CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01223/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 18 ottobre 2022, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse del condannato [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l'applicazione della disciplina della fungibilità della pena ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen. 2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deducono vizi del provvedimento chiedendone l'annullamento. 3. Con atto datato 4 maggio 2023, rivolto a questa Corte, [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Avuto riguardo alla suddetta dichiarazione di rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. n O Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle .-- 7-7 L.[OSCURATO:PERSONA] < spese processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende. O Così deciso in Roma, 6 luglio