CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 18833/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MARIA1855 PASSARELLI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 498/2021 della CORTE D'APPELLO diSALERNO, depositata il 16/06/2021 R.G.N. 132/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1855/20261.- La Corte di appello di Salerno ha rigettato il gravameNumero di raccolta generale 18833/2026proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzaD atad peublb licazione 10/06/2026Tribunale di Salerno che aveva dichiarato inammissibili perintervenuta decadenza ex art. 22 d.l. n. 7 del 1970 i ricorsi, poiriuniti, avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi deibraccianti agricoli per gli anni 2008 e 2009 e la richiesta dell’INPSdi restituzione di quanto erogato indebitamente a titolo diindennità di disoccupazione (pari a € 2.751,52 per l’anno 2008 ed€ 2.825,76 per l’anno 2009).A fondamento della decisione il giudice di appello afferma lapiena validità ed efficacia della pubblicazione telematica deglielenchi di variazione anche per gli anni anteriori al 2011, indica ildies a quo di decorrenza del termine decadenziale nella suddettapubblicazione, pervenendo alla conclusione che il termine dicentoventi giorni per proporre l’azione giudiziaria, previsto dallanorma a pena di decadenza, risulta ampiamente spirato. Evidenziache trattandosi di una decadenza sostanziale di ordine pubblicorisultano irrilevanti i comportamenti assunti dalle parti, che ladecadenza non è suscettibile di sanatoria e che è rilevabile diufficio. Conclude la Corte di appello che, risultando tardival’impugnazione giudiziaria avverso la cancellazione dagli elenchi,risultano venuti meno i presupposti per l’erogazione delleprestazioni, per cui l’indebito vantato dall’INPS sussiste.Infine, ha condannato l’appellante al pagamento delle spesedel giudizio ritenendo non applicabile alla controversia l’esonerodalle spese di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre AntoninoMarcantuono con cinque motivi.3.- L’INPS resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scNrumitetreo .re gistro generale 32017/2021Numero sezionale 1855/2026All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato ilNumero di raccolta generale 18833/2026termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. Data pubblicazione 10/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la parte ricorrente deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.) per omessa pronuncia sul motivo di appello con il quale èstata censurata la sentenza di primo grado per avere dichiaratol’inammissibilità di entrambe le domande giudiziali sulla scorta didocumentazione irritualmente e tardivamente depositatadall’INPS, per di più soltanto in uno dei due procedimenti di primogrado poi riuniti, oltre i termini di cui all’art. 416 c.p.c. e in assenzadi alcun provvedimento autorizzativo in tal senso da parte delGiudice di prime cure.2.- Con il secondo motivo deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 421 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.),per avere la Corte territoriale omesso la motivazione in relazioneal motivo di appello relativo all’acquisizione di ufficio del secondoelenco di variazione 2013.3.- Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), per omessapronuncia sul motivo di appello con il quale è stata censurata lasentenza di primo grado per avere accolto l’eccezione di decadenzaex art. 22, primo comma, d.l. n. 7 del 1970 convertito in legge n.83 del 1970 in assenza di alcuna prova circa l’effettivapubblicazione dell’elenco di variazione presuntivamente relativoagli anni dal 2007 al 2009 e in virtù del quale sarebbero statecancellate le giornate agricole svolte dal ricorrente per detteannualità.4.- I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente,facendo riferimento a censure tra loro connesse.In particolare, il ricorrente si duole del fatto che laN uCmeoror treeg isdtroi generale 32017/2021Numero sezionale 1855/2026appello non si sarebbe pronunciata sulla contestazione allaNumero di raccolta generale 18833/2026sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiDaartaa ptuobb licazione 10/06/2026l’intervenuta decadenza dall’azione giudiziaria, fondando la propriadecisione su documenti (elenchi di variazione da cui risulta lacancellazione delle giornate assicurative in precedenzaaccreditate) irritualmente acquisiti al processo.4.1.- L’art. 22, primo comma, del d.l. n. 7 del 1970, convertitoin legge n. 83 del 1970, dispone che «Contro i provvedimentidefinitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui deriviuna lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azionegiudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notificao dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza».Dal chiaro tenore della norma emerge che in tema di indennitàdi disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici deilavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione dellaprestazione previdenziale che, pertanto, non può esserericonosciuta in difetto di impugnazione del provvedimentoamministrativo di esclusione da tali elenchi nel terminedecadenziale di cui alla norma sopra citata (Cass. n. 7967/2024).4.2. Nella fattispecie in questione il provvedimento censuratodal ricorrente consiste nell’elenco di variazione che ha disposto pergli anni 2008 e 2009 la cancellazione delle giornate assicurativegià accreditate, provvedimento che è stato notificato attraverso lapubblicazione sul sito internet dell’INPS dal 19 settembre 2013 al7 ottobre 2013, ai sensi dell’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011,convertito in legge n. 111 del 2011.I giudici di merito hanno ritenuto maturata la decadenza, inquanto l’azione giudiziaria stata proposta oltre il termine di 120giorni, essendo il ricorso stato depositato il 28 agosto 2017.4.3.- Deve essere, in primo luogo, disattesa la doglianza delricorrente in ordine all’omissione di pronuncia da parte della Cortedi appello, in quanto il collegio si è espresso sui motivi dNiu maeprop reeglilsotro, generale 32017/2021Numero sezionale 1855/2026affermando che trattandosi di una decadenza sostanziale di ordineNumero di raccolta generale 18833/2026pubblico, essa opera in ogni caso a prescindere dai comportamDatea nputbib licazione 10/06/2026assunti dalle parti, non è suscettibile di sanatoria ed è rilevabile diufficio in ogni stato e grado del giudizio.Tali affermazioni sono conformi a quanto affermatocostantemente dalla giurisprudenza di questa Corte in materia didecadenza ai sensi dell’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970.Costituisce, infatti, orientamento consolidato quello secondocui la domanda con cui il lavoratore agricolo contesta la richiestadell'Inps di ripetizione dell'indennità di disoccupazione,conseguente all'avvenuta cancellazione dell'assicurato dall'elencodei lavoratori agricoli, è soggetta alla decadenza di cui all'art. 22del d.l. n.7 del 1970 (conv. con modif. dalla l. n. 83 del 1970),poiché presuppone l'accertamento del diritto a ritenere laprestazione previdenziale e, quindi, dell'illegittimità delprovvedimento di cancellazione suddetto: in tal caso, ovel'iscrizione nei relativi elenchi anagrafici - che costituiscepresupposto per l'attribuzione delle relative prestazioni - siavenuta meno a seguito di provvedimento di cancellazionedell'INPS, l'illegittimità di quest'ultimo non può essere accertataincidenter tantum, in difetto di impugnazione nel termine didecadenza di cui all'art. 22 cit., non essendo configurabileun'autonoma azione di accertamento del diritto a conseguire lesuddette prestazioni (Cass. n. 29756/2025).In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratoriagricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previstodall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito dellanotifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo diiscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero dicancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa alcompimento di un atto di esercizio di un diritto soggNeutmteirvo ore,g isltrao generale 32017/2021Numero sezionale 1855/2026decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta allaNumero di raccolta generale 18833/2026sanatoria prevista dall'art. 8 della l. n. 533 del 1973,D amta paub,b licazione 10/06/2026riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, èanche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado delgiudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicatointerno (Cass. n. 17653/2020).4.4.- Ne deriva l’irrilevanza delle doglianze sollevate dalricorrente, in quanto i rilievi relativi alle modalità di acquisizione ingiudizio della documentazione attestante la pubblicazionetelematica degli elenchi contenenti la cancellazione del ricorrente,anche qualora fossero fondati, non sarebbero idonei ad impedirela decadenza già maturata.Infatti, il termine di decadenza per l'impugnazione - ai sensidell'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 (conv. con modif. dalla l. n. 83del 1970) - del provvedimento amministrativo di cancellazionedell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli decorredall'ultimo giorno di pubblicazione degli stessi sul sito internetdell'INPS (Cass. n. 23587/2025), tenendo conto della definitivitàdel provvedimento (Cass. n. 7986/2024).4.5.- Nella fattispecie in esame l’elenco in variazione checonteneva la cancellazione delle giornate lavorative del ricorrenteè stato pubblicato, come accertato dai giudici di merito, sul sitointernet dell’INPS dal 19 settembre 2013 al 7 ottobre 2013.Pertanto, anche computando il tempo per la definitività delprovvedimento amministrativo (30 giorni per proporre ricorsoamministrativo, 90 giorni per la decisione) l’azione giudiziaria,proposta solo il 28 agosto 2017, non ha impedito la maturazionedella decadenza.4.6.- Quanto all’applicabilità dell’istituto alla fattispecie inesame, si rileva che in materia di collocamento dei lavoratoriagricoli, la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dairelativi elenchi prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 197N0um, ecroo rengvist.ro, generale 32017/2021Numero sezionale 1855/2026con modif., dalla l. n. 83 del 1970, è stata abrogata dall'art. 24 delNumero di raccolta generale 18833/2026d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2D0ata0 p8ub,b licazione 10/06/2026per essere poi ripristinata dal d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif.dalla l. n. 111 del 2011, con decorrenza dal 6 luglio 2011, sicchénon è stata operante nel periodo dal 21 dicembre 2008 al 5 luglio2011 (Cass. n. 41469/2022).Ne consegue la applicabilità, anche sotto il profilo temporale,dell’istituto decadenziale alla fattispecie in esame, in cui la notificadel provvedimento di cancellazione è avvenuta mediantepubblicazione sul sito internet dell’INPS dal 19 settembre 2013 al7 ottobre 2013.5.- Con il quarto motivo si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 12 bis del r.d. n. 1949 del 1940 introdottodall’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del2011, avendo errato la Corte di appello a considerare la normaapplicabile, sotto il profilo temporale, alla fattispecie (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.).La questione relativa alla possibilità di applicare la disposizionedi cui all’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, cioè la modalitàdi notificazione telematica attraverso la pubblicazione degli elenchidi variazione sul sito internet dell’INPS, anche quando riguardanogiornate lavorative antecedenti al 1° gennaio 2011, è stata giàesaminata da questa Corte in un giudizio promosso dallo stessoricorrente relativo all’identico oggetto per diversa annualità(2007).5.1.- Questa Corte ha affermato che “Il comma 7 dell’art. 38,d.l. nr. 98 del 2011, ha riguardo ai disconoscimenti intervenutisuccessivamente alla «compilazione e pubblicazione dell’elenconominativo annuale», senza alcuna limitazione espressa al soloelenco nominativo annuale di cui al precedente comma 6, relativo«alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010», eNumero registro generale 32017/2021l’interpretazione riduttiva che parte ricorrente ne propugna, oNulmtreero sezionale 1855/2026Numero di raccolta generale 18833/2026a non essere sorretta da alcun indizio testuale, è pure in conflittoData pubblicazione 10/06/2026con il suo incipit, che sopprime i precedenti elenchi trimestrali afar data dalla sua entrata in vigore (6.7.2011). Ne consegue che,non essendo stata dettata alcuna disposizione transitoria chefacesse salve le previsioni circa la notifica individuale deidisconoscimenti successivi all’entrata in vigore del d.l. nr. 98 del2011, ove riferiti agli elenchi nominativi annuali antecedenti l’anno2011, deve ritenersi che, dalla data di entrata in vigore deldecreto-legge e dalla contestuale abolizione dei precedenti elenchitrimestrali, il legislatore abbia inteso introdurre i nuovi elenchitrimestrali, i quali son venuti ad assumere il ruolo prima svolto daiprovvedimenti individuali di disconoscimento, non più soggetti acomunicazione individuale ma a pubblicazione telematica sul sitointernet dell’INPS. Né è a dire che, così reputando, sia stato violatoil principio di irretroattività, in base al quale la nuova legge nonpuò essere applicata ai rapporti giuridici esauriti prima della suaentrata in vigore: è sufficiente, al riguardo, rilevare che, se è veroche i disconoscimenti incidono sul rapporto assicurativo, il comma7 dell’art. 38 del d.l. n. 98/2011 è norma che regola soltanto laforma dell’atto di disconoscimento, determinandone le modalità dicomunicazione, e non può che riguardare tutti gli elenchitrimestrali successivi alla sua entrata in vigore, ancorché recantidisconoscimenti relativi a periodi anteriori; la fonte del potere didisconoscimento era ed è ancora da ricercare nella più ampiapotestà pubblica di cui l’ente previdenziale è attributario in ordinealla verifica dei presupposti per l’erogazione delle provvidenze peri lavoratori agricoli, ossia negli artt. 15, comma 3°, d.l. nr. 7 del1970, e 9, comma 1, d.lgs. nr. 375 del 1993; e relativamente adessa, l’art. 38, comma 7, d.l. n. 98/2011, nulla ha disposto. Valepiuttosto la pena di aggiungere che Corte Cost. nr. 45 del 2021 haritenuto che il sistema della notificazione dei disconoscimentiNumero registro generale 32017/2021mediante pubblicazione nel sito dell’INPS costituisce formNau mderio sezionale 1855/2026Numero di raccolta generale 18833/2026pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza ergaData pubblicazione 10/06/2026omnes dell’atto e a far decorrere il termine decadenziale diimpugnazione, avendo il legislatore contemperato la necessità diassicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblicaamministrazione con la garanzia di un’adeguata conoscibilità delprovvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato,assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenzatramite la visione del sito istituzionale. E non essendo stata inquesta sede sollevata alcuna questione specifica concernente laragionevolezza del periodo temporale di pubblicazione (che ilgiudice delle leggi ha invece ritenuto sindacabile esclusivamentedal giudice ordinario, risultando fissato in quindici giorni dallacircolare INPS nr. 82 del 2012), i rilievi di parte ricorrente vannorigettati con l’affermazione del seguente principio di diritto: «Lanotificazione al lavoratore interessato del disconoscimento digiornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da partedell’INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell’art. 38, comma 7,d.l. nr.98 del 2011 (conv. con legge nr. 111 del 2011), nel testoantecedente alla modifica apportata dall’art. 43, comma 7, d.l. nr.76 del 2020 (conv. con legge nr. 120 del 2020), concerne anchele giornate lavorative oggetto di iscrizione negli elenchi nominativiannuali antecedenti l’entrata in vigore della norma»” (Cass. n.37974/2022, conf. Cass. n. 10038/2024).5.2.- Non sussistendo motivazioni per discostarsi da taliargomentazioni, il motivo deve essere disatteso, risultandoapplicabile la notifica mediante pubblicazione sul sito internetdell’INPS anche al provvedimento di cancellazione dagli elenchi deibraccianti agricoli per gli anni 2008 e 2009, essendo talepubblicazione intervenuta nel 2013, dunque nella piena vigenzadella normativa in esame.Numero registro generale 32017/20216.- Con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazNioumneero sezionale 1855/2026Numero di raccolta generale 18833/2026dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c.),Data pubblicazione 10/06/2026per avere la Corte di appello condannato l’appellante alle spese delgiudizio, pur in presenza della dichiarazione della sussistenza deirequisiti per l’esonero della parte dalle spese.L’art. 152 disp. att. c.p.c. esonera la parte privata, in presenzadi determinate condizioni reddituali, dal pagamento delle spese digiudizio “nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenzialio assistenziali”.Cass. n. 16676/2020 ha escluso il diritto all'esenzione in ungiudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere lacondanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della partericorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli, sul presupposto che“Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processualiprevisto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di dirittosingolare, come tale non applicabile a casi non espressamenteindicati - opera in relazione ai giudizi promossi per ilconseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui ildiritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domandaintrodotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta edeventuale di un diverso accertamento”.6.1.- Tuttavia, nelle ipotesi, come la fattispecie in esame, incui l’oggetto del ricorso non sia limitato alla mera contestazionedella cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, ma riguardianche la pretesa dell’istituto previdenziale di ripetizione dellesomme erogate a titolo di disoccupazione agricola, ritenutaindebita a causa della cancellazione dagli elenchi per gli anni incontestazione, la giurisprudenza più recente di questa Corte (Cass.n. 1544/2025, Cass. n. 10038/2024 e Cass. n. 37973/2022)riconduce la controversia nell’ambito del perimetro di applicazionedell’art. 152 disp. att. c.p.c.6.2.- Il motivo, pertanto, deve essere accolto non aNvumeenrod reog isltrao generale 32017/2021Numero sezionale 1855/2026Corte di appello considerato che la controversia, pur muovendoNumero di raccolta generale 18833/2026dalla contestazione del provvedimento di cancellazione, ha Dqautaa pluebb licazione 10/06/2026oggetto la richiesta dell’istituto previdenziale di restituzione delleprestazioni previdenziali erogate.7.- Conclusivamente i primi quattro motivi devono essererigettati, mentre il quinto motivo deve essere accolto, concassazione della sentenza impugnata in parte qua e decisione nelmerito, dichiarando irripetibili le spese del giudizio di appello.Le spese del presente procedimento devono esserecompensate in ragione dell’esito del giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo, respinti gli altri, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nelmerito dichiara irripetibili le spese del giudizio di appello.Compensa le spese del presente giudizio.Dichiara l’insussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.Roma, deciso all’adunanza camerale del 15 aprile 2026La PresidenteLucia Esposito