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CassazionedecretoSezione LDecisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 14212/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13924/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ CONSORTILE A R.L., in persona del curatore e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di NAPOLI n. 1302/2018 , depositata il10/04/2018, R.G.N. 8108/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di impugnazione del decreto emesso dal giudice delegato del fallimento della società Coopferr a r.l., rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], relativa alla domanda di differenze retributive per il lavoro straordinario svolto, per TFR per il periodo aprile-dicembre 2012 e per rimborso spese auto.

Il Tribunale, in sede collegiale, rilevava la carenza di prova circa lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all’orario ordinario per il periodo 2007-2012 e la medesima carenza di prova con riguardo all’esistenza di un rapporto di lavoro per il successivo periodo aprile- gennaio 2012, nonché per l’utilizzo di macchina propria.

Il Tribunale rilevava infine che il petitum della domanda non conteneva espresse richieste dell’indennità lavoro notturno, lavoro in galleria e omesso preavviso di licenziamento.

Avverso detta decisione il Notaro proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi cui resisteva il [OSCURATO:PERSONA] società consortile.

Entrambe le parti depositavano successivamemoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con primo motivo il ricorrente si duole della nullità del decreto ex art. 360 co.1 n. 4 c.p.c., con riferimento alla violazione degli artt. 158, 276 c.p.c. e 99 L.F.

Il ricorrente deduce che la decisione collegiale è stata assunta da giudici diversi da quelli che avevano assistito all’ultima discussione della causa avvenuta dinanzi al solo giudice delegato per l’istruttoria.

Il motivo risulta inconferente rispetto a quanto stabilito dal disposto dell’art. 99 della Legge Fallimentare.

La disposizione prevede infatti che alla trattazione del procedimento in questione il relatore designato dal presidente possa essere anche delegato alla trattazione del procedimento ed anche alla ammissione ed all’espletamento dei mezzi istruttori.

In ottemperanza a tale disposto, nel caso in esame, il presidente del tribunale di Napoli nord aveva nominato relatore il dott. [OSCURATO:PERSONA] anche delegandolo all’ammissione dei mezzi di prova.

Successivamente il collegio presieduto dallo stesso dott. [OSCURATO:PERSONA] è stato investito ai sensi dell'art. 99 della legge fallimentare dalgiudice delegato all'istruttoria che ha rimesso la causa al collegio che ha poi provveduto a decidere la controversia .

Si tratta di un iter rispettoso delle norme processuali in materia,sicché il motivo deve essere disatteso. 2) Con il secondo motivo è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nello svolgimento di un orario di lavoro straordinario, come attestato dalla documentazione prodotta. 3)La terza censura denuncia l’omesso esame su fatto decisivo quale il lavoro prestato per il periodo aprile -dicembre 2012 o quantomeno sino al settembre 2012 per il qual periodo esiste un contratto di lavoro a tempo determinato.

Le due censure hanno ad oggetto, rispettivamente, il lavoro straordinario prestato e la prestazione lavorativa svolta nel periodo aprile-dicembre 2012.

Per entrambe le “voci” la corte di merito ha escluso l’esistenza di elementi di prova che sostenessero le pretese.

Deve osservarsi che nella motivazione resa dalla sentenza impugnata viene esclusa completamente l’esistenza del rapporto di lavoro nel periodo aprile- dicembre 2012, con nessuna statuizione in merito alla esistenza di un contratto di lavoro a tempo determinato tra le parti relative al periodo aprile-settembre 2012, pur richiamato nella parte narrativa (pag.6 sentenza).

L’incongruenza non è spiegata in nessun modo e rende quindi fondata la doglianza quanto meno per il periodo aprile-settembre 2012.

Con riferimento a detto lasso temporale andrà peraltro calibrata altresì la valutazione in merito al lavoro straordinario in quanto l’intera prestazione, esclusa nella sua interezza, deve esse valutata alla luce dell’elemento contrattuale in discussione e degli elementi istruttori che di quello dovranno tenere conto.

Le censure devono pertanto essere accolte nei termini indicati e cassata sul punto la sentenza. 4) Il quarto motivo deduce la nullità decreto impugnato (art. 360 co.1 n. 4) con riferimento agli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., nonché la motivazione apparente con riguardo al mancato riconoscimento del lavoro notturno, del lavoro in galleria e dell’omesso preavviso del licenziamento.

Il ricorrente si duole della motivazione apparente circa la asserita mancata richiesta delle voci retributive in questione. 5) La censura denuncia la nullità del decreto per violazione dell’art.112 c.p.c. con riferimento alle domande ritenute non proposte.

Le censure possono essereesaminate congiuntamente.

È preliminare rilevare che a pg 6 del provvedimento impugnato, nella parte narrativa, il tribunale dà conto dell’oggetto delle richieste del Notaro e fra esse indica, oltre alla indennità per il lavoro straordinario, anche le indennità in discussione.

Successivamente ( pg 11 decreto) lo stesso tribunale esclude che tali richieste siano state oggetto del petitum sia nella domanda ex art. 93 L.F, che in quella ex art. 98 L.F.

Anche nel processo del lavoro l’interpretazione della domanda rientra nella valutazione del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità ove motivata in modo sufficiente e non contraddittorio (Cass n.12944/2012; Cass.n. 8053/2022).

Il richiamo della decisione sopra riportato non sfugge al dubbio che la motivazione addotta circa la domanda da esaminare possa contenere una contraddizione circa l’effettivo contenuto delle richieste svolte in punto di indennità rivendicate.

Le censure meritano pertanto accoglimento richiedendo un chiarimento sul contenuto della domanda proposta.

Anche sul punto la sentenza deve essere cassata. 6) Il sesto motivo denuncia la nullità del decreto per motivazione apparente sulla ritenuta inattendibilità dei testi. 7)Con ultima censura parte ricorrente si duole della violazione dell’art. 4 DM n. 55/2014 per la mancata indicazione delle modalità di liquidazione delle spese processuali.

Entrambi questi ultimi due motivi sono assorbiti dall’accoglimento delle altre censure che implicano un riesame del contenuto della domanda e del corredo istruttorio indicato, con conseguente necessità di regolamentare l spese del giudizio.

In ragione di quanto esposto, devono essere accolti il secondo, terzo, quarto e quinto motivo e cassata sugli stessi la sentenza; deve essere rigettato il primo e ritenuti assorbiti gli ultimi due in ragione dell’accoglimento degli altri.

Cassata la sentenza sui motivi accolti, deve rinviarsi la causa al tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che, in diversa composizione, deciderà in ragione dei principi enunciati, oltre che sulle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, terzo, quarto e quinto motivo; rigetta il primo motivo, assorbiti gli ultimi due.

Cassa la sentenza con riguardo ai motivi accolti e rin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13924/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ CONSORTILE A R.L., in persona del curatore e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di NAPOLI n. 1302/2018 , depositata il10/04/2018, R.G.N. 8108/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di impugnazione del decreto emesso dal giudice delegato del fallimento della società Coopferr a r.l., rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], relativa alla domanda di differenze retributive per il lavoro straordinario svolto, per TFR per il periodo aprile-dicembre 2012 e per rimborso spese auto. Il Tribunale, in sede collegiale, rilevava la carenza di prova circa lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all’orario ordinario per il periodo 2007-2012 e la medesima carenza di prova con riguardo all’esistenza di un rapporto di lavoro per il successivo periodo aprile- gennaio 2012, nonché per l’utilizzo di macchina propria. Il Tribunale rilevava infine che il petitum della domanda non conteneva espresse richieste dell’indennità lavoro notturno, lavoro in galleria e omesso preavviso di licenziamento. Avverso detta decisione il Notaro proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi cui resisteva il [OSCURATO:PERSONA] società consortile. Entrambe le parti depositavano successivamemoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con primo motivo il ricorrente si duole della nullità del decreto ex art. 360 co.1 n. 4 c.p.c., con riferimento alla violazione degli artt. 158, 276 c.p.c. e 99 L.F. Il ricorrente deduce che la decisione collegiale è stata assunta da giudici diversi da quelli che avevano assistito all’ultima discussione della causa avvenuta dinanzi al solo giudice delegato per l’istruttoria. Il motivo risulta inconferente rispetto a quanto stabilito dal disposto dell’art. 99 della Legge Fallimentare. La disposizione prevede infatti che alla trattazione del procedimento in questione il relatore designato dal presidente possa essere anche delegato alla trattazione del procedimento ed anche alla ammissione ed all’espletamento dei mezzi istruttori. In ottemperanza a tale disposto, nel caso in esame, il presidente del tribunale di Napoli nord aveva nominato relatore il dott. [OSCURATO:PERSONA] anche delegandolo all’ammissione dei mezzi di prova. Successivamente il collegio presieduto dallo stesso dott. [OSCURATO:PERSONA] è stato investito ai sensi dell'art. 99 della legge fallimentare dalgiudice delegato all'istruttoria che ha rimesso la causa al collegio che ha poi provveduto a decidere la controversia . Si tratta di un iter rispettoso delle norme processuali in materia,sicché il motivo deve essere disatteso. 2) Con il secondo motivo è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nello svolgimento di un orario di lavoro straordinario, come attestato dalla documentazione prodotta. 3)La terza censura denuncia l’omesso esame su fatto decisivo quale il lavoro prestato per il periodo aprile -dicembre 2012 o quantomeno sino al settembre 2012 per il qual periodo esiste un contratto di lavoro a tempo determinato. Le due censure hanno ad oggetto, rispettivamente, il lavoro straordinario prestato e la prestazione lavorativa svolta nel periodo aprile-dicembre 2012. Per entrambe le “voci” la corte di merito ha escluso l’esistenza di elementi di prova che sostenessero le pretese. Deve osservarsi che nella motivazione resa dalla sentenza impugnata viene esclusa completamente l’esistenza del rapporto di lavoro nel periodo aprile- dicembre 2012, con nessuna statuizione in merito alla esistenza di un contratto di lavoro a tempo determinato tra le parti relative al periodo aprile-settembre 2012, pur richiamato nella parte narrativa (pag.6 sentenza). L’incongruenza non è spiegata in nessun modo e rende quindi fondata la doglianza quanto meno per il periodo aprile-settembre 2012. Con riferimento a detto lasso temporale andrà peraltro calibrata altresì la valutazione in merito al lavoro straordinario in quanto l’intera prestazione, esclusa nella sua interezza, deve esse valutata alla luce dell’elemento contrattuale in discussione e degli elementi istruttori che di quello dovranno tenere conto. Le censure devono pertanto essere accolte nei termini indicati e cassata sul punto la sentenza. 4) Il quarto motivo deduce la nullità decreto impugnato (art. 360 co.1 n. 4) con riferimento agli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., nonché la motivazione apparente con riguardo al mancato riconoscimento del lavoro notturno, del lavoro in galleria e dell’omesso preavviso del licenziamento. Il ricorrente si duole della motivazione apparente circa la asserita mancata richiesta delle voci retributive in questione. 5) La censura denuncia la nullità del decreto per violazione dell’art.112 c.p.c. con riferimento alle domande ritenute non proposte. Le censure possono essereesaminate congiuntamente. È preliminare rilevare che a pg 6 del provvedimento impugnato, nella parte narrativa, il tribunale dà conto dell’oggetto delle richieste del Notaro e fra esse indica, oltre alla indennità per il lavoro straordinario, anche le indennità in discussione. Successivamente ( pg 11 decreto) lo stesso tribunale esclude che tali richieste siano state oggetto del petitum sia nella domanda ex art. 93 L.F, che in quella ex art. 98 L.F. Anche nel processo del lavoro l’interpretazione della domanda rientra nella valutazione del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità ove motivata in modo sufficiente e non contraddittorio (Cass n.12944/2012; Cass.n. 8053/2022). Il richiamo della decisione sopra riportato non sfugge al dubbio che la motivazione addotta circa la domanda da esaminare possa contenere una contraddizione circa l’effettivo contenuto delle richieste svolte in punto di indennità rivendicate. Le censure meritano pertanto accoglimento richiedendo un chiarimento sul contenuto della domanda proposta. Anche sul punto la sentenza deve essere cassata. 6) Il sesto motivo denuncia la nullità del decreto per motivazione apparente sulla ritenuta inattendibilità dei testi. 7)Con ultima censura parte ricorrente si duole della violazione dell’art. 4 DM n. 55/2014 per la mancata indicazione delle modalità di liquidazione delle spese processuali. Entrambi questi ultimi due motivi sono assorbiti dall’accoglimento delle altre censure che implicano un riesame del contenuto della domanda e del corredo istruttorio indicato, con conseguente necessità di regolamentare l spese del giudizio. In ragione di quanto esposto, devono essere accolti il secondo, terzo, quarto e quinto motivo e cassata sugli stessi la sentenza; deve essere rigettato il primo e ritenuti assorbiti gli ultimi due in ragione dell’accoglimento degli altri. Cassata la sentenza sui motivi accolti, deve rinviarsi la causa al tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che, in diversa composizione, deciderà in ragione dei principi enunciati, oltre che sulle spese anche del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo, terzo, quarto e quinto motivo; rigetta il primo motivo, assorbiti gli ultimi due. Cassa la sentenza con riguardo ai motivi accolti e rin
Decreto Cassazione n. 14212/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris