CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 14099/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e2026difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,2169LELIO MARITATO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 1621/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 26/03/2021 R.G.N. 464/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2169/20261. La Corte d’appello di Napoli, per quanto ancora qui in rNiluimeevroo d,i raccolta generale 14099/2026accoglieva il gravame proposto dall’I.N.P.S., affermando laD ata pubblicazione 13/05/2026doverosità dell’iscrizione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] allaGestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8agosto 1995, n. 335 per l’attività svolta dalla professionistanell’anno 2010, respingendo altresì l’eccezione di prescrizionedella pretesa contributiva, azionata con missiva ricevuta il 22giugno 2016, individuata la decorrenza del termine nel 6 luglio2016; dichiarava altresì la professionista tenuta al pagamentodelle sanzioni civili, ricalcolate ai sensi dell’art. 116, comma 8,lett. a) della l. n. 388 del 2000, sulla sorta capitale di €2.103,13 dovuta a titolo di contributi obbligatori per la gestioneseparata per l’anno 2010.2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazionearticolando tre motivi di censura, cui resisteva l’I.N.P.S. concontroricorso.3. Veniva depositata proposta ex art. 380-bis c.p.c.,ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto difissazione dell’adunanza in camera di consiglio, per la data del20 dicembre 2022.4. Parte ricorrente depositava memoria.5. Con ordinanza interlocutoria del 20 dicembre 2022, laSezione Sesta – Lavoro disponeva la trasmissione dellapresente causa alla Sezione Quarta, per la decisione ai sensidell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., in ragione dei motivi dicensura, ad apprezzarsi altresì la possibile valenza del regimedelle sanzioni nella materia in esame a seguito della pronunziadella Corte costituzionale n. 104 del 22.4.2022.6. L’avv.to Carcano ha depositato memoria in vistadell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 24164/2021Numero sezionale 2169/2026Numero di raccolta generale 14099/2026MOTIVI DELLA DECISIONE Data pubblicazione 13/05/20261. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., nonchéomessa pronuncia e nullità della sentenza, per non avere laCorte territoriale delibato sulle eccezioni relative alle tardiveallegazioni e produzioni documentali dell’I.N.P.S. in ordine alladecorrenza del termine di prescrizione ed alla data di ricezionedella richiesta interruttiva, datata 22 giugno 2016, ma la cuiricevuta di spedizione e ricezione – è insistito nel mezzo - nonsarebbe stata depositata in primo grado.2. Con la seconda doglianza l’avvocata deduce, in relazioneall’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., nonchél’omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte d’appelloerroneamente ritenuto interrotta la prescrizione sulla base delladata di redazione, invece che di spedizione, dell’avviso del 22giugno 2016, sicché detto atto non sarebbe idoneo allainterruzione.3. Con il terzo ed ultimo mezzo [OSCURATO:PERSONA] deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., la violazionedell’art. 416, comma 3, dell’art. 437, comma 2, c.p.c., dell’art.2697 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamenteaffermato l’interruzione della prescrizione in mancanza dellatempestiva e rituale produzione dell’avviso di ricevimento dellaraccomandata, tardivamente prodotta solo in appello.4. Osserva preliminarmente questa Corte che non è più indiscussione la doverosità dell’iscrizione dell’avv.to ricorrente incassazione alla Gestione separata per l’anno 2010, quantoinvece la maturazione o meno della intervenuta prescrizione.Numero registro generale 24164/2021Tutti e tre i motivi, sebbene sotto profili diversi, sono infattNi umero sezionale 2169/2026Numero di raccolta generale 14099/2026volti, nella sostanza, a contestare l’accertamento delDlaat a pubblicazione 13/05/2026intervenuta interruzione della prescrizione da parte della Corteterritoriale.Al riguardo è insistita, fra l’altro, la tardività delle allegazioni eproduzioni documentali dell’INPS relative alla richiestainterruttiva di cui, in ogni caso, è negata la ricezione in data22.6.2016, assumendosi essere quella innanzi riportata la datadi spedizione e non di ricezione dell’avviso.4.1. Tanto premesso, ribadisce il Collegio il costanteinsegnamento di questa Corte secondo cui l'eccezione diinterruzione della prescrizione, configurandosi diversamentedall'eccezione di prescrizione come eccezione in senso lato, puòessere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato egrado del processo, ma sulla base di allegazioni e di proveritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine allecontroversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteriistruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio ai sensidell'art. 421, secondo comma, c.p.c., dal giudice, tenuto,secondo tale norma all'accertamento della verità dei fattirilevanti ai fini della decisione. Pertanto, in presenza di unquadro probatorio che non consenta di ritenere sicuramenteinsussistente un fatto costitutivo od impeditivo l'esercizio di talipoteri istruttori è doveroso ove l'incertezza possa essererimossa con opportune iniziative istruttorie sollecitate dalgiudice (cfr. Cass. n. 16542/2010 e successive numeroseconformi).Ebbene, alla luce dei principi innanzi richiamati, correttamentela Corte territoriale ha accertato l’interruzione dellaprescrizione.Numero registro generale 24164/2021Infatti, emerge dalla stessa lettura del ricorso per cassazioneN umero sezionale 2169/2026Numero di raccolta generale 14099/2026(cfr. pag. 6) che: 1) nella causa RG. n. 10353/2017 dinnanzi Daalt a pubblicazione 13/05/2026Tribunale di Napoli, l’Inps si era costituito spiegando domandariconvenzionale di condanna al pagamento dei contributi,deducendo altresì l’interruzione della prescrizione con l’inviodell’avviso di addebito del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) nel successivo giudizioRG. n. 2344/2018, riunito al primigenio stante la connessione(cfr. sul punto anche la sentenza impugnata), l’enteprevidenziale insisteva non esser maturata la prescrizione (cfr.pag. 13 del ricorso per cassazione), producendotelematicamente, in allegato alla memoria difensiva, copiadell’avviso bonario, notificato alla contribuente il 22.6.2016.L’eccezione di interruzione della prescrizione è stata quindiritualmente sollevata, tempestiva la produzione dell’avviso diricevimento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di cui si discute (la stessa partericorrente in cassazione, peraltro, alla pag. 13 del ricorso percassazione dà atto della produzione dello stesso in calce e quindicontestualmente alla memoria difensiva), in disparte lapossibilità del ricorso, come noto, anche ai poteri officiosi inpresenza di una cd. pista probatoria.Alla luce di tali premesse, costituiscono mera richiesta dirivalutazione delle risultanze istruttorie le ulteriori censuresvolte nei motivi.La Corte territoriale a pag. 6 della sentenza impugnata ha infattiaffermato che Pertanto, considerando quale scadenza per ilpagamento la data del 06.07.2011, la notifica dellacomunicazione in questione – avvenuta in data 22.06.2016 – èidonea ad interrompere i termini di prescrizione .Si tratta di un accertamento di fatto - quello della intervenutanotifica e della data – non più rivedibile e che esclude possanoessere accolti tutti e tre i motivi di ricorso che attorno a Ndumeetrtoa re gistro generale 24164/2021Numero sezionale 2169/2026questione ruotano. Numero di raccolta generale 14099/2026Senza tacere il deficit di autosufficienza in parte qua peDrat a pubblicazione 13/05/2026mancata trascrizione del documento (l’avviso) di cui si contestal’erronea interpretazione da parte del giudice di merito.5. Resta da esaminare l’incidenza sulla fattispecie quiall’attenzione della pronunzia della Corte costituzionale n. 104del 2022, come rimarcato nell’ordinanza interlocutoria di cui siè dato conto al punto 5 dei “Fatti di causa”.Al riguardo premette il Collegio di condividere a far proprie leaffermazioni ed i principi affermati, fra le altre, da Cass. n.20892/2025, non essendo emerse ragioni di rimeditazione.Sul piano meramente ricostruttivo va dato atto che nelle moredel giudizio, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del2022, dichiarava l’illegittimità costituzionale «dell’art. 18,comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioniurgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, conmodificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte incui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti allaCassa di previdenza forense per mancato raggiungimento dellesoglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenzialeforense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separatacostituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale(INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’enteprevidenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione conriguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore».In conseguenza della declaratoria d’illegittimità costituzionale,la disciplina delle sanzioni cessa di applicarsi al caso di specie,in cui si controverte sull’annualità del 2010, antecedente allalegge d’interpretazione autentica del 2011.Numero registro generale 24164/2021Al riguardo rimarca ancora il Collegio che – come sottolineatoN umero sezionale 2169/2026Numero di raccolta generale 14099/2026già da questa Corte nella citata pronunzia Cass. n. 10892/202D5at a pubblicazione 13/05/2026(si veda anche la giurisprudenza ivi richiamata) - non sifrappone al rilievo della questione il limite dei rapporti esauriti,indiscutibili per effetto del formarsi del giudicato, e idonei aprecludere quell’efficacia retroattiva della pronuncia diaccoglimento che rappresenta caposaldo del sistema di giustiziacostituzionale e ne salvaguarda l’effettività.La contestazione del debito contributivo, nel caso di specie inragione della dedotta intervenuta prescrizione, qualeconseguenza dell’assunta mancata efficacia interruttivadell’avviso, impedisce il formarsi del giudicato e dunque ilconsolidarsi del rapporto controverso (cfr. anche Cass. 2024, n.21685, oltre che la già citata Cass. n. 10892/2025), anche conriferimento al profilo delle sanzioni applicabili e alle relativestatuizioni, legate a quelle specificamente censurate da unvincolo di stretta consequenzialitàEntro questi limiti, con esclusivo riguardo alle implicazionisanzionatorie dell’obbligo contributivo, la sentenza d’appello vaquindi cassata per quanto di ragione e la causa, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nelmerito, dichiarando che nulla è dovuto per sanzioni civili suicontributi qui in rilievo attinenti all’anno 2010.6. La complessità delle questioni dibattute ed altresì laconsiderazione che esse hanno trovato, quanto alle sanzioni,solo in epoca successiva all’introduzione del giudizio, con lapronuncia della Corte costituzionale innanzi richiamata, unassetto definitivo, consentono di compensare le spese dell’interoprocesso.Numero registro generale 24164/2021La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa laN umero sezionale 2169/2026Numero di raccolta generale 14099/2026sentenza impugnata in relazione al solo capo relativo alDleat a pubblicazione 13/05/2026sanzioni civili e, decidendo nel merito, dichiara che non sonodovute le sanzioni civili sui contributi per cui è causa relativiall’anno 2010; compensa le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.4.2026.LA PRESIDENTENumero registro generale 24164/2021Numero sezionale 2169/2026Numero di raccolta generale 14099/2026Data pubblicazione 13/05/2026