Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08107/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

siglio ai sensi dell'art. 23, co. 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modi?. dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, successivamente prorogato dapprima al 31 luglio 2021 [dall'art. 6, co. 1, lett. a), n. 1), del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. con modif. dalla

I. 28 maggio 2021, n. 76] e poi fino al 31 dicembre 2021 [dall'art. 7, co. 1 e 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105, conv. con modi?. dalla

I. 16 settembre 2021, n. 126]: il Procuratore Generale deposita conclusioni motivate scritte nel senso dell'accoglimento del ricorso mentre non risulta il deposito di memorie di parte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso censura come segue la sentenza della Corte territoriale.

Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 2740 e 2910 cod. civ., nonché degli artt. 1 e 35 della legge della Regione Calabria n. 20 del 19/10/1992 e del consolidato orientamento della Corte di legittimità in materia di impignorabilità dei crediti della P.A.

Il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 549 cod. proc. civ. per l'inammissibilità e la totale infondatezza nel merito della questione dell'impignorabilità dei crediti esecutati, sollevata da parte del terzo regione Calabria, nell'ambito di quel giudizio e riproposta in appello.

Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ.

La disamina del terzo mezzo ha carattere preliminare.

Col terzo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia errato nel ritenere ammissibile il gravame proposto dalla Regione, il Pag. 4 di 17 Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 524/2019; estensore: C. Vallequale era privo di specificità, e si sarebbe perciò dovuto dichiarare inammissibile ai sensi dell'articolo 342 cod. proc. .civ.

Il motivo è infondato alla luce di quanto stabilito da Sez.

U n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01, secondo cui l'art. 342 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 22/06/2012 conv. con modif. in legge 07/08/2012, n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, «senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado», tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

Nel caso di specie il contenuto dell'atto d'appello era tale da non consentire alcun dubbio su quali fossero le censure mosse dall'amministrazione regionale alla sentenza di primo grado, ovvero l'avere ritenuto esistente e pignorabile un debito della Regione nei confronti dell'AFOR.

Può quindi passarsi all'esame del secondo motivo di ricorso, costituente il fulcro centrale dell'impugnazione.

Col secondo motivo il ricorrente lamenta (senza formalmente inquadrare la censura in alcuno dei vizi di cui all'art. 360 cod. proc. civ.) la violazione, da parte della sentenza impugnata, dell'articolo 549 cod. proc. civ.

Nell'illustrazione del motivo si prospetta una censura che può così riassumersi: Pag. 5 di 17 Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 524/2019; estensore: C. Valle- ) nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ex art. 549 (vecchio testo) cod. proc. civ., la Regione ha sollevato l'eccezione di impignorabilità del credito vantato nei propri confronti dalla AFOR, debitore principale; - ) la Corte d'appello ha esaminato ed accolto tale eccezione; - ) la suddetta eccezione, tuttavia, non poteva essere sollevata dal terzo pignorato, dal momento che l'esistenza di una causa di impignorabilità o di un vincolo di destinazione del credito pignorato poteva essere eccepita solo dal debitore esecutato (la AFOR) con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cod. proc. civ.

Il motivo è fondato.

Per lunghi anni, fino a quando l'art. 549 cod. proc. civ. non è stato modificato dall'art. 1, comma 20, n. 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, questa Corte ha sempre ritenuto che il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo costituisca «un normale giudizio di cognizione di mero accertamento» (così già Cass. n. 00359 del 10/02/1972, Rv. 356241 - 01), il quale ha ad oggetto l'esistenza del credito pignorato, ed è del tutto autonomo rispetto al procedimento esecutivo (così già Cass. n. 2409 del 26/06/1976, Rv. 381191 - 01).

Da ciò consegue che nel suddetto procedimento di cognizione vanno decise «soltanto le contestazioni concernenti il credito del debitore esecutato verso il terzo, mentre devono ritenersi ad esso estranee tutte le altre questioni relative al diritto del creditore esecutante, alla posizione dello stesso nell'ambito del processo esecutivo, ovvero all'invalidità del pignoramento» (così già Cass. n. 5798 del 10/11/1979, Rv. 402444 - 01 e, prima ancora, Cass n. 02443 del 15/07/1972, Rv. 359903 - 01).

Per la stessa ragione, così come il giudice dell'accertamento dell'obbligo del terzo non può sindacare la pignorabilità del credito od altre questioni attinenti il giudizio di esecuzione, allo stesso modo il Pag. 6 di 17 Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 524/2019; estensore: C. Valleterzo pignorato non è normalmente legittimato né ad opporsi all'esecuzione, né a far valere l'impignorabilità del bene, neanche sotto l'aspetto dell'esistenza di vincoli di destinazione di diritto pubblico: ciò per l'ovvia ragione che non è lui il debitore del creditore esecutante, e il suo unico interesse nel giudizio di opposizione è di accertare se egli sia o non sia debitor debitoris, per evitare il rischio di essere costretto ad un doppio pagamento.

Se, pertanto, il terzo pignorato dichiarasse di essere sì debitore, ma che il credito vantato nei suoi confronti dal debitore esecutato è impignorabile, una simile dichiarazione deve considerarsi di norma come «dichiarazione positiva», per i fini di cui all'art. 547 cod. proc. civ. (così, testualmente, Cass. n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615 - 01; nello stesso Cass. n. 23631 del 28/09/2018, Rv. 650882 - 01; Sez. 3, Cass. n. 00387 del 11/01/2007, Rv. 595611 - 01; Cass. n. 06667 del 29/04/2003, Rv. 562536 - 01; Cass. n. 9623 del 15/11/1994, Rv. 488614 - 01).

Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che nel caso di specie la Regione Calabria, vistasi notificare il pignoramento dei suoi debiti verso la AFOR, rese una dichiarazione oggettivamente ambigua (trascritta integralmente a p. 2 della sentenza impugnata).

Esordì, infatti, la Regione dichiarando che «le somme che la Regione deve corrispondere» all'AFOR erano «assoggettate a vincolo di destinazione», così lasciando intendere che la Regione fosse effettivamente debitrice dell'AFOR: il verbo «dovere» coniugato al participio passato passivo, e retto dal soggetto «somme», infatti, non poteva avere altro significato per la grammatica della nostra lingua.

Proseguì tuttavia la Regione affermando, non senza contraddizione con l'affermazione che precede, che la Regione «non risulta debitrice di alcuna nei confronti dell'AFOR».

Pag. 7 di 17 Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU R.G.N. 524/2019; estensore: C. Valle1/94,.‘ohti‘ 3z,01711i# Dopo avere dapprima ammesso, e poi negato, di essere debitrice, la dichiarazione resa dalla Regione Calabria ex art. 547 cod. proc. civ. si conclude con l'ulteriore affermazione secondo cui «le somme che la Regione corrisponde all'AFOR sono mero trasferimento di fondi e non pagamenti», in tal modo tornando ad ammettere implicitamente che un flusso di denaro tra Regione ed AFOR comunque sussisteva.

La dichiarazione della Regione, pertanto, nel medesimo contesto ammetteva, poi negava, e poi tornava ad ammettere di dovere del denaro all'AFOR.

La Regione, comunque, non precisò quale fosse l'entità delle somme che «a titolo di trasferimento di fondi» doveva corrispondere all'AFOR.

Una dichiarazione così sibillina non poteva che reputarsi negativa, per i fini di cui all'art. 549 cod. proc. civ.

La Corte d'appello, dinanzi a quella dichiarazione avrebbe quindi dovuto solo ed unicamente accertare se, per norma di legge o vincolo contrattuale, la Regione Calabria fosse o non fosse obbligata a versamenti di denari nei confronti dell'AFOR, senza indagare se tali contribuzioni fossero pignorabili od impignorabili.

Il tema della pignorabilità del credito, infatti, poteva essere affrontato e deciso, nel sistema processuale applicabile ratione temporis, soltanto in due sedi: - ) o dal giudice dell'esecuzione; - ) o dal giudice dell'opposizione, se fosse stato investito dal debitore esecutato (non certo dal terzo pignorato).

La Corte d'appello ha, pertanto, da un lato violato l'art. 549 cod. proc. civ. nell'affermare che «i trasferimenti di fondi [dovuti dalla Regione all'AFOR] non possono essere soggetti a pignoramenti»; e dal altro pronunciato una decisione oggettivamente illogica — come correttamente rilevato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni Pag. 8 di 17 Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 524/2019; estensore: C. Valle—, là dove ha da un lato qualificato «negativa» la dichiarazione resa ex art. 547 cod. proc. civ. dalla Regione, e dall'altro dichiarato «impignorabili» i debiti di questa verso l'AFOR: è infatti evidente che un debito per essere impignorabile deve pur sempre esistere; mentre, e converso, la ritenuta inesistenza di qualsivoglia debito da parte della Regione rendeva superfluo qualsiasi esame del problema della pignorabilità.

Affermare, pertanto, come ha fatto la Corte d'appello, che la Regione «non è debitrice perché i suoi debiti sono impignorabili» costituisce una oggettiva contraddizione logica, che costituisce di per sé falsa applicazione degli artt. 547, 548 e 549 cod. proc. civ.

Il secondo motivo è, pertanto, accolto.

Col primo motivo di ricorso, che deve essere ancora scrutinato, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli articoli 2740 e 2910 cod. civ.; nonché degli artt. 1 e 35 della legge regionale Calabria 19/10/1992 n. 20.

Il motivo non resta assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

Nell'illustrazione del motivo si espone una tesi così riassumibile: i crediti delle pubbliche amministrazioni sono di norma pignorabili, salvo che abbiano ad oggetto somme destinate ad un pubblico servizio o all'attuazione di una funzione istituzionale dell'amministrazione, e che tale vincolo sia imposto da una disposizione di legge o da un provvedimento amministrativo.

In assenza di una legge o di un provvedimento amministrativo ad hoc, che sanciscano l'impignorabilità dei crediti o delle somme di denaro della pubblica amministrazione, questi devono ritenersi sempre pignorabili.

Nel caso di specie, la regione Calabria era debitrice dell'azienda forestale in virtù delle espresse previsioni contenute negli articoli 1 e Pag. 9 di 17 Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 524/2019; estensore: C. Valle1/94mtt IP7k1v • \\*Lft1(• '.4249)W°35 della legge regionale Calabria n. 20 del 1992; ma non esisteva alcuna norma di legge né alcun provvedimento amministrativo che sancisse l'impignorabilità di tali somme o la loro destinazione vincolata alla soddisfazione di interessi pubblicistici.

Infine aggiunge il ricorrente che nessun pregio può avere la distinzione tra «trasferimenti di fondi da bilancio regionale» e «pagamenti», sulla quale ha fatto leva la sentenza d'appello, dal momento che la semplice iscrizione in bilancio di un credito non basta a configurare un vincolo di destinazione delle somme che ne formano oggetto e, di conseguenza, della sua impignorabilità.

La sentenza d'appello, infatti, sebbene abbia dichiarato impignorabile i debiti della Regione verso l'AFOR, ha anche affermato che i trasferimenti economici che la Regione Calabria attribuisce all'AFOR sono erogazioni di fondi regionali, asseriti a fini di pubblico interesse, e non pagamenti.

Tale affermazione riguarda il problema dell'esistenza di debiti della Regione verso l'AFOR, non quello della loro pignorabilità, e dunque investe una questione ulteriore e diversa rispetto a quella prospettata col secondo motivo di ricorso.

Nel merito, la suddetta affermazione è erronea, nella parte in cui istituisce una distinzione giuridica tra «erogazioni di fondi» e «pagamenti», che non trova riscontro nella legge.

Come noto, è debitore chi è legato ad altro soggetto da una obbligazione.

Il codice civile non dà la definizione di «obbligazione», ma ne disciplina le fonti, il contenuto e gli effetti (artt. 1173 cod. civ.).

Il concetto di «obbligazione» è dato dunque per presupposto dal legislatore, a causa della millenaria tradizione giuridica formatasi su esso: tradizione che, ancor oggi, nella sostanza non si discosta dalla definizione romanistica.

Pag. 10 di 17 Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 524/2019; estensore: C. ValleSussiste dunque una obbligazione di diritto civile quando il creditore ha la facoltà di esigere, ed il debitore ha l'obbligo di adempiere.

Sussistendo tali condizioni, il creditore è titolare di un diritto soggettivo perfetto, anche quando il debitore sia una pubblica amministrazione.

L'obbligazione può nascere dal contratto, dal fatto illecito o dalla legge (art. 1173 c.c.).

La «legge» di cui parla l'art. 1173 cod. civ. ovviamente può essere costituita da fonti primarie o secondarie, statali o regionali.

Quando sia la legge ad imporre ad una pubblica amministrazione l'obbligo di eseguire un pagamento nei confronti di altro soggetto, pubblico o privato, ci troviamo al cospetto d'una obbligazione di diritto civile come tutte le altre, avente ad oggetto un credito che sarà pignorabile secondo le regole ordinarie.

Non è concepibile, infatti, alcuna distinzione tra obbligazioni di diritto civile e obbligazioni «di diritto amministrativo».

Il concetto di «obbligazione» nell'universo del diritto non può essere che uno soltanto.

Che il vincolo obbligatorio scaturisca da un contratto, dal fatto illecito, dalla legge, o da qualsiasi altro atto o fatto idoneo a produrlo secondo l'ordinamento giuridico, ciò non ne muta il contenuto o la disciplina, in assenza ovviamente di disposizioni ad hoc.

Non è, quindi, giuridicamente fondata la distinzione affermata dalla Corte d'appello tra «trasferimenti di fondi» e «pagamenti».

Quando una pubblica amministrazione sia obbligata ex lege ad eseguire pagamenti nei confronti di altri soggetti, per stabilire se ci si trovi dinanzi ad una obbligazione di diritto civile occorre avere riguardo non a criteri nominali o formali, ma al tipo di situazione Pag. lidi 17 Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 524/2019; estensore: C. Vallefipsk t‘k "Clq ‘4- ,0k0 giuridica soggettiva attiva attribuita dalla legge al destinatario del pagamento.

Se, infatti, a quest'ultimo la legge attribuisca un diritto soggettivo perfetto al pagamento, egli dovrà dirsi creditore d'una obbligazione di diritto civile, e debitrice sarà detta l'amministrazione tenuta al pagamento.

Diversamente, ove la legge attribuisca al destinatario del pagamento un mero interesse al pagamento (legittimo, adespota o diffuso che sia), saremo fuori del campo delle obbligazioni, e l'unica cosa di cui si potrà discutere è se quell'interesse sia legittimo e quindi giustiziabile, oppure diffuso e privo di tutela.

E' alla luce di tali criteri generali che si può ora tornare ad esaminare il caso concreto.

L'AFOR venne istituita con legge regionale Calabria 19.10.1992 n. 20.

Sul piano patrimoniale, l'AFOR non poteva essere titolare se non di beni mobili (art. 11, comma 2, legge Reg. n. 20 del 1992); sul piano finanziario, l'Azienda era sottoposta al controllo della Regione (art. 33); il suo bilancio era approvato dal consiglio regionale (art. 34); le sue entrate erano costituite, per quanto qui rileva: a) da una «aliquota spese generali sull'esecuzione degli interventi affidati alla AFOR» pari all'11%, «da erogarsi da parte della Regione Calabria»; b) dai contributi ordinari della Regione (art. 35).

La legislazione regionale, dunque, non lasciava alcun margine di discrezionalità alla Regione nella scelta se finanziare o non finanziare l'AFOR.

Il versamento dell'aliquota fissa e dei contributi ordinari erano per la Regione un obbligo, e l'unica particolarità consisteva nel fatto che la legge non stabiliva l'importo dei contributi ordinari: il che non toglie la natura di obbligazione di diritto civile del debito della Regione Pag. 12 di 17 Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 524/2019; estensore: C. Valle‘'N 1/411_11¦'4 Olk.t9 \‘..1('4i:E0010 _ verso l'AFOR, dal momento che un credito illiquido resta pur sempre un credito, né la lettera della legge potrebbe mai essere interpretata nel senso che alla Regione fosse attribuita la facoltà, e non l'obbligo, di finanziare l'AFOR.

Questa Corte, del resto, già più volte in passato è stata chiamata ad occuparsi del problema della natura dei contributi che la p.a. ex lege è tenuta a versare, a privati o ad altre amministrazioni, ed ha in varie occasioni affermato che quando i beneficiari di tali contributi vantino un diritto soggettivo perfetto alla loro erogazione, il correlativo debito della p.a. forma oggetto d'una obbligazione di diritto civile, e può essere pignorato nelle forme del pignoramento presso terzi [così già Cass. n. 00967 del 07/02/1985, Rv. 439120 - 01, e Cass. n. 968 del 07/02/1985, Rv. 439121 - 01, che ritennero pignorabili perché estranei sia alla previsione di cui all'art. 545 cod. proc. civ. (crediti impignorabili), sia a quella di cui all'art. 828 cod. civ. (beni del patrimonio dello stato e degli altri enti pubblici territoriali) i contributi erogati dalle regioni, ai sensi dell'art. 31, legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dell'art. 1, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, in favore delle scuole materne private che avessero accolto, fra i loro alunni, gratuitamente, bambini appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche].

I contributi dovuti da una P.A. ad altro ente pubblico sono stati esclusi dal novero delle obbligazioni di diritto civile, in quanto oggetto unicamente d'un interesse legittimo alla loro corresponsione, quando la legge istitutiva dell'obbligo di contribuzione non solo non precisi né l'ammontare, né i tempi, né i modi del finanziamento, ma lasci alla p.a. ampi poteri discrezionali sull'an e sul quomodo dell'erogazione (Cass. n. 10267 del 28/05/2004, Rv. 573235 - 01; Sez.

U n. 00102 del 05/04/2000, Rv. 535329 - 01).

Un'ultima considerazione si impone.

Pag. 13 di 17 Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 524/2019; estensore: C. ValleL'AFOR, istituita con legge Reg.

Calabria 19.10.1992 n. 20, è stata soppressa e posta in liquidazione dall'art. 4 legge Reg.

Calabria del 11.5.2007 n. 9.

Il comma quarto del suddetto art. 4 legge Reg. n. 9 del 2007 imponeva alla Regione di approvare «gl• indirizzi (...) per la sollecita, efficiente ed economica realizzazione della fase liquidatoria».

Tale fase liquidatoria, ad onta dell'obbligo di «efficiente ed economica realizzazione» previsto dalla legge, è stata reiteratamente prorogata da quasi dodici anni in qua; da ultimo, l'art. 1 della legge reg.

Calabria del 7.11.2017 n. 42, ha prorogato la fase liquidatoria fino al 9.11.2018, termine anch'esso vanamente scaduto. [OSCURATO:PERSONA] della Regione Calabria n. 33 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] si apprende (nota n. 22 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] dell'AFOR) che la Regione Calabria non ha erogato né per l'anno 2016, né per, l'anno 2017 alcun contributo ordinario a favore dell'AFOR per far fronte al contenzioso ancora esistente dell'ente; che presso il tesoriere dell'AFOR risultano alla data del 25.1.2017 somme pignorate per l'importo di euro 3.451.788,26; che nessuna somma liquida è però disponibile; che il bilancio di liquidazione dell'AFOR non è mai stato approvato.

Infine, si rileva dalla relazione allegata alla legge Reg.

Calabria 27.12.2016 n. 45 (recante Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-2019), alla voce «fondo rischi legali», che la Regione Calabria, a fronte di un valore teorico di 144 milioni di euro per tale voce, ha appostato a bilancio soltanto 6,03 milioni di euro, per varie ragioni, tra le quali spicca la seguente: che circa un quarto dell'importo suddetto riguarda pignoramenti, e che gran parte di questi «vedono come debitore principale l'AFOR mentre la Regione è terzo pignorato.

In relazione al contenzioso con l'Afor si precisa che in base ai recenti orientamenti della Corte di Appello di Pag. 14 di 17 Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 524/2019; estensore: C. ValleCatanzaro la Regione non dovrebbe più affrontare alcun esborso diretto» (non è dato, ovviamente, sapere se «i recenti orientamenti» cui fa riferimento la relazione al bilancio appena trascritta siano costituiti anche dalla sentenza oggi in esame).

I rilievi che precedono non sono privi di conseguenze sul piano, che qui interessa, del diritto civile.

Dagli atti normativi e dai provvedimenti regolamentari sopra sommariamente ricordati emerge che l'AFOR era un'azienda controllata dalla Regione, finanziata dalla Regione, con bilanci (che dovevano essere) approvati dalla Regione.

La Regione l'ha costituita, la Regione l'ha messa in liquidazione, la Regione viene prorogando tale fase da quindici anni.

La Regione, per legge, avrebbe dovuto finanziarla «con contributi ordinari»; ed ove si ponga mente al fatto che ai sensi dell'art. 11, comma secondo, legge Reg.

Calabria n. 20 del 1992 il patrimonio dell'AFOR non poteva includere beni immobili, è agevole concludere che l'adempimento delle obbligazioni dell'AFOR, di fatto, poteva dipendere solo dai «contributi ordinari» che per legge la Regione era obbligata a versarle.

Le considerazioni che precedono conducono a questa conclusione: che anche a volere ammettere in tesi che l'art. 35 legge Reg.

Calabria n. 20 del 1992 sia ambiguo; che la lettera di esso consenta un'interpretazione secondo cui la Regione non avrebbe alcun obbligo di diritto civile di finanziamento dell'AFOR, ed all'AFOR sia da tale norma attribuito un mero interesse legittimo a ricevere i contributi ordinari da parte della Regione, ebbene tale interpretazione sarebbe incoerente con varie norme del dettato costituzionale, e non potrebbe essere condivisa.

Essa, infatti, condurrebbe ad ammettere che la Regione possa costituire un ente, assumere l'obbligo di finanziarlo, lasciarlo Pag. 15 di 17 Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 524/2019; estensore: C. Valleqpilett 1541y 1• LI indebitare, e poi smettere di finanziarlo, lasciando impagati i suoi debiti: ed a parte gli evidenti risvolti penalistici d'una tale condotta, resterebbe il fatto che tale interpretazione sarebbe difficilmente compatibile - ) col principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 Cost.; - ) con le regole costituzionali sul riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, alle quali è precluso legiferare in materia di obbligazioni e diritto civile [art. 117, comma secondo, lett.

I), Cost.].

La conclusione è che sia la lettera della legge, sia la sua interpretazione sistematica, sia la sua interpretazione costituzionalmente orientata, impongono di concludere che l'art. 35 legge Reg.

Calabria n. 20 del 1992 attribuisca all'AFOR un vero e proprio diritto soggettivo al finanziamento, e — specularmente — impongano alla Regione una vera e propria obbligazione di diritto civile, ex art. 1173 cod. civ., avente ad oggetto il finanziamento dell'Azienda.

Il primo motivo è, quindi, anch'esso accolto.

Il ricorso è accolto per il primo e il secondo motivo, con rigetto del terzo.

La sentenza impugnata deve essere esser cassata in relazione ai motivi accolti.

Risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, la quale, nel procedere a rinnovato esame, si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.

Conformemente all'orientamento nomofilattico (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 - 04) ricorrendo fattispecie di accoglimento dell'impugnazione, non deve darsi atto Pag. 16 di 17 Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 524/2019; estensore: C. Valledell'insussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Accoglie il P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
siglio ai sensi dell'art. 23, co. 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modi?. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, successivamente prorogato dapprima al 31 luglio 2021 [dall'art. 6, co. 1, lett. a), n. 1), del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. con modif. dalla I. 28 maggio 2021, n. 76] e poi fino al 31 dicembre 2021 [dall'art. 7, co. 1 e 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105, conv. con modi?. dalla I. 16 settembre 2021, n. 126]: il Procuratore Generale deposita conclusioni motivate scritte nel senso dell'accoglimento del ricorso mentre non risulta il deposito di memorie di parte. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso censura come segue la sentenza della Corte territoriale. Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 2740 e 2910 cod. civ., nonché degli artt. 1 e 35 della legge della Regione Calabria n. 20 del 19/10/1992 e del consolidato orientamento della Corte di legittimità in materia di impignorabilità dei crediti della P.A. Il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 549 cod. proc. civ. per l'inammissibilità e la totale infondatezza nel merito della questione dell'impignorabilità dei crediti esecutati, sollevata da parte del terzo regione Calabria, nell'ambito di quel giudizio e riproposta in appello. Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. La disamina del terzo mezzo ha carattere preliminare. Col terzo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia errato nel ritenere ammissibile il gravame proposto dalla Regione, il Pag. 4 di 17 Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 524/2019; estensore: C. Vallequale era privo di specificità, e si sarebbe perciò dovuto dichiarare inammissibile ai sensi dell'articolo 342 cod. proc. .civ. Il motivo è infondato alla luce di quanto stabilito da Sez. U n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01, secondo cui l'art. 342 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 22/06/2012 conv. con modif. in legge 07/08/2012, n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, «senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado», tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Nel caso di specie il contenuto dell'atto d'appello era tale da non consentire alcun dubbio su quali fossero le censure mosse dall'amministrazione regionale alla sentenza di primo grado, ovvero l'avere ritenuto esistente e pignorabile un debito della Regione nei confronti dell'AFOR. Può quindi passarsi all'esame del secondo motivo di ricorso, costituente il fulcro centrale dell'impugnazione. Col secondo motivo il ricorrente lamenta (senza formalmente inquadrare la censura in alcuno dei vizi di cui all'art. 360 cod. proc. civ.) la violazione, da parte della sentenza impugnata, dell'articolo 549 cod. proc. civ. Nell'illustrazione del motivo si prospetta una censura che può così riassumersi: Pag. 5 di 17 Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 524/2019; estensore: C. Valle- ) nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ex art. 549 (vecchio testo) cod. proc. civ., la Regione ha sollevato l'eccezione di impignorabilità del credito vantato nei propri confronti dalla AFOR, debitore principale; - ) la Corte d'appello ha esaminato ed accolto tale eccezione; - ) la suddetta eccezione, tuttavia, non poteva essere sollevata dal terzo pignorato, dal momento che l'esistenza di una causa di impignorabilità o di un vincolo di destinazione del credito pignorato poteva essere eccepita solo dal debitore esecutato (la AFOR) con il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 cod. proc. civ. Il motivo è fondato. Per lunghi anni, fino a quando l'art. 549 cod. proc. civ. non è stato modificato dall'art. 1, comma 20, n. 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, questa Corte ha sempre ritenuto che il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo costituisca «un normale giudizio di cognizione di mero accertamento» (così già Cass. n. 00359 del 10/02/1972, Rv. 356241 - 01), il quale ha ad oggetto l'esistenza del credito pignorato, ed è del tutto autonomo rispetto al procedimento esecutivo (così già Cass. n. 2409 del 26/06/1976, Rv. 381191 - 01). Da ciò consegue che nel suddetto procedimento di cognizione vanno decise «soltanto le contestazioni concernenti il credito del debitore esecutato verso il terzo, mentre devono ritenersi ad esso estranee tutte le altre questioni relative al diritto del creditore esecutante, alla posizione dello stesso nell'ambito del processo esecutivo, ovvero all'invalidità del pignoramento» (così già Cass. n. 5798 del 10/11/1979, Rv. 402444 - 01 e, prima ancora, Cass n. 02443 del 15/07/1972, Rv. 359903 - 01). Per la stessa ragione, così come il giudice dell'accertamento dell'obbligo del terzo non può sindacare la pignorabilità del credito od altre questioni attinenti il giudizio di esecuzione, allo stesso modo il Pag. 6 di 17 Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 524/2019; estensore: C. Valleterzo pignorato non è normalmente legittimato né ad opporsi all'esecuzione, né a far valere l'impignorabilità del bene, neanche sotto l'aspetto dell'esistenza di vincoli di destinazione di diritto pubblico: ciò per l'ovvia ragione che non è lui il debitore del creditore esecutante, e il suo unico interesse nel giudizio di opposizione è di accertare se egli sia o non sia debitor debitoris, per evitare il rischio di essere costretto ad un doppio pagamento. Se, pertanto, il terzo pignorato dichiarasse di essere sì debitore, ma che il credito vantato nei suoi confronti dal debitore esecutato è impignorabile, una simile dichiarazione deve considerarsi di norma come «dichiarazione positiva», per i fini di cui all'art. 547 cod. proc. civ. (così, testualmente, Cass. n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615 - 01; nello stesso Cass. n. 23631 del 28/09/2018, Rv. 650882 - 01; Sez. 3, Cass. n. 00387 del 11/01/2007, Rv. 595611 - 01; Cass. n. 06667 del 29/04/2003, Rv. 562536 - 01; Cass. n. 9623 del 15/11/1994, Rv. 488614 - 01). Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che nel caso di specie la Regione Calabria, vistasi notificare il pignoramento dei suoi debiti verso la AFOR, rese una dichiarazione oggettivamente ambigua (trascritta integralmente a p. 2 della sentenza impugnata). Esordì, infatti, la Regione dichiarando che «le somme che la Regione deve corrispondere» all'AFOR erano «assoggettate a vincolo di destinazione», così lasciando intendere che la Regione fosse effettivamente debitrice dell'AFOR: il verbo «dovere» coniugato al participio passato passivo, e retto dal soggetto «somme», infatti, non poteva avere altro significato per la grammatica della nostra lingua. Proseguì tuttavia la Regione affermando, non senza contraddizione con l'affermazione che precede, che la Regione «non risulta debitrice di alcuna nei confronti dell'AFOR». Pag. 7 di 17 Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU R.G.N. 524/2019; estensore: C. Valle1/94,.‘ohti‘ 3z,01711i# Dopo avere dapprima ammesso, e poi negato, di essere debitrice, la dichiarazione resa dalla Regione Calabria ex art. 547 cod. proc. civ. si conclude con l'ulteriore affermazione secondo cui «le somme che la Regione corrisponde all'AFOR sono mero trasferimento di fondi e non pagamenti», in tal modo tornando ad ammettere implicitamente che un flusso di denaro tra Regione ed AFOR comunque sussisteva. La dichiarazione della Regione, pertanto, nel medesimo contesto ammetteva, poi negava, e poi tornava ad ammettere di dovere del denaro all'AFOR. La Regione, comunque, non precisò quale fosse l'entità delle somme che «a titolo di trasferimento di fondi» doveva corrispondere all'AFOR. Una dichiarazione così sibillina non poteva che reputarsi negativa, per i fini di cui all'art. 549 cod. proc. civ. La Corte d'appello, dinanzi a quella dichiarazione avrebbe quindi dovuto solo ed unicamente accertare se, per norma di legge o vincolo contrattuale, la Regione Calabria fosse o non fosse obbligata a versamenti di denari nei confronti dell'AFOR, senza indagare se tali contribuzioni fossero pignorabili od impignorabili. Il tema della pignorabilità del credito, infatti, poteva essere affrontato e deciso, nel sistema processuale applicabile ratione temporis, soltanto in due sedi: - ) o dal giudice dell'esecuzione; - ) o dal giudice dell'opposizione, se fosse stato investito dal debitore esecutato (non certo dal terzo pignorato). La Corte d'appello ha, pertanto, da un lato violato l'art. 549 cod. proc. civ. nell'affermare che «i trasferimenti di fondi [dovuti dalla Regione all'AFOR] non possono essere soggetti a pignoramenti»; e dal altro pronunciato una decisione oggettivamente illogica — come correttamente rilevato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni Pag. 8 di 17 Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 524/2019; estensore: C. Valle—, là dove ha da un lato qualificato «negativa» la dichiarazione resa ex art. 547 cod. proc. civ. dalla Regione, e dall'altro dichiarato «impignorabili» i debiti di questa verso l'AFOR: è infatti evidente che un debito per essere impignorabile deve pur sempre esistere; mentre, e converso, la ritenuta inesistenza di qualsivoglia debito da parte della Regione rendeva superfluo qualsiasi esame del problema della pignorabilità. Affermare, pertanto, come ha fatto la Corte d'appello, che la Regione «non è debitrice perché i suoi debiti sono impignorabili» costituisce una oggettiva contraddizione logica, che costituisce di per sé falsa applicazione degli artt. 547, 548 e 549 cod. proc. civ. Il secondo motivo è, pertanto, accolto. Col primo motivo di ricorso, che deve essere ancora scrutinato, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli articoli 2740 e 2910 cod. civ.; nonché degli artt. 1 e 35 della legge regionale Calabria 19/10/1992 n. 20. Il motivo non resta assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso. Nell'illustrazione del motivo si espone una tesi così riassumibile: i crediti delle pubbliche amministrazioni sono di norma pignorabili, salvo che abbiano ad oggetto somme destinate ad un pubblico servizio o all'attuazione di una funzione istituzionale dell'amministrazione, e che tale vincolo sia imposto da una disposizione di legge o da un provvedimento amministrativo. In assenza di una legge o di un provvedimento amministrativo ad hoc, che sanciscano l'impignorabilità dei crediti o delle somme di denaro della pubblica amministrazione, questi devono ritenersi sempre pignorabili. Nel caso di specie, la regione Calabria era debitrice dell'azienda forestale in virtù delle espresse previsioni contenute negli articoli 1 e Pag. 9 di 17 Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 524/2019; estensore: C. Valle1/94mtt IP7k1v • \\*Lft1(• '.4249)W°35 della legge regionale Calabria n. 20 del 1992; ma non esisteva alcuna norma di legge né alcun provvedimento amministrativo che sancisse l'impignorabilità di tali somme o la loro destinazione vincolata alla soddisfazione di interessi pubblicistici. Infine aggiunge il ricorrente che nessun pregio può avere la distinzione tra «trasferimenti di fondi da bilancio regionale» e «pagamenti», sulla quale ha fatto leva la sentenza d'appello, dal momento che la semplice iscrizione in bilancio di un credito non basta a configurare un vincolo di destinazione delle somme che ne formano oggetto e, di conseguenza, della sua impignorabilità. La sentenza d'appello, infatti, sebbene abbia dichiarato impignorabile i debiti della Regione verso l'AFOR, ha anche affermato che i trasferimenti economici che la Regione Calabria attribuisce all'AFOR sono erogazioni di fondi regionali, asseriti a fini di pubblico interesse, e non pagamenti. Tale affermazione riguarda il problema dell'esistenza di debiti della Regione verso l'AFOR, non quello della loro pignorabilità, e dunque investe una questione ulteriore e diversa rispetto a quella prospettata col secondo motivo di ricorso. Nel merito, la suddetta affermazione è erronea, nella parte in cui istituisce una distinzione giuridica tra «erogazioni di fondi» e «pagamenti», che non trova riscontro nella legge. Come noto, è debitore chi è legato ad altro soggetto da una obbligazione. Il codice civile non dà la definizione di «obbligazione», ma ne disciplina le fonti, il contenuto e gli effetti (artt. 1173 cod. civ.). Il concetto di «obbligazione» è dato dunque per presupposto dal legislatore, a causa della millenaria tradizione giuridica formatasi su esso: tradizione che, ancor oggi, nella sostanza non si discosta dalla definizione romanistica. Pag. 10 di 17 Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 524/2019; estensore: C. ValleSussiste dunque una obbligazione di diritto civile quando il creditore ha la facoltà di esigere, ed il debitore ha l'obbligo di adempiere. Sussistendo tali condizioni, il creditore è titolare di un diritto soggettivo perfetto, anche quando il debitore sia una pubblica amministrazione. L'obbligazione può nascere dal contratto, dal fatto illecito o dalla legge (art. 1173 c.c.). La «legge» di cui parla l'art. 1173 cod. civ. ovviamente può essere costituita da fonti primarie o secondarie, statali o regionali. Quando sia la legge ad imporre ad una pubblica amministrazione l'obbligo di eseguire un pagamento nei confronti di altro soggetto, pubblico o privato, ci troviamo al cospetto d'una obbligazione di diritto civile come tutte le altre, avente ad oggetto un credito che sarà pignorabile secondo le regole ordinarie. Non è concepibile, infatti, alcuna distinzione tra obbligazioni di diritto civile e obbligazioni «di diritto amministrativo». Il concetto di «obbligazione» nell'universo del diritto non può essere che uno soltanto. Che il vincolo obbligatorio scaturisca da un contratto, dal fatto illecito, dalla legge, o da qualsiasi altro atto o fatto idoneo a produrlo secondo l'ordinamento giuridico, ciò non ne muta il contenuto o la disciplina, in assenza ovviamente di disposizioni ad hoc. Non è, quindi, giuridicamente fondata la distinzione affermata dalla Corte d'appello tra «trasferimenti di fondi» e «pagamenti». Quando una pubblica amministrazione sia obbligata ex lege ad eseguire pagamenti nei confronti di altri soggetti, per stabilire se ci si trovi dinanzi ad una obbligazione di diritto civile occorre avere riguardo non a criteri nominali o formali, ma al tipo di situazione Pag. lidi 17 Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 524/2019; estensore: C. Vallefipsk t‘k "Clq ‘4- ,0k0 giuridica soggettiva attiva attribuita dalla legge al destinatario del pagamento. Se, infatti, a quest'ultimo la legge attribuisca un diritto soggettivo perfetto al pagamento, egli dovrà dirsi creditore d'una obbligazione di diritto civile, e debitrice sarà detta l'amministrazione tenuta al pagamento. Diversamente, ove la legge attribuisca al destinatario del pagamento un mero interesse al pagamento (legittimo, adespota o diffuso che sia), saremo fuori del campo delle obbligazioni, e l'unica cosa di cui si potrà discutere è se quell'interesse sia legittimo e quindi giustiziabile, oppure diffuso e privo di tutela. E' alla luce di tali criteri generali che si può ora tornare ad esaminare il caso concreto. L'AFOR venne istituita con legge regionale Calabria 19.10.1992 n. 20. Sul piano patrimoniale, l'AFOR non poteva essere titolare se non di beni mobili (art. 11, comma 2, legge Reg. n. 20 del 1992); sul piano finanziario, l'Azienda era sottoposta al controllo della Regione (art. 33); il suo bilancio era approvato dal consiglio regionale (art. 34); le sue entrate erano costituite, per quanto qui rileva: a) da una «aliquota spese generali sull'esecuzione degli interventi affidati alla AFOR» pari all'11%, «da erogarsi da parte della Regione Calabria»; b) dai contributi ordinari della Regione (art. 35). La legislazione regionale, dunque, non lasciava alcun margine di discrezionalità alla Regione nella scelta se finanziare o non finanziare l'AFOR. Il versamento dell'aliquota fissa e dei contributi ordinari erano per la Regione un obbligo, e l'unica particolarità consisteva nel fatto che la legge non stabiliva l'importo dei contributi ordinari: il che non toglie la natura di obbligazione di diritto civile del debito della Regione Pag. 12 di 17 Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 524/2019; estensore: C. Valle‘'N 1/411_11¦'4 Olk.t9 \‘..1('4i:E0010 _ verso l'AFOR, dal momento che un credito illiquido resta pur sempre un credito, né la lettera della legge potrebbe mai essere interpretata nel senso che alla Regione fosse attribuita la facoltà, e non l'obbligo, di finanziare l'AFOR. Questa Corte, del resto, già più volte in passato è stata chiamata ad occuparsi del problema della natura dei contributi che la p.a. ex lege è tenuta a versare, a privati o ad altre amministrazioni, ed ha in varie occasioni affermato che quando i beneficiari di tali contributi vantino un diritto soggettivo perfetto alla loro erogazione, il correlativo debito della p.a. forma oggetto d'una obbligazione di diritto civile, e può essere pignorato nelle forme del pignoramento presso terzi [così già Cass. n. 00967 del 07/02/1985, Rv. 439120 - 01, e Cass. n. 968 del 07/02/1985, Rv. 439121 - 01, che ritennero pignorabili perché estranei sia alla previsione di cui all'art. 545 cod. proc. civ. (crediti impignorabili), sia a quella di cui all'art. 828 cod. civ. (beni del patrimonio dello stato e degli altri enti pubblici territoriali) i contributi erogati dalle regioni, ai sensi dell'art. 31, legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dell'art. 1, d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, in favore delle scuole materne private che avessero accolto, fra i loro alunni, gratuitamente, bambini appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche]. I contributi dovuti da una P.A. ad altro ente pubblico sono stati esclusi dal novero delle obbligazioni di diritto civile, in quanto oggetto unicamente d'un interesse legittimo alla loro corresponsione, quando la legge istitutiva dell'obbligo di contribuzione non solo non precisi né l'ammontare, né i tempi, né i modi del finanziamento, ma lasci alla p.a. ampi poteri discrezionali sull'an e sul quomodo dell'erogazione (Cass. n. 10267 del 28/05/2004, Rv. 573235 - 01; Sez. U n. 00102 del 05/04/2000, Rv. 535329 - 01). Un'ultima considerazione si impone. Pag. 13 di 17 Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 524/2019; estensore: C. ValleL'AFOR, istituita con legge Reg. Calabria 19.10.1992 n. 20, è stata soppressa e posta in liquidazione dall'art. 4 legge Reg. Calabria del 11.5.2007 n. 9. Il comma quarto del suddetto art. 4 legge Reg. n. 9 del 2007 imponeva alla Regione di approvare «gl• indirizzi (...) per la sollecita, efficiente ed economica realizzazione della fase liquidatoria». Tale fase liquidatoria, ad onta dell'obbligo di «efficiente ed economica realizzazione» previsto dalla legge, è stata reiteratamente prorogata da quasi dodici anni in qua; da ultimo, l'art. 1 della legge reg. Calabria del 7.11.2017 n. 42, ha prorogato la fase liquidatoria fino al 9.11.2018, termine anch'esso vanamente scaduto. [OSCURATO:PERSONA] della Regione Calabria n. 33 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] si apprende (nota n. 22 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] dell'AFOR) che la Regione Calabria non ha erogato né per l'anno 2016, né per, l'anno 2017 alcun contributo ordinario a favore dell'AFOR per far fronte al contenzioso ancora esistente dell'ente; che presso il tesoriere dell'AFOR risultano alla data del 25.1.2017 somme pignorate per l'importo di euro 3.451.788,26; che nessuna somma liquida è però disponibile; che il bilancio di liquidazione dell'AFOR non è mai stato approvato. Infine, si rileva dalla relazione allegata alla legge Reg. Calabria 27.12.2016 n. 45 (recante Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-2019), alla voce «fondo rischi legali», che la Regione Calabria, a fronte di un valore teorico di 144 milioni di euro per tale voce, ha appostato a bilancio soltanto 6,03 milioni di euro, per varie ragioni, tra le quali spicca la seguente: che circa un quarto dell'importo suddetto riguarda pignoramenti, e che gran parte di questi «vedono come debitore principale l'AFOR mentre la Regione è terzo pignorato. In relazione al contenzioso con l'Afor si precisa che in base ai recenti orientamenti della Corte di Appello di Pag. 14 di 17 Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 524/2019; estensore: C. ValleCatanzaro la Regione non dovrebbe più affrontare alcun esborso diretto» (non è dato, ovviamente, sapere se «i recenti orientamenti» cui fa riferimento la relazione al bilancio appena trascritta siano costituiti anche dalla sentenza oggi in esame). I rilievi che precedono non sono privi di conseguenze sul piano, che qui interessa, del diritto civile. Dagli atti normativi e dai provvedimenti regolamentari sopra sommariamente ricordati emerge che l'AFOR era un'azienda controllata dalla Regione, finanziata dalla Regione, con bilanci (che dovevano essere) approvati dalla Regione. La Regione l'ha costituita, la Regione l'ha messa in liquidazione, la Regione viene prorogando tale fase da quindici anni. La Regione, per legge, avrebbe dovuto finanziarla «con contributi ordinari»; ed ove si ponga mente al fatto che ai sensi dell'art. 11, comma secondo, legge Reg. Calabria n. 20 del 1992 il patrimonio dell'AFOR non poteva includere beni immobili, è agevole concludere che l'adempimento delle obbligazioni dell'AFOR, di fatto, poteva dipendere solo dai «contributi ordinari» che per legge la Regione era obbligata a versarle. Le considerazioni che precedono conducono a questa conclusione: che anche a volere ammettere in tesi che l'art. 35 legge Reg. Calabria n. 20 del 1992 sia ambiguo; che la lettera di esso consenta un'interpretazione secondo cui la Regione non avrebbe alcun obbligo di diritto civile di finanziamento dell'AFOR, ed all'AFOR sia da tale norma attribuito un mero interesse legittimo a ricevere i contributi ordinari da parte della Regione, ebbene tale interpretazione sarebbe incoerente con varie norme del dettato costituzionale, e non potrebbe essere condivisa. Essa, infatti, condurrebbe ad ammettere che la Regione possa costituire un ente, assumere l'obbligo di finanziarlo, lasciarlo Pag. 15 di 17 Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 524/2019; estensore: C. Valleqpilett 1541y 1• LI indebitare, e poi smettere di finanziarlo, lasciando impagati i suoi debiti: ed a parte gli evidenti risvolti penalistici d'una tale condotta, resterebbe il fatto che tale interpretazione sarebbe difficilmente compatibile - ) col principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 Cost.; - ) con le regole costituzionali sul riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, alle quali è precluso legiferare in materia di obbligazioni e diritto civile [art. 117, comma secondo, lett. I), Cost.]. La conclusione è che sia la lettera della legge, sia la sua interpretazione sistematica, sia la sua interpretazione costituzionalmente orientata, impongono di concludere che l'art. 35 legge Reg. Calabria n. 20 del 1992 attribuisca all'AFOR un vero e proprio diritto soggettivo al finanziamento, e — specularmente — impongano alla Regione una vera e propria obbligazione di diritto civile, ex art. 1173 cod. civ., avente ad oggetto il finanziamento dell'Azienda. Il primo motivo è, quindi, anch'esso accolto. Il ricorso è accolto per il primo e il secondo motivo, con rigetto del terzo. La sentenza impugnata deve essere esser cassata in relazione ai motivi accolti. Risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, la quale, nel procedere a rinnovato esame, si atterrà a quanto in questa sede statuito e provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità. Conformemente all'orientamento nomofilattico (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 - 04) ricorrendo fattispecie di accoglimento dell'impugnazione, non deve darsi atto Pag. 16 di 17 Ud. 16/12/2021 PU R.G.N. 524/2019; estensore: C. Valledell'insussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. Accoglie il P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 08107/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris