CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 22199/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: -- che la Corte d'Appello di Taranto, con sentenza del 10/09/2024, ha riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale della medesima città, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73;corrim0 1 e 1 bis, del d.P.R. 309 del 1990 perché i illecitamente deteneva sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo,di gr. 609,00 circa e del tipo hashish del peso di gr. 6,00 circa; -- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con un unico motivo, l'illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla determinazione della pena irrogata; -- che il motivo è inammissibile giacché il ricorrente si è limitato a richiamare principi di carattere generale senza spiegare, come necessario, perché, con riferimento al caso di specie, la sentenza avrebbe fatto malgoverno degli stessi; --che quindi il motivo è del tutto aspecifico; --che d'altra parte la Corte ,d'ppello ha fornito una motivazione logica ed esaustiva sul punto té.)z,vkAw posto che, sebbene sia trgaSir una parziale rinuncia, da parte dell'imputato, ai motivi di gravame, la Corte ha correttamente evidenziato l'ammissione di addebito dello stesso imputato fatta dinanzi al G.i.p. dopo l'iniziale tentativo di addossare la responsabilità al figlio Sabatino; -- che, quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha correttamente motivato in punto di congruità della pena irrogata attesa la gravità della condotta, la varietà delle sostanze stupefacenti detenute e del numero di dosi complessivamente ricavabili dalle stesse; -- che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile; -- che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella ‘amera di consiglio del 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore