CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 24454/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22988-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 22988/2017 Cron. Rep. Ud. 28/06/2022 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 180/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 274/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 180 del 2017, la Corte d'appello dell’Aquila ha confermato la decisione di primo grado che in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società sportiva dilettantistica, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 42,270,40 a titolo di risarcimento del danno per mancata ottemperanza all'obbligo assunto dalla società nell'ambito della convenzione stipulata con il Comune di Vasto, avente ad oggetto la gestione della piscina comunale; la [OSCURATO:PERSONA] si era infatti impegnata a costituire in favore dei precedenti addetti alla struttura natatoria, fra i quali il ricorrente, un rapporto di lavoro nelle forme del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, avente le medesime condizioni economiche e normative di quelle applicate dalla precedente società concessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale la [OSCURATO:PERSONA] era subentrata nella gestione della piscina comunale; 1.1. la Corte distrettuale ha ritenuto: a) che il contratto (di prestazione dilettantistica per tecnico sportivo) proposto al ricorrente dalla società [OSCURATO:PERSONA] non soddisfaceva l'obbligo stabilito dalla convenzione di costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa alle medesime condizioni giuridiche ed economiche applicate dalla precedente concessionaria del servizio di gestione della piscina comunale; b) che il danno risarcibile, come ritenuto dal giudice di prime cure, dovesse essere rapportato alle retribuzioni» che l'interessato avrebbe percepito per la durata della concessione, retribuzioni parametrate alla retribuzione annua percepita nell'ultimo triennio per l'attività prestata in favore della precedente concessionaria; c) che erano inammissibili, per novità delle questioni sollevate, le eccezioni della società in tema di alíunde perceptum e di parziale adempimento; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di sei motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 61, comma 3, d. lgs n. 276 del 2003 censurando la sentenza impugnata per avere qualificato, in contrasto con le emergenze in atti, come di natura autonoma tout court il contratto proposto al Granata; sostiene che, al contrario, la proficua gestione dell'impianto natatorio implicava necessariamente la natura coordinata e continuativa dello schema di collaborazione offerto e che tale schema era riconducibile alla previsione dell'art. 61, comma 3, d. lgs n. 276/2003, unica tipologia idonea a garantire nei confronti dei terzi il rispetto degli obblighi convenzionalmente assunti con il Comune di Vasto, committente dell'appalto; lamenta, inoltre, la mancata lettura sistematica delle clausole del contratto; 2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell' art. 37 l. n. 342 del 2000 e dell'art. 67, comma 1, lett. m) d.P.R. n. 917 del 1986 contestando l'affermazione della Corte di merito secondo la quale il carattere tout court autonomo dell'attività prefigurata dallo schema contrattuale sottoposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al Granata si evinceva anche dalla natura dei compensi, assoggettati a regime fiscale agevolati proprio non dei dipendenti o collaboratori ma in favore di soggetti " terzi" rispetto all'ente sportivo dilettantistico, come ad es. giudici di gara e commissari speciali; tale regime, a differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata, era applicabile non solo ai soggetti terzi all'attività di impresa, ma anche ai collaboratori della stessa compresi gli istruttori di nuoto, quale il Granata; 3. con il terzo motivo deduce errata e falsa applicazione degli artt. 11 e 66 d. lgs n. 276 del 2003, censurando la sentenza impugnata per avere valorizzato, nel ritenere peggiorativo , rispetto al precedente, il trattamento deteriore offerto con il contratto proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], la inesistenza di copertura contributiva; evidenzia che la prestazione dell'istruttore di nuoto, oggetto di contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 61 comma 3, non è remunerabile con compenso collegato a contribuzione previdenziale; in questa prospettiva rappresenta che la copertura previdenziale prevista in relazione alla precedente gestione dell'impianto non era nello specifico configurabile in ragione delle caratteristiche soggettive - di socie tà sportiva dilettantistica - di essa [OSCURATO:PERSONA]; 4. con il quarto motivo deduce omesso esame di un fatto controverso e decisivo censurando la sentenza impugnata per avere, nel ritenere deteriori rispetto al precedente rapporto, le condizioni del contratto offerto dalla società, valorizzato il fatto che solo per il lavoratore il recesso senza rispetto dei termini di preavviso comportava il pagamento di una penale e il risarcimento dei maggiori danni; evidenzia che anche il contratto con [OSCURATO:SOCIETA]., precedente gestore dell'impianto comunale, prevedeva la possibilità di recesso anticipato con facoltà per la sola committente di richiedere il risarcimento del danno e con valutazione del compenso del collaboratore in riferimento al conseguimento di risultato dell'attività prestata; contesta, inoltre, che la previsione di durata limitata dell'incarico proposto, con esclusione di rinnovo tacito, si ponesse in contrasto con l'impegno assunto dalla società ed evidenzia che la durata dei contratti destinati all'ingaggio degli istruttori di nuoto era collegata generalmente alla durata della stagione natatoria; analoghe deduzioni svolge in relazione alla valutazione come deteriore del trattamento economico offerto; 5. con il quinto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti rappresentato dalla circostanza che la società subentrata nell'appalto, ove avesse formulato una proposta di contratto diversa dallo schema depositato ai fini dell'aggiudicazione del medesimo, sarebbe stata esposta alla possibilità di revoca dell'appalto; 6. con il sesto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti censurando la quantificazione del risarcimento del danno operata dai giudici di merito, quantificazione che assume adottata senza considerare che il contratto di collaborazione non prevedeva un orario minimo, un'attività didattica di specifica assegnazione, il diritto a una determinata retribuzione a un reddito minimo sino al 2016; 7. tutte le questioni poste con i suesposti motivi di ricorso sono già state esaminate e ritenute non fondate da una decisione di questa Corte resa in controversia concernente la stessa vicenda (Cass.n. 7817 del 2022); pertanto, in mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nel giudizio analogo, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione (vedi Cass., Sez. Un, 4 luglio 2003, n. 10615; 15 aprile 2003, n. 5994). Si rinvia, di conseguenza, alla motivazione del precedente richiamato, di cui si espongono in sintesi i punti essenziali; 8. l’accertamento della stipulazione, tra le parti, di un rapporto di lavoro autonomo tout court è frutto della valutazione di una pluralità di elementi quali la non significatività della disciplina fiscale richiamata, il riferimento in contratto alla natura autonoma del rapporto, la missiva 15.9.2011 del legale rappresentante della società che comunicava all'Amministrazione comunale ed ai sindacati la stipula di appositi contratti libero professionali con gli istruttori di nuoto, la esclusione di ogni forma di tutela in caso di malattia, infortunio, e maternità, in contrasto con il disposto dell'art. 66 d. lgs n. 276 del 2003, la previsione dell'obbligo, in caso di assenza, di reperire un sostituto con responsabilità per il relativo pagamento, la durata limitata del contratto, la inadeguatezza del trattamento economico concordato con la previsione di un maggiore compenso orario medio di euro 0,50 calcolato in rapporto alla " lezione" e non alla prestazione nel suo complesso, inidoneo a compensare le più sfavorevoli condizioni contrattuali proposte; 9. il ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità nella misura in cui non ha rispettato il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (essendo state trascritte solo alcune parti dello schema di contratto proposto ai lavoratori e mancando l’esposizione per riassunto o la trascrizione dell’altro termine di comparazione, ossia del contratto stipulato con la società Co.me.te che aveva in precedenza gestito l'impianto) ed ha proposto la contestazione della interpretazione dello schema contrattuale senza dedurre la violazione dei criteri ermeneutici di interpretazione del contratto (così risolvendosi nella mera contrapposizione alla interpretazione del giudice, nell’ambito della quale gli asseriti errori di diritto ascritti alla Corte di merito nella ricostruzione della disciplina fiscale e previdenziale non appaiono intrinsecamente idonei ad inficiare l'accertamento alla base del decisum che riposa su una pluralità di ulteriori elementi la cui valutazione è sottratta al sindacato di legittimità appartenendo ad una valutazione riservata al giudice di merito); 10. la denunzia di omesso esame di un fatto controverso e decisivo, formulata con i motivi quarto, quinto e sesto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., risulta inammissibile in quanto preclusa dalla esistenza di «doppia conforme ai sensi dell'art. 348 ter , ultimo comma, cod. proc. civ. non avendo parte ricorrente, come suo onere, indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse, 6 come prescritto (Cass. n. 20994 del 2019, Cass. n. 26774 del 2016, Cass. n. 19001 del 2016, Cass. n. 5528 del 2014); 11. al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza; 12. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ve