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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 settembre 2025

Cassazione n. 14929/2026

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l'ordinanza del 03/09/2025 della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], L. Giordano, che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso;letta la memoria della [OSCURATO:PERSONA], Avv.

F. Romano, pervenuta il 19 gennaio 2026,con la quale ha eccepito la nullità derivante dalla mancata comunicazione dellarequisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ledendo con tale omissione ildiritto di difesa e la possibilità di presentare memorie di replicatempestivamente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli in funzione diGiudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta di revoca della condanna per ildelitto contestato al capo 1 della sentenza n. 3246 del 2024, emessa neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi assorbito nelle condotte contestate nel capoa) della sentenza n. 2422 del 2023, entrambe pronunciate dalla Corte di appellodi Napoli e di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i residui reati dicui ai capi 2, 7, 12, 13 della sentenza n. 32 46 del 2024 e quelli accertati nellasentenza n. 2422 del 2023 o, in via subordinata, tra tutti i delitti.2.

Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione ilcondannato, per il tramite del difensore, affidando l’impugnazione a due motivi,di seguito riassunti, nei limiti necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo denuncia vizio di motivazione sotto il profilo dellamanifesta illogicità quanto alla riscontrata differenza di composizione soggettivae di ruoli tra i due reati associativi giudicati con le sentenze in questione, nonchéin punto riconoscimento della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa.Omessa motivazione sulla specifica argomentazione difensiva relativa alle ragionidalle quali originava l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacentiaccertata con la sentenza n. 2422 del 2023.[OSCURATO:PERSONA] ha avanzato la richiesta di revoca della pronuncia di condannan. 3246 del 2024 con riferimento al reato contestato al capo 1 di cui all'art 74d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la relativa a condotta risultava assorbita e giàvalutata da quella accertata con sentenza n. 2422 del 2023, relativamente alcapo a) dell'imputazione.In tale ultima sentenza viene riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di referente peril rifornimento delle piazze di spaccio operanti nel territorio di Castellammare diStabia e per la riscossione dei proventi da destinare all'associazione camorristicadenominata clan D’Alessandro.

L'altra sentenza ha accertato, al capo 1, che lafamiglia [OSCURATO:PERSONA], in forma associativa, gestiva un lucroso traffico di sostanzestupefacenti in Castellammare di Stabia e che tale associazione era destinatariadelle forniture da parte dell'associazione la cui esistenza è stata già accertata conla sentenza n. 2422 del 2023.Nel caso di specie vi è, anche secondo i canoni fissati dalla giurisprudenzadi legittimità, la sovrapposizione delle condotte del partecipe a più associazioniillecite, con il ruolo di referente di diverse piazze di spaccio, operative nelterritorio di Castellammare di Stabia, in collaborazione e in rapporto con i singolimicro organismi criminali, con il ruolo anche di fornitore, intervenendo nellesingole piazze sia al fine di rifornirle di stupefacente, sia per incassare il prezzoda depositare nelle casse dell'associazione controllante.In concreto, quindi, a parere del ricorrente, esistono segmenti di condottapresi in esame dalle singole sentenze passate in giudicato che si sovrappongono.Vi sarebbe, dunque, assoluta identità delle condotte contestate secondo laprospettazione difensiva che fonda sulla duplicità di apporti contestuali, duplicida parte di [OSCURATO:PERSONA] solo in ragione della parzialità del punto di osservazione.L’istanza al [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione si fondava soltanto sul rilievo del ruoloentrambe le associazioni e configurando la necessaria sovrapposizione.La motivazione si fonda, invece, sulla diversità dei ruoli apicali nelle dueassociazioni ma nulla spiega circa la dedotta sovrapponibilità delle condotteritenute nelle due sentenze.

Peraltro, l’ordinanza fonda la diversità dei fatti sullasussistenza della finalità agevolatrice del clan camorristico D'Alessandro soltantonella sentenza n. 2422 del 2023.Invece, la motivazione, secondo il ricorrente, non tiene conto che lacondotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] era unica in qualità di addetto alle fornituredelle piazze di spaccio, così provvedendo ai rifornimenti di sostanza stupefacentenella prospettiva dell'associazione controllata.Non condivide il ricorrente la conclusione cui giunge il Giudicedell'esecuzione ritenendo che soltanto in parte vi è una corrispondenzatemporale della perduranza delle due associazioni, l'una, sorta nel 2019, l'altra,due anni prima nel 2017.Il ricorrente fa riferimento al fatto che la coincidenza opera relativamentealle condotte poste in essere negli anni 2019 - 2020, periodo senz'altrocoincidente per le due consorterie anche per quella sorta nel 2017 e perdurantesino all'anno 2020.L’istanza difensiva, poi, aveva esposto che la sentenza di primo gradoriformata da quella della Corte di appello n. 2422/2023 faceva emergere chel’associazione, nell’anno 2017, era sorta per decisione dei verticidell’associazione di stampo camorristico dominante nota come clan D'Alessandropoi divenuta unico fornitore di tutte le piazze di spaccio, in ragione di unoscontro armato, risalente al settembre 2017, riguardante tutte le stesse piazze dispaccio per le quali vitale era referente; sul punto vi è omessa motivazione circaun punto decisivo perché disarticola il percorso argomentativo dell'ordinanza inpunto della diversa parametrazione temporale delle due associazioni.

Peraltro, lasentenza n. 3246 fa sorgere il sodalizio nel 2019 soltanto perché l'indagine èpartita in quell'anno e non per la mancata operatività del sodalizio2.2.

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione quanto al diniego delriconoscimento della disciplina della continuazione tra i due reati associativi.L’ordinanza impugnata rigetta il riconoscimento della continuazione tra ledue associazioni affermando che i due sodalizi erano diversi in ragione dellariconosciuta circostanza aggravante ad effetto speciale soltanto per una delledue compagini.L'ordinanza è assertiva e, a parere del ricorrente, non si confronta con leallegazioni di cui all'istanza dove era stato dedotto che i componenti dellafamiglia [OSCURATO:PERSONA], gestori della piazza di spaccio di via Licerta, erano tra idestinatari della fornitura da parte dell'associazione nata per volontà della cupoladella locale consorteria di stampo camorristico, circostanza che collegavastrettamente la vita dei due sodalizi.

Circa la mancata corrispondenza delmomento ideativo l'ordinanza, nel richiamare la parametrazione temporalediversa nelle due associazioni, ha ignorato, secondo il ricorrente, l'argomentodifensivo che fonda su elementi circostanziali emersi dalle sentenze allegate allarichiesta.Si richiama pagina 115 della prima sentenza, riformata dalla Corte diappello, dove si attesta l'operatività della piazza di spaccio di via Licerta,nell'anno 2017, quindi in periodo coevo a quello della nascita dell'associazionecontrollante.

Ancora il ricorrente attacca la motivazione nella parte in cui rinvienenelle velleità del ricorrente di ottenere maggiori guadagni al di fuori del pattodeciso con la cupola del clan camorristico la genesi dell'associazione contestataal capo 1 della sentenza n. 3246 del 2024.

Secondo il ricorrente, in definitiva,preesisteva la piazza di spaccio retta dalla famiglia del ricorrente.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, L. Giordano, haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA], avv.

F. Romano, con memoria del 19 gennaio 2026, haeccepito la nullità derivante dalla mancata comunicazione della requisitoria delSostituto Procuratore generale, ledendo con tale omissione il diritto di difesa e lapossibilità di presentare memorie di replica tempestivamente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVa premesso che risulta in atti la richiesta difensiva di trasmissione dellarequisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, del 19 gennaio 2026.Si evidenzi che la giurisprudenza di legittimità, elaborata in tema didisciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19 nei procedimentiinnanzi alla Corte di cassazione, aveva affermato che l'art. 23, comma 8, d.l. 28ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonprevedeva alcuna sanzione processuale in caso di violazione del terminedi comunicazione alle parti della requisitoria trasmessa dal Procuratore generalealla cancelleria della Corte.

Sicché, l'eventuale ritardo nella comunicazione, puòdeterminare il rinvio dell'udienza soltanto laddove abbia effettivamentepregiudicato l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato o delle altri parti delprocedimento (Sez. 4, n. 35057 del 17/11/2020, Ignazzi, Rv. 280388 – 01).In ogni caso, si deve rilevare che l’attuale formulazione dell’art. 611 cod.proc. pen., nel caso di ricorsi in camera di consiglio, non è prevista alcunacomunicazione alle altre parti delle richieste del Procuratore generale.Nel procedimento cartolare novellato dalla cd. riforma Cartabia, la cuidisciplina è vigente dal 1° luglio 2024 – dunque relativa anche al caso invalutazione - la comunicazione, a cura della Cancelleria, delle conclusioni delpubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per ilprevigente rito cartolare "pandemico", non è più prevista né per il procedimentodi appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611cod. proc. pen.Il comma primo dell’art. 611 cod. proc. pen., infatti, ha stabilitoesclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentatequindici giorni prima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi,memorie e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicchéle richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti,che possono richiederne copia alla cancelleria, mentreeventuali comunicazioni relative al deposito non sono obbligatorie (Sez. 2, n.15245 del 6/03/2025, Rv. 287897 – 01).1.Il ricorso è infondato.1.1.

Il primo motivo è infondato.Invero, secondo il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, non si ravvisano ai finidell'applicazione del principio del ne bis in idem, i necessari presupposti, conparticolare riferimento alla identità storico naturalistica dei due fatti giudicati, inrelazione alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.[OSCURATO:PERSONA]. (n. 200 del 30 maggio 2016) ha reputato costituzionalmentecorretti gli approdi della giurisprudenza di legittimità, per la quale l'identità delfatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nellaconfigurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta,evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e dipersona (Sez.

U, n. 34655 del 28/6/2005, Donati, Rv 231799).Tanto a condizione che, nell'applicazione pratica, tutti gli elementi del reatosiano assunti nella loro dimensione empirica, sicché anche l'evento non potràavere rilevanza in termini giuridici, ma assumerà significato soltanto qualemodificazione della realtà materiale conseguente all'azione o all'omissionedell'agente (Sez. 5, n.47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268502) al fine dipresidiare, secondo effettività, le garanzie che l’art. 649 cod. proc. pen. norma ètesa a tutelare.In ossequio a tale principio, la Corte territoriale ha escluso, conragionamento immune da vizi di ogni tipo, l’identità dei reati associativi giudicaticon le due sentenze in esame.

Tanto, sia sotto il profilo della composizionesoggettiva delle compagini - argomento con il quale, peraltro, il ricorrente non siconfronta compiutamente – sia dal punto di vista del diverso ruolo svolto,all’interno di queste, dal ricorrente.Inoltre, si rimarca la mancanza di totale sovrapposizione delle condotte dalpunto di vista della contestazione e dell’epilogo decisorio, tenuto conto chesoltanto una delle associazioni è stata ritenuta finalizzata ad agevolare il clancamorristico di Castellammare di Stabia oltre ad essere stata esclusa la totalecoincidenza temporale delle condotte di partecipazione alle due compagini.1.2.

Il secondo motivo è inammissibile.Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, intema di reato continuato, l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipataed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mentedell’agente nella loro specificità e che la prova di tale congiunta previsione deveessere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla lucedell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere(tra le altre, Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632).[OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non puògenerico, essendo invece necessaria l’individuazione, fin dalla commissione delprimo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali,con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (tra le altre,Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).Secondo tale pacifico orientamento, l'esistenza di un medesimo disegnocriminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e dellaspinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi,l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costantecompartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep.2016, Esposti, Rv. 266413).

L'identità del disegno criminoso deve essere negataqualora, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra lediverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale daescludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece,l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quellocronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv.254793).

La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per séil caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversireati commessi) che caratterizza il reato continuato (tra le molte altre, Sez. 2, n.10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284420 – 01; Sez. 2, n. 40123 del22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).

Anche le Sezioni Unite di questa Cortehanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sededi esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate divita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea(Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).Con riferimento alla continuazione tra reato associativo e reati fine, si è poisostenuto che seppure questi rientrano nelle attività del sodalizio criminoso, inquanto finalizzati al suo rafforzamento, non è configurabile il medesimo disegnocriminoso quando i singoli reati non erano programmabili, ab origine, almomento dell’adesione all’associazione perché legati a circostanze ed eventicontingenti e occasionali (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.275334 – 02; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481– 01; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930 – 01; Sez. 1, n.13611 del 22/03/2011, Aversano, Rv. 249931).

Ad analoghe conclusioni è giuntala giurisprudenza di legittimità quanto alla dedotta sussistenza dellacontinuazione tra diverse compagini associative (Sez. 1, n. 115644 del13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01).Dunque, nel caso in valutazione, punto decisivo non è se una delle dueassociazioni precedesse, come momento della sua costituzione, l’altra manecessita l’allegazione di indici da cui trarre la conclusione che [OSCURATO:PERSONA], almomento dell’adesione alla prima associazione, avesse già programmato, siapure per grandi linee, la sua partecipazione alla seconda.Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha esposto, con ragionamentodi puro merito, immune da illogicità manifesta, che la velleità di [OSCURATO:PERSONA] diguadagni al di fuori dei canali dell'associazione sub capo a) della quale questi erarisultato partecipe, forniva la spiegazione della genesi dell'associazione di cui alcapo 1) autonoma rispetto a quella operante sotto l'egida del clan D'Alessandro,escludendo quindi con ragionamento valutativo che l'associazione sub capo 1)potesse integrare un’evoluzione o attuazione dell'altra.In ogni caso, deve riscontrarsi che il ragionamento svolto dal ricorrente èversato in fatto.

Né si ravvisa il lamentato difetto di motivazione. (v. p. 6 delprovvedimento impugnato).2.

Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 23 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'ordinanza del 03/09/2025 della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], L. Giordano, che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso;letta la memoria della [OSCURATO:PERSONA], Avv. F. Romano, pervenuta il 19 gennaio 2026,con la quale ha eccepito la nullità derivante dalla mancata comunicazione dellarequisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ledendo con tale omissione ildiritto di difesa e la possibilità di presentare memorie di replicatempestivamente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli in funzione diGiudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta di revoca della condanna per ildelitto contestato al capo 1 della sentenza n. 3246 del 2024, emessa neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi assorbito nelle condotte contestate nel capoa) della sentenza n. 2422 del 2023, entrambe pronunciate dalla Corte di appellodi Napoli e di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i residui reati dicui ai capi 2, 7, 12, 13 della sentenza n. 32 46 del 2024 e quelli accertati nellasentenza n. 2422 del 2023 o, in via subordinata, tra tutti i delitti.2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione ilcondannato, per il tramite del difensore, affidando l’impugnazione a due motivi,di seguito riassunti, nei limiti necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione sotto il profilo dellamanifesta illogicità quanto alla riscontrata differenza di composizione soggettivae di ruoli tra i due reati associativi giudicati con le sentenze in questione, nonchéin punto riconoscimento della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa.Omessa motivazione sulla specifica argomentazione difensiva relativa alle ragionidalle quali originava l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacentiaccertata con la sentenza n. 2422 del 2023.[OSCURATO:PERSONA] ha avanzato la richiesta di revoca della pronuncia di condannan. 3246 del 2024 con riferimento al reato contestato al capo 1 di cui all'art 74d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la relativa a condotta risultava assorbita e giàvalutata da quella accertata con sentenza n. 2422 del 2023, relativamente alcapo a) dell'imputazione.In tale ultima sentenza viene riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di referente peril rifornimento delle piazze di spaccio operanti nel territorio di Castellammare diStabia e per la riscossione dei proventi da destinare all'associazione camorristicadenominata clan D’Alessandro. L'altra sentenza ha accertato, al capo 1, che lafamiglia [OSCURATO:PERSONA], in forma associativa, gestiva un lucroso traffico di sostanzestupefacenti in Castellammare di Stabia e che tale associazione era destinatariadelle forniture da parte dell'associazione la cui esistenza è stata già accertata conla sentenza n. 2422 del 2023.Nel caso di specie vi è, anche secondo i canoni fissati dalla giurisprudenzadi legittimità, la sovrapposizione delle condotte del partecipe a più associazioniillecite, con il ruolo di referente di diverse piazze di spaccio, operative nelterritorio di Castellammare di Stabia, in collaborazione e in rapporto con i singolimicro organismi criminali, con il ruolo anche di fornitore, intervenendo nellesingole piazze sia al fine di rifornirle di stupefacente, sia per incassare il prezzoda depositare nelle casse dell'associazione controllante.In concreto, quindi, a parere del ricorrente, esistono segmenti di condottapresi in esame dalle singole sentenze passate in giudicato che si sovrappongono.Vi sarebbe, dunque, assoluta identità delle condotte contestate secondo laprospettazione difensiva che fonda sulla duplicità di apporti contestuali, duplicida parte di [OSCURATO:PERSONA] solo in ragione della parzialità del punto di osservazione.L’istanza al [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione si fondava soltanto sul rilievo del ruoloentrambe le associazioni e configurando la necessaria sovrapposizione.La motivazione si fonda, invece, sulla diversità dei ruoli apicali nelle dueassociazioni ma nulla spiega circa la dedotta sovrapponibilità delle condotteritenute nelle due sentenze. Peraltro, l’ordinanza fonda la diversità dei fatti sullasussistenza della finalità agevolatrice del clan camorristico D'Alessandro soltantonella sentenza n. 2422 del 2023.Invece, la motivazione, secondo il ricorrente, non tiene conto che lacondotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] era unica in qualità di addetto alle fornituredelle piazze di spaccio, così provvedendo ai rifornimenti di sostanza stupefacentenella prospettiva dell'associazione controllata.Non condivide il ricorrente la conclusione cui giunge il Giudicedell'esecuzione ritenendo che soltanto in parte vi è una corrispondenzatemporale della perduranza delle due associazioni, l'una, sorta nel 2019, l'altra,due anni prima nel 2017.Il ricorrente fa riferimento al fatto che la coincidenza opera relativamentealle condotte poste in essere negli anni 2019 - 2020, periodo senz'altrocoincidente per le due consorterie anche per quella sorta nel 2017 e perdurantesino all'anno 2020.L’istanza difensiva, poi, aveva esposto che la sentenza di primo gradoriformata da quella della Corte di appello n. 2422/2023 faceva emergere chel’associazione, nell’anno 2017, era sorta per decisione dei verticidell’associazione di stampo camorristico dominante nota come clan D'Alessandropoi divenuta unico fornitore di tutte le piazze di spaccio, in ragione di unoscontro armato, risalente al settembre 2017, riguardante tutte le stesse piazze dispaccio per le quali vitale era referente; sul punto vi è omessa motivazione circaun punto decisivo perché disarticola il percorso argomentativo dell'ordinanza inpunto della diversa parametrazione temporale delle due associazioni. Peraltro, lasentenza n. 3246 fa sorgere il sodalizio nel 2019 soltanto perché l'indagine èpartita in quell'anno e non per la mancata operatività del sodalizio2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione quanto al diniego delriconoscimento della disciplina della continuazione tra i due reati associativi.L’ordinanza impugnata rigetta il riconoscimento della continuazione tra ledue associazioni affermando che i due sodalizi erano diversi in ragione dellariconosciuta circostanza aggravante ad effetto speciale soltanto per una delledue compagini.L'ordinanza è assertiva e, a parere del ricorrente, non si confronta con leallegazioni di cui all'istanza dove era stato dedotto che i componenti dellafamiglia [OSCURATO:PERSONA], gestori della piazza di spaccio di via Licerta, erano tra idestinatari della fornitura da parte dell'associazione nata per volontà della cupoladella locale consorteria di stampo camorristico, circostanza che collegavastrettamente la vita dei due sodalizi. Circa la mancata corrispondenza delmomento ideativo l'ordinanza, nel richiamare la parametrazione temporalediversa nelle due associazioni, ha ignorato, secondo il ricorrente, l'argomentodifensivo che fonda su elementi circostanziali emersi dalle sentenze allegate allarichiesta.Si richiama pagina 115 della prima sentenza, riformata dalla Corte diappello, dove si attesta l'operatività della piazza di spaccio di via Licerta,nell'anno 2017, quindi in periodo coevo a quello della nascita dell'associazionecontrollante. Ancora il ricorrente attacca la motivazione nella parte in cui rinvienenelle velleità del ricorrente di ottenere maggiori guadagni al di fuori del pattodeciso con la cupola del clan camorristico la genesi dell'associazione contestataal capo 1 della sentenza n. 3246 del 2024. Secondo il ricorrente, in definitiva,preesisteva la piazza di spaccio retta dalla famiglia del ricorrente.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, L. Giordano, haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA], avv. F. Romano, con memoria del 19 gennaio 2026, haeccepito la nullità derivante dalla mancata comunicazione della requisitoria delSostituto Procuratore generale, ledendo con tale omissione il diritto di difesa e lapossibilità di presentare memorie di replica tempestivamente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVa premesso che risulta in atti la richiesta difensiva di trasmissione dellarequisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, del 19 gennaio 2026.Si evidenzi che la giurisprudenza di legittimità, elaborata in tema didisciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19 nei procedimentiinnanzi alla Corte di cassazione, aveva affermato che l'art. 23, comma 8, d.l. 28ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonprevedeva alcuna sanzione processuale in caso di violazione del terminedi comunicazione alle parti della requisitoria trasmessa dal Procuratore generalealla cancelleria della Corte. Sicché, l'eventuale ritardo nella comunicazione, puòdeterminare il rinvio dell'udienza soltanto laddove abbia effettivamentepregiudicato l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato o delle altri parti delprocedimento (Sez. 4, n. 35057 del 17/11/2020, Ignazzi, Rv. 280388 – 01).In ogni caso, si deve rilevare che l’attuale formulazione dell’art. 611 cod.proc. pen., nel caso di ricorsi in camera di consiglio, non è prevista alcunacomunicazione alle altre parti delle richieste del Procuratore generale.Nel procedimento cartolare novellato dalla cd. riforma Cartabia, la cuidisciplina è vigente dal 1° luglio 2024 – dunque relativa anche al caso invalutazione - la comunicazione, a cura della Cancelleria, delle conclusioni delpubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per ilprevigente rito cartolare "pandemico", non è più prevista né per il procedimentodi appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611cod. proc. pen.Il comma primo dell’art. 611 cod. proc. pen., infatti, ha stabilitoesclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentatequindici giorni prima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi,memorie e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicchéle richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti,che possono richiederne copia alla cancelleria, mentreeventuali comunicazioni relative al deposito non sono obbligatorie (Sez. 2, n.15245 del 6/03/2025, Rv. 287897 – 01).1.Il ricorso è infondato.1.1. Il primo motivo è infondato.Invero, secondo il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, non si ravvisano ai finidell'applicazione del principio del ne bis in idem, i necessari presupposti, conparticolare riferimento alla identità storico naturalistica dei due fatti giudicati, inrelazione alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.[OSCURATO:PERSONA]. (n. 200 del 30 maggio 2016) ha reputato costituzionalmentecorretti gli approdi della giurisprudenza di legittimità, per la quale l'identità delfatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nellaconfigurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta,evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e dipersona (Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005, Donati, Rv 231799).Tanto a condizione che, nell'applicazione pratica, tutti gli elementi del reatosiano assunti nella loro dimensione empirica, sicché anche l'evento non potràavere rilevanza in termini giuridici, ma assumerà significato soltanto qualemodificazione della realtà materiale conseguente all'azione o all'omissionedell'agente (Sez. 5, n.47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268502) al fine dipresidiare, secondo effettività, le garanzie che l’art. 649 cod. proc. pen. norma ètesa a tutelare.In ossequio a tale principio, la Corte territoriale ha escluso, conragionamento immune da vizi di ogni tipo, l’identità dei reati associativi giudicaticon le due sentenze in esame. Tanto, sia sotto il profilo della composizionesoggettiva delle compagini - argomento con il quale, peraltro, il ricorrente non siconfronta compiutamente – sia dal punto di vista del diverso ruolo svolto,all’interno di queste, dal ricorrente.Inoltre, si rimarca la mancanza di totale sovrapposizione delle condotte dalpunto di vista della contestazione e dell’epilogo decisorio, tenuto conto chesoltanto una delle associazioni è stata ritenuta finalizzata ad agevolare il clancamorristico di Castellammare di Stabia oltre ad essere stata esclusa la totalecoincidenza temporale delle condotte di partecipazione alle due compagini.1.2. Il secondo motivo è inammissibile.Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, intema di reato continuato, l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipataed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mentedell’agente nella loro specificità e che la prova di tale congiunta previsione deveessere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla lucedell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere(tra le altre, Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632).[OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non puògenerico, essendo invece necessaria l’individuazione, fin dalla commissione delprimo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali,con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (tra le altre,Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).Secondo tale pacifico orientamento, l'esistenza di un medesimo disegnocriminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e dellaspinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi,l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costantecompartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep.2016, Esposti, Rv. 266413). L'identità del disegno criminoso deve essere negataqualora, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra lediverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale daescludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece,l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quellocronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv.254793). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per séil caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversireati commessi) che caratterizza il reato continuato (tra le molte altre, Sez. 2, n.10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284420 – 01; Sez. 2, n. 40123 del22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Anche le Sezioni Unite di questa Cortehanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sededi esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate divita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se isuccessivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea(Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).Con riferimento alla continuazione tra reato associativo e reati fine, si è poisostenuto che seppure questi rientrano nelle attività del sodalizio criminoso, inquanto finalizzati al suo rafforzamento, non è configurabile il medesimo disegnocriminoso quando i singoli reati non erano programmabili, ab origine, almomento dell’adesione all’associazione perché legati a circostanze ed eventicontingenti e occasionali (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv.275334 – 02; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481– 01; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930 – 01; Sez. 1, n.13611 del 22/03/2011, Aversano, Rv. 249931). Ad analoghe conclusioni è giuntala giurisprudenza di legittimità quanto alla dedotta sussistenza dellacontinuazione tra diverse compagini associative (Sez. 1, n. 115644 del13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 – 01).Dunque, nel caso in valutazione, punto decisivo non è se una delle dueassociazioni precedesse, come momento della sua costituzione, l’altra manecessita l’allegazione di indici da cui trarre la conclusione che [OSCURATO:PERSONA], almomento dell’adesione alla prima associazione, avesse già programmato, siapure per grandi linee, la sua partecipazione alla seconda.Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha esposto, con ragionamentodi puro merito, immune da illogicità manifesta, che la velleità di [OSCURATO:PERSONA] diguadagni al di fuori dei canali dell'associazione sub capo a) della quale questi erarisultato partecipe, forniva la spiegazione della genesi dell'associazione di cui alcapo 1) autonoma rispetto a quella operante sotto l'egida del clan D'Alessandro,escludendo quindi con ragionamento valutativo che l'associazione sub capo 1)potesse integrare un’evoluzione o attuazione dell'altra.In ogni caso, deve riscontrarsi che il ragionamento svolto dal ricorrente èversato in fatto. Né si ravvisa il lamentato difetto di motivazione. (v. p. 6 delprovvedimento impugnato).2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 23 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14929/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris