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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21282/2026

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controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 1679/2024,pubblicata il 7/6/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/5/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]:Nell’ambito di un giudizio pendente dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Milano, [OSCURATO:SOCIETA]. eccepiva l’irritualenotifica dell’atto di accertamento impugnato, contestando la falsitàideologica del relativo avviso di ricevimento.Presentata, dunque, la querela di falso, il giudizio tributario venivasospeso ex art. 39 d.lgs. n. 546 del 31/12/1992.Numero registro generale 391/2025Numero sezionale 1901/2026La querela di falso, nello specifico, riguardava l’avviso di ricevimentoNumero di raccolta generale 21282/2026n. 767248900129, cron. 221601/2017, ricevuto il 4/1Da2ta/ p2u0bb1lic7az,io ne 23/06/2026firmato da tale [OSCURATO:PERSONA], che, secondo la prospettazione dellaquerelante, sarebbe stata una persona del tutto sconosciuta adElissa 2002.Il Tribunale di Milano dichiarava l'inammissibilità dell'azione diquerela di falso, accogliendo l’eccezione pregiudiziale sollevatadall’Agenzia delle Entrate.La Corte d’appello di Milano, a seguito di impugnazione di Elissa2002, in riforma della sentenza appellata, riteneva ammissibilel’azione e dichiarava la falsità dell’avviso di ricevimento.Tale sentenza è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate conricorso affidato a due motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito concontroricorso, depositando pure memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso è così rubricato:” Violazione dell’art.2700 c.c. e 221 c.p.c. – nonché violazione e falsa applicazionedell’art. 14 della l. 890/1982 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c.”.1.1.

Si censura la sentenza impugnata per aver violato il dettatodell’art. 14 della l. n. 890 del 20/11/1982 e per aver erroneamenteapplicato il principio posto dal precedente citato (Sez. 1, Ordinanzan. 1686 del 19/1/2023), dal momento che nel suindicato avviso lasottoscrizione del consegnatario non appare inintellegibile.Sostiene la ricorrente che “i vizi asseritamente eccepiti dallacontroparte in relazione alla legittimazione del consegnatario sonocosa diversa dalla falsa attestazione da parte dell’agente notificatoree cosa ben diversa dalla illegittimità dell’atto impositivo” (pag. 7 delricorso); e sostiene altresì che, “nel caso di specie, inoltre, ilprecedente citato dal giudice di seconde cure non appare conferentein quanto la firma non è illeggibile e il soggetto è chiaramenteindividuabile” (pag. 8 del ricorso).2 di 6Numero registro generale 391/2025Numero sezionale 1901/2026Numero di raccolta generale 21282/2026Ad avviso della ricorrente, “nel caso di specie, il plico è statoData pubblicazione 23/06/2026consegnato, così come attestato dall’agente notificatore nell’avvisodi ricevimento sottoscritto dal consegnatario ed, infine, è entratonella sfera di conoscenza effettiva del destinatario, che ha propostotempestivo ricorso tributario, sicché il principio di diritto espostonella richiamata pronuncia avrebbe dovuto condurre alla conferma,anche in appello, della declaratoria di inammissibilità della quereladi falso per cui è causa” (pag. 11 del ricorso).1.2.

Il motivo è infondato.Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corteterritoriale ha rettamente applicato i principi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità in tema di querela di falso avverso gliavvisi di ricevimento delle raccomandate disciplinate dalRegolamento Postale (d.m. 9/04/2001).Nel precedente richiamato dalla sentenza impugnata - che, a torto,la ricorrente ritiene non applicabile nella fattispecie in esame - èstato affermato un principio di portata generale, da ritenersi, perciò,operante anche nei casi in cui la firma del consegnatario siaintellegibile, in base al quale “solo laddove vi è l’obbligo di effettuarela relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che haricevuto l’atto, l’omissione di tale indicazione fa presumere che lanotifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potràperciò disconoscere la propria firma; al contrario, laddove non vi siaobbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l’obbligo diraccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell’art. 39del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente,collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l’agente postaledebba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera lapresunzione di consegna a mani del destinatario, e l’unica querela difalso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiatadell’atto pubblico redatto dall’agente postale, attiene alla consegnain sé dell’atto ad uno dei soggetti sopra indicati” (Sez. 1, Ordinanza3 di 6Numero registro generale 391/2025Numero sezionale 1901/2026n. 1686 del 19/01/2023, Rv. 666661-01, par. 1.7 dellaNumero di raccolta generale 21282/2026motivazione).

Data pubblicazione 23/06/2026Più di recente, questa Suprema Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 25487del 17/9/2025, Rv. 676417-01) ha affermato che “in via generale,con riferimento alla notificazione di atti tributari (…omissis…) l'avvisodi ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione (cfr. Cass.Sez. 5, 31/10/2014 n. 23213; Cass. Sez. 3, 29/07/2016 n. 15795),assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avendonatura di atto pubblico, con la conseguente imprescindibile necessitàche la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso; e taleaffermazione è valida sia in caso di notifica consentita dalla legge amezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. Sez. 5,27/05/2011 n. 11708) sia in caso di notifica a mezzo posta ai sensidella L. n. 890 del 1982 (Cass. Sez. 1, 22/11/2006 n. 24852; Cass.Sez.

L, 01/03/2003, n. 3065)”.Ed ancora, Cass. n. 25487/2025 ha precisato che “le norme sulservizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia aconsiderare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamentodel procedimento notificatorio laddove la spedizione postale avvengaa fini di notifica, all'atto della consegna al domicilio del destinatario,con l’obbligo dell'Ufficiale postale di curare che, la persona che egliabbia individuato come legittimata a ricevere l'atto, apponga lapropria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonchésull'avviso di ricevimento da restituire al mittente”.Da tali premesse, Cass. n. 25487/2025 ha tratto la conclusione -disattendendo, nella fattispecie, l’assunto di [OSCURATO:PERSONA], secondocui la necessità della querela di falso nel caso di specie sarebbepreclusa in quanto “nessuna norma impone il dovere e/o il potere diverificare l’identità del soggetto che riceve la notifica" - in base allaquale “l'attività complessivamente svolta dall'Ufficiale postale (siaquella espressamente consacrata nell'avviso di ricevimento chequella presupposta, come l'accertamento della qualità del4 di 6Numero registro generale 391/2025Numero sezionale 1901/2026Numero di raccolta generale 21282/2026consegnatario dell'atto in relazione alla previsione del D.M. 9 aprileData pubblicazione 23/06/20262001, art. 39) resta assistita dalla speciale efficacia probatoriaprevista dall'art. 2700 c.c., attesa la natura di "atto pubblico"spettante all'avviso di ricevimento della raccomandata, con laconseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario siafornita mediante querela di falso (così Cass. Sez. 5, n. 11708/2011cit.)”.A tali princìpi risulta essersi pienamente conformata la sentenza quiimpugnata, che, all’esito delle prove testimoniali, ha accertato che -contrariamente a quanto attestato nell’avviso di ricevimento - il pliconon è stato consegnato ad una persona incaricata di ricevere gli attied ha, quindi, ritenuto fondata la querela proposta.2.

Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 156 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.”.2.1.

Assume la ricorrente che, nel caso di specie, l’impugnazionedinanzi al giudice tributario sarebbe rituale e tempestiva e, pertanto,la querela di falso, indipendentemente dall’esito del relativoaccertamento giudiziale, non potrebbe, comunque, inficiare lalegittimità dell’avviso di accertamento.2.2.

Il motivo è inammissibile.Si tratta, all’evidenza, di una questione - quella, cioè, relativa allavalidità o meno dell’atto tributario ed alle conseguenze che su di essapotrebbero discendere dall’esito della querela di falso - che esula dalperimetro di questo giudizio e che, per il vero, non risulta neppureessere stata trattata nella sentenza impugnata.3.

In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivoin favore del procuratore antistatario della controricorrente che neha fatto richiesta.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari5 di 6Numero registro generale 391/2025Numero sezionale 1901/2026Numero di raccolta generale 21282/2026a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoData pubblicazione 23/06/2026art. 13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite,che si liquidano € 10.000 per compensi e € 200 per esborsi, oltre aspese forfettarie nella misura del 15 per cento e accessori di legge,con distrazione al procuratore antistatario.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà attodei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 1679/2024,pubblicata il 7/6/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/5/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]:Nell’ambito di un giudizio pendente dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di Milano, [OSCURATO:SOCIETA]. eccepiva l’irritualenotifica dell’atto di accertamento impugnato, contestando la falsitàideologica del relativo avviso di ricevimento.Presentata, dunque, la querela di falso, il giudizio tributario venivasospeso ex art. 39 d.lgs. n. 546 del 31/12/1992.Numero registro generale 391/2025Numero sezionale 1901/2026La querela di falso, nello specifico, riguardava l’avviso di ricevimentoNumero di raccolta generale 21282/2026n. 767248900129, cron. 221601/2017, ricevuto il 4/1Da2ta/ p2u0bb1lic7az,io ne 23/06/2026firmato da tale [OSCURATO:PERSONA], che, secondo la prospettazione dellaquerelante, sarebbe stata una persona del tutto sconosciuta adElissa 2002.Il Tribunale di Milano dichiarava l'inammissibilità dell'azione diquerela di falso, accogliendo l’eccezione pregiudiziale sollevatadall’Agenzia delle Entrate.La Corte d’appello di Milano, a seguito di impugnazione di Elissa2002, in riforma della sentenza appellata, riteneva ammissibilel’azione e dichiarava la falsità dell’avviso di ricevimento.Tale sentenza è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate conricorso affidato a due motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito concontroricorso, depositando pure memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato:” Violazione dell’art.2700 c.c. e 221 c.p.c. – nonché violazione e falsa applicazionedell’art. 14 della l. 890/1982 in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c.”.1.1. Si censura la sentenza impugnata per aver violato il dettatodell’art. 14 della l. n. 890 del 20/11/1982 e per aver erroneamenteapplicato il principio posto dal precedente citato (Sez. 1, Ordinanzan. 1686 del 19/1/2023), dal momento che nel suindicato avviso lasottoscrizione del consegnatario non appare inintellegibile.Sostiene la ricorrente che “i vizi asseritamente eccepiti dallacontroparte in relazione alla legittimazione del consegnatario sonocosa diversa dalla falsa attestazione da parte dell’agente notificatoree cosa ben diversa dalla illegittimità dell’atto impositivo” (pag. 7 delricorso); e sostiene altresì che, “nel caso di specie, inoltre, ilprecedente citato dal giudice di seconde cure non appare conferentein quanto la firma non è illeggibile e il soggetto è chiaramenteindividuabile” (pag. 8 del ricorso).2 di 6Numero registro generale 391/2025Numero sezionale 1901/2026Numero di raccolta generale 21282/2026Ad avviso della ricorrente, “nel caso di specie, il plico è statoData pubblicazione 23/06/2026consegnato, così come attestato dall’agente notificatore nell’avvisodi ricevimento sottoscritto dal consegnatario ed, infine, è entratonella sfera di conoscenza effettiva del destinatario, che ha propostotempestivo ricorso tributario, sicché il principio di diritto espostonella richiamata pronuncia avrebbe dovuto condurre alla conferma,anche in appello, della declaratoria di inammissibilità della quereladi falso per cui è causa” (pag. 11 del ricorso).1.2. Il motivo è infondato.Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corteterritoriale ha rettamente applicato i principi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità in tema di querela di falso avverso gliavvisi di ricevimento delle raccomandate disciplinate dalRegolamento Postale (d.m. 9/04/2001).Nel precedente richiamato dalla sentenza impugnata - che, a torto,la ricorrente ritiene non applicabile nella fattispecie in esame - èstato affermato un principio di portata generale, da ritenersi, perciò,operante anche nei casi in cui la firma del consegnatario siaintellegibile, in base al quale “solo laddove vi è l’obbligo di effettuarela relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che haricevuto l’atto, l’omissione di tale indicazione fa presumere che lanotifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potràperciò disconoscere la propria firma; al contrario, laddove non vi siaobbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l’obbligo diraccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell’art. 39del d.m. 9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente,collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l’agente postaledebba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera lapresunzione di consegna a mani del destinatario, e l’unica querela difalso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiatadell’atto pubblico redatto dall’agente postale, attiene alla consegnain sé dell’atto ad uno dei soggetti sopra indicati” (Sez. 1, Ordinanza3 di 6Numero registro generale 391/2025Numero sezionale 1901/2026n. 1686 del 19/01/2023, Rv. 666661-01, par. 1.7 dellaNumero di raccolta generale 21282/2026motivazione). Data pubblicazione 23/06/2026Più di recente, questa Suprema Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 25487del 17/9/2025, Rv. 676417-01) ha affermato che “in via generale,con riferimento alla notificazione di atti tributari (…omissis…) l'avvisodi ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione (cfr. Cass.Sez. 5, 31/10/2014 n. 23213; Cass. Sez. 3, 29/07/2016 n. 15795),assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avendonatura di atto pubblico, con la conseguente imprescindibile necessitàche la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso; e taleaffermazione è valida sia in caso di notifica consentita dalla legge amezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. Sez. 5,27/05/2011 n. 11708) sia in caso di notifica a mezzo posta ai sensidella L. n. 890 del 1982 (Cass. Sez. 1, 22/11/2006 n. 24852; Cass.Sez. L, 01/03/2003, n. 3065)”.Ed ancora, Cass. n. 25487/2025 ha precisato che “le norme sulservizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia aconsiderare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamentodel procedimento notificatorio laddove la spedizione postale avvengaa fini di notifica, all'atto della consegna al domicilio del destinatario,con l’obbligo dell'Ufficiale postale di curare che, la persona che egliabbia individuato come legittimata a ricevere l'atto, apponga lapropria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonchésull'avviso di ricevimento da restituire al mittente”.Da tali premesse, Cass. n. 25487/2025 ha tratto la conclusione -disattendendo, nella fattispecie, l’assunto di [OSCURATO:PERSONA], secondocui la necessità della querela di falso nel caso di specie sarebbepreclusa in quanto “nessuna norma impone il dovere e/o il potere diverificare l’identità del soggetto che riceve la notifica" - in base allaquale “l'attività complessivamente svolta dall'Ufficiale postale (siaquella espressamente consacrata nell'avviso di ricevimento chequella presupposta, come l'accertamento della qualità del4 di 6Numero registro generale 391/2025Numero sezionale 1901/2026Numero di raccolta generale 21282/2026consegnatario dell'atto in relazione alla previsione del D.M. 9 aprileData pubblicazione 23/06/20262001, art. 39) resta assistita dalla speciale efficacia probatoriaprevista dall'art. 2700 c.c., attesa la natura di "atto pubblico"spettante all'avviso di ricevimento della raccomandata, con laconseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario siafornita mediante querela di falso (così Cass. Sez. 5, n. 11708/2011cit.)”.A tali princìpi risulta essersi pienamente conformata la sentenza quiimpugnata, che, all’esito delle prove testimoniali, ha accertato che -contrariamente a quanto attestato nell’avviso di ricevimento - il pliconon è stato consegnato ad una persona incaricata di ricevere gli attied ha, quindi, ritenuto fondata la querela proposta.2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 156 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.”.2.1. Assume la ricorrente che, nel caso di specie, l’impugnazionedinanzi al giudice tributario sarebbe rituale e tempestiva e, pertanto,la querela di falso, indipendentemente dall’esito del relativoaccertamento giudiziale, non potrebbe, comunque, inficiare lalegittimità dell’avviso di accertamento.2.2. Il motivo è inammissibile.Si tratta, all’evidenza, di una questione - quella, cioè, relativa allavalidità o meno dell’atto tributario ed alle conseguenze che su di essapotrebbero discendere dall’esito della querela di falso - che esula dalperimetro di questo giudizio e che, per il vero, non risulta neppureessere stata trattata nella sentenza impugnata.3. In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivoin favore del procuratore antistatario della controricorrente che neha fatto richiesta.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari5 di 6Numero registro generale 391/2025Numero sezionale 1901/2026Numero di raccolta generale 21282/2026a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoData pubblicazione 23/06/2026art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite,che si liquidano € 10.000 per compensi e € 200 per esborsi, oltre aspese forfettarie nella misura del 15 per cento e accessori di legge,con distrazione al procuratore antistatario.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà attodei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi6 di 6
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