CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 dicembre 2025
Cassazione n. 31271/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntata e difesa, giu-sta procura rilasciata su foglio separato da intendersi in calce alricorso e costituente parte integrante del medesimo, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74H08 F839E – pec: avv.eduardo-riccio @ processonline.legalmail.it) con il quale elettivamente do-micilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 15.[OSCURATO:SOCIETA]., (cod. fisc. 01585570581 – Part.Iva 01008081000), [OSCURATO:PERSONA] dello Stato [OSCURATO:SOCIETA]., So-cietà con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordina-mento di [OSCURATO:SOCIETA]. a norma dell’art. 2497sexies del cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015, con sede legale inRoma, Piazza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona dell’institore [OSCURATO:PERSONA], in virtù dei poteri conferitigli con procura per attodel [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rep. n. 63584, racc. n. 32903Numero registro generale 4469/2025Numero sezionale 848/2025Numero di raccolta generale 31271/2025Data pubblicazione 01/12/2025registrato il 4 agosto 2021, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 63M55 H501L, PEC emanuelaquici @ordineavvocatiroma.org, [OSCURATO:TELEFONO]), del Foro di Roma, edelettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via AntonioBertoloni n. 35, cap 00197, come da procura in calce al controri-corso e su foglio separato. Il difensore chiede di ricevere le comu-nicazioni e notificazioni relative al presente giudizio al numero di[OSCURATO:TELEFONO] o all’indirizzo PEC: emanuelaquici @ ordineavvo-catiroma.orgControricorrentenonchéComune di [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) in persona delSindaco legale rappresentante p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede le-gale in [OSCURATO:PERSONA] CZ alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, CAP 88060,rappresentato e difeso, come da procura speciale allegata al con-troricorso, e in virtù di Deliberazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 66 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], pubblicata sull’[OSCURATO:PERSONA] con decorrenza [OSCURATO:DATA_NASCITA]dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 82A11 F839X). Con elezionedi domicilio digitale al seguente indirizzo PEC: stefanogenovese @ordineavvocatiroma.org e indirizzo fisico in Roma presso il suo stu-dio in Roma alla via in Lucina, n. 17 (per le comunicazioni pec:stefanogenovese @ ordineavvocatiroma.org – [OSCURATO:TELEFONO])controricorrenteper la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione n°19811 depositata il 18 luglio 2024.Rilevato che:questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti;Numero registro generale 4469/2025Numero sezionale 848/2025Numero di raccolta generale 31271/2025Data pubblicazione 01/12/2025considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da talecomunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci-sione dell’impugnazione;ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, del codice di rito – il ricorso deve considerarsi rinunciato;che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, aisensi dell’art. 391 del codice predetto;che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sullespese processuali;che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom-bente – vengono liquidate come da dispositivo che segue, in baseal valore indeterminato della lite ed al d.m. n° 55 del 2014, comemodificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compensoper la fase decisionale; P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere delegato dichiara l’estinzione del giudizio. Condannail ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio,che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%,oltre al contributo previdenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 29 novembre 2025.Il consigliere delegatoLuciano VarottiNumero registro generale 26047/2025Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 21671/2026Data pubblicazione 25/06/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Correzione erroreGuido [OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialeLuigi [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA]Luciano [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n° 26047 del ruolo generale dell'anno 2025,proposto da[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., (cod. fisc. 01585570581 – Part. Iva01008081000), [OSCURATO:PERSONA] dello Stato [OSCURATO:SOCIETA]., Società consocio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a norma dell'art. 2497 sexies del cod. civ. e delD.Lgs. n. 112/2015, con sede legale in Roma, Piazza della [OSCURATO:PERSONA] n.1, in persona dell'institore [OSCURATO:PERSONA], in virtù dei poteri conferi-tigli con procura per atto del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rep. n. 63584,racc. n. 32903 registrato il 4 agosto 2021, rappresentata e difesa dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], PEC [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO]), del Foro di Roma, ed elettivamentedomiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 35, cap00197, come da procura in calce al controricorso depositato in data 23marzo 2025 nel giudizio n.r.g. 4469/2025. Si dichiara di voler ricevere lecomunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio al numero di [OSCURATO:TELEFONO] o all'indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] registro generale 26047/2025Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 21671/2026Data pubblicazione 25/06/2026controPRO.[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Aversa, alla ViaMichelangelo n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore,dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura rilasciatasu foglio separato da intendersi in calce al ricorso e costituente parteintegrante del medesimo, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74H08elettivamente domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 15.IntimatanonchéComune di [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:PARTITA_IVA]) in persona del Sindacolegale rappresentante p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] CZ alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, CAP 88060, rappresentato e di-feso, come da procura speciale allegata al controricorso, e in virtù di Deli-berazione di [OSCURATO:PERSONA] n. 66 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pubblicata sull'AlboPretorio con decorrenza 14.9.2020 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (GNV SFN82A11 F839X). Con elezione di domicilio digitale al seguente indirizzo PEC:[OSCURATO:EMAIL] e indirizzo fisico in Romapresso il suo studio in Roma alla via in Lucina, n. 17 (per le comunicazionipec: [OSCURATO:EMAIL] – [OSCURATO:TELEFONO]).IntimatoVisto il ricorso datato 5 gennaio 2026 da [OSCURATO:PERSONA].p.a.;rilevato che il Consigliere delegato allo spoglio, nell'emettere ildecreto 1° dicembre 2025 n° 31271 è incorso in errore materiale;che infatti, nel menzionato provvedimento, nel dispositivo, laddoveè scritto “Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese delpresente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione delNumero registro generale 26047/2025Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 21671/2026Data pubblicazione 25/06/202615%, oltre al contributo previdenziale ed all'iva, se dovuta”, si deve inveceleggere “Condanna il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese delpresente giudizio, che liquida, per ciascuno, in euro 4.000,00 percompensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario dellespese in ragione del 15%, oltre al contributo previdenziale ed all'iva, sedovuta”.p.q.m.visto l'art. 391-bis del codice di procedura civile, così provvede:I. nel decreto di estinzione emesso dal Consigliere delegato allospoglio il 1° dicembre 2025 al n° 31271, nel dispositivo, laddove è scritto“Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presentegiudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltreal contributo previdenziale ed all'iva, se dovuta”, si legga invece“Condanna il ricorrente a rifondere ai resistenti le spese del presentegiudizio, che liquida, per ciascuno, in euro 4.000,00 per compensi ed euro200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del15%, oltre al contributo previdenziale ed all'iva, se dovuta”;II. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giustagli artt. 288, secondo comma, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.Così deciso in Roma il 9 aprile 2026, nella adunanza camerale dellaprima sezione.il presidenteGuido MercolinoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.