Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2017

ECLI:EU:C:2017:762
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016CO0192 ORDINANZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 12 ottobre 2017 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA] – Status di [OSCURATO:PERSONA] – Articolo 49 [OSCURATO:PERSONA] – Articolo 63 [OSCURATO:PERSONA] – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Situazione puramente interna» Nella causa C‑192/16, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 [OSCURATO:PERSONA], dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tax and [OSCURATO:PERSONA]) [Tribunale superiore (sezione tributaria e del pubblico registro e della cancelleria), [OSCURATO:PERSONA]], con decisione del 24 marzo 2016, pervenuta in cancelleria il 6 aprile 2016, nel procedimento

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA]

contro [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] & Customs, con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Seconda Sezione), composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per S. [OSCURATO:PERSONA], A. [OSCURATO:PERSONA] e P. [OSCURATO:PERSONA], da R. Mullan e H. Brown, barristers, e da S. Bedford, consulente; – per [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], da M. Llamas, QC; – per il governo del [OSCURATO:PERSONA], da D. Robertson e S. Simmons, in qualità di agenti, assistiti da D. Ewart, QC, e da O. Jones, barrister; – per il governo belga, da L. Van den Broeck e M. Jacobs, in qualità di agenti, assistite da P. Vlaemminck e R. Verbeke, advocaten; – per il governo spagnolo, da M. A. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da R. Lyal e J. Samnadda, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], nonché degli articoli 49 e 63 [OSCURATO:PERSONA]. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra, da un lato, il sig. [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, i [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] & Customs (amministrazione tributaria e doganale, [OSCURATO:PERSONA]) relativamente a taluni avvisi di accertamento emessi nei loro confronti dall’amministrazione tributaria e doganale per il periodo compreso tra il 2000 e il 2008.

Contesto normativo Diritto internazionale 3 Il capitolo XI della Carta delle Nazioni Unite, sottoscritta a [OSCURATO:PERSONA] il 26 giugno 1945, intitolato «Dichiarazione concernente i territori non autonomi», contiene l’articolo 73, che prevede quanto segue: «I Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano o assumano la responsabilità dell’amministrazione di territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia, riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di tali territori sono preminenti, ed accettano come sacra missione l’obbligo di promuovere al massimo, nell’ambito del sistema di pace e di sicurezza internazionale istituito dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di tali territori (…)».

Lo status di [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:PERSONA] è una colonia della Corona britannica e non fa parte del [OSCURATO:PERSONA]. 5 Nel diritto internazionale, [OSCURATO:PERSONA] figura nell’elenco dei territori non autonomi ai sensi dell’articolo 73 della Carta delle Nazioni Unite. 6 Nel diritto dell’Unione, [OSCURATO:PERSONA] è un territorio europeo di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero, ai sensi dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], e a cui si applicano le disposizioni dei Trattati.

L’atto relativo alle condizioni di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord e agli adattamenti dei trattati ( GU 1972, L 73, pag. 14 ; in prosieguo: l’«atto di adesione del 1972») prevede tuttavia che talune parti del Trattato non si applichino a [OSCURATO:PERSONA]. 7 L’articolo 28 dell’atto di adesione del 1972 prevede quanto segue: «Gli atti delle istituzioni della Comunità concernenti i prodotti elencati nell’allegato II del trattato CEE ed i prodotti la cui importazione nella Comunità è sottoposta ad una regolamentazione specifica in conseguenza dell’applicazione della politica agricola comune, nonché gli atti in materia d’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’imposta sulle cifre d’affari non s’applicano a [OSCURATO:PERSONA], a meno che il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, disponga diversamente». 8 In forza dell’articolo 29 dell’atto di adesione del 1972, in combinato disposto con il suo allegato I, parte I, punto 4, [OSCURATO:PERSONA] è esclusa dal territorio doganale dell’Unione.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 9 All’epoca dei fatti della controversia principale, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i loro due figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risiedevano nel [OSCURATO:PERSONA], dove avevano la loro residenza abituale.

Il sig.

P. [OSCURATO:PERSONA] ha cessato di essere residente nel [OSCURATO:PERSONA] nel luglio del 2004.

I sigg.

S. [OSCURATO:PERSONA] e P. [OSCURATO:PERSONA] sono cittadini britannici, mentre la sig.ra A. [OSCURATO:PERSONA] è cittadina irlandese. 10 Dal 1988, la famiglia [OSCURATO:PERSONA] era proprietaria del 100% delle partecipazioni della [OSCURATO:PERSONA] (Abingdon) [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «SJA»), società stabilita nel [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima svolgeva un’attività di vendita di scommesse e, in particolare, dal 1999, di gestione delle agenzie di scommesse, di registrazione di scommesse per via telefonica [«telebetting» (scommesse telematiche)] e di fornitura di quote a operatori di gioco indipendenti.

Detta società aveva anche una filiale a [OSCURATO:PERSONA] con sei dipendenti che raccoglievano scommesse provenienti dalla Germania, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalla Spagna. 11 Nel 1999, ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] 1981 (legge del 1981 in materia di imposte sulle scommesse e sui giochi), agli operatori di gioco residenti nel [OSCURATO:PERSONA] è stato chiesto di computare un’imposta sulle scommesse effettuate presso di loro che, in pratica, era finanziata tramite un prelievo del 9% fatturato ai clienti in aggiunta all’importo puntato.

Un cliente nel [OSCURATO:PERSONA] poteva effettuare una scommessa con un operatore stabilito in un altro Stato, e in un caso del genere detta scommessa non sarebbe stata soggetta all’imposta in parola.

È stato fatto divieto agli operatori di gioco esteri di fare pubblicità nel [OSCURATO:PERSONA] o di condividere le risorse con un soggetto stabilito nel [OSCURATO:PERSONA] per raccogliere la scommessa. 12 A partire dal luglio 1999, la SJA ha cominciato a raccogliere scommesse da clienti residenti nel [OSCURATO:PERSONA] attraverso la propria filiale stabilita a [OSCURATO:PERSONA].

Il 29 febbraio 2000 la SJA ha ceduto la propria attività di scommesse telematiche, inclusa la filiale di [OSCURATO:PERSONA], ad una società costituita secondo il diritto di [OSCURATO:PERSONA] e ivi stabilita, la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «SJG»), di cui la famiglia [OSCURATO:PERSONA] era azionista al 100%. 13 Tramite gli avvisi di accertamento controversi, concernenti il periodo compreso tra il 2000 e il 2008, ai sigg.

S. e P. [OSCURATO:PERSONA] e alla sig.ra A. [OSCURATO:PERSONA] è stata addebitata, nel [OSCURATO:PERSONA], l’imposta sul reddito in relazione ai profitti commerciali realizzati dalla SJG.

Detti avvisi di accertamento sono stati emessi ai sensi dell’articolo 739 dell’Income and [OSCURATO:PERSONA] 1988 (legge del 1988 relativa alle imposte sul reddito e sulle società), finalizzato ad evitare l’evasione fiscale da parte di persone fisiche mediante la cessione di elementi dell’attivo, facendo sì che il reddito sia versato ad un soggetto stabilito al di fuori del [OSCURATO:PERSONA].

Quando tali disposizioni sono applicabili, il cedente è tenuto a pagare l’imposta sul reddito del soggetto stabilito al di fuori del [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dalla circostanza di aver percepito detto reddito, purché fosse in grado di beneficiarne e risiedesse nel [OSCURATO:PERSONA]. 14 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [Tribunale di primo grado (sezione tributaria), [OSCURATO:PERSONA]] ha statuito che le disposizioni in parola si applicavano nel caso di specie e che non poteva essere accolto nessun mezzo di difesa basato sul diritto nazionale e invocato dai ricorrenti.

Questi ultimi hanno tuttavia fatto valere che, in forza dei principi sanciti nella sentenza del 12 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑196/04 , EU:C:2006:544 ), ogni addebito dell’imposta sui redditi costituiva, nelle circostanze del caso di specie, una restrizione illegittima al loro diritto alla libertà di stabilimento sancito dall’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA] e/o al diritto alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63 [OSCURATO:PERSONA]. 15 Il giudice di primo grado ha ritenuto che i sigg.

S. e P. [OSCURATO:PERSONA] non potessero invocare l’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA] e/o l’articolo 63 [OSCURATO:PERSONA], giacché la SJG era stabilita a [OSCURATO:PERSONA] e l’operazione di cessione era avvenuta tra quest’ultimo territorio e il [OSCURATO:PERSONA], cosicché la situazione di cui al procedimento principale non costituiva una fattispecie transfrontaliera alla quale risultasse applicabile il diritto dell’Unione.

Quanto alla sig.ra A. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima poteva invocare le suddette disposizioni poiché era una cittadina irlandese e, conseguentemente, l’imposta controversa non poteva essere applicata nei suoi confronti.

Tanto i sigg.

S. e P. [OSCURATO:PERSONA] quanto l’amministrazione tributaria e doganale hanno interposto appello avverso la decisione del giudice di primo grado. 16 Il giudice del rinvio, adito in appello, ritiene che la soluzione delle problematiche di cui è stato investito, relativamente all’esercizio della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali da parte dei cittadini britannici tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], dipenda segnatamente dallo status di [OSCURATO:PERSONA] nel diritto dell’Unione e dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del diritto medesimo e, in particolare, dagli articoli 49 e 63 [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA].

Esso precisa che non intende porre interrogativi alla Corte sulla compatibilità di una normativa come quella del [OSCURATO:PERSONA] in discussione nel procedimento principale con il diritto dell’Unione, in quanto reputa che, una volta risolte le questioni sollevate, sarà in grado di pronunciarsi sulla controversia principale. 17 In tale contesto, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tax and [OSCURATO:PERSONA]) [Tribunale superiore (sezione tributaria e del pubblico registro e della cancelleria), [OSCURATO:PERSONA]] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Ai fini dell’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA] (libertà di stabilimento) e alla luce dei rapporti costituzionali tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]: a) [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] debbano essere trattati come facenti parte di un unico Stato membro (…) ai fini del diritto dell’Unione, e, in caso affermativo, se ciò comporti che l’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA] non trovi applicazione fra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], se non nei limiti in cui esso possa essere applicato ad una misura interna, oppure, in subordine, (…) ai fini dell’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA] considerato a sé stante, cosicché detto articolo non trovi applicazione, se non nei limiti in cui esso possa essere applicato ad una misura interna.

In subordine, b) Se, alla luce dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] abbia lo status costituzionale di territorio separato dal [OSCURATO:PERSONA] all’interno dell’Unione (…), cosicché (…) l’esercizio del diritto di stabilimento tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] deve essere trattato al pari degli scambi all’interno dell’Unione ai fini dell’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA], o (…) se l’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA] si applichi per vietare restrizioni all’esercizio del diritto di stabilimento da parte di cittadini del [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (quale entità separata).

In subordine, c) [OSCURATO:PERSONA] debba essere trattata come un paese o un territorio terzo, con la conseguenza che il diritto dell’Unione (…) si applica con riferimento agli scambi tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] soltanto in circostanze in cui tale diritto ha effetto tra uno Stato membro e uno Stato non membro.

In subordine, d) Se i rapporti costituzionali tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] debbano essere trattati in altro modo ai fini dell’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA]. 2) In che misura, se del caso, la risposta alle questioni di cui sopra differisca qualora sia considerata nel contesto dell’articolo 63 [OSCURATO:PERSONA] (e, conseguentemente, in relazione alla libera circolazione dei capitali) anziché dell’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA]».

Sulle questioni pregiudiziali 18 Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 19 Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa. 20 Con le sue questioni, che occorre trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA] o con l’articolo 63 [OSCURATO:PERSONA], debba essere interpretato nel senso che l’esercizio della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali da parte di cittadini britannici tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituisca, con riferimento al diritto dell’Unione, una situazione i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro. 21 Va innanzitutto rilevato che il giudice del rinvio, al quale spetta valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de [OSCURATO:PERSONA], C‑74/16 , EU:C:2017:496 , punto 24 e giurisprudenza citata), non interroga la Corte né sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di una legislazione come quella del [OSCURATO:PERSONA] in discussione nel procedimento principale, sulla cui base sono stati emessi gli avvisi di accertamento controversi, né sul punto se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, sussistano elementi che costituiscono un criterio di collegamento al diritto dell’Unione tali da rendere applicabili nella fattispecie gli articoli 49 e 63 [OSCURATO:PERSONA], incombendo siffatte verifiche al giudice medesimo. 22 Esso si limita difatti a chiedere chiarimenti sui rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al diritto dell’Unione, allo scopo di stabilire se i due territori in parola, ai fini degli articoli 49 e 63 [OSCURATO:PERSONA], debbano considerarsi come un unico Stato membro. 23 Ciò premesso, occorre rilevare che la Corte, al punto 56 della sentenza del 13 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] ( C‑591/15 , EU:C:2017:449 ), ha già statuito che l’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA], dev’essere interpretato nel senso che la prestazione di servizi da parte di operatori stabiliti a [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di soggetti stabiliti nel [OSCURATO:PERSONA] costituisce, con riferimento al diritto dell’Unione, una situazione i cui elementi sono tutti confinati all’interno di un solo Stato membro. 24 A tale proposito, in primo luogo, si deve osservare che, pur se il giudice del rinvio, nella sua decisione di rinvio, fa riferimento agli articoli 49 e 63 [OSCURATO:PERSONA], nonché all’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], dalla decisione medesima sembra nondimeno risultare che i fatti del procedimento principale si sono svolti tra il 2000 e il 2008 e quindi prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Ciò considerato, il contenuto delle disposizioni in parola corrisponde, in ogni caso, a quello degli articoli 43 e 56 CE e dell’articolo 299, paragrafo 4, CE, applicabili prima dell’entrata in vigore di detto Trattato. 25 In secondo luogo, per consolidata giurisprudenza, tanto l’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA], che sancisce la libera prestazione di servizi, quanto gli articoli 49 e 63 [OSCURATO:PERSONA], concernenti rispettivamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali, non sono applicabili a una fattispecie i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15 , EU:C:2016:874 , punto 47 e giurisprudenza citata, nonché del 13 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], C‑591/15 , EU:C:2017:449 , punto 33 ). 26 In terzo luogo, gli articoli 49 e 63 [OSCURATO:PERSONA], analogamente all’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA], in discussione nella causa all’origine della sentenza del 13 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] ( C‑591/15 , EU:C:2017:449 ), si applicano sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] in forza dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, le eccezioni dell’applicabilità degli atti dell’Unione sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] in taluni ambiti del diritto, previste dall’atto di adesione del 1972, non riguardano né la libertà di stabilimento né la libera circolazione dei capitali, sancite dagli articoli 49 e 63 [OSCURATO:PERSONA]. 27 In simili circostanze, non si può accogliere un’interpretazione dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con gli articoli 49 e 63 [OSCURATO:PERSONA], diversa da quella accolta dalla Corte nella sentenza del 13 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] ( C‑591/15 , EU:C:2017:449 ) con riferimento all’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA]. 28 A detto proposito, al punto 36 della menzionata sentenza, la Corte ha precisato che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non faccia parte del [OSCURATO:PERSONA] non può essere decisiva al fine di determinare se i due territori debbano essere equiparati ad un solo Stato membro ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative alle libertà fondamentali. 29 La Corte, a tal fine, ha esaminato, in primo luogo, le condizioni di applicazione dell’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA] al territorio di [OSCURATO:PERSONA] per concludere, al punto 39 della sentenza medesima, che, poiché l’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA] estende l’applicabilità delle disposizioni del diritto dell’Unione al territorio di [OSCURATO:PERSONA], fatte salve alcune eccezioni non pertinenti per quanto riguarda la libera prestazione di servizi, il richiamato articolo 56 si applica su detto territorio alle stesse condizioni che per il [OSCURATO:PERSONA]. 30 Analogo ragionamento deve valere per quanto concerne gli articoli 49 e 63 [OSCURATO:PERSONA], i quali, in forza dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], sono pienamente applicabili sul territorio di [OSCURATO:PERSONA], come rilevato al punto 26 supra.

A tale proposito è irrilevante la circostanza che gli articoli 49 e 63 [OSCURATO:PERSONA] si applichino al [OSCURATO:PERSONA] in quanto Stato membro e a [OSCURATO:PERSONA] in quanto territorio europeo di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero ai sensi dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA] (v., per analogia, sentenza del 13 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], C‑591/15 , EU:C:2017:449 , punto 40 e giurisprudenza citata). 31 In secondo luogo, la Corte ha rilevato che non sussistono altri elementi che permettano di considerare le relazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA] applicabile ai due territori in parola, analoghe a quelle che esistono tra due Stati membri, precisando al riguardo che equiparare gli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] a quelli tra due Stati membri porterebbe, al contrario, a negare il nesso riconosciuto all’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], tra detto territorio e il citato Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], C‑591/15 , EU:C:2017:449 , punti 41 e 42 ).

Orbene, una siffatta interpretazione è ugualmente valida per quanto riguarda gli articoli 49 e 63 [OSCURATO:PERSONA]. 32 Da quanto precede consegue che l’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA] o con l’articolo 63 [OSCURATO:PERSONA], dev’essere interpretato nel senso che l’esercizio della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali da parte di cittadini britannici tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituisce, con riferimento al diritto dell’Unione, una situazione i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro. 33 Siffatta interpretazione non è rimessa in discussione dagli argomenti del governo di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui in tal modo sarebbero pregiudicati l’obiettivo di assicurare il funzionamento del mercato interno, di cui all’articolo 26 [OSCURATO:PERSONA], nonché l’obiettivo di integrare [OSCURATO:PERSONA] in tale mercato che, secondo detto governo, persegue l’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA]. 34 Secondo il suo stesso tenore letterale, infatti, l’articolo 26, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], prevede che il mercato interno comporti uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei Trattati, laddove gli articoli 49 e 63 [OSCURATO:PERSONA] costituiscono simili disposizioni per quanto concerne la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali, da.

Orbene, come rammentato al punto 25 supra, l’applicabilità dell’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA] o dell’articolo 63 [OSCURATO:PERSONA] a una determinata fattispecie richiede la presenza di un elemento di estraneità. 35 L’interpretazione in parola, del resto, non comporta l’inapplicabilità degli articoli 49 e 63 [OSCURATO:PERSONA] al territorio di [OSCURATO:PERSONA].

Tali disposizioni permangono infatti pienamente applicabili a detto territorio, in forza dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], alle medesime condizioni previste per qualsiasi altro territorio dell’Unione cui esse si applicano, ivi compresa la condizione relativa alla necessità della presenza di un elemento di estraneità (v., per analogia, sentenza del 13 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], C‑591/15 , EU:C:2017:449 , punto 47 ). 36 Neppure le considerazioni relative allo status di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del diritto costituzionale nazionale o del diritto internazionale revocano in dubbio l’interpretazione medesima, come la Corte ha già sostanzialmente precisato ai punti da 49 a 55 della sua sentenza del 13 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] ( C‑591/15 , EU:C:2017:449 ). 37 Difatti, per quanto riguarda, in particolare, gli argomenti vertenti sul diritto internazionale, la Corte ha rammentato che è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] figura nell’elenco dei territori non autonomi ai sensi dell’articolo 73 della Carta delle Nazioni Unite.

Orbene, l’interpretazione dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA] o con l’articolo 63 [OSCURATO:PERSONA], resa al punto 32 della presente ordinanza non influisce sullo status del territorio di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del diritto internazionale e non si può ritenere che essa pregiudichi lo status separato e distinto di detto territorio (v., per analogia, sentenza del 13 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], C‑591/15 , EU:C:2017:449 , punti 52 e 54 ). 38 Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA] o con l’articolo 63 [OSCURATO:PERSONA], dev’essere interpretato nel senso che l’esercizio della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali da parte di cittadini britannici tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituisce, con riferimento al diritto dell’Unione, una situazione i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro.

Sulle spese 39 Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: L’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA] o con l’articolo 63 [OSCURATO:PERSONA], dev’essere interpretato nel senso che l’esercizio della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali da parte di cittadini britannici tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituisce, con riferimento al diritto dell’Unione, una situazione i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CO0192 ORDINANZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 12 ottobre 2017 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA] – Status di [OSCURATO:PERSONA] – Articolo 49 [OSCURATO:PERSONA] – Articolo 63 [OSCURATO:PERSONA] – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Situazione puramente interna» Nella causa C‑192/16, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 [OSCURATO:PERSONA], dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tax and [OSCURATO:PERSONA]) [Tribunale superiore (sezione tributaria e del pubblico registro e della cancelleria), [OSCURATO:PERSONA]], con decisione del 24 marzo 2016, pervenuta in cancelleria il 6 aprile 2016, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] & Customs, con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Seconda Sezione), composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per S. [OSCURATO:PERSONA], A. [OSCURATO:PERSONA] e P. [OSCURATO:PERSONA], da R. Mullan e H. Brown, barristers, e da S. Bedford, consulente; – per [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], da M. Llamas, QC; – per il governo del [OSCURATO:PERSONA], da D. Robertson e S. Simmons, in qualità di agenti, assistiti da D. Ewart, QC, e da O. Jones, barrister; – per il governo belga, da L. Van den Broeck e M. Jacobs, in qualità di agenti, assistite da P. Vlaemminck e R. Verbeke, advocaten; – per il governo spagnolo, da M. A. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da R. Lyal e J. Samnadda, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente Ordinanza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], nonché degli articoli 49 e 63 [OSCURATO:PERSONA]. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra, da un lato, il sig. [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, i [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] & Customs (amministrazione tributaria e doganale, [OSCURATO:PERSONA]) relativamente a taluni avvisi di accertamento emessi nei loro confronti dall’amministrazione tributaria e doganale per il periodo compreso tra il 2000 e il 2008. Contesto normativo Diritto internazionale 3 Il capitolo XI della Carta delle Nazioni Unite, sottoscritta a [OSCURATO:PERSONA] il 26 giugno 1945, intitolato «Dichiarazione concernente i territori non autonomi», contiene l’articolo 73, che prevede quanto segue: «I Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano o assumano la responsabilità dell’amministrazione di territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia, riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di tali territori sono preminenti, ed accettano come sacra missione l’obbligo di promuovere al massimo, nell’ambito del sistema di pace e di sicurezza internazionale istituito dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di tali territori (…)». Lo status di [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:PERSONA] è una colonia della Corona britannica e non fa parte del [OSCURATO:PERSONA]. 5 Nel diritto internazionale, [OSCURATO:PERSONA] figura nell’elenco dei territori non autonomi ai sensi dell’articolo 73 della Carta delle Nazioni Unite. 6 Nel diritto dell’Unione, [OSCURATO:PERSONA] è un territorio europeo di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero, ai sensi dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], e a cui si applicano le disposizioni dei Trattati. L’atto relativo alle condizioni di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord e agli adattamenti dei trattati ( GU 1972, L 73, pag. 14 ; in prosieguo: l’«atto di adesione del 1972») prevede tuttavia che talune parti del Trattato non si applichino a [OSCURATO:PERSONA]. 7 L’articolo 28 dell’atto di adesione del 1972 prevede quanto segue: «Gli atti delle istituzioni della Comunità concernenti i prodotti elencati nell’allegato II del trattato CEE ed i prodotti la cui importazione nella Comunità è sottoposta ad una regolamentazione specifica in conseguenza dell’applicazione della politica agricola comune, nonché gli atti in materia d’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all’imposta sulle cifre d’affari non s’applicano a [OSCURATO:PERSONA], a meno che il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, disponga diversamente». 8 In forza dell’articolo 29 dell’atto di adesione del 1972, in combinato disposto con il suo allegato I, parte I, punto 4, [OSCURATO:PERSONA] è esclusa dal territorio doganale dell’Unione. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 9 All’epoca dei fatti della controversia principale, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i loro due figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risiedevano nel [OSCURATO:PERSONA], dove avevano la loro residenza abituale. Il sig. P. [OSCURATO:PERSONA] ha cessato di essere residente nel [OSCURATO:PERSONA] nel luglio del 2004. I sigg. S. [OSCURATO:PERSONA] e P. [OSCURATO:PERSONA] sono cittadini britannici, mentre la sig.ra A. [OSCURATO:PERSONA] è cittadina irlandese. 10 Dal 1988, la famiglia [OSCURATO:PERSONA] era proprietaria del 100% delle partecipazioni della [OSCURATO:PERSONA] (Abingdon) [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «SJA»), società stabilita nel [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima svolgeva un’attività di vendita di scommesse e, in particolare, dal 1999, di gestione delle agenzie di scommesse, di registrazione di scommesse per via telefonica [«telebetting» (scommesse telematiche)] e di fornitura di quote a operatori di gioco indipendenti. Detta società aveva anche una filiale a [OSCURATO:PERSONA] con sei dipendenti che raccoglievano scommesse provenienti dalla Germania, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalla Spagna. 11 Nel 1999, ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] 1981 (legge del 1981 in materia di imposte sulle scommesse e sui giochi), agli operatori di gioco residenti nel [OSCURATO:PERSONA] è stato chiesto di computare un’imposta sulle scommesse effettuate presso di loro che, in pratica, era finanziata tramite un prelievo del 9% fatturato ai clienti in aggiunta all’importo puntato. Un cliente nel [OSCURATO:PERSONA] poteva effettuare una scommessa con un operatore stabilito in un altro Stato, e in un caso del genere detta scommessa non sarebbe stata soggetta all’imposta in parola. È stato fatto divieto agli operatori di gioco esteri di fare pubblicità nel [OSCURATO:PERSONA] o di condividere le risorse con un soggetto stabilito nel [OSCURATO:PERSONA] per raccogliere la scommessa. 12 A partire dal luglio 1999, la SJA ha cominciato a raccogliere scommesse da clienti residenti nel [OSCURATO:PERSONA] attraverso la propria filiale stabilita a [OSCURATO:PERSONA]. Il 29 febbraio 2000 la SJA ha ceduto la propria attività di scommesse telematiche, inclusa la filiale di [OSCURATO:PERSONA], ad una società costituita secondo il diritto di [OSCURATO:PERSONA] e ivi stabilita, la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «SJG»), di cui la famiglia [OSCURATO:PERSONA] era azionista al 100%. 13 Tramite gli avvisi di accertamento controversi, concernenti il periodo compreso tra il 2000 e il 2008, ai sigg. S. e P. [OSCURATO:PERSONA] e alla sig.ra A. [OSCURATO:PERSONA] è stata addebitata, nel [OSCURATO:PERSONA], l’imposta sul reddito in relazione ai profitti commerciali realizzati dalla SJG. Detti avvisi di accertamento sono stati emessi ai sensi dell’articolo 739 dell’Income and [OSCURATO:PERSONA] 1988 (legge del 1988 relativa alle imposte sul reddito e sulle società), finalizzato ad evitare l’evasione fiscale da parte di persone fisiche mediante la cessione di elementi dell’attivo, facendo sì che il reddito sia versato ad un soggetto stabilito al di fuori del [OSCURATO:PERSONA]. Quando tali disposizioni sono applicabili, il cedente è tenuto a pagare l’imposta sul reddito del soggetto stabilito al di fuori del [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dalla circostanza di aver percepito detto reddito, purché fosse in grado di beneficiarne e risiedesse nel [OSCURATO:PERSONA]. 14 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [Tribunale di primo grado (sezione tributaria), [OSCURATO:PERSONA]] ha statuito che le disposizioni in parola si applicavano nel caso di specie e che non poteva essere accolto nessun mezzo di difesa basato sul diritto nazionale e invocato dai ricorrenti. Questi ultimi hanno tuttavia fatto valere che, in forza dei principi sanciti nella sentenza del 12 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑196/04 , EU:C:2006:544 ), ogni addebito dell’imposta sui redditi costituiva, nelle circostanze del caso di specie, una restrizione illegittima al loro diritto alla libertà di stabilimento sancito dall’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA] e/o al diritto alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63 [OSCURATO:PERSONA]. 15 Il giudice di primo grado ha ritenuto che i sigg. S. e P. [OSCURATO:PERSONA] non potessero invocare l’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA] e/o l’articolo 63 [OSCURATO:PERSONA], giacché la SJG era stabilita a [OSCURATO:PERSONA] e l’operazione di cessione era avvenuta tra quest’ultimo territorio e il [OSCURATO:PERSONA], cosicché la situazione di cui al procedimento principale non costituiva una fattispecie transfrontaliera alla quale risultasse applicabile il diritto dell’Unione. Quanto alla sig.ra A. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima poteva invocare le suddette disposizioni poiché era una cittadina irlandese e, conseguentemente, l’imposta controversa non poteva essere applicata nei suoi confronti. Tanto i sigg. S. e P. [OSCURATO:PERSONA] quanto l’amministrazione tributaria e doganale hanno interposto appello avverso la decisione del giudice di primo grado. 16 Il giudice del rinvio, adito in appello, ritiene che la soluzione delle problematiche di cui è stato investito, relativamente all’esercizio della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali da parte dei cittadini britannici tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], dipenda segnatamente dallo status di [OSCURATO:PERSONA] nel diritto dell’Unione e dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del diritto medesimo e, in particolare, dagli articoli 49 e 63 [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA]. Esso precisa che non intende porre interrogativi alla Corte sulla compatibilità di una normativa come quella del [OSCURATO:PERSONA] in discussione nel procedimento principale con il diritto dell’Unione, in quanto reputa che, una volta risolte le questioni sollevate, sarà in grado di pronunciarsi sulla controversia principale. 17 In tale contesto, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tax and [OSCURATO:PERSONA]) [Tribunale superiore (sezione tributaria e del pubblico registro e della cancelleria), [OSCURATO:PERSONA]] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Ai fini dell’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA] (libertà di stabilimento) e alla luce dei rapporti costituzionali tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]: a) [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] debbano essere trattati come facenti parte di un unico Stato membro (…) ai fini del diritto dell’Unione, e, in caso affermativo, se ciò comporti che l’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA] non trovi applicazione fra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], se non nei limiti in cui esso possa essere applicato ad una misura interna, oppure, in subordine, (…) ai fini dell’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA] considerato a sé stante, cosicché detto articolo non trovi applicazione, se non nei limiti in cui esso possa essere applicato ad una misura interna. In subordine, b) Se, alla luce dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] abbia lo status costituzionale di territorio separato dal [OSCURATO:PERSONA] all’interno dell’Unione (…), cosicché (…) l’esercizio del diritto di stabilimento tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] deve essere trattato al pari degli scambi all’interno dell’Unione ai fini dell’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA], o (…) se l’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA] si applichi per vietare restrizioni all’esercizio del diritto di stabilimento da parte di cittadini del [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (quale entità separata). In subordine, c) [OSCURATO:PERSONA] debba essere trattata come un paese o un territorio terzo, con la conseguenza che il diritto dell’Unione (…) si applica con riferimento agli scambi tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] soltanto in circostanze in cui tale diritto ha effetto tra uno Stato membro e uno Stato non membro. In subordine, d) Se i rapporti costituzionali tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] debbano essere trattati in altro modo ai fini dell’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA]. 2) In che misura, se del caso, la risposta alle questioni di cui sopra differisca qualora sia considerata nel contesto dell’articolo 63 [OSCURATO:PERSONA] (e, conseguentemente, in relazione alla libera circolazione dei capitali) anziché dell’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA]». Sulle questioni pregiudiziali 18 Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando la risposta a una questione pregiudiziale può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata. 19 Tale disposizione deve essere applicata nella presente causa. 20 Con le sue questioni, che occorre trattare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA] o con l’articolo 63 [OSCURATO:PERSONA], debba essere interpretato nel senso che l’esercizio della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali da parte di cittadini britannici tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituisca, con riferimento al diritto dell’Unione, una situazione i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro. 21 Va innanzitutto rilevato che il giudice del rinvio, al quale spetta valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenza del 27 giugno 2017, Congregación de [OSCURATO:PERSONA], C‑74/16 , EU:C:2017:496 , punto 24 e giurisprudenza citata), non interroga la Corte né sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di una legislazione come quella del [OSCURATO:PERSONA] in discussione nel procedimento principale, sulla cui base sono stati emessi gli avvisi di accertamento controversi, né sul punto se, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, sussistano elementi che costituiscono un criterio di collegamento al diritto dell’Unione tali da rendere applicabili nella fattispecie gli articoli 49 e 63 [OSCURATO:PERSONA], incombendo siffatte verifiche al giudice medesimo. 22 Esso si limita difatti a chiedere chiarimenti sui rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al diritto dell’Unione, allo scopo di stabilire se i due territori in parola, ai fini degli articoli 49 e 63 [OSCURATO:PERSONA], debbano considerarsi come un unico Stato membro. 23 Ciò premesso, occorre rilevare che la Corte, al punto 56 della sentenza del 13 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] ( C‑591/15 , EU:C:2017:449 ), ha già statuito che l’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA], dev’essere interpretato nel senso che la prestazione di servizi da parte di operatori stabiliti a [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di soggetti stabiliti nel [OSCURATO:PERSONA] costituisce, con riferimento al diritto dell’Unione, una situazione i cui elementi sono tutti confinati all’interno di un solo Stato membro. 24 A tale proposito, in primo luogo, si deve osservare che, pur se il giudice del rinvio, nella sua decisione di rinvio, fa riferimento agli articoli 49 e 63 [OSCURATO:PERSONA], nonché all’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], dalla decisione medesima sembra nondimeno risultare che i fatti del procedimento principale si sono svolti tra il 2000 e il 2008 e quindi prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Ciò considerato, il contenuto delle disposizioni in parola corrisponde, in ogni caso, a quello degli articoli 43 e 56 CE e dell’articolo 299, paragrafo 4, CE, applicabili prima dell’entrata in vigore di detto Trattato. 25 In secondo luogo, per consolidata giurisprudenza, tanto l’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA], che sancisce la libera prestazione di servizi, quanto gli articoli 49 e 63 [OSCURATO:PERSONA], concernenti rispettivamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali, non sono applicabili a una fattispecie i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15 , EU:C:2016:874 , punto 47 e giurisprudenza citata, nonché del 13 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], C‑591/15 , EU:C:2017:449 , punto 33 ). 26 In terzo luogo, gli articoli 49 e 63 [OSCURATO:PERSONA], analogamente all’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA], in discussione nella causa all’origine della sentenza del 13 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] ( C‑591/15 , EU:C:2017:449 ), si applicano sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] in forza dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, le eccezioni dell’applicabilità degli atti dell’Unione sul territorio di [OSCURATO:PERSONA] in taluni ambiti del diritto, previste dall’atto di adesione del 1972, non riguardano né la libertà di stabilimento né la libera circolazione dei capitali, sancite dagli articoli 49 e 63 [OSCURATO:PERSONA]. 27 In simili circostanze, non si può accogliere un’interpretazione dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con gli articoli 49 e 63 [OSCURATO:PERSONA], diversa da quella accolta dalla Corte nella sentenza del 13 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] ( C‑591/15 , EU:C:2017:449 ) con riferimento all’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA]. 28 A detto proposito, al punto 36 della menzionata sentenza, la Corte ha precisato che la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non faccia parte del [OSCURATO:PERSONA] non può essere decisiva al fine di determinare se i due territori debbano essere equiparati ad un solo Stato membro ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative alle libertà fondamentali. 29 La Corte, a tal fine, ha esaminato, in primo luogo, le condizioni di applicazione dell’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA] al territorio di [OSCURATO:PERSONA] per concludere, al punto 39 della sentenza medesima, che, poiché l’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA] estende l’applicabilità delle disposizioni del diritto dell’Unione al territorio di [OSCURATO:PERSONA], fatte salve alcune eccezioni non pertinenti per quanto riguarda la libera prestazione di servizi, il richiamato articolo 56 si applica su detto territorio alle stesse condizioni che per il [OSCURATO:PERSONA]. 30 Analogo ragionamento deve valere per quanto concerne gli articoli 49 e 63 [OSCURATO:PERSONA], i quali, in forza dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], sono pienamente applicabili sul territorio di [OSCURATO:PERSONA], come rilevato al punto 26 supra. A tale proposito è irrilevante la circostanza che gli articoli 49 e 63 [OSCURATO:PERSONA] si applichino al [OSCURATO:PERSONA] in quanto Stato membro e a [OSCURATO:PERSONA] in quanto territorio europeo di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero ai sensi dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA] (v., per analogia, sentenza del 13 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], C‑591/15 , EU:C:2017:449 , punto 40 e giurisprudenza citata). 31 In secondo luogo, la Corte ha rilevato che non sussistono altri elementi che permettano di considerare le relazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell’articolo 56 [OSCURATO:PERSONA] applicabile ai due territori in parola, analoghe a quelle che esistono tra due Stati membri, precisando al riguardo che equiparare gli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] a quelli tra due Stati membri porterebbe, al contrario, a negare il nesso riconosciuto all’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], tra detto territorio e il citato Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], C‑591/15 , EU:C:2017:449 , punti 41 e 42 ). Orbene, una siffatta interpretazione è ugualmente valida per quanto riguarda gli articoli 49 e 63 [OSCURATO:PERSONA]. 32 Da quanto precede consegue che l’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA] o con l’articolo 63 [OSCURATO:PERSONA], dev’essere interpretato nel senso che l’esercizio della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali da parte di cittadini britannici tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituisce, con riferimento al diritto dell’Unione, una situazione i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro. 33 Siffatta interpretazione non è rimessa in discussione dagli argomenti del governo di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui in tal modo sarebbero pregiudicati l’obiettivo di assicurare il funzionamento del mercato interno, di cui all’articolo 26 [OSCURATO:PERSONA], nonché l’obiettivo di integrare [OSCURATO:PERSONA] in tale mercato che, secondo detto governo, persegue l’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA]. 34 Secondo il suo stesso tenore letterale, infatti, l’articolo 26, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], prevede che il mercato interno comporti uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei Trattati, laddove gli articoli 49 e 63 [OSCURATO:PERSONA] costituiscono simili disposizioni per quanto concerne la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali, da. Orbene, come rammentato al punto 25 supra, l’applicabilità dell’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA] o dell’articolo 63 [OSCURATO:PERSONA] a una determinata fattispecie richiede la presenza di un elemento di estraneità. 35 L’interpretazione in parola, del resto, non comporta l’inapplicabilità degli articoli 49 e 63 [OSCURATO:PERSONA] al territorio di [OSCURATO:PERSONA]. Tali disposizioni permangono infatti pienamente applicabili a detto territorio, in forza dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], alle medesime condizioni previste per qualsiasi altro territorio dell’Unione cui esse si applicano, ivi compresa la condizione relativa alla necessità della presenza di un elemento di estraneità (v., per analogia, sentenza del 13 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], C‑591/15 , EU:C:2017:449 , punto 47 ). 36 Neppure le considerazioni relative allo status di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del diritto costituzionale nazionale o del diritto internazionale revocano in dubbio l’interpretazione medesima, come la Corte ha già sostanzialmente precisato ai punti da 49 a 55 della sua sentenza del 13 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] ( C‑591/15 , EU:C:2017:449 ). 37 Difatti, per quanto riguarda, in particolare, gli argomenti vertenti sul diritto internazionale, la Corte ha rammentato che è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] figura nell’elenco dei territori non autonomi ai sensi dell’articolo 73 della Carta delle Nazioni Unite. Orbene, l’interpretazione dell’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA] o con l’articolo 63 [OSCURATO:PERSONA], resa al punto 32 della presente ordinanza non influisce sullo status del territorio di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del diritto internazionale e non si può ritenere che essa pregiudichi lo status separato e distinto di detto territorio (v., per analogia, sentenza del 13 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], C‑591/15 , EU:C:2017:449 , punti 52 e 54 ). 38 Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA] o con l’articolo 63 [OSCURATO:PERSONA], dev’essere interpretato nel senso che l’esercizio della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali da parte di cittadini britannici tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituisce, con riferimento al diritto dell’Unione, una situazione i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro. Sulle spese 39 Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara: L’articolo 355, punto 3, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 49 [OSCURATO:PERSONA] o con l’articolo 63 [OSCURATO:PERSONA], dev’essere interpretato nel senso che l’esercizio della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali da parte di cittadini britannici tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituisce, con riferimento al diritto dell’Unione, una situazione i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2017 — Fons Iuris — Fons Iuris