CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 23746/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso 27315-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] 2022 COLANTONIO, [OSCURATO:PERSONA]; 860 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ASSOCIATO), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3838/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/06/2015 R.G.N. 5015/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte., Fatti di causa 1.[OSCURATO:PERSONA], promotore finanziario per la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in forza di contratto di agenzia del 12/3/2003, a seguito della cessione, intervenuta il 31/3/2008, da parte della società, del ramo di azienda del settore promozione a MPS banca personale, comunicò il recesso in tronco dal rapporto, in ragione del carattere fiduciario dello stesso e dell'affidamento riposto in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oltre che della clausola pattizia di incedibilità del contratto di agenzia. Convenne in giudizio, pertanto, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., nella quale erano state incorporate MPS Personale e MPS Sim, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità di risoluzione del rapporto ex art. 1751 cod. civ. o, in subordine, dell'indennità suppletiva di clientela, dell'indennità di mancato preavviso, di differenze bonus provvisionale, di differenze per management fee trimestrale e del mancato versamento fondo pensione AXA. 2. [OSCURATO:PERSONA], costituitasi in giudizio, spiegò domanda riconvenzionale con la quale chiese la condanna del promotore al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso a causa del recesso e, in via subordinata, anche a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale. 3. Il giudice adito accolse la domanda principale solo in parte, limitatamente al pagamento dell'importo a titolo di contribuzione fondo pensione AXA non versato. In accoglimento della domanda riconvenzionale condannò il ricorrente al pagamento in favore della Banca dell'indennità sostitutiva del preavviso. 4. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettò l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 5. Osservò la Corte territoriale che, ai sensi dell'art. 2558 cod. civ., poteva ravvisarsi giusta causa di recesso dell'agente dal contratto di agenzia solo se il cessionario non offrisse una sufficiente garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni derivanti dalla prosecuzione del rapporto di durata, tanto più se relative a importi già maturati ma non ancora esigibili, dovendosi escludere il carattere personale del contratto; che neppure poteva invocarsi nella fattispecie l'art. 18 del contratto di agenzia in concreto concluso, che prevede l'incedibilità del rapporto, atteso che tale norma produce effetti tra le parti e i 27:315/2015 non nei confronti del cessionario, estraneo alla regola,mentazione contrattuale, sicché unico effetto della violazione del patto gureuquer potutVessere una responsabilità contrattuale del preponente; che non erano state allegate ragioni in forza delle quali, per identità o qualità del cessionario, il terzo ceduto non sarebbe garantito rispetto alle obbligazioni scaturenti dal rapporto di durata; che, inoltre, all'epoca della cessione non sorgevano dubbi riguardo alla solidità finanziaria della banca; che per giustificare il recesso senza preavviso sarebbe stato richiesto un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza, idoneo a ledere in misura considerevole l'interesse dell'agente, in concreto non ravvisabile in base ad una analisi dei fatti allegati; che, una volta escluso che il recesso fosse assistito da giusta causa, dovevano reputarsi infondate le pretese azionate. 5.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. Resiste la società con controricorso. 6. Entrambe le parti hanno prodotto memorie. 7. Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato proprie requisitorie. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2558, 1362, 1363 e 1366 cod. civ., rilevando la sussistenza di una giusta causa di recesso a norma dei citati articoli in riferimento all'art. 18 del contratto. Osserva che tale disposizione contrattuale afferma testualmente che "il presente mandato non è cedibile", così esplicitando il carattere intrasmissibile del vincolo contrattuale ed escludendo la possibilità di trasferimento della posizione contrattuale a terzi, con sottrazione del contratto alla generale regola della successione nei contratti dell'acquirente il ramo di azienda. 1.2. Il motivo è infondato. 1.3. Va premesso che la clausola di non cedibilità del contratto opera su un piano e con effetti distinti rispetto alla cessione del ramo di azienda, 27.315/2015 quest'ultima legata alle scelte proprie dell'attività economica d'impresa e comportante, ai sensi dell'art. 2558 c.c., l'automatico subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale. Va rilevato, inoltre, che il contratto in argomento non può essere annoverato tra quelli a carattere personale, rientrando, invece, tra i c.d. contratti di impresa, necessari alla organizzazione dell'impresa, soggetti a cessione in conseguenza della cessione dell'azienda in modo automatico (ex multis Cass. n. 15065 del 11/06/2018). Non sono estensibili al caso in disamina, pertanto, i principi enunciati da Cass. 16041 2011, invocata da parte ricorrente, riguardante la peculiare fattispecie della cessione di licenza di softwear, nella quale viene in evidenza la connotazione personale del diritto, legato all'inventiva, in connessione con la tematica del diritto di autore. 1.4 Va rilevato, inoltre, che la censura muove dal preventivo rilievo della non trasmissibilità ai terzi del rapporto di agenzia in argomento, in ragione della incedibilità del contratto prevista dalla clausola contrattuale. La tesi, incentrandosi su un elemento, quello della clausola contrattuale, che, secondo la prospettazione, sarebbe idoneo a precludere la cessione, esula dall'ambito del recesso dal contratto in concreto fatto valere dal ricorrente: sul piano logico l'incedibilità originaria del contratto, conseguente alla clausola contrattuale, agisce con la sua efficacia preclusiva in un momento antecedente alla cessione, mentre il recesso, di cui si discute nella fattispecie, quella avvenuta cessione presuppone. L'efficacia preclusiva della clausola, quindi, ove in concreto operante, determinerebbe la continuazione del rapporto nei confronti della originaria cedente, la quale, pertanto, avrebbe dovuto essere citata in giudizio, in relazione alla causa petendi come ricostruita, per ottenere la prosecuzione in capo alla medesima del rapporto contrattuale o il risarcimento dei danni. Ne discende che la domanda è mal proposta nei confronti della parte convenuta, né assume rilevanza, nell'indicata prospettiva, la presunta violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nella fase della cessione, in mancanza di allegazione di ragioni estrinseche atte a legittimare il recesso. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in riferimento all'art. 2558 cod. civ. e nullità della sentenza per mancanza di motivazione.Osserva che una serie imponente di argomenti esposti nell'atto di appello, posti a base della deduzione del carattere personale del contratto in argomento, sono stati disattesi con una affermazione di principio, ravvisandosi, di conseguenza, il vizio di radicale mancanza della motivazione. 2.2. Il motivo risulta carente in termini di allegazione - trascrizione delle questioni che si assumono non affrontate e, in ogni caso, non individua presunti vizi che consentano di ravvisare quella radicale mancanza o apparenza della motivazione idonea ad attingere il nucleo minimo costituzionale della medesima nei termini indicati da Cass 8053/2014. 3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, sempre con riferimento all'art. 2558 cod. civ., violazione di legge e sussistenza di giusta causa di recesso. Ricorda il ricorrente che era stato invocato il carattere personale della prestazione, per la particolare fiducia riposta dall'istante nell'alienante il ramo di azienda quale partner contrattuale pienamente affidabile, come confermato dalla pattuita incedibilità del mandato. Evidenzia che alla sua alta professionalità corrispondeva il prestigio della proponente, prestigio che difettava, invece nella MPS banca personale, creata da acquisizione da banca 121, con significativa diversità della organizzazione della rete e dell'assistenza alla clientela, anche sotto il profilo dei prodotti finanziari offerti, tutti elementi attestanti la ricorrenza dell'assunta violazione dell'art. 2558 cod. civ., in presenza di una indubbia natura personale della prestazione. 3.3. Il motivo è infondato: la Corte territoriale ha rilevato la mancata allegazione da parte del ricorrente di ragioni estrinseche che avrebbero comportato una situazione legittimante il recesso, come l'affidabilità economica della cessionaria, dando conto, in ogni caso, della sussistenza di detta affidabilità in termini di solidità finanziaria della medesima. 4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione artt. 1749, 1750, 1751, 2119 e 2558 cod. civ., sempre con riguardo alla sussistenza di una giusta causa di recesso. Sottolinea il dovere del preponente di agire con lealtà e buona fede nei confronti dell'agente. Evidenzia che nel ricorso erano stati dedotti fatti configuranti gravi inadempienze, come la perdurante situazione di estrema difficoltà operativa, costituita dal rifiuto immotivato e pretestuoso 4 6.7,. .2315/2015 all'esecuzione di quattro disinvestimenti richiesti da tre clienti, la mancata restituzione della documentazione relativa, la mancata consegna di documentazione contrattuale aggiornata, il distacco di collegamento informatico, il venir meno di corrispondenza presso il proprio ufficio. Le dette riconosciute inadempienze, per l'intrinseca gravità, legittimavano di per sé, indipendentemente dal sollevato mancato pagamento della provvigione, la decisione di recesso per giusta causa. Rileva che, a causa della gravità degli indicati inadempimenti, aventi ad oggetto il distacco informatico e la mancata consegna dei documenti, il promotore si era trovato nell'impossibilità totale di operare a difesa dei risparmi dei suoi clienti nel periodo del grave crollo finanziario intercorso tra l'aprile e il giugno 2008. Afferma che nell'ambito del rapporto di agenzia la fiducia che lega le parti assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza che ai fini della legittimità del recesso dell'agente è sufficiente un fatto di minore consistenza. 4.2. Anche l'ultima censura è infondata. La Corte territoriale, infatti, con valutazione di merito non censurabile, ha dato conto della insussistenza di un inadempimento rilevante ai fini del recesso in relazione alle situazioni rappresentate dal ricorrente, posto che, secondo costante insegnamento di questa Corte di legittimità, è rimesso al giudice del merito il giudizio circa la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, "anche provvisoria", del rapporto (Cass. n. 1376 del 19/01/2018). 5. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. 6. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza, e liquidate come in dispositivo. 7. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.27315/2015 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 5.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni