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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2024

Cassazione n. 03474/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 6, comma 6, L.401/1989, per aver omesso ripetutamente di presentarsi, senza giustificato motivo, all'autorità di pubblica sicurezza designata negli orari stabiliti dal provvedimento di Daspo emesso dal Questore di Messina.

Il ricorrente deduce con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione, non avendo il giudice adeguatamente vagliato i motivi di appello; con il secondo motivo di ricorso, lamenta vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Considerato che la prima doglianza non è consentita dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituita da doglianze aspecifiche.

L'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che nel caso di specie si riscontra un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.

Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum; che anche in ordine al trattamento sanzionatorio il ricorrente non ha indicato quale sia l'elemento mal valorizzato dal giudice a quo il quale ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, sebbene equivalenti alla ritenuta recidiva qualificata, gravato da sei condanne per reati vari, ed applicato l'aumento di pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen. di un mese di reclusione per ciascuna violazione contestata, giungendo alla pena finale di un anno di reclusione e di euro 12.000 di multa; che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/10/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 6, comma 6, L.401/1989, per aver omesso ripetutamente di presentarsi, senza giustificato motivo, all'autorità di pubblica sicurezza designata negli orari stabiliti dal provvedimento di Daspo emesso dal Questore di Messina. Il ricorrente deduce con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione, non avendo il giudice adeguatamente vagliato i motivi di appello; con il secondo motivo di ricorso, lamenta vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Considerato che la prima doglianza non è consentita dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituita da doglianze aspecifiche. L'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che nel caso di specie si riscontra un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum; che anche in ordine al trattamento sanzionatorio il ricorrente non ha indicato quale sia l'elemento mal valorizzato dal giudice a quo il quale ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, sebbene equivalenti alla ritenuta recidiva qualificata, gravato da sei condanne per reati vari, ed applicato l'aumento di pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen. di un mese di reclusione per ciascuna violazione contestata, giungendo alla pena finale di un anno di reclusione e di euro 12.000 di multa; che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/10/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]