CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 22370/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.21632/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni a gli indicatiindirizzi PEC de gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che l o rappresentanoe difendono -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze -intimati - avverso l a Sente nza d el la Corte d’Appello di Napoli n. 7540/2017,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 . 6 . 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Zuliani; udito il Pubblico Ministero, in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; uditi gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente– ragioniere dipendente del Ministero dell’Interno a suo tempo inquadratonella VI qualifica funzionale – si rivolse al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del proprio diritto alla percezione dell’indennità di posizione nella misura prevista dalla contrattazione collettiva del comparto [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri – invece che nella misura inferiore prevista dalla contrattazione collettiva per il comparto Ministeri – per il periodo in cui egli era stato provvisoriamente assegnato alla Struttura straordinaria costituita presso la Prefettura di Napoli per fronteggiare l’emergenza socio- economico-ambientale del bacino del fiume Sarno. Il Tribunale si pronunciò in senso favorevole al lavoratore, ma la Corte d’Appello, adita dai Ministeri, r iformò la decisione di primo grado e, per l’effetto, rigettòla domanda, compensando le spese di entrambi i gradidi merito. Contro la sentenza della Corte d’Appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Le pubbliche amministrazioni sono rimaste intimate. Con ordinanza interlocutoria n. 1144/2024 il ricorso, inizialmente fissato per la trattazione in camera di consiglio, è stato rinviatoa nuovo ruolo per la discussione in udienza pubblica. Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte per l’accoglimento del ricorso, cheha ribadito in udienza . Alla pubblica udienza sono altresì intervenuti i difensori del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia « nullità della sentenza in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. , per violazione degli artt. 56 e 57 del T.U. 10.1.1957 n . 3 , falsa applicazione dell’art. 30 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 276. Violazione dell’art. 22 del CCNL Ministeri 2002/2005 – Violazione dell’art. 85 CCNL P.C.M. 2002-2005». Il ricorrente invoca un precedente di questa Corte (sentenza n. 13482/2018) in cui venne ravvisata un’ipotesi di «comando»– e non di «avvalimento» – nel l’ assegnazione temporanea di due dipendenti della Provincia di Napoli alla Struttura straordinaria per l’emergenza nell’area del bacino del fiume Sarno (in quella controversia non era in discussione l’entità della retribuzione spettante ai lavoratori assegnati, bensì l’attribuzione del relativo onere economico all’ente datore di lavoro oppure alla Struttura straordinaria). Contesta, inoltre, alla Corte territoriale di avere motivato la sua decisione con implicito richiamo della disciplina del «comando/distacco»nel rapporto di lavoro privato, mentre avrebbe dovuto fare riferimento alla diversa disciplina di cui agli artt. 56 e 57 del T.U. del pubblico impiego e alla pertinente contrattazione collettiva (CCNL comparto Ministeri e comparto [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri). Rileva, infine, che l’indennità di amministrazione è una componente accessoria fissa,che è pre sente nella retribuzione di tutti i pubblici impiegati (potendonevariare, nei diversi comparti, soltanto l’entità, a seconda delle previsioni dei rispettivi contratti collettivi)e che quindi non ha nulla a che vedere con la retribuzione dell’eventuale lavoro straordinario. 2. Il secondo motivo censura «nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione degli artt. 56 e 57 del T.U. 10.1.1957 n. 3 – V iolazione dell’art. 22 del CCNL Ministeri 2002/2005 –Violazione dell’art. 86 [ recte : 85] CCNL P.C.M. 2002-2005». Con questo motivo il ricorrente integra l’argomento già sviluppato con il primo motivo rilevando che le disposizioni contenute in entrambi i contratti collettivi di comparto pongono la regola della spettanza dell’indennità di amministrazione nella misura prevista nell’amministrazione di destinazione indistintamente per qualsiasi tipo di «assegnazione temporanea», «indipendentemente dalla qualificazione del prestito come comando, distacco e/o altre forme di assegnazione temporanea». 3.I due motiv i, da trattare congiuntamente in ragione della stretta connessione logica e giuridica tra di loro, sono infondati , quantunque la motivazione adottata dalla Corte d’Appello sia in parte errata e necessiti quindi di una correzione, come previsto dall’art. 384, comma 4, c.p.c. 3.1. La Corte territoriale ha effettivamente errato nel fare riferimento, in termini generali, sia «all’interesse del datore di lavoro allo svolgimento da parte del proprio dipendente della sua opera a favore di un terzo», sia allo «stato di emergenza» quale presupposto di «uno specifico proprio regime», in deroga alle «regole generali». Infatti,per quanto riguarda l’«interesse del datore di lavoro», nella stessa motivazione della sentenza impugnata è messo in evidenza che le ordinanze emergenziali della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministriche stanno a monte del singolo provvedimento di assegnazione davano al Commissario straordinario «la possibilità … di avvalersi di personale delle Amministrazioni statali e locali la cui utilizzazione è disposta anche in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione». È dunque evidente che le norme di riferimento (e tali vanno considerate anche le ordinanzeemanate ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992: v. la citata Cass. n. 13482/2018) non d anno alcun rilievo all’interesse del datore di lavoro, ma hanno riguardo soltanto alla necessità di affrontare l’emergenza utilizzando le risorse ritenute necessarie e più appropriate. In secondo luogo, se è vero che lo «stato di emergenza» consente al Commissario straordinario di avvalersi di personale «anche in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione», ovverosia «anche» con forme atipiche di utilizzazione,tuttavia ciò non toglie che ai rapporti di lavoro coinvolti debba essereapplicata, in via generale, la consueta disciplina legale e contrattuale in materia di assegnazioni temporanee tra diverse pubbliche amministrazioni, a meno che l’atipicità del singolo provvedimento di utilizzazione non incida proprio sulle essenziali caratteristiche del triplice rapporto tra datore di lavoro, Struttura straordinaria e lavoratore.3.2. Ebbene, intale contesto, l’aspetto essenziale che connota il caso in esame – e lo distingue da quello esaminato da Cass. n. 13482/2018, ma anche da quelli genericamente richiamati nel ricorso, in cui erano coinvolti dipendenti di altri Ministeri – consiste nel fatto che il ricorrente era un funzionario di Prefettura e che venne assegnato alla «Struttura straordinaria costituita presso la Prefettura di Napoli». Tant’è che –come si legge nella sentenza impugnata – il provvedimento di assegnazione 12.7.2001 venne adottato proprio dal Prefetto di Napoli, «delegato ad affrontare lo stato di emergenza». Manca, pertanto, quella netta separazione tra amministrazione datrice di lavoro e amministrazione assegna taria che costituisce il naturale presupposto per l’applicazione delle invocate disposizioni della contrattazione collettiva (art. 22 CCNL comparto Ministeri 2002-2005; art. 85 CCNL comparto [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri 2002 - 2005 ) , ma a nche degli artt. 56 e 57 del T.U. del pubblico impiego. Non si tratta, beninteso, di negare l’autonomia organizzativa del Commissariato straordinario, la cui struttura fa capo alla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, bensì di constatare che il Prefetto di Napoli, quale delegato ad affrontare l’emergenza, invece di avvalersi del personale di altre amministrazioni, scelse, in questo caso, di utilizzare un funzionario di prefettura , il che gli permise – secondo quanto si legge nella sentenza impugnata– di stabilire un «peculiare … trattamento economico caratterizzato da una remunerazione ulteriore per un numero fissato di ore di straordinario». 3.3. Su quest’ultimo aspetto il ricorso , nell’illustrazione del primo motivo, formula una censura che, però, non coglie il senso della motivazione adottata dal giudice d’appello. Infatti, la Corte territoriale non ha confuso, sul piano normativo, l’indennità di amministrazione (che è partefissa e continuativa della retribuzione) e la remunerazione del lavoro straordinario ( che è dovuta se ed in quanto siano state rese prestazioni in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro).La Corte ha semplicemente valorizzato – al fine di apprezzare in concreto l’atipicità del singolo provvedimento di utilizzazione del lavoratore – la peculiarità del trattamento economico previsto, «caratterizzato da una remunerazione ulteriore per un numero fissato di ore di straordinario». In altri termini, secondo quanto accertato in fatto nella sentenza impugnata, dal metodo di remunerazionesi desume un’utilizzazione del dipendente solo parziale, limitata al lavoro straordinario di una persona già incardinata nella medesima pubblica amministrazione (Ministero dell’Interno, tramite la Prefettura) presso la qualeera stata costituit a la Struttura straordinaria per fronteggiare l’emergenza del bacino del Sarno. 3.4. In tale nucleo essenziale dell’accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata trova giustificazione– al netto delle troppo ampie affermazioni sullo «specifico proprio regime» dettato dallo «stato di emergenza» – la conclusione cui è giunta la Corte territoriale in merito a lla inapplicabilità, nel caso in esame , delle norme legali e contrattuali che disciplinano il comando e il distacco, le quali presuppongono una più netta distin zione tra amministrazionedatrice di lavoro e amministrazione assegnataria – temporaneamente, ma in via esclusiva – delle prestazioni del lavoratore. In difetto di tale temporanea separazione del lavoratore dalsuo datore di lavoro , non si giustificherebbe il pagamento dell a indennità di amministrazione nella misura prevista per i dipendenti del diverso comparto in cui si collocal’amministrazione assegnataria. Il che rende il dispositivo della sentenza impugnata «conforme al diritto», nonostante la parziale erroneità della motivazione. 4.Respinto il ricorso, non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo solto difese le amministrazioni intimate. 5. Si dà atto chesussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloeventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel