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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34259/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sost.

Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio; udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di induzione indebita, previsto e punito dall'art. 319 -quater, cod. pen.

Nella sua qualità di responsabile dell'ufficio tecnico del C:omune di [OSCURATO:PERSONA] di quella provincia, in accordo con il sindaco, [OSCURATO:PERSONA], ed in esecuzione di uno specifico disegno ordito da quest'ultimo, egli aveva effettuato un sopralluogo per la rilevazione di eventuali irregolarità' edilizie presso cantiere dei lavori di ampliamento del centro commerciale "Franciacorta outlet village", sito nel territorio di quel comune, prospettando al direttore di esso, nell'occasione, la possibilità di una sospensione dei lavori, qualora la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., società proprietaria della struttura, non avesse tenuto indenne il Comune dalle pretese economiche avanzate dalla "Primavera" s.p.a. con una procedura arbitrale e relative alla locazione dell'immobile ov'era stato allestito il "Musil - Museo dell'industria e del lavoro di Brescia".

Nell'anno 2002, infatti, all'apertura dell'outlet, la "[OSCURATO:PERSONA]" si era accollata il pagamento dei canoni di locazione di quell'immobile, di proprietà della "Primavera" e locato al Comune, che poi l'aveva concesso in comodato alla fondazione museale.

Scaduto il contratto di locazione il 22 dicembre 2016 (data fissata in una scrittura privata tra le due società del 14 giugno 2013), l'immobile non era stato però sgomberato dal museo„ sicché, nel febbraio del 2018, la "Primavera" aveva avviato un contenzioso arbitrale con il Comune e con la "[OSCURATO:PERSONA]", al fine di ottenere il pagamento dei canoni ulteriori e dell'indennità di abusiva occupazione.

In tale contesto, interveniva l'anzidetto sopralluogo, durante il quale i funzionari comunali rilevavano alcune irregolarità.

Quindi, pochi giorni dopo, senza neppure attendere la comunicazione formale dei relativi esiti, la "[OSCURATO:PERSONA]" stipulava una transazione con la "Primavera", in esecuzione della quale le versava 175.000 euro, con l'espressa previsione del completo effetto liberatorio per il Comune.

2. Il ricorso avanzato dal Pedretti, per il tramite del proprio difensore, articola quattro motivi.

2.1. Il primo consiste nella nullità della sentenza e dell'intero procedimento, per violazione dell'art. 63, cod. proc. pen., per avere entrambi i giudici di merito riportato in parte narrativa le dichiarazioni rese dal Pecretti in qualità di testimone, pur se espressamente dichiarate, già dal primo cliudice, inutilizzabili ai fini della decisione.

Secondo la difesa ricorrente, il sol i'atto di riportare il contenuto di un elemento probatorio inutilizzabile - e, peraltro, in un passaggio anche evocato in sentenza - determinerebbe un vizio della decisione.

2.2. Il secondo motivo deduce l'illogicità della motivazione in punto di responsabilità del ricorrente, in quanto: - l'affermazione per cui egli sapesse delle reali intenzioni del sindaco è sfornita di qualsiasi prova, né può ricavarsi, se non con un evidente salto logico, dalla sua conoscenza della pregressa vicenda contrattuale relativa ai locali del museo, come invece fa la sentenza;- il sopralluogo in cantiere, se le violazioni nell'esecuzione dei lavori fossero state già a conoscenza del Comune, sarebbe stato un atto dovuto; se, invece, fossero state da verificare, nessuna pressione indebita ne sarebbe potuta derivare per la società interessata; - la sentenza valorizza le intenzioni del sindaco - palesate da alcune sue conversazioni registrate - di utilizzare la minaccia della sospensione dei lavori per costringere la "Franciacorta" a pagare: si trattava, però, di affermazioni grossolane e prive di ogni fondamento giuridico, non essendo possibile disporre la sospensione in presenza di irregolarità come quelle rilevate; - le ulteriori testimonianze valorizzate in sentenza (quelle, cioè, dei dipendenti dell'ufficio tecnico comunale impegnati nel sopralluogo, del segretario comunale, di un assessore e del direttore del centro commerciale) non attingono direttamente la posizione del ricorrente, ma semmai quella del sindaco; inoltre, quella del direttore dell'out/et, [OSCURATO:PERSONA], non è attendibile, non avendo egli denunciato i fatti, avendo reso le proprie dichiarazioni solo dopo l'esposto altrui da cui è scaturita l'indagine, ed essendo persona interessata, in quanto soggetto indotto e, dunque, ipotetico correo.

2.3. Il terzo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, denuncia l'errore sul carattere indebito della prestazione erogata da "[OSCURATO:PERSONA]" a titolo transattivo.

La Corte d'appello è giunta a tale conclusione, ritenendo che la società avesse ritualmente disdetto il contratto di locazione con "Primavera", avendone f inoltrato la relativa comunicazione il giorno prima della prevista scadenza.

In realtà, però, il contratto conteneva la clausola di rinnovo automatico per sei anni, in caso di mancata comunicazione della disdetta almeno dodici mesi prima della scadenza.

Ragione per cui - sostiene il ricorso - la "Franciacorta" era rimasta legata da tale vincolo e, dunque, attraverso la transazione, ha conseguito piuttosto un vantaggio, in termini economici, rispetto agli esborsi che avrebbe dovuto sostenere per ulteriori sei anni di canoni.

Rileva il ricorrente che l'unico contratto con un termine finale era il comodato tra il Comune e l'out/et, non quello di sub-locazione tra quest'ultimo e la "Primavera" s.p.a., la cui scadenza era stata fissata dalle parti al dicembre 2016 (con scrittura privata del 14 giugno 2013), restando tuttavia invariate le altre clausole contrattuali, compresa quella del rinnovo automatico.

Di tanto si trarrebbe logica conferma da due dati di fatto, ovvero: l'intimazione inviata dal legale di "Primavera" alla "[OSCURATO:PERSONA]", per lo sgombero dei locali ed il versamento di un'indennità di occupazione, in cui la società destinataria viene indicata come «unico legittimo interlocutore obbligato contrattualmente»; la fattura emessa da "Primavera" a seguito della transazione, con la causale «somma forfettaria ad esclusivo titolo di indennità di occupazione», che, se non veridica, avrebbe integrato un reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, invece mai contestato.

Infine, non risponde al vero l'affermazione della sentenza per cui il Comune non avrebbe attivato gli strumenti offertigli dal diritto per tutelare le proprie eventuali ragioni contrattuali: infatti, il ricorrente, nella sua qualità istituzionale, aveva inviato alla fondazione museale ed al "Musil" apposite missive, con le quali comunicava l'intenzione del Comune di non rinnovare il comodato.

2.4. Infine, si deducono la violazione della norma incriminatrice ed il vizio di motivazione sotto i seguenti profili: a) insussistenza di un tornaconto personale del privato asseritamente indotto, poiché le lievi difformità riscontrate nei lavori non avrebbero mai potuto giustificarne la sospensione, e quindi determinare costui alla prestazione indebita; b) mancanza di qualsiasi utilità, data o promessa, in favore dell'imputato; c) prestazione richiesta a "[OSCURATO:PERSONA]", e da questa effettuata, nell'esclusivo interesse del Comune (onde evitargli, cioè, un defatigante contenzioso, con i relativi costi), e quindi senza alcuna lesione, ma semmai a tutela, del buon andamento della pubblica amministrazione, che è i bene giuridico protetto dalla norma.

2.5. La difesa ricorrente ha depositato altresì memoria, scritta, ribadendo alcuni temi già introdotti con il ricorso, ovvero: a) l'assenza di qualsiasi condotta abusiva dell'imputato, che mai avrebbe prospettato al direttore dell'out/et Rubaga un proprio potere d'ingerenza al fine di eventuali determinazioni dell'amministrazione pregiudizievoli per la società; b) l'assenza di un vantaggio indebito per quest'ultima, in quanto nessuna sospensione dei lavori essa poteva temere in ragione delle difformità rilevate; c) la mancanza di contestazione anche a carico del Rubaga, altrimenti inevitabile, trattandosi di reato a concorso necessario; d) l'assenza di qualsiasi utilità per l'imputato; e) l'assenza di dolo, avendo egli agito ad esclusiva tutela dell'interesse dell'ente pubblico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso non è ammissibile.

Esso, infatti, è manifestamente infondato, poiché le dichiarazioni rese dal ricorrente prima dell'assunzione della qualità d'indagato senza le garanzie difensive non sono state utilizzate come prova a carico, talché nessun vulnus per la sua difesa si è verificato.In ogni caso, anche a voler considerare il mero ridramo testuale delle stesse, operato dalla sentenza di primo grado nella parte narrativa, il ricorso non indica se e per quale ragione quel dato probatorio presenti una rilevanza decisiva per la complessiva tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata, tale per cui essa verrebbe meno se quella prova fosse espunta (c.d.

"prova di resistenza").

Sotto questo profilo, dunque, la doglianza pecca anche di genericità.

2. Anche il secondo motivo di ricorso non è ammissibile, poiché non solo si risolve in una semplice lettura alternativa del compendio probatorio, ma tanto fa senza misurarsi specificamente con gli elementi probatori dettagliatamente indicati in sentenza.

Da questi, invece, a cominciare dalle affermazioni sostanzialmente autoaccusatorie del sindaco nel corso del dialogo registrato di nascosto da un assessore e da un consigliere suoi interlocutori, e poi autori dell'esposto alla locale Procura della Repubblica, la Corte d'appello ha tratto con assoluta linearità logica la dimostrazione delle reali intenzioni del sindaco, delle ragioni strumentali effettivamente sottostanti al sopralluogo da questi ordinato e dall'imputato eseguito presso il cantiere, nonché della perfetta consapevolezza di tutti questi profili da parte del Pedretti, prestatosi ad agire quale braccio operativo del primo (vds. pagg. 15 - 19).

Peraltro, la fondatezza giuridica o meno delle affermazioni rese dal sindaco in quel dialogo registrato non incide affatto sui profili decisivi ai fini penali, ovvero il carattere strumentale e l'efficacia condizionante della sua iniziativa, affidata per l'esecuzione al Pedretti: di tanto, invero, la più nitida conferma logica si rinviene nel comportamento successivamente tenuto dal Rubaga, che si è adeguato ai dicta di costoro senza neppure attendere l'esito del controllo subito.

3. Il terzo motivo di ricorso non è fondato.

La complessiva vicenda contrattuale sottostante e, quindi, l'eventuale esistenza di un debito di "[OSCURATO:PERSONA]" legato alla locazione non emergono con sufficiente chiarezza.

In un punto, infatti, nel riportare i contenuti della sentenza di primo grado, la Corte d'appello fa riferimento ad un contratto di locazione stipulato tra il Comune e la "Primavera" s.p.a. (pag. 2); in un'altra parte, si menziona una successiva scrittura privata del 14 giugno 2013 tra le due società, in cui veniva fissata la scadenza del contratto di aFfitto dei locali e si parla di un comodato gratuito in favore del Comune (pag. 22, in fine).

Il ricorso, dal suo canto, riferisce anch'esso di un comodato tra la ''Franciacorta" ed il Comune, ma fa menzione di una "sublocazione" tra le due società (pag. 11).

Ma l'esistenza o meno di un obbligo contrattuale di "[OSCURATO:PERSONA]" - peraltro controverso e, come si legge in sentenza, oggetto di un contenzioso arbitrale in corso - risulta irrilevante ai fini della configurabilità del reato.

L'avverbio "indebitamente", infatti, utilizzato nell'art. 319-quater, cod. pen., qualifica non già l'oggetto della pretesa del pubblico ufficiale, la quale può anche non essere oggettivamente illecita, quanto piuttosto le modalità della sua richiesta e della sua realizzazione (in questi termini, con riferimento alla concussione per induzione, allora in vigore, Sez. 6, n. 27444 del 01/02/2011, Cantò, Rv. 250532, in un'ipotesi in cui il pubblico ufficiale, all:ernando minacce a blandizie, aveva cercato di indurre il privato ad accettare una proposta transattiva avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di appalto; principio ribadito di recente da Sez. 6, n. 24560 del 04/06/2021, Schirinzi, Rv. 281350, in fattispecie in cui un carabiniere aveva minacciato la persona offesa di ritirarle la patente ove non avesse provveduto a pagare gli stipendi e il trattamento di fine rapporto dovuti a sua moglie).

Nello specifico, dunque, la sequenza degli accadimenti descritta in sentenza, sulla base di prove dichiarative recepite nel loro significato più lineare, giustifica agevolmente la conclusione per cui la "[OSCURATO:PERSONA]" si sia risolta a pagare soltanto per evitare che il Comune, con iniziative strumentali, come quella del sopralluogo eseguito dal Pedretti ed ulteriori rispetto a questa, potesse creare intralci ai lavori di ampliamento del centro commerciale.

L'esercizio dei poteri autoritativi, dunque, ha rappresentato la leva utilizzata dagli organi comunali strumentalmente - e quindi indebitamente, perché in funzione di uno scopo diverso da quello per il quale quei poteri sono riconosciuti dalla legge - per determinare la società ad effettuare la prestazione economica, nel timore di maggiori danni futuri.

4. Anche le censure compendiate nel quarto motivo di ricorso, oltre a rivelarsi puramente reiterative dei motivi di appello, comunque non hanno fondamento giuridico.

In sintesi, è sufficiente osservare: a) non è vero che la "Franciacorta", dall'assenso alle indebite richieste del Comune, non avrebbe potuto trarre alcun tornaconto, perché le irregolarità rilevate col sopralluogo non avrebbero potuto condurre alla sospensione dei lavori: il tornaconto della società, infatti, non era legato agli esiti di quel controllo, ma consisteva, piuttosto, nell'acquisire il favore degli organi comunali, sì da evitarsi possibili ostacoli ulteriori nello svolgimento dei lavori; peraltro, la circostanza per cui nessuna contestazione; quand'anche possibile, sia stata elevata al Rubaga, pur trattandosi di fattispecie a concorso necessario, non influisce in alcun modo sulla sussistenza del reato, ove accertata, e dunque sull'addebitabilità del medesimo a coloro, tra i relativi autori, nei cui confronti l'imputazione sia stata formulata; b) piuttosto, laddove si volesse ritenere che la "Franciacorta" abbia pagato senza ripromettersi di conseguire, in quel modo, indebiti vantaggi, e quindi lo abbia fatto soltanto per evitarsi possibili danni, non solo la condotta del sindaco e dei suoi correi (tra cui - per quel che qui interessa - Pedretti) conserverebbe rilevanza penale, ma anzi finirebbe per declinare verso la più grave ipotesi della concussione (sul punto, per tutte, Sez.

U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470, che ha individuato proprio nello scopo del privato di evitare un danno antigiuridico o, in alternativa, di conseguire un vantaggio indebito il principale criterio distintivo tra le due fattispecie); c) è irrilevante che il ricorrente non fosse destinatario diretto dell'utilità, costituita dalle somme pagate da "Franciacorta" in adempimento dell'accordo transattivo: l'art. 319-quater, cod. pen., infatti, prevede espressamente che la prestazione abusivamente indotta possa essere effettuata o promessa anche in favore di un terzo diverso dall'agente (in questo caso l'ente Comunale, liberatosi, per effetto di quella transazione, dalle eventuali pretese economiche di "Primavera" s.p.a.); d) infine, la circostanza per cui il soggetto favorito dalla prestazione indebita del privato indotto fosse, nel caso specifico, un ente pubblico non esclude l'offesa tipica del reato: i beni giuridici protetti dalla fattispecie in esame - e, più in generale, da tutti i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione -- sono quelli del buon andamento della pubblica amministrazione, della correttezza e dell'imparzialità dell'attività amministrativa, non certo quello del maggior lucro possibile per l'ente pubblico, pur quando conseguito in violazione delle regole che disciplinano l'esercizio dei pubblici poteri.

5. Il ricorso, in conclusione, dev'essere respinto, con conseguente condanna del proponente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sost. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio; udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di induzione indebita, previsto e punito dall'art. 319 -quater, cod. pen. Nella sua qualità di responsabile dell'ufficio tecnico del C:omune di [OSCURATO:PERSONA] di quella provincia, in accordo con il sindaco, [OSCURATO:PERSONA], ed in esecuzione di uno specifico disegno ordito da quest'ultimo, egli aveva effettuato un sopralluogo per la rilevazione di eventuali irregolarità' edilizie presso cantiere dei lavori di ampliamento del centro commerciale "Franciacorta outlet village", sito nel territorio di quel comune, prospettando al direttore di esso, nell'occasione, la possibilità di una sospensione dei lavori, qualora la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., società proprietaria della struttura, non avesse tenuto indenne il Comune dalle pretese economiche avanzate dalla "Primavera" s.p.a. con una procedura arbitrale e relative alla locazione dell'immobile ov'era stato allestito il "Musil - Museo dell'industria e del lavoro di Brescia". Nell'anno 2002, infatti, all'apertura dell'outlet, la "[OSCURATO:PERSONA]" si era accollata il pagamento dei canoni di locazione di quell'immobile, di proprietà della "Primavera" e locato al Comune, che poi l'aveva concesso in comodato alla fondazione museale. Scaduto il contratto di locazione il 22 dicembre 2016 (data fissata in una scrittura privata tra le due società del 14 giugno 2013), l'immobile non era stato però sgomberato dal museo„ sicché, nel febbraio del 2018, la "Primavera" aveva avviato un contenzioso arbitrale con il Comune e con la "[OSCURATO:PERSONA]", al fine di ottenere il pagamento dei canoni ulteriori e dell'indennità di abusiva occupazione. In tale contesto, interveniva l'anzidetto sopralluogo, durante il quale i funzionari comunali rilevavano alcune irregolarità. Quindi, pochi giorni dopo, senza neppure attendere la comunicazione formale dei relativi esiti, la "[OSCURATO:PERSONA]" stipulava una transazione con la "Primavera", in esecuzione della quale le versava 175.000 euro, con l'espressa previsione del completo effetto liberatorio per il Comune. 2. Il ricorso avanzato dal Pedretti, per il tramite del proprio difensore, articola quattro motivi. 2.1. Il primo consiste nella nullità della sentenza e dell'intero procedimento, per violazione dell'art. 63, cod. proc. pen., per avere entrambi i giudici di merito riportato in parte narrativa le dichiarazioni rese dal Pecretti in qualità di testimone, pur se espressamente dichiarate, già dal primo cliudice, inutilizzabili ai fini della decisione. Secondo la difesa ricorrente, il sol i'atto di riportare il contenuto di un elemento probatorio inutilizzabile - e, peraltro, in un passaggio anche evocato in sentenza - determinerebbe un vizio della decisione. 2.2. Il secondo motivo deduce l'illogicità della motivazione in punto di responsabilità del ricorrente, in quanto: - l'affermazione per cui egli sapesse delle reali intenzioni del sindaco è sfornita di qualsiasi prova, né può ricavarsi, se non con un evidente salto logico, dalla sua conoscenza della pregressa vicenda contrattuale relativa ai locali del museo, come invece fa la sentenza;- il sopralluogo in cantiere, se le violazioni nell'esecuzione dei lavori fossero state già a conoscenza del Comune, sarebbe stato un atto dovuto; se, invece, fossero state da verificare, nessuna pressione indebita ne sarebbe potuta derivare per la società interessata; - la sentenza valorizza le intenzioni del sindaco - palesate da alcune sue conversazioni registrate - di utilizzare la minaccia della sospensione dei lavori per costringere la "Franciacorta" a pagare: si trattava, però, di affermazioni grossolane e prive di ogni fondamento giuridico, non essendo possibile disporre la sospensione in presenza di irregolarità come quelle rilevate; - le ulteriori testimonianze valorizzate in sentenza (quelle, cioè, dei dipendenti dell'ufficio tecnico comunale impegnati nel sopralluogo, del segretario comunale, di un assessore e del direttore del centro commerciale) non attingono direttamente la posizione del ricorrente, ma semmai quella del sindaco; inoltre, quella del direttore dell'out/et, [OSCURATO:PERSONA], non è attendibile, non avendo egli denunciato i fatti, avendo reso le proprie dichiarazioni solo dopo l'esposto altrui da cui è scaturita l'indagine, ed essendo persona interessata, in quanto soggetto indotto e, dunque, ipotetico correo. 2.3. Il terzo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, denuncia l'errore sul carattere indebito della prestazione erogata da "[OSCURATO:PERSONA]" a titolo transattivo. La Corte d'appello è giunta a tale conclusione, ritenendo che la società avesse ritualmente disdetto il contratto di locazione con "Primavera", avendone f inoltrato la relativa comunicazione il giorno prima della prevista scadenza. In realtà, però, il contratto conteneva la clausola di rinnovo automatico per sei anni, in caso di mancata comunicazione della disdetta almeno dodici mesi prima della scadenza. Ragione per cui - sostiene il ricorso - la "Franciacorta" era rimasta legata da tale vincolo e, dunque, attraverso la transazione, ha conseguito piuttosto un vantaggio, in termini economici, rispetto agli esborsi che avrebbe dovuto sostenere per ulteriori sei anni di canoni. Rileva il ricorrente che l'unico contratto con un termine finale era il comodato tra il Comune e l'out/et, non quello di sub-locazione tra quest'ultimo e la "Primavera" s.p.a., la cui scadenza era stata fissata dalle parti al dicembre 2016 (con scrittura privata del 14 giugno 2013), restando tuttavia invariate le altre clausole contrattuali, compresa quella del rinnovo automatico. Di tanto si trarrebbe logica conferma da due dati di fatto, ovvero: l'intimazione inviata dal legale di "Primavera" alla "[OSCURATO:PERSONA]", per lo sgombero dei locali ed il versamento di un'indennità di occupazione, in cui la società destinataria viene indicata come «unico legittimo interlocutore obbligato contrattualmente»; la fattura emessa da "Primavera" a seguito della transazione, con la causale «somma forfettaria ad esclusivo titolo di indennità di occupazione», che, se non veridica, avrebbe integrato un reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, invece mai contestato. Infine, non risponde al vero l'affermazione della sentenza per cui il Comune non avrebbe attivato gli strumenti offertigli dal diritto per tutelare le proprie eventuali ragioni contrattuali: infatti, il ricorrente, nella sua qualità istituzionale, aveva inviato alla fondazione museale ed al "Musil" apposite missive, con le quali comunicava l'intenzione del Comune di non rinnovare il comodato. 2.4. Infine, si deducono la violazione della norma incriminatrice ed il vizio di motivazione sotto i seguenti profili: a) insussistenza di un tornaconto personale del privato asseritamente indotto, poiché le lievi difformità riscontrate nei lavori non avrebbero mai potuto giustificarne la sospensione, e quindi determinare costui alla prestazione indebita; b) mancanza di qualsiasi utilità, data o promessa, in favore dell'imputato; c) prestazione richiesta a "[OSCURATO:PERSONA]", e da questa effettuata, nell'esclusivo interesse del Comune (onde evitargli, cioè, un defatigante contenzioso, con i relativi costi), e quindi senza alcuna lesione, ma semmai a tutela, del buon andamento della pubblica amministrazione, che è i bene giuridico protetto dalla norma. 2.5. La difesa ricorrente ha depositato altresì memoria, scritta, ribadendo alcuni temi già introdotti con il ricorso, ovvero: a) l'assenza di qualsiasi condotta abusiva dell'imputato, che mai avrebbe prospettato al direttore dell'out/et Rubaga un proprio potere d'ingerenza al fine di eventuali determinazioni dell'amministrazione pregiudizievoli per la società; b) l'assenza di un vantaggio indebito per quest'ultima, in quanto nessuna sospensione dei lavori essa poteva temere in ragione delle difformità rilevate; c) la mancanza di contestazione anche a carico del Rubaga, altrimenti inevitabile, trattandosi di reato a concorso necessario; d) l'assenza di qualsiasi utilità per l'imputato; e) l'assenza di dolo, avendo egli agito ad esclusiva tutela dell'interesse dell'ente pubblico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso non è ammissibile. Esso, infatti, è manifestamente infondato, poiché le dichiarazioni rese dal ricorrente prima dell'assunzione della qualità d'indagato senza le garanzie difensive non sono state utilizzate come prova a carico, talché nessun vulnus per la sua difesa si è verificato.In ogni caso, anche a voler considerare il mero ridramo testuale delle stesse, operato dalla sentenza di primo grado nella parte narrativa, il ricorso non indica se e per quale ragione quel dato probatorio presenti una rilevanza decisiva per la complessiva tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata, tale per cui essa verrebbe meno se quella prova fosse espunta (c.d. "prova di resistenza"). Sotto questo profilo, dunque, la doglianza pecca anche di genericità. 2. Anche il secondo motivo di ricorso non è ammissibile, poiché non solo si risolve in una semplice lettura alternativa del compendio probatorio, ma tanto fa senza misurarsi specificamente con gli elementi probatori dettagliatamente indicati in sentenza. Da questi, invece, a cominciare dalle affermazioni sostanzialmente autoaccusatorie del sindaco nel corso del dialogo registrato di nascosto da un assessore e da un consigliere suoi interlocutori, e poi autori dell'esposto alla locale Procura della Repubblica, la Corte d'appello ha tratto con assoluta linearità logica la dimostrazione delle reali intenzioni del sindaco, delle ragioni strumentali effettivamente sottostanti al sopralluogo da questi ordinato e dall'imputato eseguito presso il cantiere, nonché della perfetta consapevolezza di tutti questi profili da parte del Pedretti, prestatosi ad agire quale braccio operativo del primo (vds. pagg. 15 - 19). Peraltro, la fondatezza giuridica o meno delle affermazioni rese dal sindaco in quel dialogo registrato non incide affatto sui profili decisivi ai fini penali, ovvero il carattere strumentale e l'efficacia condizionante della sua iniziativa, affidata per l'esecuzione al Pedretti: di tanto, invero, la più nitida conferma logica si rinviene nel comportamento successivamente tenuto dal Rubaga, che si è adeguato ai dicta di costoro senza neppure attendere l'esito del controllo subito. 3. Il terzo motivo di ricorso non è fondato. La complessiva vicenda contrattuale sottostante e, quindi, l'eventuale esistenza di un debito di "[OSCURATO:PERSONA]" legato alla locazione non emergono con sufficiente chiarezza. In un punto, infatti, nel riportare i contenuti della sentenza di primo grado, la Corte d'appello fa riferimento ad un contratto di locazione stipulato tra il Comune e la "Primavera" s.p.a. (pag. 2); in un'altra parte, si menziona una successiva scrittura privata del 14 giugno 2013 tra le due società, in cui veniva fissata la scadenza del contratto di aFfitto dei locali e si parla di un comodato gratuito in favore del Comune (pag. 22, in fine). Il ricorso, dal suo canto, riferisce anch'esso di un comodato tra la ''Franciacorta" ed il Comune, ma fa menzione di una "sublocazione" tra le due società (pag. 11). Ma l'esistenza o meno di un obbligo contrattuale di "[OSCURATO:PERSONA]" - peraltro controverso e, come si legge in sentenza, oggetto di un contenzioso arbitrale in corso - risulta irrilevante ai fini della configurabilità del reato. L'avverbio "indebitamente", infatti, utilizzato nell'art. 319-quater, cod. pen., qualifica non già l'oggetto della pretesa del pubblico ufficiale, la quale può anche non essere oggettivamente illecita, quanto piuttosto le modalità della sua richiesta e della sua realizzazione (in questi termini, con riferimento alla concussione per induzione, allora in vigore, Sez. 6, n. 27444 del 01/02/2011, Cantò, Rv. 250532, in un'ipotesi in cui il pubblico ufficiale, all:ernando minacce a blandizie, aveva cercato di indurre il privato ad accettare una proposta transattiva avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di appalto; principio ribadito di recente da Sez. 6, n. 24560 del 04/06/2021, Schirinzi, Rv. 281350, in fattispecie in cui un carabiniere aveva minacciato la persona offesa di ritirarle la patente ove non avesse provveduto a pagare gli stipendi e il trattamento di fine rapporto dovuti a sua moglie). Nello specifico, dunque, la sequenza degli accadimenti descritta in sentenza, sulla base di prove dichiarative recepite nel loro significato più lineare, giustifica agevolmente la conclusione per cui la "[OSCURATO:PERSONA]" si sia risolta a pagare soltanto per evitare che il Comune, con iniziative strumentali, come quella del sopralluogo eseguito dal Pedretti ed ulteriori rispetto a questa, potesse creare intralci ai lavori di ampliamento del centro commerciale. L'esercizio dei poteri autoritativi, dunque, ha rappresentato la leva utilizzata dagli organi comunali strumentalmente - e quindi indebitamente, perché in funzione di uno scopo diverso da quello per il quale quei poteri sono riconosciuti dalla legge - per determinare la società ad effettuare la prestazione economica, nel timore di maggiori danni futuri. 4. Anche le censure compendiate nel quarto motivo di ricorso, oltre a rivelarsi puramente reiterative dei motivi di appello, comunque non hanno fondamento giuridico. In sintesi, è sufficiente osservare: a) non è vero che la "Franciacorta", dall'assenso alle indebite richieste del Comune, non avrebbe potuto trarre alcun tornaconto, perché le irregolarità rilevate col sopralluogo non avrebbero potuto condurre alla sospensione dei lavori: il tornaconto della società, infatti, non era legato agli esiti di quel controllo, ma consisteva, piuttosto, nell'acquisire il favore degli organi comunali, sì da evitarsi possibili ostacoli ulteriori nello svolgimento dei lavori; peraltro, la circostanza per cui nessuna contestazione; quand'anche possibile, sia stata elevata al Rubaga, pur trattandosi di fattispecie a concorso necessario, non influisce in alcun modo sulla sussistenza del reato, ove accertata, e dunque sull'addebitabilità del medesimo a coloro, tra i relativi autori, nei cui confronti l'imputazione sia stata formulata; b) piuttosto, laddove si volesse ritenere che la "Franciacorta" abbia pagato senza ripromettersi di conseguire, in quel modo, indebiti vantaggi, e quindi lo abbia fatto soltanto per evitarsi possibili danni, non solo la condotta del sindaco e dei suoi correi (tra cui - per quel che qui interessa - Pedretti) conserverebbe rilevanza penale, ma anzi finirebbe per declinare verso la più grave ipotesi della concussione (sul punto, per tutte, Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470, che ha individuato proprio nello scopo del privato di evitare un danno antigiuridico o, in alternativa, di conseguire un vantaggio indebito il principale criterio distintivo tra le due fattispecie); c) è irrilevante che il ricorrente non fosse destinatario diretto dell'utilità, costituita dalle somme pagate da "Franciacorta" in adempimento dell'accordo transattivo: l'art. 319-quater, cod. pen., infatti, prevede espressamente che la prestazione abusivamente indotta possa essere effettuata o promessa anche in favore di un terzo diverso dall'agente (in questo caso l'ente Comunale, liberatosi, per effetto di quella transazione, dalle eventuali pretese economiche di "Primavera" s.p.a.); d) infine, la circostanza per cui il soggetto favorito dalla prestazione indebita del privato indotto fosse, nel caso specifico, un ente pubblico non esclude l'offesa tipica del reato: i beni giuridici protetti dalla fattispecie in esame - e, più in generale, da tutti i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione -- sono quelli del buon andamento della pubblica amministrazione, della correttezza e dell'imparzialità dell'attività amministrativa, non certo quello del maggior lucro possibile per l'ente pubblico, pur quando conseguito in violazione delle regole che disciplinano l'esercizio dei pubblici poteri. 5. Il ricorso, in conclusione, dev'essere respinto, con conseguente condanna del proponente al pa
Sentenza Cassazione n. 34259/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris