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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00572/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato responsabile del reato di omicidio colposo in danno di [OSCURATO:PERSONA] e pertanto condannato alla pena ritenuta equa.

La vicenda dalla quale trae vita il presente procedimento attiene al sinistro stradale occorso il 4.11.2015 sull'autostrada del [OSCURATO:PERSONA], nella direzione di marcia Milano-Bologna, che coinvolse il Cirelli ed il Ruggeri; il primo era alla guida del veicolo che, procedendo a velocità non consentita, tamponava l'autovettura sulla quale era ospitato il Ruggeri determinando il ribaltamento del veicolo e la fuoriuscita dall'abitacolo del passeggero Ruggeri, che per effetto del sinistro trovava la morte.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Cirelli, a mezzo del difensore, lamentando il vizio della motivazione e segnatamente il vizio di manifesta illogicità consistito, in primo luogo, nel porre a carico dell'imputato il mancato espletamento di accertamento tecnico nel corso delle indagini preliminari, imputandogli la tardività della relativa richiesta.

Inoltre, la Corte di appello non ha argomentato in merito alla possibile alternativa ricostruzione della dinamica del sinistro, secondo la quale l'incidente si era verificato perché [OSCURATO:PERSONA], che guidava l'autovettura tamponata, si era spostato improvvisamente dalla corsia di sinistra a quella centrale; ha basato sulla sola media aritmetica il calcolo della velocità mantenuta dal Cirelli, mentre sarebbe stata necessaria una perizia cinematica; ha ritenuto erroneamente tardivo il rilievo difensivo sul non funzionamento dei dispositivi illuminanti del veicolo del Ruggeri, posto che già l'imputato aveva affermato con spontanee dichiarazioni di non aver visto l'altra autovettura e d'altronde era stata omesso l'accertamento tecnico nel corso delle indagini preliminari.

3. Il P.G.

F. Ceroni ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Pur se lessicalmente prospettati vizi motivazioni, in realtà il ricorrente pretende di veder accreditata l'ipotesi alternativa dallo stesso patrocinata, non considerando che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc.

Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp.

Moschetti ed altri, Rv. 234989).

Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata.

Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 - dep. 24/03/2015, Miccichè, Rv. 262948).

1.1. Ciò rilevato in via di prima approssimazione, non vi è alcuna manifesta illogicità nella motivazione laddove ha affermato che l'imputato avanzò tardivamente la richiesta di incidente probatorio sui veicoli, poiché si tratta di una mera constatazione del fatto che essa venne presentata quando i veicoli erano ormai stati dissequestrati.

Ma, soprattutto, si tratta di un rilievo funzionale alla giustificazione del rigetto del primo motivo di appello, con il quale si lamentava l'esistenza di lacune nelle indagini, specie per il mancato svolgimento di accertamenti tecnici.

La Corte di appello non ha fatto dell'asserita tardività una ragione dell'affermazione di responsabilità.

La censura è quindi manifestamente \ infondata.

Manifestamente infondato è il rilievo di una omessa motivazione sulla ipotesi alternativa rappresentata dalla difesa, di un improvviso cambio di corsia da parte del Ruggeri: con tale ipotesi la Corte di appello si è confrontata, laddove ha affermato, a pg. 4, che "non vi sono elementi per sostenere che lo stesso [n.d.r.: il Ruggeri] avesse posto in essere una manovra improvvisa".

Affermazione non superata dalle argomentazioni del ricorrente.

Quanto alla stima della velocità mantenuta dal Cirelli al momento del sinistro, in definitiva il ricorrente rimarca la necessità di un accertamento tecnico ad opera di esperto ma non spiega perché non sarebbe adeguato il calcolo recepito dalla Corte di appello, fondato sul tempo di percorrenza della distanza tra il casello di Parma ovest e il luogo della collisione.

Neppure spiega la decisività di tale accertamento (ovvero di una diversa misurazione) e quindi la manifesta illogicità della sentenza impugnata, derivata proprio dall'assenza di un approfondimento tecnico.

Infine, poggia su una non corretta lettura delle affermazioni del giudice di merito il rilievo per il quale al Cirelli sarebbe stato 'imputato' di aver tardivamente prospettato che i dispositivi illuminanti della autovettura del Ruggeri non funzionavano.

L'affermazione è stata fatta per significare che, assenti altri elementi di prova deponenti per la tesi difensiva, questa non trovava riscontro neppure nelle dichiarazioni spontanee dell'imputato.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato responsabile del reato di omicidio colposo in danno di [OSCURATO:PERSONA] e pertanto condannato alla pena ritenuta equa. La vicenda dalla quale trae vita il presente procedimento attiene al sinistro stradale occorso il 4.11.2015 sull'autostrada del [OSCURATO:PERSONA], nella direzione di marcia Milano-Bologna, che coinvolse il Cirelli ed il Ruggeri; il primo era alla guida del veicolo che, procedendo a velocità non consentita, tamponava l'autovettura sulla quale era ospitato il Ruggeri determinando il ribaltamento del veicolo e la fuoriuscita dall'abitacolo del passeggero Ruggeri, che per effetto del sinistro trovava la morte. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Cirelli, a mezzo del difensore, lamentando il vizio della motivazione e segnatamente il vizio di manifesta illogicità consistito, in primo luogo, nel porre a carico dell'imputato il mancato espletamento di accertamento tecnico nel corso delle indagini preliminari, imputandogli la tardività della relativa richiesta. Inoltre, la Corte di appello non ha argomentato in merito alla possibile alternativa ricostruzione della dinamica del sinistro, secondo la quale l'incidente si era verificato perché [OSCURATO:PERSONA], che guidava l'autovettura tamponata, si era spostato improvvisamente dalla corsia di sinistra a quella centrale; ha basato sulla sola media aritmetica il calcolo della velocità mantenuta dal Cirelli, mentre sarebbe stata necessaria una perizia cinematica; ha ritenuto erroneamente tardivo il rilievo difensivo sul non funzionamento dei dispositivi illuminanti del veicolo del Ruggeri, posto che già l'imputato aveva affermato con spontanee dichiarazioni di non aver visto l'altra autovettura e d'altronde era stata omesso l'accertamento tecnico nel corso delle indagini preliminari. 3. Il P.G. F. Ceroni ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Pur se lessicalmente prospettati vizi motivazioni, in realtà il ricorrente pretende di veder accreditata l'ipotesi alternativa dallo stesso patrocinata, non considerando che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata. Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 - dep. 24/03/2015, Miccichè, Rv. 262948). 1.1. Ciò rilevato in via di prima approssimazione, non vi è alcuna manifesta illogicità nella motivazione laddove ha affermato che l'imputato avanzò tardivamente la richiesta di incidente probatorio sui veicoli, poiché si tratta di una mera constatazione del fatto che essa venne presentata quando i veicoli erano ormai stati dissequestrati. Ma, soprattutto, si tratta di un rilievo funzionale alla giustificazione del rigetto del primo motivo di appello, con il quale si lamentava l'esistenza di lacune nelle indagini, specie per il mancato svolgimento di accertamenti tecnici. La Corte di appello non ha fatto dell'asserita tardività una ragione dell'affermazione di responsabilità. La censura è quindi manifestamente \ infondata. Manifestamente infondato è il rilievo di una omessa motivazione sulla ipotesi alternativa rappresentata dalla difesa, di un improvviso cambio di corsia da parte del Ruggeri: con tale ipotesi la Corte di appello si è confrontata, laddove ha affermato, a pg. 4, che "non vi sono elementi per sostenere che lo stesso [n.d.r.: il Ruggeri] avesse posto in essere una manovra improvvisa". Affermazione non superata dalle argomentazioni del ricorrente. Quanto alla stima della velocità mantenuta dal Cirelli al momento del sinistro, in definitiva il ricorrente rimarca la necessità di un accertamento tecnico ad opera di esperto ma non spiega perché non sarebbe adeguato il calcolo recepito dalla Corte di appello, fondato sul tempo di percorrenza della distanza tra il casello di Parma ovest e il luogo della collisione. Neppure spiega la decisività di tale accertamento (ovvero di una diversa misurazione) e quindi la manifesta illogicità della sentenza impugnata, derivata proprio dall'assenza di un approfondimento tecnico. Infine, poggia su una non corretta lettura delle affermazioni del giudice di merito il rilievo per il quale al Cirelli sarebbe stato 'imputato' di aver tardivamente prospettato che i dispositivi illuminanti della autovettura del Ruggeri non funzionavano. L'affermazione è stata fatta per significare che, assenti altri elementi di prova deponenti per la tesi difensiva, questa non trovava riscontro neppure nelle dichiarazioni spontanee dell'imputato. 2. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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