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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 14924/2026

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appello di Trentovisti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni di cui alla requisitoria del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.Ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 c.p.p.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso il decreto della Cortedi appello di Trento del 17/11/2025 che ha rigettato l’istanza di revocazione della confisca diprevenzione della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e di alcuni beni intestati atale società e al ricorrente, disposta con decreto dal Tribunale di Venezia, poi confermatodalla Corte di appello di Venezia e divenuto definitivo il 05/11/2024.2.

La difesa, premessa l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento di rigetto della richiesta di revocazione della confisca di prevenzione - stantela sua definitività e il rinvio operato dall'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 alle forme dell'art.630 cod. proc. pen. e seguenti in tema di revisione delle sentenze di condanna - affida ilricorso a due motivi.2.1.

Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc.pen., la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione in relazioneall’insussistenza dei presupposti della causa di revocazione ex art. 28, comma 1, lett. b)d.lgs. n. 159/2011.In particolare, si rappresenta come l’istanza di revocazione sia fondata sulla totaleincompatibilità tra la sentenza assolutoria resa nei confronti del ricorrente dal Tribunale diPadova nell’ambito del procedimento che lo vedeva imputato di truffa aggravata edestorsione (conclusosi con una sentenza di proscioglimento per prescrizione ex artt. 129 e531 cod. proc. pen. quanto alla truffa e, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

Conla formula per non aver commesso il fatto quanto all’estorsione) e il decreto con cui la Cortedi appello di Venezia aveva confermato la confisca dei beni al medesimo riferibili.

Invero, siprecisa che il giudizio di pericolosità generica espresso nei confronti del ricorrente si fondavaesclusivamente sui fatti da cui era originato il procedimento penale, in ragione dei quali siriteneva che avesse conseguito un ingiusto profitto pari a circa euro 1.300.000,00, attraversocui l’allora imputato avrebbe acquisito, proprio nel medesimo lasso di tempo (dal 2017), lasocietà [OSCURATO:PERSONA] e tutti i beni ad essa riferiti, poi oggetto della confisca diprevenzione.Si evidenzia che la sentenza del Tribunale – successiva a quella del decreto diconferma della confisca emesso dalla Corte di appello di Venezia e fondata sugli stessi fattiche erano stati positivamente valorizzati nel giudizio di prevenzione – sia pervenuta alproscioglimento del ricorrente sul rilievo dell’assenza di qualsivoglia credibilità – intrinsecaed estrinseca – del dichiarato della p.o., escludendo in maniera assoluta un qualsivogliacoinvolgimento del medesimo ricorrente nei fatti di truffa ed estorsione, così determinandoun’obiettiva situazione di incompatibilità di giudicati, tale da integrare l’ipotesi di revocazionedi cui all’art. 28, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011.Né a tale risultato era di ostacolo la circostanza che il proscioglimento fosse avvenutoper prescrizione quanto alla truffa e con formula “dubitativa” quanto all’estorsione.

Se, infatti,si aveva riguardo alle motivazioni della sentenza del Tribunale – che la difesa riproduce nelricorso - risultava, da un lato, come il Tribunale avesse sconfessato l’attendibilità della p.o.,la quale aveva comunque attribuito la percezione di tutte le somme ad un terzo (tale Paolo)e, dall’altro, rimarcato come, riguardo al cruciale tema del coinvolgimento del ricorrente (edel coimputato [OSCURATO:PERSONA]), “le indagini prima, e l’istruttoria dibattimentale, poi, non hannopermesso l’individuazione di alcun riscontro al racconto dei fatti della p.o.” (pag. 8).Donde, l’affermazione contenuta nel decreto impugnato a mente della quale “non vi èstato accertamento positivo della estraneità alla truffa del ricorrente” si poneva in nettaantitesi con quanto cristallizzato dai giudici della cognizione del Tribunale di Padova.Peraltro, errato era il percorso logico seguito dai giudici della revocazione, i quali anzichévalorizzare, per come assentito dal Tribunale, l’assenza di entrate illecite in capo alricorrente, avevano invece fatto riferimento all’assenza di entrate lecite al fine didisconoscere la sua istanza.Ad ulteriore riprova, poi, dell’assenza d’impiego di profitti illeciti nell’acquisto dei beniconfiscati si sottolinea che nel 2017 il ricorrente non ha proceduto ad un esborso di denaroper l’acquisto della totalità delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] (della signora Cillo),posto che è stato concluso un riconoscimento di debito a favore di quest’ultima cheprevedeva l’impegno da parte del medesimo di provvedere all’effettivo pagamento di quantodovuto solamente dopo avere ottenuto il denaro prodotto dalla vendita di due immobili cheintendeva edificare, poi regolarmente edificati e lecitamente venduti, il cui ricavo è oggetto diconfisca.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e)cod. proc. pen., la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione in relazione allasussistenza del presupposto della pericolosità sociale generica ex art. 1 lett. b) d.lgs. n.159/2011.Premesso che difettava il giudizio di pericolosità generica in quanto la misura dellaconfisca era stata adottata sulla base dell’esistenza di mere indagini presso la Procura diPadova e non sulla base di “elementi di fatto” al riguardo idonei, così da integrare un vizio aborigine del decreto di confisca, la difesa rimarca come la sentenza del Tribunale di Padovafinisca per asseverare l’inesistenza di tale presupposto.

L’intervenuta assoluzione, infatti,rendeva evanescente l’asserita manifestazione di pericolosità del ricorrente negli anni 2017e 2018 concomitante con quella di acquisto dei beni poi confiscati.

Da qui anche l’irrilevanzadell’asserita – e comunque smentita – sussistenza dei presupposti soggettivi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato quanto al primo motivo avente carattere assorbente.2.

Dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che il rigetto dell’istanza direvocazione si fonda sull’assunto che la sentenza irrevocabile di proscioglimento emessa infavore del ricorrente dal Tribunale di Padova in ordine ai reati di truffa aggravata edestorsione in concorso - posta la considerazione della mancanza di risorse economichelecitamente acquisite tali da giustificare il notevole impegno per la rilevazione delle quote delplesso societario sequestrato - non avrebbe compiuto, quanto alla truffa, un accertamentopositivo della sua estraneità, tenuto conto che il Tribunale non aveva ritenuto sussistenti ipresupposti per “mandare assolti i due odierni imputati ai sensi dell’art. 129, co. 2 c.p.p.”, adifferenza, invece, di quanto avvenuto riguardo all’estorsione in ordine alla quale, seppur ilproscioglimento fosse avvenuto ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., vi era stataun’argomentata assoluzione.Ad avviso della Corte territoriale proprio l’esclusione dell’evidenza della prova atta afondare l’esito assolutorio nel merito quanto alla truffa lasciva inalterato una parte del datofattuale su cui era stata fondata la sussistenza dei presupposti per la confisca, ovvero“l’affermazione per cui in prossimità temporale all’acquisizione delle quote fosse individuabilela manifestazione della pericolosità sociale nella forma declinata dall’art. 1, comma 1, lett. b)d.lgs. n. 159/2011”.Tali conclusioni si prestano ai seguenti rilievi.La Corte di merito ha, infatti, escluso la valenza inferenziale della sopravvenutasentenza di proscioglimento in ordine alla tenuta del giudizio di pericolosità sociale espressocol primigenio decreto applicativo della misura di prevenzione, facendo riferimento all’esitonegativo che quel giudicato favorevole avrebbe svolto rispetto alla contestazione della truffa,ricavato, in particolare, dalla “non evidenziabilità di ragioni tali da integrare l’evidenza dellaprova atta a fondare l’esito assolutorio nel merito”.Si è omesso, però, di verificare se la vicenda processuale, per come ricostruita dalTribunale a seguito di completa istruttoria dibattimentale e diffusamente ricostruita nellamotivazione (da pag. 1 a pag. 9), restituisca ancora elementi positivi da cui ricavare lacondizione di pericolosità che, per come emerso, era stata fondata proprio sugli atti delprocedimento penale (in primis sulle sommarie informazioni della p.o.) non ancora esitatoalla fase del giudizio.

Anzi, le argomentazioni spese dal Tribunale appaiono deporre in modoconvergente nel senso di estraneità del ricorrente al perpetrato unitario disegno criminosoche si sarebbe realizzato con l’ordito truffaldino cui avrebbe fatto seguito il connesso estrumentale segmento estorsivo da cui è stato prosciolto.

Il tutto, in via d’accusa, alimentatoesclusivamente dalle dichiarazioni della p.o. che sono state ritenute, da un lato, inattendibilie, dall’altro, prive di adeguato riscontro.Del resto, il quadro probatorio che il Tribunale richiama al fine di escludere ipresupposti per farsi luogo ad un’assoluzione nel merito - costituito dagli elementi passati inrassegna sub paragrafo 1 (così espressamente si legge a pag. 9) - sono proprio ledichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], rispetto alle quali nei successiviparagrafi lo stesso Tribunale si sofferma diffusamente al fine di escluderne l’attendibilitàintrinseca ed estrinseca.

Sul punto non può, pertanto, richiamarsi il principio dell’autonomiadel procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, perché se è vero che la provaindiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc.pen., né le chiamate in correità o in reità devono essere necessariamente sorrette dariscontri individualizzanti, ciò non significa che il giudice della prevenzione possadisattendere gli elementi negativi accertati processualmente che finiscono per incidere, inmodo incisivo, sull’attendibilità del dichiarato e dare ingresso ad una valutazione che, seppurindiziaria, sia contraddetta nel suo portato dimostrativo.Né, ai fini del mantenimento del giudizio di pericolosità sociale vale fare riferimento allasproporzione, pure accertata, trattandosi di requisito oggettivo che segue quello primario dicarattere soggettivo costituito dalla condizione di pericolosità generica del proposto, da cuidipende anche l’applicazione della misura patrimoniale della confisca.

Del resto, su taleulteriore profilo le doglianze del ricorrente risultano inammissibili in quanto tendono asollecitare, in difetto di alcun novum inferenziale che possa ricavarsi dal giudicato favorevoleespresso dal Tribunale di Padova, una rivisitazione del giudicato espresso su tale punto dalgiudice della prevenzione ed asseverato dalla Corte di legittimità con sentenza della Sestasezione n. 1272 del 05/11/2024, dep. 2025 par. 5 che ha dichiarato inammissibile il ricorso.3.

In conclusione, mancando nel decreto impugnato una disamina in positivo deglielementi emersi nel processo penale ai fini della ricaduta in punto della persistenza delgiudizio di pericolosità sociale generica, il decreto impugnato deve essere annullato conrinvio a diversa sezione della Corte di appello di Trento per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.MAnnulla il decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Trento per nuovo giudizio inpunto di pericolosità sociale generica del proposto.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Trentovisti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni di cui alla requisitoria del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.Ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 c.p.p.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso il decreto della Cortedi appello di Trento del 17/11/2025 che ha rigettato l’istanza di revocazione della confisca diprevenzione della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e di alcuni beni intestati atale società e al ricorrente, disposta con decreto dal Tribunale di Venezia, poi confermatodalla Corte di appello di Venezia e divenuto definitivo il 05/11/2024.2. La difesa, premessa l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento di rigetto della richiesta di revocazione della confisca di prevenzione - stantela sua definitività e il rinvio operato dall'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 alle forme dell'art.630 cod. proc. pen. e seguenti in tema di revisione delle sentenze di condanna - affida ilricorso a due motivi.2.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc.pen., la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione in relazioneall’insussistenza dei presupposti della causa di revocazione ex art. 28, comma 1, lett. b)d.lgs. n. 159/2011.In particolare, si rappresenta come l’istanza di revocazione sia fondata sulla totaleincompatibilità tra la sentenza assolutoria resa nei confronti del ricorrente dal Tribunale diPadova nell’ambito del procedimento che lo vedeva imputato di truffa aggravata edestorsione (conclusosi con una sentenza di proscioglimento per prescrizione ex artt. 129 e531 cod. proc. pen. quanto alla truffa e, ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Conla formula per non aver commesso il fatto quanto all’estorsione) e il decreto con cui la Cortedi appello di Venezia aveva confermato la confisca dei beni al medesimo riferibili. Invero, siprecisa che il giudizio di pericolosità generica espresso nei confronti del ricorrente si fondavaesclusivamente sui fatti da cui era originato il procedimento penale, in ragione dei quali siriteneva che avesse conseguito un ingiusto profitto pari a circa euro 1.300.000,00, attraversocui l’allora imputato avrebbe acquisito, proprio nel medesimo lasso di tempo (dal 2017), lasocietà [OSCURATO:PERSONA] e tutti i beni ad essa riferiti, poi oggetto della confisca diprevenzione.Si evidenzia che la sentenza del Tribunale – successiva a quella del decreto diconferma della confisca emesso dalla Corte di appello di Venezia e fondata sugli stessi fattiche erano stati positivamente valorizzati nel giudizio di prevenzione – sia pervenuta alproscioglimento del ricorrente sul rilievo dell’assenza di qualsivoglia credibilità – intrinsecaed estrinseca – del dichiarato della p.o., escludendo in maniera assoluta un qualsivogliacoinvolgimento del medesimo ricorrente nei fatti di truffa ed estorsione, così determinandoun’obiettiva situazione di incompatibilità di giudicati, tale da integrare l’ipotesi di revocazionedi cui all’art. 28, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011.Né a tale risultato era di ostacolo la circostanza che il proscioglimento fosse avvenutoper prescrizione quanto alla truffa e con formula “dubitativa” quanto all’estorsione. Se, infatti,si aveva riguardo alle motivazioni della sentenza del Tribunale – che la difesa riproduce nelricorso - risultava, da un lato, come il Tribunale avesse sconfessato l’attendibilità della p.o.,la quale aveva comunque attribuito la percezione di tutte le somme ad un terzo (tale Paolo)e, dall’altro, rimarcato come, riguardo al cruciale tema del coinvolgimento del ricorrente (edel coimputato [OSCURATO:PERSONA]), “le indagini prima, e l’istruttoria dibattimentale, poi, non hannopermesso l’individuazione di alcun riscontro al racconto dei fatti della p.o.” (pag. 8).Donde, l’affermazione contenuta nel decreto impugnato a mente della quale “non vi èstato accertamento positivo della estraneità alla truffa del ricorrente” si poneva in nettaantitesi con quanto cristallizzato dai giudici della cognizione del Tribunale di Padova.Peraltro, errato era il percorso logico seguito dai giudici della revocazione, i quali anzichévalorizzare, per come assentito dal Tribunale, l’assenza di entrate illecite in capo alricorrente, avevano invece fatto riferimento all’assenza di entrate lecite al fine didisconoscere la sua istanza.Ad ulteriore riprova, poi, dell’assenza d’impiego di profitti illeciti nell’acquisto dei beniconfiscati si sottolinea che nel 2017 il ricorrente non ha proceduto ad un esborso di denaroper l’acquisto della totalità delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] (della signora Cillo),posto che è stato concluso un riconoscimento di debito a favore di quest’ultima cheprevedeva l’impegno da parte del medesimo di provvedere all’effettivo pagamento di quantodovuto solamente dopo avere ottenuto il denaro prodotto dalla vendita di due immobili cheintendeva edificare, poi regolarmente edificati e lecitamente venduti, il cui ricavo è oggetto diconfisca.2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e)cod. proc. pen., la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione in relazione allasussistenza del presupposto della pericolosità sociale generica ex art. 1 lett. b) d.lgs. n.159/2011.Premesso che difettava il giudizio di pericolosità generica in quanto la misura dellaconfisca era stata adottata sulla base dell’esistenza di mere indagini presso la Procura diPadova e non sulla base di “elementi di fatto” al riguardo idonei, così da integrare un vizio aborigine del decreto di confisca, la difesa rimarca come la sentenza del Tribunale di Padovafinisca per asseverare l’inesistenza di tale presupposto. L’intervenuta assoluzione, infatti,rendeva evanescente l’asserita manifestazione di pericolosità del ricorrente negli anni 2017e 2018 concomitante con quella di acquisto dei beni poi confiscati. Da qui anche l’irrilevanzadell’asserita – e comunque smentita – sussistenza dei presupposti soggettivi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo avente carattere assorbente.2. Dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che il rigetto dell’istanza direvocazione si fonda sull’assunto che la sentenza irrevocabile di proscioglimento emessa infavore del ricorrente dal Tribunale di Padova in ordine ai reati di truffa aggravata edestorsione in concorso - posta la considerazione della mancanza di risorse economichelecitamente acquisite tali da giustificare il notevole impegno per la rilevazione delle quote delplesso societario sequestrato - non avrebbe compiuto, quanto alla truffa, un accertamentopositivo della sua estraneità, tenuto conto che il Tribunale non aveva ritenuto sussistenti ipresupposti per “mandare assolti i due odierni imputati ai sensi dell’art. 129, co. 2 c.p.p.”, adifferenza, invece, di quanto avvenuto riguardo all’estorsione in ordine alla quale, seppur ilproscioglimento fosse avvenuto ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., vi era stataun’argomentata assoluzione.Ad avviso della Corte territoriale proprio l’esclusione dell’evidenza della prova atta afondare l’esito assolutorio nel merito quanto alla truffa lasciva inalterato una parte del datofattuale su cui era stata fondata la sussistenza dei presupposti per la confisca, ovvero“l’affermazione per cui in prossimità temporale all’acquisizione delle quote fosse individuabilela manifestazione della pericolosità sociale nella forma declinata dall’art. 1, comma 1, lett. b)d.lgs. n. 159/2011”.Tali conclusioni si prestano ai seguenti rilievi.La Corte di merito ha, infatti, escluso la valenza inferenziale della sopravvenutasentenza di proscioglimento in ordine alla tenuta del giudizio di pericolosità sociale espressocol primigenio decreto applicativo della misura di prevenzione, facendo riferimento all’esitonegativo che quel giudicato favorevole avrebbe svolto rispetto alla contestazione della truffa,ricavato, in particolare, dalla “non evidenziabilità di ragioni tali da integrare l’evidenza dellaprova atta a fondare l’esito assolutorio nel merito”.Si è omesso, però, di verificare se la vicenda processuale, per come ricostruita dalTribunale a seguito di completa istruttoria dibattimentale e diffusamente ricostruita nellamotivazione (da pag. 1 a pag. 9), restituisca ancora elementi positivi da cui ricavare lacondizione di pericolosità che, per come emerso, era stata fondata proprio sugli atti delprocedimento penale (in primis sulle sommarie informazioni della p.o.) non ancora esitatoalla fase del giudizio. Anzi, le argomentazioni spese dal Tribunale appaiono deporre in modoconvergente nel senso di estraneità del ricorrente al perpetrato unitario disegno criminosoche si sarebbe realizzato con l’ordito truffaldino cui avrebbe fatto seguito il connesso estrumentale segmento estorsivo da cui è stato prosciolto. Il tutto, in via d’accusa, alimentatoesclusivamente dalle dichiarazioni della p.o. che sono state ritenute, da un lato, inattendibilie, dall’altro, prive di adeguato riscontro.Del resto, il quadro probatorio che il Tribunale richiama al fine di escludere ipresupposti per farsi luogo ad un’assoluzione nel merito - costituito dagli elementi passati inrassegna sub paragrafo 1 (così espressamente si legge a pag. 9) - sono proprio ledichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], rispetto alle quali nei successiviparagrafi lo stesso Tribunale si sofferma diffusamente al fine di escluderne l’attendibilitàintrinseca ed estrinseca. Sul punto non può, pertanto, richiamarsi il principio dell’autonomiadel procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, perché se è vero che la provaindiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc.pen., né le chiamate in correità o in reità devono essere necessariamente sorrette dariscontri individualizzanti, ciò non significa che il giudice della prevenzione possadisattendere gli elementi negativi accertati processualmente che finiscono per incidere, inmodo incisivo, sull’attendibilità del dichiarato e dare ingresso ad una valutazione che, seppurindiziaria, sia contraddetta nel suo portato dimostrativo.Né, ai fini del mantenimento del giudizio di pericolosità sociale vale fare riferimento allasproporzione, pure accertata, trattandosi di requisito oggettivo che segue quello primario dicarattere soggettivo costituito dalla condizione di pericolosità generica del proposto, da cuidipende anche l’applicazione della misura patrimoniale della confisca. Del resto, su taleulteriore profilo le doglianze del ricorrente risultano inammissibili in quanto tendono asollecitare, in difetto di alcun novum inferenziale che possa ricavarsi dal giudicato favorevoleespresso dal Tribunale di Padova, una rivisitazione del giudicato espresso su tale punto dalgiudice della prevenzione ed asseverato dalla Corte di legittimità con sentenza della Sestasezione n. 1272 del 05/11/2024, dep. 2025 par. 5 che ha dichiarato inammissibile il ricorso.3. In conclusione, mancando nel decreto impugnato una disamina in positivo deglielementi emersi nel processo penale ai fini della ricaduta in punto della persistenza delgiudizio di pericolosità sociale generica, il decreto impugnato deve essere annullato conrinvio a diversa sezione della Corte di appello di Trento per nuovo giudizio sul punto. P.Q.MAnnulla il decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Trento per nuovo giudizio inpunto di pericolosità sociale generica del proposto.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
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