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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32734/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 07/09/2021 della corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. lette le conclusione del difensore della ricorrente avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 settembre 2021 la corte di appello di Trieste riformava parzialmente la sentenza del 15 aprile 2019 del tribunale di Gorizia, applicando in favore dell'imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso la sentenza suindicata, [OSCURATO:PERSONA], mediante il difensore, propone ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi di impugnazione.

3. Con il primo deduce la violazione dell'art. 415 bis cod. pen. in relazione a documenti prodotti dal P.M. e acquisiti all'udienza del 4 giugno 2018, successivamente alla instaurazione del rito abbreviato.

In assenza di tale acquisizione, confermata dalla sentenza di appello e inerente atti rimasti nel fascicolo "madre" cui l'imputata non aveva accesso, la ricorrente avrebbe dovuto essere assolta.

4. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 415 bis, 556, 416, 438 e 442 cod. proc. pen. atteso che già il giudice di primo grado avrebbe deliberato in base a documenti non inseriti nel fascicolo di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., e come tali non trasmessi ai sensi dell'art. 416 comma 2 cod. proc. pen. e non rientranti tra le prove previste dall'art. 441 comma 5 cod. proc. pen.

Cosicché la mancata attivazione della procedura prevista da quest'ultimo articolo avrebbe determinato la violazione delle norme di cui alla rubrica del motivo.

5. Con il terzo motivo rappresenta la violazione degli artt. 415 bis, 556, 416, 438 e 442 cod. proc. pen.

Si sottolinea la susistenza di apposita eccezione difensiva in opposizione alla acquisizione di atti del P.M., di cui ai precedenti motivi, e si sostiene come già la sentenza di primo grado, richiamante principi non conferenti al caso di specie, sarebbe illogica ed erroneamente confermata in secondo grado.

Si aggiunge che la stessa corte di appello avrebbe espressamente riconosciuto che gli atti in questione non sono stati oggetto della procedura ex art. 441 comma 5 cod. proc. pen. 6.

Con il quarto motivo, deduce la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. con riguardo all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

Sarebbe illogica sul punto la motivazione, e i giudici avrebbero dovuto considerare la condotta processuale della ricorrente e la collaborazione in fase di indagini oltre alla condizione economica allegata dalla difesa.

Rileverebbero, altresì, le modalità non gravi dell'azione, la bassissima intensità del dolo, e la minima capacità a delinquere evidenziata dalla stessa corte di appello.[OSCURATO:PERSONA]

1. Devono esaminarsi congiuntamente i primi tre motivi, siccome omogenei, atteso che ineriscono alla medesima questione riguadante l'acquisizione in udienza, successiva al disposto rito abbreviato, di atti prodotti dal P.M. e inerenti certificazioni rilasciate dalla ricorrente ai dipendenti in ordine alle ritenute effettuate in ordine alle retribuzioni erogate.

Essi sono inammissibili.

Come evidenziato dalla corte di appello, che ha espressamente rinviato al riguardo alla motivazione del primo giudice, quest'ultimo ha giustificato la decisione acquisitiva contestata, osservando come i documenti in parola, siccome citati in apposita annotazione di pg - regolamente presente ab origine nel fascicolo del processo - quali allegato n. 3, fossero noti all'imputata, essendosi fatta menzione di essi nella predetta annotazione, e della loro acquisizione oltre che allegazione, mentre l'originaria assenza nel fascicolo del PM delle certificazioni in parola sarebbe stata frutto di un mero errore materiale, dovuto alla formazione del fascicolo correlato al prescelto rito abbreviato.

Si tratta di una decisione corretta, in linea con il principio per cui nel giudizio abbreviato sono utilizzabili gli atti legittimamente acquisiti nel corso delle indagini preliminari e noti all'imputato, anche se per mero errore o caso fortuito non siano materialmente allegati al fascicolo del pubblico ministero (Sez. 6, n. 14884 del 21/02/2017 Rv. 269895 - 01).

Principio al quale, per come formulato, non osta quindi la proposta eccezione, sin dal primo giudizio, di non acquisibilità degli atti stessi.

Né rileva, in termini di vizio motivazionale, l'ulteriore rilievo della corte di appello per cui si sarebbe trattato di atti comunque acquisibili ex art. 441 comma 5 cod. proc. pen., emergendo al riguardo una citazione puramente teorica e quindi astratta rispetto al caso di specie, connotato, piuttosto, dalla rilevanza, ai fini acquisitivi in contestazione, della citazione degli atti in apposita annotazione già acquisita regolarmente, della conoscenza di tali ultimi documenti da parte della ricorrente e della assenza dal fascicolo degli atti solo per mero errore materiale.

2. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo, a fronte di una motivazione di esclusione delle attenuanti generiche che risulta immune da vizi, siccome fondata sulla coerente illustrazione della gravità del fatto, reputato di rilevante offensività, senza che possa essere inficiata dalla concessione del beneficio dela pena sospensa, fondato su profili di analisi diversi, come esplicitamente illustrati.

Irrilevante è quindi ogni rilievo difensivo su altre circostanze valorizzabili in senso favorevole all'imputata, atteso che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass., Sez.

VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419).

Si è anche affermato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez.

II, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163).

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 07/09/2021 della corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. lette le conclusione del difensore della ricorrente avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 settembre 2021 la corte di appello di Trieste riformava parzialmente la sentenza del 15 aprile 2019 del tribunale di Gorizia, applicando in favore dell'imputata il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso la sentenza suindicata, [OSCURATO:PERSONA], mediante il difensore, propone ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi di impugnazione. 3. Con il primo deduce la violazione dell'art. 415 bis cod. pen. in relazione a documenti prodotti dal P.M. e acquisiti all'udienza del 4 giugno 2018, successivamente alla instaurazione del rito abbreviato. In assenza di tale acquisizione, confermata dalla sentenza di appello e inerente atti rimasti nel fascicolo "madre" cui l'imputata non aveva accesso, la ricorrente avrebbe dovuto essere assolta. 4. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 415 bis, 556, 416, 438 e 442 cod. proc. pen. atteso che già il giudice di primo grado avrebbe deliberato in base a documenti non inseriti nel fascicolo di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., e come tali non trasmessi ai sensi dell'art. 416 comma 2 cod. proc. pen. e non rientranti tra le prove previste dall'art. 441 comma 5 cod. proc. pen. Cosicché la mancata attivazione della procedura prevista da quest'ultimo articolo avrebbe determinato la violazione delle norme di cui alla rubrica del motivo. 5. Con il terzo motivo rappresenta la violazione degli artt. 415 bis, 556, 416, 438 e 442 cod. proc. pen. Si sottolinea la susistenza di apposita eccezione difensiva in opposizione alla acquisizione di atti del P.M., di cui ai precedenti motivi, e si sostiene come già la sentenza di primo grado, richiamante principi non conferenti al caso di specie, sarebbe illogica ed erroneamente confermata in secondo grado. Si aggiunge che la stessa corte di appello avrebbe espressamente riconosciuto che gli atti in questione non sono stati oggetto della procedura ex art. 441 comma 5 cod. proc. pen. 6. Con il quarto motivo, deduce la violazione dell'art. 62 bis cod. pen. con riguardo all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Sarebbe illogica sul punto la motivazione, e i giudici avrebbero dovuto considerare la condotta processuale della ricorrente e la collaborazione in fase di indagini oltre alla condizione economica allegata dalla difesa. Rileverebbero, altresì, le modalità non gravi dell'azione, la bassissima intensità del dolo, e la minima capacità a delinquere evidenziata dalla stessa corte di appello.[OSCURATO:PERSONA] 1. Devono esaminarsi congiuntamente i primi tre motivi, siccome omogenei, atteso che ineriscono alla medesima questione riguadante l'acquisizione in udienza, successiva al disposto rito abbreviato, di atti prodotti dal P.M. e inerenti certificazioni rilasciate dalla ricorrente ai dipendenti in ordine alle ritenute effettuate in ordine alle retribuzioni erogate. Essi sono inammissibili. Come evidenziato dalla corte di appello, che ha espressamente rinviato al riguardo alla motivazione del primo giudice, quest'ultimo ha giustificato la decisione acquisitiva contestata, osservando come i documenti in parola, siccome citati in apposita annotazione di pg - regolamente presente ab origine nel fascicolo del processo - quali allegato n. 3, fossero noti all'imputata, essendosi fatta menzione di essi nella predetta annotazione, e della loro acquisizione oltre che allegazione, mentre l'originaria assenza nel fascicolo del PM delle certificazioni in parola sarebbe stata frutto di un mero errore materiale, dovuto alla formazione del fascicolo correlato al prescelto rito abbreviato. Si tratta di una decisione corretta, in linea con il principio per cui nel giudizio abbreviato sono utilizzabili gli atti legittimamente acquisiti nel corso delle indagini preliminari e noti all'imputato, anche se per mero errore o caso fortuito non siano materialmente allegati al fascicolo del pubblico ministero (Sez. 6, n. 14884 del 21/02/2017 Rv. 269895 - 01). Principio al quale, per come formulato, non osta quindi la proposta eccezione, sin dal primo giudizio, di non acquisibilità degli atti stessi. Né rileva, in termini di vizio motivazionale, l'ulteriore rilievo della corte di appello per cui si sarebbe trattato di atti comunque acquisibili ex art. 441 comma 5 cod. proc. pen., emergendo al riguardo una citazione puramente teorica e quindi astratta rispetto al caso di specie, connotato, piuttosto, dalla rilevanza, ai fini acquisitivi in contestazione, della citazione degli atti in apposita annotazione già acquisita regolarmente, della conoscenza di tali ultimi documenti da parte della ricorrente e della assenza dal fascicolo degli atti solo per mero errore materiale. 2. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo, a fronte di una motivazione di esclusione delle attenuanti generiche che risulta immune da vizi, siccome fondata sulla coerente illustrazione della gravità del fatto, reputato di rilevante offensività, senza che possa essere inficiata dalla concessione del beneficio dela pena sospensa, fondato su profili di analisi diversi, come esplicitamente illustrati. Irrilevante è quindi ogni rilievo difensivo su altre circostanze valorizzabili in senso favorevole all'imputata, atteso che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Si è anche affermato che «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163). 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processu
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