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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02959/2023

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 16884-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 7186/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA - SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 10/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 16884 sez.

MT - ud. 15-12-2022 -2- r.g.n. 16884/2021 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che in controversia su impugnazione da parte dell'Associazione sportiva dilettantistica Mistretta rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], di avvisi di accertamento per il mancato riconoscimento dei regimi agevolativi previsti per le associazioni sportive dilettantistiche, ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, preso atto della data di deposito della sentenza impugnata (21.6.2016 e dalla data di proposizione dell'appello [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

L'Agenzia delle entrate ha depositato memoria con la quale richiede la rimessione in termini, ex art. 153 comma 2 c.p.c., per depositare l'avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta del ricorso al difensore del contribuente, dimostrando di essersi tempestivamente attivata nel richiedere all'Amministrazione postale un duplicato del detto avviso.

Considerato che Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 4 c.p.c.,ffcOri---latoi, per avere la CTR erroneamente ritenuto tardivo l'appello dell'Agenzia, tenuto conto che il termine scadeva di sabato.

Rilevato che: L'istanza contenuta nella memoria dell'Agenzia delle entrate, con la quale richiede la rimessione in termini, ex art. 153 comma 2 c.p.c., per depositare l'avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta del ricorso al difensore del contribuente, dimostrando di essersi tempestivamente attivata nel richiedere all'Amministrazione postale un duplicato del detto avviso, va accolta, preso atto della giurisprudenza di questa Corte (Sez. un. n. 627/2008; conf. ex multis Cass.n. 18361 del 12/07/2018) secondo cui l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., potendo il ricorrente domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982.

P.Q.M.

Rimette in termini l'Agenzia delle entrate per il deposito dell'avviso di ricevimento del ricorso; rinvia la causa a nuovo ruolo alla sezione tributaria.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 16884-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 7186/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA - SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 10/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 16884 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- r.g.n. 16884/2021 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che in controversia su impugnazione da parte dell'Associazione sportiva dilettantistica Mistretta rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], di avvisi di accertamento per il mancato riconoscimento dei regimi agevolativi previsti per le associazioni sportive dilettantistiche, ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, preso atto della data di deposito della sentenza impugnata (21.6.2016 e dalla data di proposizione dell'appello [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. L'Agenzia delle entrate ha depositato memoria con la quale richiede la rimessione in termini, ex art. 153 comma 2 c.p.c., per depositare l'avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta del ricorso al difensore del contribuente, dimostrando di essersi tempestivamente attivata nel richiedere all'Amministrazione postale un duplicato del detto avviso. Considerato che Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 4 c.p.c.,ffcOri---latoi, per avere la CTR erroneamente ritenuto tardivo l'appello dell'Agenzia, tenuto conto che il termine scadeva di sabato. Rilevato che: L'istanza contenuta nella memoria dell'Agenzia delle entrate, con la quale richiede la rimessione in termini, ex art. 153 comma 2 c.p.c., per depositare l'avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo posta del ricorso al difensore del contribuente, dimostrando di essersi tempestivamente attivata nel richiedere all'Amministrazione postale un duplicato del detto avviso, va accolta, preso atto della giurisprudenza di questa Corte (Sez. un. n. 627/2008; conf. ex multis Cass.n. 18361 del 12/07/2018) secondo cui l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., potendo il ricorrente domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982. P.Q.M. Rimette in termini l'Agenzia delle entrate per il deposito dell'avviso di ricevimento del ricorso; rinvia la causa a nuovo ruolo alla sezione tributaria. Roma,
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