CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 15187/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38132/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 71, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 13, Edif. B, int.5, presso la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 38132/2019 Numero sezionale 865/2022 Numero di raccolta generale 15187/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].; – intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 4897/2019, pubblicata il 9 ottobre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Napoli — per quanto ancora interessa – ha confermato la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., nei confronti del Vettese (subentrato ex art. 111 cod. proc. civ. alla originaria creditrice istante [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].), dell’atto di cessione d’azienda stipulato in data 31 gennaio 2006 tra la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (debitrice cedente) e il Goretti medesimo (terzo cessionario); resiste, con controricorso, il Vettese; le società intimate restano tali; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; considerato che: il ricorso non risulta notificato all’intimata [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], debitrice cedente e come tale litisconsorte necessaria; per le considerazioni appresso esposte, che — come si dirà — devono condurre alla declaratoria di inammissibilità F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 38132/2019 Numero sezionale 865/2022 Numero di raccolta generale 15187/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 del ricorso, si rivela nondimeno ultroneo, per il principio di ragionevole durata del processo, ordinare l’altrimenti necessaria integrazione del contraddittorio (v. Cass. Sez. U. 22/03/2010, n. 6826; Cass. 17/06/2013, n. 15106; 10/05/2018, n. 11287; 21/05/2018, n. 12515); con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 118 disp. att., art. 132 c.p.c., art. 6 C.E.D.U., artt. 2901 e 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio»; mancherebbero, a fondamento della statuita revocatoria, i presupposti: a) della sussistenza di un credito in capo alla parte attrice, attesa l’esistenza di una quietanza liberatoria rilasciata dalla creditrice, erroneamente interpretata dalla Corte d’appello come invece riferita solo ad un acconto, e considerato anche che invece esisteva un controcredito vantato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]; b) della scientia damni in capo ad esso acquirente, essendosi egli «attenuto ad ogni disposizione legale e prudenziale»; c) dell’eventus damni non avendo controparte, gravata del relativo onere, nulla provato e nemmeno dedotto sul punto, limitandosi a riferire che la società [OSCURATO:PERSONA] del Giullare aveva chiuso la propria attività di ristorazione alla [OSCURATO:PERSONA] ed essendo stata invece provata l’acquisizione da parte della presunta debitrice di altra azienda; con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 118 disp. att., artt. 132 e 156 c.p.c., art. 6 CEDU, degli artt. 1158 e 2697 cod. civ. (nullità della sentenza)»; afferma che l’impossibilità di individuare l’effettiva e complessiva F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 38132/2019 Numero sezionale 865/2022 Numero di raccolta generale 15187/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della decisione; il primo motivo — al di là della pletorica indicazione in rubrica di una serie di disposizioni di diritto sostanziale e processuale, alle quali non è possibile ricondurre in modo affidabile alcuna delle considerazioni tra quelle poi svolte nell’illustrazione — è inammissibile sotto vari profili: — per manifesta inosservanza, anzitutto, dell’onere di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati (prove, quietanza), in violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; — per la natura in facto e non in iure delle censure svolte, estranee comunque al paradigma censorio di cui all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.; a tal riguardo vale rammentare che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132 del 2005, 26048 del 2005, 20145 del 2005, 1108 del 2006, 10043 del 2006, 20100 del 2006, 21245 del 2006, 14752 del 2007, 3010 del 2012 e 16038 del 2013); in altri termini, non è il punto d’arrivo della decisione di fatto che determina l’esistenza del vizio di cui all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., ma l’impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 38132/2019 Numero sezionale 865/2022 Numero di raccolta generale 15187/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle; nella specie le doglianze svolte, peraltro avulse da ogni effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie concreta, impingono esclusivamente nella ricognizione della stessa, sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.; la censura che sotto tale profilo è contestualmente dedotta non è riconducibile al vizio tipizzato nella norma; lungi dall’evidenziare il «fatto storico», testuale o extratestuale, decisivo e oggetto di discussione tra le parti, che sarebbe stato omesso, tanto meno nel rispetto dei detti oneri di specificità e autosufficienza, la censura si risolve, infatti, in mere apodittiche asserzioni contrarie alle conclusioni motivatamente esposte in sentenza; il secondo motivo è parimenti inammissibile, attesa la manifesta e totale genericità della censura di motivazione mancante; è appena il caso di rilevare che la motivazione è al contrario perfettamente comprensibile e che con essa si dà conto specificamente delle ragioni che giustificano il convincimento dei presupposti tutti dell’accolta revocatoria; il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 38132/2019 Numero sezionale 865/2022 Numero di raccolta generale 15187/2022 dichiara inammissibile il ricorso. Data pubblicazione 12/05/2022 Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 aprile 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D