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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 19706/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 8562/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Vallisneri n. 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1732/25/14, depositata il 22.09.2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 8562/2015 Numero sezionale 1635/2022 Numero di raccolta generale 19706/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 - [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e Muzio impugnava un avviso di accertamento, per l'anno di imposta 2006, con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava, ai fini delle imposte dirette e IVA, l’indebita deduzione di costi non inerenti e non documentati, l’omessa imputazione a ricavi di corrispettivi non dichiarati e l’omessa registrazione di corrispettivi, l'errata applicazione del regime del margine con l’indebita compensazione di margini negativi.

Con altro ricorso la predetta società impugnava la successiva cartella di pagamento notificata al fine della riscossione frazionata del tributo in pendenza di ricorso avverso l’atto impositivo.

La CTP di Lucca, riuniti i due giudizi, accoglieva parzialmente i ricorsi confermando i soli rilievi riguardanti l'errata applicazione del regime del margine e l'indebita compensazione di margini negativi.

Avverso tale decisione l'Ufficio proponeva appello che veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe.

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La contribuente resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - Preliminarmente rileva la Corte la violazione delle norme sul contraddittorio, in quanto il giudizio, che riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA (e la conseguente cartella emessa per la riscossione frazionata del tributo in pendenza di ricorso), in relazione all'anno di imposta 2006, si è svolto senza la necessaria partecipazione di tutti i soci e della società; - invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, "in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle 2 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 8562/2015 Numero sezionale 1635/2022 Numero di raccolta generale 19706/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi, soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio" (Cass. Sez.

U., n. 14815 del 04/06/2008); - nel caso di specie, con l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2006, l'Agenzia delle Entrate accertava a carico della società, un maggior reddito di impresa, da imputare ai soci ai sensi dell'art. 5 TUIR; - avverso l'avviso di accertamento, la sola società ha proposto impugnazione senza la necessaria partecipazione dei soci; - in conclusione, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, con rimessione delle parti alla CTP di 3 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 8562/2015 Numero sezionale 1635/2022 Numero di raccolta generale 19706/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Lucca, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; - il giudice di rinvio dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992; - i motivi del ricorso restano assorbiti; - trattandosi di controversia decisa su rilievo d’ufficio, le spese dell’intero giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, annulla la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado; rimette le parti innanzi alla CTP di Lucca per la rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 8562/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Vallisneri n. 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1732/25/14, depositata il 22.09.2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 8562/2015 Numero sezionale 1635/2022 Numero di raccolta generale 19706/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 - [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e Muzio impugnava un avviso di accertamento, per l'anno di imposta 2006, con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava, ai fini delle imposte dirette e IVA, l’indebita deduzione di costi non inerenti e non documentati, l’omessa imputazione a ricavi di corrispettivi non dichiarati e l’omessa registrazione di corrispettivi, l'errata applicazione del regime del margine con l’indebita compensazione di margini negativi. Con altro ricorso la predetta società impugnava la successiva cartella di pagamento notificata al fine della riscossione frazionata del tributo in pendenza di ricorso avverso l’atto impositivo. La CTP di Lucca, riuniti i due giudizi, accoglieva parzialmente i ricorsi confermando i soli rilievi riguardanti l'errata applicazione del regime del margine e l'indebita compensazione di margini negativi. Avverso tale decisione l'Ufficio proponeva appello che veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La contribuente resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - Preliminarmente rileva la Corte la violazione delle norme sul contraddittorio, in quanto il giudizio, che riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA (e la conseguente cartella emessa per la riscossione frazionata del tributo in pendenza di ricorso), in relazione all'anno di imposta 2006, si è svolto senza la necessaria partecipazione di tutti i soci e della società; - invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, "in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle 2 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 8562/2015 Numero sezionale 1635/2022 Numero di raccolta generale 19706/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi, soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio" (Cass. Sez. U., n. 14815 del 04/06/2008); - nel caso di specie, con l'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2006, l'Agenzia delle Entrate accertava a carico della società, un maggior reddito di impresa, da imputare ai soci ai sensi dell'art. 5 TUIR; - avverso l'avviso di accertamento, la sola società ha proposto impugnazione senza la necessaria partecipazione dei soci; - in conclusione, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, con rimessione delle parti alla CTP di 3 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 8562/2015 Numero sezionale 1635/2022 Numero di raccolta generale 19706/2022 Data pubblicazione 17/06/2022 Lucca, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; - il giudice di rinvio dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992; - i motivi del ricorso restano assorbiti; - trattandosi di controversia decisa su rilievo d’ufficio, le spese dell’intero giudizio vanno compensate. P.Q.M. La Corte, decidendo sul ricorso, annulla la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado; rimette le parti innanzi alla CTP di Lucca per la rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio; compensa le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s
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