981 del 29/11/2024 dep. 2025, Mancuso, non mass.; Sez. 1 n. 10515 del19/12/2024, dep. 2025, Moroncini, non mass.; Sez. 7, n. 1231, del 03/12/2025dep. 2026, non mass.).Ancora di recente si è sottolineato come in tema di revisione,l'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili dev'essere intesa come oggettivaincompatibilità tra i fatti storici su cui le decisioni si fondano e non in termini dimera divergenza tra le pronunce, sicché non è ravvisabile il contrasto fra giudicati,ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nel caso in cui il diversoepilogo giudiziale nei confronti di imputati di reati collegati nell'ambito dellamedesima indagine consegua alla valutazione, fisiologicamente differente, delcompendio istruttorio afferente a ciascun procedimento (Sez. 4, n. 39525 del15/10/2025, S., Rv. 288946 – 02).3. Orbene, operando un corretto governo dei sopra ricordati principi, la Cortebresciana, al fine di accertare la supposta incompatibilità tra i giudicati, haproceduto ad analizzare in modo compiuto la ricostruzione del fatto posta alla basedella sentenza assolutoria. E ha dato conto di come in questa si osservi che leirregolarità in punto di pagamento delle imposte erano emerse all'interno dellacompagine della società dell'[OSCURATO:PERSONA] a seguito della notifica della cartella esattorialeavvenuta in data 30 aprile 2013. A quel punto erano stati svolti accertamentiinterni alla società tramite il dipendente Bugatti, che aveva verificato l'effettivomancato pagamento delle imposte.Si ricordava anche nella sentenza di assoluzione che in data 27 agosto 2013,a seguito del rigetto dell'istanza di annullamento della cartella esattoriale, erastato revocato il mandato professionale al commercialista [OSCURATO:PERSONA]. E si concludevanel senso che non poteva addebitarsi responsabilità penale per il reato dibancarotta a seguito di operazioni dolose all’[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affidato al Premil’intera gestione della contabilità fino alla notifica della cartella esattoriale, peraltroagendo in conformità con prassi fiduciarie diffuse nell'ambito delle piccole attivitàimprenditoriali come quella della fallita. Non vi era, quindi, nesso eziologico tra lecondotte di omesso pagamento delle imposte tenute dall'[OSCURATO:PERSONA] e la bancarottapatrimoniale.Con motivazione del tutto logica e congrua — e che, pertanto, si sottrae alleproposte censure di legittimità — la Corte territoriale ha ritenuto che talericostruzione non si pone in contrasto con la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] di cui allasentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000 per la distruzionee sottrazione delle scritture contabili della società. Ciò perché, ai finidell'individuazione della responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA], non rileva tanto chi abbia tenutole scritture contabili all'epoca degli omessi versamenti, quanto piuttosto chi avevala disponibilità delle stesse nel periodo in cui queste furono occultate o distrutte.Si dà conto nella sentenza di condanna che il momento significativo in talsenso è individuato nell'avvenuta consegna delle scritture contabili della società(tra cui la dichiarazione redditi 2011 e i registri IVA acquisti e vendite per gli anni2009-2010-2011) direttamente all'odierno ricorrente in data 8 novembre 2012,come emergeva da un verbale di consegna la cui sottoscrizione era riconosciutapersonalmente dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] (il richiamo è alle dichiarazioni dello stesso resealla GdF in data 20 novembre 2014 e riportate nel pvc). Da quel momento l’Aielloaveva piena disponibilità delle scritture contabili, che tuttavia non vennero piùrinvenute e non furono mai consegnate alla Guardia di Finanza in sede di accessoin data 17 settembre 2014. E lo stesso [OSCURATO:PERSONA], all'epoca, non diede mai unagiustificazione per la mancata produzione. Dall’8 novembre 2012, quindi, ilcommercialista [OSCURATO:PERSONA] non era più il soggetto detentore delle scritture contabili.Quanto al profilo soggettivo, la Corte bresciana evidenzia che la sottrazionedelle scritture agli accertatori si concretizzò il 17 settembre 2014, ovvero oltre unanno dopo la notifica della cartella esattoriale (il 30 aprile 2013) e l'esito negativodella richiesta di annullamento della stessa (il 27 agosto 2013). Nel frattempol'[OSCURATO:PERSONA] aveva anche già incaricato almeno uno dei propri dipendenti al fine dieseguire un accertamento interno con riguardo alle irregolarità contabili.Coerente con tale ricostruzione dei fatti appare, dunque, la considerazioneche al momento della sottrazione l'[OSCURATO:PERSONA] ben sapeva del debito erariale maturatoin capo alla propria società, della rilevante consistenza dello stesso, nonché delleirregolarità contabili emergenti dalle scritture in suo possesso. E altrettanto logicoappare il rilievo che si legge nell’ordinanza impugnata secondo cui, anche sel'evasione fiscale fosse stata esclusivamente orchestrata dal commercialista [OSCURATO:PERSONA],come ritenuto nella sentenza assolutoria, non viene meno in capo all'[OSCURATO:PERSONA] il finedi evasione quanto alla condotta successiva di sottrazione delle scritture contabili,posto che la successiva condotta di occultamento appare diretta ad ostacolarel'accertamento di gravi e reiterate irregolarità contabili di cui l'[OSCURATO:PERSONA] erapienamente a conoscenza, così consolidando l'evasione fiscale già perfezionatasi.Coerente con tali premesse appare, pertanto, la conclusione che non c’èalcuna inconciliabilità tra i fatti storici posti alla base delle decisioni delle Cortimilanesi in punto di dolo dei diversi reati, quanto piuttosto una valutazionedifferente in relazione al diverso momento in cui sono venute in essere le condottepenalmente rilevanti nei due procedimenti.4. Mentre si evincono, anche in via implicita, dal testo complessivo delprovvedimento impugnato le ragioni giustificative che hanno indotto la Cortebresciana ad irrogare la sanzione pecuniaria di cui all’art. 634 comma 1, ultimaparte, cod. proc. pen — e da qui la manifesta infondatezza del motivo sull’an dellastessa — fondato, invece, è il terzo motivo di ricorso, sul quantum, ove si lamentavizio di motivazione nella parte afferente all’incongruenza fra l’indicazione, nellaparte motiva, della somma di 500 euro, somma fissata invece in 1.000 neldispositivoVi è un’effettiva discordanza, dovuta ad evidente errore materiale, fra l’entitàdella sanzione per l’inammissibilità indicata in motivazione e quella indicata neldispositivo.Trattandosi di redazione contestuale, ritiene il Collegio che vada dataprevalenza al quantum più favorevole al ricorrente e, pertanto, che lo stesso possaessere in questa sede rettificato ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen.5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), tenuto conto che larettifica disposta in questa sede era statuizione che il ricorrente avrebbe potutosollecitare anche al giudice della cognizione, alla condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al pagamentodelle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzionepecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Letto l’art. 619, comma 2, cod. proc. pen, rettifica l'ordinanza impugnataquanto alla indicazione della somma che il ricorrente deve versare alla cassa delleammende a seguito della ordinanza medesima, indicando tale somma in euro 500invece che in euro 1.000.Così deciso il 24/03/2026Il Consigliere estensore La PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]