CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 03359/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 14481-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 62 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrenti – Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.14481/2020 Ud13/01/2026 CC avverso la sentenza n. 82/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 08/04/2020 R.G.N. 46/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa: 1. Il Tribunale di Ancona, sezione lavoro, accoglieva l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’INPS e avverso il verbale di accertamento con il quale l’Istituto aveva disconosciuto il diritto ai benefici contributivi di cui agli artt. 8 e 25 della legge 223/1991 per l’assunzione a tempo indeterminato di 93 lavoratori, di cui 19 a tempo pieno, iscritti nelle liste di mobilità a seguito del licenziamento collettivo intimato dalla Curatela del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed era stato disposto il recupero dei benefici usufruiti nel periodo dicembre 2016/aprile 2017 per le assunzioni a tempo indeterminato, pari ad euro 104.703,86, e tanto perché l’Istituto aveva ravvisato la sussistenza di legami tra le due società preclusivi al godimento dei benefici e tali da imporre comunque la riassunzione dei lavoratori. 2. Avverso detta sentenza proponeva appello in via principale l’INPS. [OSCURATO:PERSONA] 62 s.r.l. si costituiva nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto dell’impugnazione principale e spiegando a sua volta appello incidentale. Con la sentenza n. 82/2020 depositata l’08/04/2020 la Corte di Appello di Ancona, sezione lavoro, rigettava l’appello incidentale e, in accoglimento dell’appello principale, riformava la sentenza del Tribunale di Ancona e respingeva l’opposizione al verbale spiegata da [OSCURATO:SOCIETA].. 3. Avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] 62 s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato su sette motivi. L’INPS si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. 4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 13/01/2026. Ragioni della decisione: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce «nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 111 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.». Si censura la sentenza impugnata perché la Corte territorialenon avrebbe manifestato il percorso argomentativo che lo avrebbe indotto a ritenere pacifiche le circostanze dalle quali ha desunto la continuità produttiva tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. e quindi l’esistenza di una cessione di ramo di azienda ostativa alla concessione dei benefici contributivi contestati. 2. Per trattare adeguatamente il primo motivo di ricorso, e così i seguenti, occorre premettere una breve sintesi di percorso argomentativo della Corte di Appello. 2.1. La Corte territoriale, nell’accogliere l’appello principale, muove dal principio secondo il quale spetta alla parte che invochi il relativo diritto dimostrare la sussistenza dei presupposti la decontribuzione per l’assunzione dei lavoratori dalle liste di mobilità. Tale onere probatorio si estende anche alla prova della carenza di elementi ostativi come quelli indicati per il beneficio in questione dall’art. 8, comma 4-bis, l. 223/1991 nella versione ratione temporis vigente che prevedeva: «4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresadello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative». 2.2. La sentenza afferma come fosse pacifico che «al tempo della assunzione dalle liste di mobilità, AREA 62 avesse conservato il medesimo know-how della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarata fallita su istanza dell’INPS per ingenti crediti da contribuzione obbligatoria non onorati) provvedendo a produrre i medesimi capi di abbigliamento con il marchio [OSCURATO:SOCIETA] e con il medesimo personale (..) che operava nelle medesime mansioni producendo per la stessa rete di clientela». 2.3. Per questa via la sentenza impugnata accoglie il secondo e il terzo motivo di appello ritenendo decisivo che l’azienda, intesa non solo quale complesso organizzato di mezzi, ma anche di lavoratori addetti stabilmente ad essa abbia proseguito ad operare senza decisivi elementi di novità; secondo la pronuncia, in questo caso l’assunzione non era una libera opzione ma piuttosto l’effetto di un obbligo previsto dalla legge, e cioè dall’art. 2112 c.c., il cui adempimento non giustificava e, anzi, precludeva il diritto alla contribuzione perché non vi sarebbe una impresa nuova, né incremento di lavoratori. 2.4. La motivazione della sentenza prosegue con l’accoglimento del quarto motivo di appello fondato sulla sussistenza di un obiettivo collegamento tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. . La sentenza afferma che entrambe le società appartengono alla famiglia [OSCURATO:SOCIETA] proprietaria dell’omonimo marchio e che gli assetti societari sono sostanzialmente coincidenti o comunque almeno tali da denotare un collegamento tra le due società e da integrare la condizione ostativa prevista letteralmente dall’art. 8, comma 4-bis, legge 223/1991. La sentenza valorizza anche la circostanza che la società [OSCURATO:SOCIETA]. sia di proprietà di Area 61 s.a. società autonoma di diritto svizzero in ordine alla quale [OSCURATO:SOCIETA]. «non ha potuto indicare l’identità di tali soci essendo il segreto sul punto una connotazione essenziale della società anonima» sicché l’odierna ricorrente non ha potuto offrire circostanze decisive al fine di escludere l’elemento ostativo della coincidenza anche parziale degli assetti proprietari tra le due società. Secondo la sentenza della Corte di Appello di Ancona, [OSCURATO:SOCIETA]. non ha dimostrato che il proprio assetto societario fosse estraneo a quello della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. 2.5. Orbene, così ricostruita la motivazione della sentenza impugnata, si rivela l’infondatezza del primo motivo di ricorso. 2.6. Secondo la parte ricorrente la Corte territoriale non avrebbe manifestato il percorso argomentativo che lo avrebbe indotto a ritenere pacifiche le circostanze dalle quali ha desunto la continuità produttiva tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. e quindi l’esistenza di una cessione di ramo di azienda ostativa alla concessione dei benefici contributivi contestati. 2.7. In senso contrario deve osservarsi come la sentenza dia valore in tal senso a circostanze decisive e cioè che fossero stati assunti gli stessi lavoratori della [OSCURATO:SOCIETA]., che fossero stati adibiti alle medesime mansioni, producendo in ragione del medesimo know-how gli stessi prodotti per la medesima rete di clientela: queste circostanze sono ritenute, con valutazione che deve andare esente da censure, idonee a dimostrare che si trattasse dello stesso compendio aziendale, non essendo in tal sensonecessario che la produzione si svolgesse nel medesimo stabilimento fisico ovvero utilizzando i medesimi macchinari della precedente società. 2.8. Tali circostanze sono valorizzate dalla Corte di Appello perché rilevate dal verbale di accertamento e mai contestate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. che – attrice in senso formale ma anche sostanziale - aveva l’onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dei presupposti per il beneficio reclamato e anche l’insussistenza delle circostanze ostative. 2.9. Si trattava, peraltro, delle medesime circostanze tenute presenti dal Tribunale perché evidentemente pacifiche tra le parti, ma diversamente ricostruite e diversamente qualificate in diritto come si desume dalla motivazione della Corte di Appello. 2.10. Non sussiste, pertanto, il denunciato vizio di motivazione perché la sentenza impugnata giustifica la decisione secondo la stringente concatenazione di argomenti innanzi ripercorsa. 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Secondo la parte ricorrente la sentenza avrebbe omesso di valutare un fatto storico decisivo ai fini della decisione della controversia e cioè che l’azienda, quale complesso di beni organizzati alla produzione (sede e macchinari) non era stata oggetto di alcun trasferimento e non era stata ceduta secondo alcuna forma ad [OSCURATO:SOCIETA].. 3.1. Orbene la sentenza non trascura la circostanza ma si confronta con essa e ritiene non decisivo che fossero cambiati stabilimento e mezzi di produzione, dal momento che era rimasto il medesimo sistema di lavorazione, gli stessi lavorati adibiti alle stesse mansioni per la produzione degli stessi capi di abbigliamento finalizzata alla distribuzione tra la medesima rete di clienti tanto che non risultavano gli elementi di novità decisivi per il godimento della decontribuzione invocata. 4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2555 e 2112 c.c., dell’art. 1 della Direttiva 98/50/CE del 29/06/1998 e dell’art. 8, commi 1 e 4, legge 223/1991 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. 4.1. La sentenza impugnata avrebbe violato le disposizioni invocate perché avrebbe «ravvisato una cessione di ramo di azienda nella mera continuità produttiva nonostante l’affermata diversità dello stabilimento produttivo della [OSCURATO:SOCIETA].». 4.2. Il motivo è infondato. L’art. 8, commi 1, 4 e 4-bis della legge 223/1991, rettamente interpretati, non indicano la cessione degli elementi materiali dell’azienda (sede produttiva ovvero macchinari industriali) quali elementi decisivi ai fini della nonconcessione del beneficio della decontribuzione. 4.3. La sentenza impugnata, con ragionamento esente da censure, rileva che difetta il requisito della novità della azienda costituita (Cass. 127744/2019; Cass. 8781/2024) e, al contrario, ravvisa la continuità perché risultano assunti gli stessi lavoratori, organizzati secondo le medesime mansioni e per la produzione degli stessi prodotti da distribuire alla stessa rete di clientela ed è quanto basta per ritenere che non sia stata costituita una nuova azienda con aumento dell’occupazione ma sia stata riutilizzata la stessa azienda. 5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 4-bis, l. 223/1991 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. La Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere non dirimente la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse fallita e i lavoratori fossero stati licenziati dalla Curatela fallimentare perché proprio l’intervenuto fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. era idoneo a rendere irrilevanti, ai fini del beneficio contributivo, gli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero i rapporti di collegamento e controllo tra l’impresa che licenzia e quella che assume. 6. Con il quinto motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 111 Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.. La sentenza sarebbe censurabile perché avrebbe ritenuto la sussistenza di assetti societari coincidenti o comunque di rapporti di collegamento tra le due imprese, ma senza illustrare in alcun modo le ragioni e l’iter logico perseguito per giungere a quelle conclusioni. 7. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 4-bis, legge 223/1991 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 8, comma 4- bis, legge 223/1991 in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c. e, comunque, omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.. La sentenza è criticata perché, sulla base del presupposto che [OSCURATO:SOCIETA]. fosse di proprietà di Area 61 s.a. società anonima di diritto svizzero, ha concluso per l’esistenza di collegamenti o comunque di un controllo ovvero di assetti societari sostanzialmente coincidenti tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e ha ritenuto che l’odierna ricorrente non avesse adempiuto all’onere probatorio su di essa gravante circa l’estraneità degli assetti societari tra la società che aveva assunto il personale e quella fallita, mentre al contrario era sull’INPS che doveva ricadere l’onere di dimostrare la sussistenza di condizioni ostative al godimento del beneficio. 8. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente perché connessi logicamente e giuridicamente dal momento che mirano a contestare sotto tre profili avvinti da evidente collegamento la decisione della Corte di Appello nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile il beneficio contributivo previsto dall’art. 8, comma 4, legge 223 del 1991 non potendosi escludere la condizione ostativa prevista dall’art. 8, comma 4-bis, legge 223/1991 secondo la quale il beneficio è escluso quando l’impresa che assume «presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo». 8.1. Si consideri che, nell’interpretare la disposizione della legge 223/1991 questa Corte ha da ultimo affermato con la pronuncia Cass. 03/02/2025, n. 2528): «la previsione menzionata, lungi dal configurarsi come norma eccezionale, esprime la ratio stessadel beneficio, che si correla all’effettivo incremento dell’occupazione con riguardo ai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro (Cass., sez. lav., 8 maggio 2024, n. 12589). Allo scopo di evitare applicazioni distorte di tutte le fattispecie di sgravi contemplate dall’art. 8, il comma 4-bis individua un elemento costitutivo del diritto di lucrare un regime contributivo più favorevole, diritto che dev’essere allegato e dimostrato in tutti i suoi presupposti ad opera di chi ne domandi tutela. Nell’evocare gli «assetti proprietari sostanzialmente coincidenti» e il «rapporto di collegamento o controllo», il legislatore adopera consapevolmente espressioni contraddistinte da un ampio tenore, che devono essere interpretate in coerenza con la ratio descritta. Quanto agli «assetti proprietari sostanzialmente coincidenti», il dettato normativo include tutte le ipotesi in cui l’impresa che assume non sia del tutto estranea a quella che ha licenziato e si possa così individuare un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e attuare un’operazione coordinata di ristrutturazione, con il licenziamento di taluni dipendenti da un’azienda e la loro assunzione da parte dell’altra (Cass., sez. lav., 2 luglio 2015, n. 13583; in precedenza, Cass., sez. VI-L, 26 luglio 2011, n. 16288). Mediante il richiamo al «rapporto di collegamento o controllo», la legge non si riferisce soltanto ai rapporti tipizzati dall’art. 2359 cod. civ. (Cass., sez. lav., 3 agosto 2018, n. 20504). Vengono in rilievo tutti i rapporti tra imprese che si traducano, sul piano fattuale, in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato, in virtù di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni che attestino costanti legami d’interessi anch’essi comuni e denotino finalità diverse rispetto a quelle per cui sono riconosciuti i benefici in esame (Cass., sez. lav., 25 luglio 2008, n. 20499). Il riferimento agli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e ai rapporti di collegamento e di controllo dev’essere considerato in una prospettiva unitaria e converge nel condizionare il diritto di conseguire gli sgravi a un presupposto tassativo: dev’essere nuova la struttura cui i rapporti di lavoro fanno capo (Cass., sez. lav., 7 maggio 2019, n. 11935). Novità che non si può evincere dalla mera circostanza che sia sopravvenuto un fallimento, di per sé inidoneo, come anche la sentenza impugnata ricorda, a determinare una cesura tra l’organizzazione pregressa, preordinata all’esercizio dell’impresa, e quella che si ritiene nuova (Cass., sez. lav., 27 aprile 2017, n. 10428). Il beneficio, dunque, non può essere riconosciuto quando i licenziamenti e le assunzioni debbano essere ascritti a un unico centro decisionale (Cass., sez. lav., 5 aprile 2019, n. 9662), a un comune centro d’interessi, in grado di elaborare e gestire l’operazione in tutte le fasi in cui si articola. La valutazione che il giudice è chiamato a compiere non investe «solo il dato formale del rispetto degli indicatori normativi ma sempre anche quello sostanziale, collegato alla singola vicenda, onde verificare se la stessa abbia avuto la finalità di eludere la ratio della disciplina incentivante, attraverso assunzioni e licenziamenti il cui effetto finale resti privo di incidenza positiva, e dunque, di novità, sul piano occupazionale» (di recente, Cass., sez. lav., 3 aprile 2024, n. 8786, punto 15 del Considerato). È necessario, dunque, verificare «se la vicenda concreta presenti significativi elementi che denotano la permanenza della preesistente struttura aziendale (quella che ha cioè licenziato), con valutazione non atomistica degli elementi istruttori: le risultanze di causa devono, piuttosto, essere esaminate nella loro convergenza globale, onde accertare se i dati acquisiti, privi di significativa pregnanza, singolarmente presi, siano in grado di acquisirla, in termini di intento elusivo della normativa, ove valutati nella loro sintesi (così in motivazione Cass. nr. 17214 del 2023)» (ordinanza n. 8786 del 2024, cit., punto 16 del Considerato)». 8.2. A questi principi il Collegio intende dare continuità. 8.3. La sentenza della Corte di Appello ha rilevato come emergessero, già dal verbale ispettivo, elementi concreti per ravvisare rapporti di collegamento tra le due società e cioè che la produzione riguardasse le medesime linee di abbigliamento, le medesime maestranze e la medesima rete di clienti. 8.4. La Corte territoriale ha valorizzato, con analisi adeguata e coerente, gli elementi oggettivi desumibili dal verbale ispettivo, elemento di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (Cass. n. 5851 del 2024). Sotto questo profilo, dietro lo schermo della violazione di legge - e, in particolare, delle regole sulla distribuzione dell’onere della prova - le censure tendono sostanzialmente a ottenere una revisione del giudizio di merito, preclusa in questa sede di legittimità. È il caso di precisare che alcun ribaltamento dell’onere della prova è imputabile alla Corte di appello che, semplicemente, ha rafforzato il giudizio circa il collegamento tra le due società, sulla base della considerazione che la parte privata non aveva offerto elementi per contrastare un quadro probatorio a sé comunque sfavorevole. 8.5. Nemmeno merita censura l’affermazione della Corte di Appello secondo la quale – a fronte di dette emergenze - spettava alla [OSCURATO:SOCIETA]. dimostrare l’insussistenza della condizione ostativa in questione. 8.6. Tale affermazione è esatta e anche rispondente ad un principio affermato da questa Corte, principio risalente ma mai smentito e del quale va riaffermata la vigenza, secondo il quale: «l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude ne' inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (Fattispecie relativa all'onere della prova della insussistenza della condizione ostativa per fruire degli sgravi contributivi previsti dall'art. 8 della legge n. 223 del 1991, consistente nella coincidenza degli assetti proprietari tra il datore di lavoro che aveva proceduto alla collocazione in mobilità e quello che ha poi proceduto all'assunzione del lavoratore al quale si riferiscono gli sgravi)» (Cass. 03/12/2003, n. 18487). 8.7. Così ricostruito il sistema normativo di riferimento e la motivazione della sentenza impugnata, si comprende come non sussista la dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione di cui al quinto motivo di ricorso, come non sussista la violazione di legge e gli altri vizi dedotti con il sesto motivo perché la sentenza ha correttamente attribuito l’onere probatorio e come sia irrilevante la circostanza dell’intervenuto fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. dedotta con il quarto motivo di ricorso perché la motivazione della sentenza riposa sulla sussistenza di cause ostative al godimento del beneficio, la continuità tra le due aziende e il collegamento tra le due società, tali da prescindere dalle vicende societarie della [OSCURATO:SOCIETA].. 8.8. Il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso vanno, per queste ragioni, respinti. 9. Con il settimo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 111 cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. nella parte in cui ha rigettato l’appello incidentale. L’appello incidentale riguardava la mancata pronuncia e la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nella quale sarebbe incorsa la sentenza di primo grado che, affermata la sussistenza del diritto ai benefici, aveva dichiaratoil diritto ai benefici per i 93 lavoratori assunti dalle liste di mobilità a tempo indeterminato mentre nulla aveva espressamente disposto circa l’agevolazione di cui all’art. 8, comma 4, legge 223/1991 relativa a 13 lavoratori assunti dalle liste di mobilità a tempo indeterminato e pieno. 9.1. Il motivo è infondato: la sentenza impugnata motiva sul punto rilevando che (a prescindere dalla pronuncia, implicita, comunque effettuata dal giudice di prime cure) per quanto rilevava all’esito del giudizio di appello, l’insussistenza dei presupposti per il godimento del beneficio, essendo emerse le circostanze ostative innanzi diffusamente descritte, era idonea a travolgere la domanda spiegata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. con riguardo ad entrambi i benefici, sicché dall’accoglimento del ricorso principale derivava quale conseguenza ineludibile il rigetto del ricorso incidentale. 10. Il ricorso deve, così, essere integralmente respinto. 11. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila) per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%