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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10195/2026

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[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2026rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli1270avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SCIPNLuImNerOo r,e gistro generale 20868/2021Numero sezionale 1270/2026EMANUELE [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; Numero di raccolta generale 10195/2026- resistenti con mandatoD -at a pubblicazione 19/04/2026nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 140/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 19/01/2021 R.G.N. 4151/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza delTribunale di Cassino che ha rigettato la domanda proposta daavvisi di addebito INPS ed INAIL indicate in atti e di seguitoriportate per completezza:a) 347 2014 000 1028433, Ente creditore I.N.P.S. importodebito residuo € 268.441,12;b) 347 2014 000 1028130, Ente creditore I.N.P.S. importodebito residuo € 61.680,32;c) 047 2011 00 14222870, Ente creditore I.N.P.S. importodebito residuo € 2.913,51 a titolo di contributi e sanzioni;d) 047 2011 000 8227711, Ente creditore I.N.P.S., a titolo dicontributi e sanzioni, importo debito residuo € 3.038,48;e) 047 2011 000 81399786, Ente creditore I.N.P.S., a titolo dicontributi e sanzioni, importo debito residuo € 3.326,38;f) 047 2010 000 47271552, Ente creditore I.N.P.S., a titolocontributi e sanzioni, importo debito residuo € 3.386,75;Numero registro generale 20868/2021g) 047 2014 00 12533047, Ente creditore I.N.A.I.L., a titolo di Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 10195/2026premi importo debito residuo € 11.711,27 (come da estrattoD ata pubblicazione 19/04/2026di ruolo del 19.03.2018 in atti).A tal fine nel ricorso ex art. 414 c.p.c. aveva dedotto di averappreso solo a seguito di un controllo precauzionale, effettuatotramite l’estratto di ruolo, dell’esistenza di iscrizioni a propriocarico, ma di non aver mai ricevuto la notifica di dette cartelle,conseguentemente eccepiva la prescrizione quinquennale didetti crediti, anche eventualmente maturata dopo la notificadelle cartelle/avvisi, notifica delle quali invitava – ad ogni modo- gli enti preposti a fornire prova.2.

Propone ricorso per cassazione, articolato in sei motivi lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]3.

Resiste con controricorso l’INAIL.4.

L’INPS si costituisce senza difesa5.

Resta intimata l’Agenzia delle Entrate e riscossione.6.

Deposita memoria l’INAIL.7.

Con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la società [OSCURATO:SOCIETA]. vi ècostituzione dei nuovi difensori, come in epigrafe indicati, insostituzione del precedente, avv.to [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è lamentata, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia in relazione aldisconoscimento ex artt. 214, 215, 216 c.p.c. operato inrelazione all’autenticità delle scritture e della sottoscrizione deireferti di notifica prodotti in copia dagli Enti ed al mancatoesperimento del procedimento di verificazione pur richiesto.1.1.

In via preliminare, prima di passare all’esame del primomezzo ed indi di quelli successivi, il Collegio osserva cheNumero registro generale 20868/2021l’affermazione del giudice di prime cure in ordine alla ritenuta Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 10195/2026sussistenza dell’interesse ad agire della società ricorrente nonD ata pubblicazione 19/04/2026risulta censurata in appello, sicché non può più essere rimessain discussione, tardive le doglianze svolte sul punto dall’INAILnella memoria depositata in vista della camera di consiglio.1.2.

Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile perchénon si confronta con il percorso motivazionale della Corteterritoriale che, nella sentenza impugnata (cfr. pag. 9, p. 6.1.et ss.), ha ritenuto irrilevante l’esame delle notifiche ed altresìil procedimento di verificazione, atteso che in relazione a tuttele cartelle innanzi indicate risultano prodotte in atti istanze dirateizzazione ritenute idonee ad interrompere la prescrizione.A tanto va aggiunto che il mezzo è altresì inammissibile,perché denunzia quale omessa pronunzia e violazione dell’art.112 c.p.c. quella che in realtà tale non è, la doglianzainvestendo, invece, la valutazione (non condivisa) del giudiceterritoriale di superfluità dell’esame di documenti edapprofondimenti istruttori.2.

Con il secondo mezzo, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c. è lamentata la nullità della sentenza per violazionedell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 della Cost.Parte ricorrente in cassazione denunzia che l’assertività el’apparenza della motivazione, per non aver la sentenzaimpugnata motivato in relazione all’operato disconoscimento,ex art. 214-215 c.p.c., dei referti di notifica.

Di detti refertiinsiste ancora nel dedurre la nullità.2.1.

Del pari la seconda censura non supera il vaglio diammissibiità, per le stesse ragioni già indicate al punto 1.1.,cui si fa rinvio, di mancato confronto con il decisum.3.

Con la terza censura è denunziata, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.Numero registro generale 20868/20212944 c.c.

E’ sostenuto che le domande di rateizzazione non Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 10195/2026sono atti idonei ad interrompere la prescrizione.

Data pubblicazione 19/04/20263.1.

Il motivo è infondato.Questa Corte anche di recente (cfr. Cass. 3414/2024, rv.670394-01 e la giurisprudenza anche della Sezione Lavoro ivirichiamata) ha affermato che la richiesta di rateizzazione,facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relativealle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma,quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola,al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancataconoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti.La natura di atto interruttivo della prescrizione delle istanze dirateizzazione, già valutata dal giudice territoriale con giudiziodi fatto qui insindacabile, nel caso di specie, è altresìavvalorata – osserva il Collegio – da un rilievo di ordine logico.La società ricorrente aveva nel ricorso ex art. 414 c.p.c.dedotto la mancata ricezione delle notifiche, laddove le istanzedi rateizzazione costituiscono prova, per converso, della pienaconoscenza dei debiti.

Insomma, la richiesta di rateizzazionedi una cartella che si assume mai notificata costituisce uncomportamento incompatibile con la mancata conoscenzadella cartella stessa comportando conseguentementel’interruzione della prescrizione.4.

Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c. è ancora dedotta la nullità della sentenza per avere laCorte territoriale ritenuto depositate le istanze di rateazione,nonostante gli Enti non le avessero prodotte in giudizio.4.1.

La censura è inammissibile: una volta che la Corteterritoriale, confermando la pronunzia del Tribunale, ha datorateizzazione (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata punti 6.1.e soprattutto 6.2), ogni ulteriore doglianza sul punto si tradNuumceero registro generale 20868/2021Numero sezionale 1270/2026in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorNieum neroo dni raccolta generale 10195/2026più esperibile in sede di legittimità (vieppiù in caso di doppiaD ata pubblicazione 19/04/2026conforme com’è nel caso di specie).5.

Con il quinto mezzo, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. è denunziata la nullità della sentenza per avere laCorte territoriale ritenuto notificata la cartella di pagamento n.04720140012533047.5.1.

La doglianza è inammissibile per le ragioni già esposte conriguardo al primo ma anche al secondo motivo al punto 1.1.,cui si fa integralmente rinvio.6.

Con il residuo censorio, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c. è insistita ancora la nullità della sentenza inrelazione alla inesistenza della notifica effettuata via PECdall’Ader da un indirizzo non inserito nei pubblici elenchi IPA.6.1.

Non si sottrae alla scure della inammissibilità anchel’ultima censura, con rinvio anche in tal caso a quanto già dettoal punto

1.1.7. Conclusivamente il ricorso va rigettato.8.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo nei soli confronti dell’INAIL, essendosi costituitosenza difesa l’INPS ed essendo rimasta intimata l’Agenzia delleEntrate e riscossione.9.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrenNteum erao registro generale 20868/2021Numero sezionale 1270/2026rifondere all’INAIL le spese di lite, che liquida in compleNsusmiverio €di raccolta generale 10195/20263.000 per compenso, oltre € 200 per esborsi, accessori di leggeD ata pubblicazione 19/04/2026e spese generali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].LA PRESIDENTELucia EspositoNumero registro generale 20868/2021Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 10195/2026Data pubblicazione 19/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2026rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli1270avvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SCIPNLuImNerOo r,e gistro generale 20868/2021Numero sezionale 1270/2026EMANUELE [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; Numero di raccolta generale 10195/2026- resistenti con mandatoD -at a pubblicazione 19/04/2026nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 140/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 19/01/2021 R.G.N. 4151/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza delTribunale di Cassino che ha rigettato la domanda proposta daavvisi di addebito INPS ed INAIL indicate in atti e di seguitoriportate per completezza:a) 347 2014 000 1028433, Ente creditore I.N.P.S. importodebito residuo € 268.441,12;b) 347 2014 000 1028130, Ente creditore I.N.P.S. importodebito residuo € 61.680,32;c) 047 2011 00 14222870, Ente creditore I.N.P.S. importodebito residuo € 2.913,51 a titolo di contributi e sanzioni;d) 047 2011 000 8227711, Ente creditore I.N.P.S., a titolo dicontributi e sanzioni, importo debito residuo € 3.038,48;e) 047 2011 000 81399786, Ente creditore I.N.P.S., a titolo dicontributi e sanzioni, importo debito residuo € 3.326,38;f) 047 2010 000 47271552, Ente creditore I.N.P.S., a titolocontributi e sanzioni, importo debito residuo € 3.386,75;Numero registro generale 20868/2021g) 047 2014 00 12533047, Ente creditore I.N.A.I.L., a titolo di Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 10195/2026premi importo debito residuo € 11.711,27 (come da estrattoD ata pubblicazione 19/04/2026di ruolo del 19.03.2018 in atti).A tal fine nel ricorso ex art. 414 c.p.c. aveva dedotto di averappreso solo a seguito di un controllo precauzionale, effettuatotramite l’estratto di ruolo, dell’esistenza di iscrizioni a propriocarico, ma di non aver mai ricevuto la notifica di dette cartelle,conseguentemente eccepiva la prescrizione quinquennale didetti crediti, anche eventualmente maturata dopo la notificadelle cartelle/avvisi, notifica delle quali invitava – ad ogni modo- gli enti preposti a fornire prova.2. Propone ricorso per cassazione, articolato in sei motivi lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]3. Resiste con controricorso l’INAIL.4. L’INPS si costituisce senza difesa5. Resta intimata l’Agenzia delle Entrate e riscossione.6. Deposita memoria l’INAIL.7. Con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la società [OSCURATO:SOCIETA]. vi ècostituzione dei nuovi difensori, come in epigrafe indicati, insostituzione del precedente, avv.to [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è lamentata, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia in relazione aldisconoscimento ex artt. 214, 215, 216 c.p.c. operato inrelazione all’autenticità delle scritture e della sottoscrizione deireferti di notifica prodotti in copia dagli Enti ed al mancatoesperimento del procedimento di verificazione pur richiesto.1.1. In via preliminare, prima di passare all’esame del primomezzo ed indi di quelli successivi, il Collegio osserva cheNumero registro generale 20868/2021l’affermazione del giudice di prime cure in ordine alla ritenuta Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 10195/2026sussistenza dell’interesse ad agire della società ricorrente nonD ata pubblicazione 19/04/2026risulta censurata in appello, sicché non può più essere rimessain discussione, tardive le doglianze svolte sul punto dall’INAILnella memoria depositata in vista della camera di consiglio.1.2. Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile perchénon si confronta con il percorso motivazionale della Corteterritoriale che, nella sentenza impugnata (cfr. pag. 9, p. 6.1.et ss.), ha ritenuto irrilevante l’esame delle notifiche ed altresìil procedimento di verificazione, atteso che in relazione a tuttele cartelle innanzi indicate risultano prodotte in atti istanze dirateizzazione ritenute idonee ad interrompere la prescrizione.A tanto va aggiunto che il mezzo è altresì inammissibile,perché denunzia quale omessa pronunzia e violazione dell’art.112 c.p.c. quella che in realtà tale non è, la doglianzainvestendo, invece, la valutazione (non condivisa) del giudiceterritoriale di superfluità dell’esame di documenti edapprofondimenti istruttori.2. Con il secondo mezzo, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c. è lamentata la nullità della sentenza per violazionedell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 della Cost.Parte ricorrente in cassazione denunzia che l’assertività el’apparenza della motivazione, per non aver la sentenzaimpugnata motivato in relazione all’operato disconoscimento,ex art. 214-215 c.p.c., dei referti di notifica. Di detti refertiinsiste ancora nel dedurre la nullità.2.1. Del pari la seconda censura non supera il vaglio diammissibiità, per le stesse ragioni già indicate al punto 1.1.,cui si fa rinvio, di mancato confronto con il decisum.3. Con la terza censura è denunziata, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.Numero registro generale 20868/20212944 c.c. E’ sostenuto che le domande di rateizzazione non Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 10195/2026sono atti idonei ad interrompere la prescrizione. Data pubblicazione 19/04/20263.1. Il motivo è infondato.Questa Corte anche di recente (cfr. Cass. 3414/2024, rv.670394-01 e la giurisprudenza anche della Sezione Lavoro ivirichiamata) ha affermato che la richiesta di rateizzazione,facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relativealle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma,quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola,al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancataconoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti.La natura di atto interruttivo della prescrizione delle istanze dirateizzazione, già valutata dal giudice territoriale con giudiziodi fatto qui insindacabile, nel caso di specie, è altresìavvalorata – osserva il Collegio – da un rilievo di ordine logico.La società ricorrente aveva nel ricorso ex art. 414 c.p.c.dedotto la mancata ricezione delle notifiche, laddove le istanzedi rateizzazione costituiscono prova, per converso, della pienaconoscenza dei debiti. Insomma, la richiesta di rateizzazionedi una cartella che si assume mai notificata costituisce uncomportamento incompatibile con la mancata conoscenzadella cartella stessa comportando conseguentementel’interruzione della prescrizione.4. Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c. è ancora dedotta la nullità della sentenza per avere laCorte territoriale ritenuto depositate le istanze di rateazione,nonostante gli Enti non le avessero prodotte in giudizio.4.1. La censura è inammissibile: una volta che la Corteterritoriale, confermando la pronunzia del Tribunale, ha datorateizzazione (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata punti 6.1.e soprattutto 6.2), ogni ulteriore doglianza sul punto si tradNuumceero registro generale 20868/2021Numero sezionale 1270/2026in una richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorNieum neroo dni raccolta generale 10195/2026più esperibile in sede di legittimità (vieppiù in caso di doppiaD ata pubblicazione 19/04/2026conforme com’è nel caso di specie).5. Con il quinto mezzo, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. è denunziata la nullità della sentenza per avere laCorte territoriale ritenuto notificata la cartella di pagamento n.04720140012533047.5.1. La doglianza è inammissibile per le ragioni già esposte conriguardo al primo ma anche al secondo motivo al punto 1.1.,cui si fa integralmente rinvio.6. Con il residuo censorio, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c. è insistita ancora la nullità della sentenza inrelazione alla inesistenza della notifica effettuata via PECdall’Ader da un indirizzo non inserito nei pubblici elenchi IPA.6.1. Non si sottrae alla scure della inammissibilità anchel’ultima censura, con rinvio anche in tal caso a quanto già dettoal punto 1.1.7. Conclusivamente il ricorso va rigettato.8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo nei soli confronti dell’INAIL, essendosi costituitosenza difesa l’INPS ed essendo rimasta intimata l’Agenzia delleEntrate e riscossione.9. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrenNteum erao registro generale 20868/2021Numero sezionale 1270/2026rifondere all’INAIL le spese di lite, che liquida in compleNsusmiverio €di raccolta generale 10195/20263.000 per compenso, oltre € 200 per esborsi, accessori di leggeD ata pubblicazione 19/04/2026e spese generali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].LA PRESIDENTELucia EspositoNumero registro generale 20868/2021Numero sezionale 1270/2026Numero di raccolta generale 10195/2026Data pubblicazione 19/04/2026