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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 18344/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 933/2013 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:SOCIETA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa come da procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via Faravelli n. 22; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]: estinzione dei giudizi riuniti Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma viale Pariolin. 43 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente – e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore - intimata - e sul ricorso iscritto al n.

R.G. 1495/2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato presso i quali uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma viale Parioli n. 43 (PEC: ) - controricorrente – e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:SOCIETA] in persona del Presidente pro temporerappresentata e difesa come da procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via Faravelli n. 22; - controricorrente e ricorrente incidentale - entrambi a vverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 54/25/11 depositata in data 16/11/2011, non notificata, Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato e considerato che: - preliminarmente, la Corte rileva che la sentenza oggetto del giudizio n. r.g. 1495/2013 è la medesima pronuncia oggetto della controversia pendente di fronte a questa Corte e iscritta al n. r.g. 933/2013, chiamati entrambi alla medesima adunanza camerale del 12 maggio 2023; - pertanto, ex art. 335 c.p.c., il giudizio recante il n. r.g. 1495/2013 va riunito a quello portante il n. r.g. 933/2013; - è poi in atti, depositata in data 22 febbraio 2023 in entrambi i processi di cui ai sopradetti r.g. 933/2013 e r.g. 1495/2013, istanza ex art.

L. 130 del 2022 con la quale il contribuente chiede l’estinzione del giudizio, in quanto la controversia risulta definita; - l’istanza è completa dalla documentazione attestante il pagamento del dovuto; non risulta esser stato interposto diniego da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] e il concessionario per la riscossione è parte costituita; - deve quindi pronunciarsi l’estinzione dei giudizi riuniti; - le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate; p.q.m. dichiara l’es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 933/2013 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:SOCIETA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa come da procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via Faravelli n. 22; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]: estinzione dei giudizi riuniti Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma viale Pariolin. 43 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente – e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore - intimata - e sul ricorso iscritto al n. R.G. 1495/2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato presso i quali uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma viale Parioli n. 43 (PEC: ) - controricorrente – e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:SOCIETA] in persona del Presidente pro temporerappresentata e difesa come da procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via Faravelli n. 22; - controricorrente e ricorrente incidentale - entrambi a vverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 54/25/11 depositata in data 16/11/2011, non notificata, Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato e considerato che: - preliminarmente, la Corte rileva che la sentenza oggetto del giudizio n. r.g. 1495/2013 è la medesima pronuncia oggetto della controversia pendente di fronte a questa Corte e iscritta al n. r.g. 933/2013, chiamati entrambi alla medesima adunanza camerale del 12 maggio 2023; - pertanto, ex art. 335 c.p.c., il giudizio recante il n. r.g. 1495/2013 va riunito a quello portante il n. r.g. 933/2013; - è poi in atti, depositata in data 22 febbraio 2023 in entrambi i processi di cui ai sopradetti r.g. 933/2013 e r.g. 1495/2013, istanza ex art. L. 130 del 2022 con la quale il contribuente chiede l’estinzione del giudizio, in quanto la controversia risulta definita; - l’istanza è completa dalla documentazione attestante il pagamento del dovuto; non risulta esser stato interposto diniego da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] e il concessionario per la riscossione è parte costituita; - deve quindi pronunciarsi l’estinzione dei giudizi riuniti; - le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate; p.q.m. dichiara l’es
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